§ 5.4.235 – Regolamento 13 aprile 2005, n. 647.
Regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:13/04/2005
Numero:647


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 5.4.235 – Regolamento 13 aprile 2005, n. 647.

Regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.

(G.U.U.E. 4 maggio 2005, n. L 117).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) È opportuno apportare talune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 per tener conto dei recenti sviluppi della giurisprudenza dellaCorte di giustizia delle Comunità europee, facilitare l'applicazione di detti regolamenti e riflettere i cambiamenti intervenuti nella legislazione degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

     (2) Per tenere conto dell'evoluzione della giurisprudenza, occorrerebbe trarre le conseguenze dalle sentenze pronunciate in particolare nelle cause Johann Franz Duchon/Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten e Office national de l'emploi/Calogero Spataro.

     (3) Le sentenze Friedrich Jauch/Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter e Ghislain Leclere, Alina Deaconescu/Caisse nationale des prestations familiales, concernenti la qualifica delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo necessitano, per motivi di certezza del diritto, che i due criteri cumulativi da prendere in considerazione siano precisati affinché tali prestazioni possano validamente figurare nell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71. Su questa base, è opportuno rivedere l'allegato tenendo conto delle modifiche legislative intervenute negli Stati membri e riguardanti questo tipo di prestazioni che formano oggetto di un coordinamento specifico data la loro natura mista. Inoltre, occorre precisare le disposizioni transitorie relative alla prestazione che ha formato oggetto della sentenza Jauch precitata, per tutelare i diritti dei beneficiari.

     (4) Sulla base della giurisprudenza relativa ai rapporti tra il regolamento (CEE) n. 1408/71 e le disposizioni degli accordi bilaterali di sicurezza sociale è necessario rivedere l'allegato III di detto regolamento. Le iscrizioni nella parte A dell'allegato III si giustificano solo in due ipotesi: se siano più favorevoli per i lavoratori migranti  o se riguardino situazioni specifiche ed eccezionali, il più delle volte legate a circostanze storiche. Inoltre, non è appropriato inserire iscrizioni nella parte B tranne quando situazioni eccezionali e obiettive giustificano una deroga all'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento e agli articoli 12, 39 e 42 del trattato.

     (5) Per facilitare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 occorrerebbe prevedere talune disposizioni riguardanti, da un lato, i funzionari o membri del personale assimilato e dall'altro il personale viaggiante o navigante di imprese di trasporti internazionali di passeggeri o merci per via ferroviaria, stradale, aerea o di navigazione interna, nonché precisare le modalità di determinazione dell'importo medio da prendere in considerazione nel quadro dell'articolo 23 di detto regolamento.

     (6) La revisione dell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 comporterà la soppressione di alcune iscrizioni esistenti e, tenendo conto delle modifiche legislative in alcuni Stati membri, l'inserimento di nuove iscrizioni. In quest'ultimo caso spetta agli Stati membri vagliare l'esigenza di disposizioni transitorie o soluzioni bilaterali per trattare la situazione di persone i cui diritti acquisiti potrebbero risultare pregiudicati,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

     1. L'articolo 3 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, sono soppressi i termini «che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri»;

     b) al paragrafo 3, sono soppressi i termini «, nonché delle disposizioni delle Convenzioni stipulate in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1,».

     2. L'articolo 4, paragrafo 2 bis, è sostituito dal seguente:

     «2 bis. Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo corrisposte nell'ambito di una legislazione che, a motivo del suo campo d'applicazione personale e dei suoi obiettivi e/o condizioni di ammissibilità, presenta caratteristiche sia della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui al paragrafo 1 che dell'assistenza sociale.

     Per “prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo” si intendono le prestazioni:

     a) che sono destinate:

     i) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria i rischi corrispondenti ai settori della sicurezza sociale di cui al paragrafo 1, e a garantire alle persone interessate un reddito minimo di sussistenza, in considerazione della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato;

     o

     ii) unicamente a garantire una protezione specifica per le persone con disabilità, in stretto collegamento con l'ambiente sociale di tali persone nello Stato membro interessato;

     e

     b) che sono finanziate esclusivamente dalla fiscalità destinata a coprire la spesa pubblica generale e le cui condizioni di concessione e modalità di calcolo non sono in funzione di un contributo per quanto concerne i beneficiari. Le prestazioni concesse per integrare una prestazione contributiva non sono tuttavia considerate, soltanto per questo motivo, prestazioni contributive;

     e

     c) che sono elencate nell'allegato II bis».

     3. L'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), è sostituito dal seguente:

     «c) talune disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale concluse dagli Stati membri prima della data di applicazione del presente regolamento, a condizione che siano più favorevoli per i beneficiari o se connesse a circostanze storiche specifiche e con un effetto limitato nel tempo, e purché siano menzionate nell'allegato III.»

     4. L'articolo 9 bis è sostituito dal seguente:

     «Articolo 9 bis. Proroga del periodo di riferimento.

     Se la legislazione di uno Stato membro subordina il riconoscimento del diritto a una prestazione al compimento di un periodo assicurativo minimo durante un periodo determinato precedente il verificarsi del rischio assicurativo (periodo di riferimento) e dispone che i periodi durante i quali sono state erogate prestazioni a norma della legislazione dello Stato membro o i periodi consacrati all'educazione dei figli sul territorio dello Stato membro prolungano il periodo di riferimento, i periodi nel corso dei quali pensioni d'invalidità o di vecchiaia o prestazioni di malattia, di disoccupazione, di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono state erogate a norma della legislazione di un altro Stato membro e i periodi consacrati all'educazione dei figli sul territorio di un altro Stato membro prolungano anche detto periodo di riferimento.»

     5. L'articolo 10 bis, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

     «1. Le disposizioni dell'articolo 10 e del titolo III non si applicano alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis. Le persone cui si applica il presente regolamento beneficiano di queste prestazioni esclusivamente sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico.»

     6. All'articolo 23, è aggiunto il paragrafo seguente:

     «2 bis. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui la legislazione applicata dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento definito e questo periodo corrisponda eventualmente, nella totalità o in parte, a periodi compiuti dall'interessato sotto la legislazione di uno o più Stati membri.»

     7. L'articolo 35, paragrafo 2, è abrogato;

     8. L'articolo 69, paragrafo 4, è abrogato;

     9. Sono inseriti gli articoli seguenti:

     «Articolo 95 septies. Disposizioni transitorie relative all'allegato II, sezione I, rubriche “D. GERMANIA” e “R. AUSTRIA”.

     1. L'allegato II, sezione I, rubriche “D. GERMANIA” e “R. AUSTRIA”, modificate dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, non fa sorgere alcun diritto per il periodo anteriore al 1° gennaio 2005.

     2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, di attività subordinata o autonoma o di residenza, compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1° gennaio 2005, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento.

     3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1° gennaio 2005.

     4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è, su richiesta di quest'ultimo, liquidata o ripristinata dal 1° gennaio 2005, a condizione che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a un pagamento forfettario. 5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto, prima del 1° gennaio 2005, la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere riveduti, su richiesta dell'interessato, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento. Questa disposizione si applica anche alle altre prestazioni previste dall'articolo 78.

     6. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata entro due anni dal 1° gennaio 2005, i diritti acquisiti a norma del presente regolamento hanno effetto a decorrere da tale data e agli interessati non potranno essere opposte disposizioni previste della legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la limitazione dei diritti.

     7. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni successivi al 1° gennaio 2005, i diritti che non sono decaduti o limitati nel tempo hanno effetto a decorrere dalla data della richiesta, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

     Articolo 95 octies. Disposizioni transitorie riguardanti la soppressione.nell'allegato II bis dell'iscrizione sull'assegno di assistenza austriaco (Pflegegeld).

     Nel caso delle richieste di assegni di assistenza ai sensi della legge federale austriaca sull'assegno di assistenza (Bundespflegegeldgesetz) presentate entro l'8 marzo 2001 in virtù dell'articolo 10bis, paragrafo 3, del presente regolamento, questa disposizione continua ad applicarsi per tutto il tempo in cui il beneficiario dell'assegno di assistenza continua a risiedere in Austria dopo l'8 marzo 2001.»

     10. gli allegati II, IIbis, III, IV e VI sono modificati ai sensi all'allegato I del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

     1. L'articolo 4, paragrafo 11 è abrogato.

     2. È inserito l'articolo seguente:

     «Articolo 10 quater. Formalità previste in caso di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), del regolamento per i funzionari e il personale assimilato.

     Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di cui si applica la legislazione rilascia un certificato in cui si attesta che il funzionario o membro del personale assimilato è soggetto alla sua legislazione».

     3. l'articolo 12 bis è modificato come segue:

     a) il titolo è sostituito dal seguente:

     «Norme applicabili alle persone di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 14 quater del regolamento che svolgono normalmente un'attività subordinata o autonoma nel territorio di due o più Stati membri»;

     b) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

     «Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4, e dell'articolo 14 quater del regolamento, si applicano le seguenti norme:»;

     c) è inserito il paragrafo seguente:

     «1 bis. Se, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, una persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un'impresa che effettua trasporti internazionali è soggetta alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio si trova, a seconda dei casi, la sede dell'impresa, la succursale o altra sede che la occupa, o il luogo in cui risiede ed è prevalentemente occupata, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro interessato rilascia alla persona in questione un certificato in cui si attesta che è soggetta alla sua legislazione».

     4. L'articolo 32 bis è abrogato.

     5. Gli allegati sono modificati ai sensi dell'allegato II del presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     L'articolo 1, punto 9, nella misura in cui è interessato l'articolo 95 septies del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'allegato I, punto 1), lettere a) e b), e l'allegato II, punti 2 e 4, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

 

ALLEGATO I

 

     Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come segue:

     1. L'allegato II è modificato come segue:

     a) alla sezione I, alla rubrica «D. GERMANIA», il testo è sostituito dalla menzione «Senza oggetto»;

     b) alla sezione I, alla rubrica «R. AUSTRIA», il testo è sostituito dalla menzione «Senza oggetto»;

     c) la sezione II è modificata come segue:

     i) alla rubrica «G. SPAGNA» la menzione «Senza oggetto» è sostituita dalla seguente:

     «Assegni di nascita (prestazioni in denaro sotto forma di pagamento unico per la nascita del terzo figlio e dei figli successivi e prestazioni in denaro sotto forma di pagamento unico in caso di nascita multipla)»;

     ii) alla rubrica «H. FRANCIA» il testo è sostituito dal seguente:

     «Premio di natalità o di adozione (prestazione per la prima infanzia)»;

     iii) alla rubrica «W. FINLANDIA» il testo è sostituito dal seguente:

     «Assegno globale di maternità, assegno forfettario di maternità e aiuto sotto forma di importo forfettario destinato a compensare il costo dell'adozione internazionale, in applicazione della legge sugli assegni di maternità.»;

     d) alla sezione III, alla rubrica «D. GERMANIA», la lettera b) è soppressa.

     2. L'allegato II bis è sostituito dal seguente testo comprendente, senza modificarle, le menzioni che figurano nell'atto di adesione del 2003:

     «ALLEGATO II bis

     [si omettono le parti non concernenti l’Italia]

     J. ITALIA

     a) Pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge n. 153 del 30 aprile 1969);

     b) pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1974, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);

     c) pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

     d) pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

     e) integrazione della pensione minima (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);

     f) integrazione dell'assegno d'invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);

     g) assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);

     h) maggiorazione sociale (articolo 1, paragrafi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche).»

     3. L'allegato III è modificato come segue:

     a) all'inizio dell'allegato, sotto «Osservazioni generali», è inserito il paragrafo seguente:

     «3. Tenuto conto del disposto dell'articolo 6 del presente regolamento, occorre rilevare che le disposizioni delle convenzioni bilaterali che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento e che rimangono in vigore tra gli Stati membri non sono elencate nel presente allegato, comprese le disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in un paese terzo.»;

     b) nella parte A, i seguenti punti sono soppressi:

     I punti 2, 3(b), 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 69, 71(a) e (c), 73(a) e (b), 74, 75, 83(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), 85, 88, 89, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 184, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 299, 300;

     c) nella parte A, punto 3, lettera a) (Belgio — Germania), il testo è sostituito dal seguente:

     «Gli articoli 3 e 4 del protocollo finale, del 7 dicembre 1957, della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati in talune regioni transfrontaliere prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale)»;

     d) nella parte A, punto 67 (Danimarca — Finlandia), il testo è sostituito dal seguente:

     «L'articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso»;

     e) nella parte A, punto 68 (Danimarca — Svezia), il testo è sostituito dal seguente:

     «L'articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale, del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.»;

     f) nella parte A, punto 71, lettera b) (Germania — Grecia), il testo è sostituito dal seguente:

     «L'articolo 8, paragrafi 1, 2, lettera b) e 3, gli articoli da 9 a 11 e i capitoli I e IV, nella misura in cui riguardino tali articoli, della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 31 maggio 1961, unitamente alla nota che figura nel processo verbale del 14 giugno 1980 (calcolo dei periodi di assicurazione per le indennità di disoccupazione in caso di trasferimento di residenza da uno Stato all'altro).»;

     g) nella parte A, punto 72 (Germania — Spagna), il testo è sostituito dal seguente:

     «L'articolo 45, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale, del 4 dicembre 1973, (rappresentanza tramite autorità diplomatiche e consolari)»;

     h) nella parte A, punto 73 (Germania — Francia) il testo delle lettere c), d), e) e f) è sostituito dal seguente:

     a) « L'accordo complementare n. 4, del 10 luglio 1950, alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra il 1° luglio 1940 e il 30 giugno 1950);

     b) il titolo I della clausola addizionale n. 2 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima dell'8 maggio 1945);

     c) i punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data (disposizioni amministrative);

     d) i titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale per quanto riguarda il Land della Saar)»;

     i) nella parte A, punto 79 (Germania — Lussemburgo), il testo è sostituito dal seguente:

     «Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra settembre 1940 e giugno 1946)»;

     j) nella parte A, punto 83, lettere h) e i) (Germania — Austria), il testo è sostituito dal seguente:

     «L'articolo 1, paragrafo 5, e l'articolo 8 della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 19 luglio 1978 e il punto 10 del protocollo finale di detta convenzione (concessione di indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri da parte del precedente Stato di occupazione) continuano ad applicarsi alle persone che abbiano esercitato un'attività di lavoratore frontaliero al 1° gennaio 2005 o prima di tale data e diventino disoccupati prima del 1° gennaio 2011»;

     k) nella parte A, punto 90 (Germania — Regno Unito), il testo delle lettere a), b) e c) è sostituito dal seguente:

     a) « L'articolo 7, paragrafi 5 e 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai civili che prestano servizio nelle forze armate).

     b) L'articolo 5, paragrafi 5 e 6 della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai civili che prestano servizio nelle forze armate)»;

     l) nella parte A, punto 142 (Spagna — Portogallo), il testo è sostituito dal seguente:

     «L'articolo 22 della convenzione generale dell'11 giugno 1969 (esportazione delle indennità di disoccupazione)»;

     m) nella parte A, punto 180 (Irlanda — Regno Unito), il testo è sostituito dal seguente:

     «L'articolo 8 dell'accordo del 14 settembre 1971 sulla sicurezza sociale (concernente il trasferimento e il calcolo di taluni crediti maturati per invalidità).»;

     n) nella parte A, punto 267 (Paesi Bassi — Portogallo), il testo è sostituito dal seguente:

     «L'articolo 31 della convenzione del 19 luglio 1979 (esportazione delle indennità di disoccupazione)»;

     o) nella parte A, punto 298 (Finlandia — Svezia), il testo è sostituito dal seguente:

     «L'articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio ritorno nel paese di residenza più costoso.»;

     p) nella parte B, sono soppresse le seguenti voci:

     2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 184, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 267, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 290, 298, 299, 300;

     4. all'allegato IV, la sezione B è modificata come segue:

     a) alla rubrica «D. GERMANIA», il testo è sostituito dal seguente:

     «Assicurazione vecchiaia degli agricoltori (Alterssicherung der Landwirte)»;

     b) alla rubrica «J. ITALIA» il testo è sostituito dal seguente:

     «Assicurazione pensioni per:

     — medici

     — farmacisti

     — veterinari

     — infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia

     — psicologi

     — ingegneri ed architetti

     — geometri

     — avvocati

     — dottori commercialisti

     — ragionieri e periti commerciali

     — consulenti del lavoro

     — notai

     — spedizionieri doganali

     — biologi

     — agrotecnici e periti agrari

     — agenti e rappresentanti di commercio

     — giornalisti

     — periti industriali

     — attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi»;

     c) alla rubrica «R. AUSTRIA» il testo è sostituito dal seguente:

     «Regimi pensionistici degli organismi di assicurazione pensioni degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe).»;

     5. l'allegato VI è modificato come segue:

     (Omissis)

 

ALLEGATO II

 

     Gli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati come segue:

 

     (Omissis)