§ 4.1.85 - Regolamento 12 aprile 2006, n. 793.
Regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:12/04/2006
Numero:793


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Oggetto e modifica dei bilanci previsionali di approvvigionamento
Art. 4.  Titolo d’importazione
Art. 5.  Titolo di esenzione
Art. 6.  Fissazione e concessione dell’aiuto
Art. 7.  Titolo di aiuto e pagamento
Art. 8.  Ripercussione del vantaggio sull’utilizzatore finale
Art. 9.  Registro degli operatori
Art. 10.  Documenti da presentare a cura degli operatori e validità del titolo
Art. 11.  Presentazione dei titoli e delle merci e non trasmissibilità dei documenti
Art. 12.  Qualità dei prodotti
Art. 13.  Costituzione di una cauzione
Art. 14.  Aumento significativo delle domande di titoli
Art. 15.  Fissazione di un quantitativo massimo per domanda di titolo
Art. 16.  Condizioni di esportazione o di spedizione
Art. 17.  Titolo di esportazione e aumento significativo delle esportazioni
Art. 18.  Esportazioni tradizionali, esportazioni nell’ambito del commercio regionale e spedizioni tradizionali di prodotti trasformati
Art. 19.  Controlli
Art. 20.  Sanzioni
Art. 21.  Modalità nazionali di gestione e di controllo
Art. 22.  Importo dell’aiuto
Art. 23.  Pomodori
Art. 24.  Riso
Art. 25.  Presentazione delle domande
Art. 26.  Correzione degli errori palesi
Art. 27.  Presentazione tardiva delle domande
Art. 28.  Ritiro delle domande di aiuto
Art. 29.  Versamento degli aiuti
Art. 30.  Principi generali
Art. 32.  Selezione delle domande da sottoporre al controllo in loco
Art. 33.  Relazione di controllo
Art. 34.  Riduzioni e revoche
Art. 35.  Deroghe all’applicazione delle riduzioni e delle revoche
Art. 36.  Recupero dell’indebito e penali
Art. 37.  Forza maggiore e circostanze eccezionali
Art. 38 . Utilizzo del simbolo grafico
Art. 39.  Diritto di utilizzare il simbolo grafico
Art. 40.  Riconoscimento
Art. 41.  Controllo delle condizioni di utilizzo del simbolo grafico
Art. 42.  Misure nazionali
Art. 43.  Utilizzo abusivo e pubblicità del simbolo grafico
Art. 44.  Condizioni di riproduzione e di utilizzo
Art. 45 . Modalità di esenzione dai dazi doganali per il tabacco
Art. 46.  Condizioni di esenzione
Art. 47 . Comunicazioni
Art. 48.  Relazioni
Art. 49.  Modifiche al programma
Art. 50.  Finanziamento di studi, progetti dimostrativi, formazione e misure di assistenza tecnica
Art. 51.  Misure complementari nazionali
Art. 52.  Riduzione degli anticipi
Art. 52 bis.  Misure transitorie
Art. 53.  Abrogazione
Art. 54.  Entrata in vigore


§ 4.1.85 - Regolamento 12 aprile 2006, n. 793.

Regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

(G.U.U.E. 31 maggio 2006, n. L 145).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, in particolare l’articolo 25,

     considerando quanto segue:

      (1) Tenuto conto delle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 247/2006 e dell’esperienza acquisita, è necessario, ai fini di una semplificazione legislativa, abrogare i regolamenti della Commissione (CEE) n. 388/92, (CEE) n. 2174/92, (CEE) n. 2233/92, (CEE) n. 2234/92, (CEE) n. 2235/92, (CEE) n. 2039/93, (CEE) n. 2040/93, (CE) n. 1418/96, (CE) n. 2054/96, (CE) n. 20/2002, (CE) n. 1195/2002, (CE) n. 43/2003, (CE) n. 995/2003, (CE) n. 14/2004 e (CE) n. 188/2005 e sostituirli con un unico regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006.

      (2) Occorre stabilire le modalità di applicazione per la definizione e la modifica dei bilanci previsionali di approvvigionamento dei prodotti ammessi a beneficiare dei regimi specifici di approvvigionamento.

      (3) Taluni prodotti agricoli che beneficiano dell’esenzione dai dazi d’importazione sono già soggetti al rilascio di un titolo d’importazione. Ai fini di una semplificazione amministrativa, è opportuno utilizzare il titolo d’importazione a sostegno del regime di esenzione dai dazi d’importazione.

      (4) Per altri prodotti agricoli non soggetti all’obbligo di presentazione di un titolo d’importazione, è necessario istituire un documento a sostegno del sistema di esenzione dai dazi d’importazione. A tal fine deve essere utilizzato un titolo di esenzione, redatto sulla base del formulario del titolo d’importazione.

      (5) Devono essere stabilite le modalità di fissazione dell’importo degli aiuti per l’approvvigionamento di prodotti provenienti dalla Comunità nell’ambito dei regimi specifici di approvvigionamento. Tali modalità devono tener conto dei costi aggiuntivi di approvvigionamento legati alla grande distanza e all’insularità delle regioni ultraperiferiche che impongono a queste ultime oneri gravosi che ne ostacolano notevolmente le attività. Al fine di salvaguardare la competitività dei prodotti comunitari, l’aiuto deve tener conto dei prezzi praticati all’esportazione.

      (6) Il regime di aiuto concesso a favore dei prodotti comunitari deve essere gestito sulla base del formulario del titolo d’importazione (di seguito «titolo di aiuto»).

      (7) Per la gestione dei regimi specifici di approvvigionamento è necessario adottare modalità particolari di rilascio del documento summenzionato, in deroga alle normali modalità applicabili ai titoli d’importazione a norma del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

      (8) La gestione dei regimi specifici di approvvigionamento deve permettere di perseguire un duplice obiettivo: da un lato, favorire un rapido rilascio dei titoli, in particolare grazie alla soppressione dell’obbligo generale di costituire una cauzione preventiva, nonché al pagamento rapido dell’aiuto per l’approvvigionamento in prodotti comunitari. Dall’altro, assicurare la disciplina e il controllo delle operazioni, dotando le autorità competenti degli strumenti necessari per garantire che le finalità del regime siano rispettate, ossia che le regioni ultraperiferiche siano regolarmente approvvigionate in taluni prodotti agricoli e che le conseguenze della loro posizione geografica siano compensate da un’effettiva ripercussione dei vantaggi concessi fino allo stadio dell’immissione sul mercato dei prodotti destinati all’utilizzatore finale.

      (9) Uno degli strumenti sopra citati è costituito dalla registrazione degli operatori che esercitano un’attività economica nell’ambito dei regimi specifici di approvvigionamento. Detta registrazione deve conferire il diritto di ottenere i vantaggi del regime, fatto salvo l’adempimento degli obblighi imposti dalle norme comunitarie e nazionali. La registrazione deve avvenire di diritto se il richiedente soddisfa determinate condizioni oggettive rispondenti alle esigenze di gestione dei regimi.

      (10) Le modalità di gestione dei regimi devono garantire che, nei limiti dei quantitativi fissati nel bilancio previsionale di approvvigionamento, l’operatore registrato ottenga un titolo per i prodotti e per i quantitativi che formano oggetto della transazione commerciale realizzata per conto proprio, dietro presentazione dei documenti attestanti l’effettività dell’operazione e l’idoneità della domanda di titolo.

      (11) Ai fini del controllo delle operazioni che beneficiano dei regimi, occorre tra l’altro che la durata di validità dei titoli sia adeguata alle esigenze del trasporto marittimo o aereo, che venga prescritto l’obbligo di provare entro breve termine l’avvenuta fornitura secondo il titolo e che sia vietata la cessione dei diritti e degli obblighi conferiti al titolare del documento.

      (12) Gli effetti dei benefici accordati sotto forma di esenzione dai dazi d’importazione e di aiuto per i prodotti comunitari devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e su quello dei prezzi sino allo stadio dell’utilizzatore finale. È pertanto opportuno controllarne l’effettiva ripercussione.

      (13) Il regolamento (CE) n. 247/2006 stabilisce che i prodotti che beneficiano del regime di approvvigionamento specifico non possono essere esportati verso i paesi terzi né spediti verso il resto della Comunità. Detti regolamenti prevedono tuttavia un numero limitato di deroghe a questo principio, che variano a seconda delle regioni considerate. Occorre prevedere le modalità particolari di applicazione di queste deroghe e le modalità di controllo del loro esercizio. In particolare è opportuno stabilire i quantitativi di prodotti trasformati che possono essere oggetto di esportazioni o spedizioni tradizionali, nonché i quantitativi di prodotti e le destinazioni delle esportazioni dei prodotti ottenuti da attività di trasformazione a livello locale al fine di favorire lo sviluppo di un commercio regionale.

      (14) Al fine di proteggere i consumatori e gli interessi commerciali degli operatori, è opportuno escludere dai regimi specifici di approvvigionamento, al più tardi al momento della loro prima immissione sul mercato, i prodotti che non siano di qualità sana, leale e mercantile, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, nonché prevedere misure adeguate per i casi in cui tale requisito non venga soddisfatto.

      (15) È opportuno disporre, nell’ambito delle procedure di compartecipazione in vigore per le regioni ultraperiferiche, che le autorità competenti stabiliscano le modalità amministrative necessarie per la gestione e la sorveglianza dei regimi. Inoltre, al fine di assicurare un’efficiente sorveglianza di questi ultimi, occorre precisare le disposizioni relative ai controlli da effettuare, nonché le sanzioni amministrative atte a garantire un funzionamento regolare dei meccanismi predisposti.

      (16) Per poter valutare l’applicazione dei regimi, devono essere previste comunicazioni periodiche delle autorità competenti alla Commissione.

      (17) È necessario definire, per ogni regime di aiuto a favore delle produzioni locali, il contenuto della domanda e i documenti giustificativi che è necessario allegare per la sua valutazione.

      (18) Le domande di aiuto che contengono errori palesi devono poter essere corrette in qualsiasi momento.

      (19) È indispensabile rispettare i termini previsti per la presentazione e per la modifica delle domande di aiuto, affinché le amministrazioni nazionali possano programmare e quindi eseguire controlli efficaci in merito all’esattezza delle stesse. Occorre pertanto prevedere disposizioni sui termini entro i quali le domande presentate in ritardo possono essere accettate. È inoltre opportuno applicare una riduzione dell’aiuto allo scopo di incoraggiare gli imprenditori a rispettare le scadenze e i termini fissati.

      (20) Gli imprenditori devono essere autorizzati a ritirare in qualsiasi momento le proprie domande di aiuto o parti di esse, a condizione che l’autorità competente non li abbia ancora informati di eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto né abbia notificato un’ispezione in loco che riveli errori in relazione alla parte oggetto del ritiro.

      (21) Il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti nell’ambito del sistema integrato deve essere controllato in modo efficace. A tal fine, e per raggiungere una certa armonizzazione dei controlli in tutti gli Stati membri, occorre definire con precisione i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco. Se del caso, gli Stati membri devono cercare di combinare i vari controlli contemplati dal presente regolamento con quelli previsti da altre disposizioni comunitarie.

      (22) Occorre determinare il numero minimo di imprenditori da sottoporre a ispezione in loco nell’ambito dei vari regimi di aiuto.

      (23) Il campione minimo da sottoporre a ispezione in loco deve essere selezionato in parte sulla base di un’analisi dei rischi e in parte a caso. I fattori principali da prendere in considerazione per l’analisi dei rischi devono essere specificati.

      (24) L’accertamento di irregolarità significative deve imporre un livello più elevato dei controlli durante l’anno in corso e in quello successivo al fine di raggiungere un livello accettabile di sicurezza quanto all’esattezza delle domande di aiuto in questione.

      (25) Per garantire controlli in loco efficaci è importante che il personale incaricato di effettuarli sia a conoscenza dei motivi che hanno determinato la scelta degli imprenditori da controllare. Gli Stati membri devono tenere un registro contenente queste informazioni.

      (26) Per consentire alle autorità nazionali nonché alle autorità competenti della Comunità di dare un seguito ai controlli in loco effettuati i dati pertinenti devono essere registrati in una relazione di controllo. L’imprenditore o un suo rappresentante devono avere la possibilità di firmare la relazione. Nel caso di controlli eseguiti mediante telerilevamento è opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere tale possibilità soltanto se i controlli evidenziano delle irregolarità. Inoltre, a prescindere dal genere di controlli in loco effettuati, l’imprenditore deve ricevere una copia della relazione, qualora siano riscontrate irregolarità.

      (27) Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari della Comunità è necessario adottare misure appropriate contro le irregolarità e le frodi.

      (28) È opportuno prevedere delle riduzioni e delle revoche sulla base del principio di proporzionalità, tenendo conto dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e a circostanze eccezionali e naturali. Tali riduzioni e revoche devono essere modulate in funzione della gravità dell’irregolarità commessa e andare fino all’esclusione totale da uno o più regimi di aiuto per un determinato periodo.

      (29) In linea generale non devono essere applicate riduzioni o revoche se l’imprenditore ha presentato un’informazione oggettivamente corretta o se può dimostrare di essere esente da colpa.

      (30) Gli imprenditori che informano in qualunque momento le autorità competenti nazionali in merito alle domande di aiuto inesatte non devono essere sottoposti a riduzioni o revoche, indipendentemente dalla causa dell’inesattezza, sempreché l’imprenditore non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di procedere ad un controllo in loco e l’autorità non abbia già informato l’imprenditore circa l’esistenza di eventuali irregolarità nella sua domanda. La stessa disposizione deve essere applicata all’introduzione di dati inesatti nella banca dati informatica.

      (31) Quando allo stesso imprenditore siano applicate varie riduzioni, esse devono esserlo indipendentemente l’una dall’altra. Inoltre le riduzioni e le revoche a norma del presente regolamento devono essere applicate ferme restando le eventuali sanzioni supplementari previste da altre disposizioni comunitarie o dalla legislazione nazionale.

      (32) Quando, per ragioni di forza maggiore o per circostanze eccezionali, un imprenditore non è in grado di soddisfare gli obblighi previsti dalle modalità di attuazione dei programmi, il beneficio dell’aiuto gli resta comunque acquisito. È necessario specificare quali circostanze possono essere riconosciute dalle autorità competenti come circostanze eccezionali.

      (33) In occasione del recupero di importi versati indebitamente, al fine di garantire un’applicazione uniforme del principio di buona fede in tutta la Comunità, è necessario stabilire le condizioni nelle quali ci si può appellare a tale principio, fatto salvo il trattamento delle spese in questione nel contesto della liquidazione dei conti.

      (34) È necessario adottare le modalità necessarie per la realizzazione del simbolo grafico, allo scopo di migliorare la conoscenza e di promuovere il consumo dei prodotti agricoli di qualità, naturali o trasformati, specifici delle regioni ultraperiferiche della Comunità.

      (35) Le condizioni di utilizzo del simbolo grafico, vale a dire la compilazione dell’elenco dei prodotti agricoli, naturali o trasformati, che possono utilizzare il simbolo nonché la definizione delle caratteristiche di qualità, delle modalità di produzione, di condizionamento e di fabbricazione dei prodotti trasformati, devono essere proposte dalle organizzazioni professionali delle regioni ultraperiferiche. È necessario precisare che tali prescrizioni devono poter essere adottate con riferimento a norme esistenti nella legislazione comunitaria o, in mancanza, a livello internazionale o ancora con riferimento a modalità di coltivazione e fabbricazione tradizionali.

      (36) Per poter trarre il massimo vantaggio da questo strumento specifico di promozione messo a disposizione dei produttori e fabbricanti di prodotti di qualità specifici delle regioni ultraperiferiche, nonché a fini di semplificazione e di efficienza nella gestione e nel controllo, è opportuno concedere il diritto di utilizzare il simbolo grafico agli operatori direttamente responsabili della produzione, del condizionamento ai fini della commercializzazione e della fabbricazione dei prodotti in questione, stabiliti nelle regioni che si impegnano a rispettare determinati obblighi.

      (37) Spetta alle autorità competenti per le regioni interessate adottare le disposizioni amministrative complementari necessarie per assicurare il buon funzionamento dei meccanismi esistenti e vigilare sul rispetto dei suddetti obblighi.

      (38) È necessario prevedere la comunicazione alla Commissione delle informazioni necessarie a consentirle di realizzare nel modo migliore l’armonizzazione delle condizioni di utilizzo del simbolo grafico nelle diverse regioni ultraperiferiche.

      (39) Ai fini dell’esenzione dai dazi doganali per l’importazione di tabacco nelle isole Canarie, è necessario definire il periodo annuale per il calcolo del quantitativo massimo di prodotti del tabacco di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 247/2006 e definire l’espressione «fabbricazione locale di prodotti del tabacco». È necessario inoltre consentire, per poter offrire la maggiore flessibilità, che il quantitativo globale di tabacco greggio scostolato possa essere utilizzato per l’importazione di altri prodotti tenendo conto di un coefficiente di equivalenza dipendente dalle necessità dell’industria locale.

      (40) Come regola generale, gli Stati membri devono adottare ogni ulteriore misura volta ad assicurare la corretta applicazione del presente regolamento.

      (41) La Commissione deve essere informata, eventualmente, di tutte le misure adottate dagli Stati membri ai fini dell’attuazione dei regimi di aiuto previsti dal presente regolamento. Al fine di consentire alla Commissione di assicurare un controllo efficace, gli Stati membri sono tenuti a comunicarle regolarmente alcune statistiche relative ai regimi di aiuto.

      (42) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

 

     Art. 1. Oggetto

     Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006, in particolare per quanto riguarda i programmi relativi al regime specifico per l’approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, ai provvedimenti a favore delle produzioni locali delle suddette regioni e alle misure di accompagnamento.

 

          Art. 2. Definizioni

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «regioni ultraperiferiche»: le regioni indicate all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato; ciascuno dei dipartimenti francesi d’oltremare (DOM) è considerato una regione ultraperiferica distinta;

     b) «autorità competenti»: le autorità designate dallo Stato membro di cui fa parte la regione ultraperiferica ai fini dell’applicazione del presente regolamento;

     c) «programma»: il programma generale di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 247/2006.

 

TITOLO II

REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

 

CAPO I

Bilanci previsionali di approvvigionamento

 

          Art. 3. Oggetto e modifica dei bilanci previsionali di approvvigionamento

     I bilanci previsionali di approvvigionamento, di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 247/2006, quantificano il fabbisogno di approvvigionamento di ciascuna regione ultraperiferica per anno civile. Essi possono essere modificati a norma dell’articolo 49 del presente regolamento.

 

CAPO II

Approvvigionamento per importazione dai paesi terzi

 

Sezione 1

Importazione di prodotti soggetti alla presentazione di un titolo d’importazione

 

          Art. 4. Titolo d’importazione

     1. Per i prodotti soggetti alla presentazione di un titolo d’importazione, l’esenzione dai dazi all’importazione, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006, viene applicata previa presentazione del suddetto documento.

     2. Detto titolo di importazione è compilato secondo il formulario di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1291/ 2000.

     3. La domanda di titolo di importazione e il titolo di importazione stesso recano alla casella 20 una delle diciture elencate nell’allegato I, parte A, nonché una delle diciture elencate nell’allegato I, parte B.

     4. Il titolo d’importazione reca, nella casella 12, l’indicazione dell’ultimo giorno di validità.

     5. Il titolo d’importazione viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.

     6. I dazi all’importazione vengono riscossi per i quantitativi che risultano in eccedenza rispetto a quelli specificati nel titolo d’importazione. La tolleranza del 5 % prevista all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è ammessa condizionatamente al pagamento dei pertinenti dazi d’importazione.

 

Sezione 2

Importazione di prodotti non soggetti alla presentazione di un titolo d’importazione

 

          Art. 5. Titolo di esenzione

     1. Per i prodotti non soggetti alla presentazione di un titolo d’importazione, l’esenzione dai dazi d’importazione, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006, viene applicata previa presentazione di un titolo di esenzione.

     2. Il titolo di esenzione è compilato sul formulario del titolo d’importazione riprodotto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l’articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33 e gli articoli da 36 a 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     3. Una delle dicitura che figurano nell’allegato I, parte C, deve apparire stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del documento.

     4. La domanda di titolo di esenzione e il titolo di esenzione recano alla casella 20 una delle diciture elencate nell’allegato I, parte D, nonché una delle diciture elencate nell’allegato I, parte B.

     5. Il titolo di esenzione reca, nella casella 12, l’indicazione dell’ultimo giorno di validità.

     6. Il titolo di esenzione viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.

 

CAPO III

Approvvigionamento comunitario

 

          Art. 6. Fissazione e concessione dell’aiuto

     1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006, lo Stato membro stabilisce nell’ambito del programma l’importo dell’aiuto diretto a ovviare alla distanza, all’insularità e alla posizione ultraperiferica, tenendo conto:

     a) per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici relativi al trasporto, delle operazioni di carico e scarico necessarie per la spedizione delle merci destinate alle regioni ultraperiferiche in questione;

     b) per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici dovuti alla trasformazione locale, delle dimensioni del mercato, della necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e delle esigenze di qualità specifiche delle merci richieste nelle regioni ultraperiferiche in questione.

     2. Nessun aiuto è concesso per l’approvvigionamento di prodotti che hanno già beneficiato dei regimi specifici di approvvigionamento in un’altra regione ultraperiferica. Nessun aiuto è concesso per l’approvvigionamento in zucchero C.

 

          Art. 7. Titolo di aiuto e pagamento

     1. L’aiuto viene pagato dietro presentazione di un «titolo di aiuto» utilizzato integralmente.

     La presentazione del titolo di aiuto funge da domanda di aiuto e deve avvenire, tranne in caso di forza maggiore o di evento climatico eccezionale, entro i trenta giorni successivi alla data d’imputazione del titolo stesso. In caso di superamento del termine suindicato, l’importo dell’aiuto è diminuito del 5 % per ogni giorno supplementare.

     Le autorità competenti procedono al pagamento dell’aiuto entro novanta giorni dalla data di presentazione del titolo di aiuto utilizzato, tranne nei seguenti casi:

     a) forza maggiore o evento climatico eccezionale;

     b) avvio di un’indagine amministrativa circa il diritto all’aiuto. In tal caso, il pagamento ha luogo soltanto quando l’esistenza di tale diritto sia stata riconosciuta.

     2. Il titolo di aiuto è compilato sul modello di formulario del titolo d’importazione riprodotto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l’articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33 e gli articoli da 36 a 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     3. Una delle diciture elencate nell’allegato I, parte E, deve apparire stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del documento.

     Le caselle 7 ed 8 del titolo sono barrate totalmente.

     4. La domanda di titolo di aiuto e il titolo di aiuto recano alla casella 20 una delle diciture elencate nell’allegato I, parte F, nonché una delle diciture elencate nell’allegato I, parte G.

     5. Il titolo di aiuto reca, alla casella 12, l’indicazione dell’ultimo giorno di validità.

     6. L’importo dell’aiuto applicabile è quello vigente il giorno di presentazione della domanda del titolo di aiuto.

     7. Il titolo di aiuto viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.

 

CAPO IV

Disposizioni comuni

 

          Art. 8. Ripercussione del vantaggio sull’utilizzatore finale

     1. Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

     a) «vantaggio» di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 247/2006: l’esenzione dai dazi doganali o la concessione dell’aiuto comunitario previsti nel suddetto regolamento;

     b) «utilizzatore finale»:

     i) quando si tratta di prodotti destinati al consumo diretto: il consumatore;

     ii) quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione o di condizionamento ai fini del consumo umano:

     — l’ultimo trasformatore o condizionatore, per la parte dell’aiuto volta ad ovviare agli effetti della distanza, dell’insularità e della situazione ultraperiferica,

     — il consumatore, per la parte aggiuntiva dell’aiuto volta a tener conto dei prezzi all’esportazione;

     iii) quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione o di condizionamento ai fini dell’alimentazione animale nonché di prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli: l’agricoltore.

     2. Le autorità competenti adottano tutte le misure opportune per verificare l’effettiva trasmissione del vantaggio sull’utilizzatore finale. A tal fine, esse possono valutare i margini commerciali e i prezzi praticati dai vari operatori interessati.

     Le misure di cui al primo comma, e in particolare i punti di controllo per constatare la ripercussione dell’aiuto, nonché le eventuali modifiche, sono comunicate alla Commissione nell’ambito della relazione prevista all’articolo 48.

 

          Art. 9. Registro degli operatori

     1. I titoli d’importazione, di esenzione e di aiuto sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro tenuto dalle autorità competenti (di seguito «il registro»).

     2. Qualsiasi operatore stabilito nella Comunità può chiedere l’iscrizione nel registro.

     Ai fini di detta iscrizione, l’operatore deve soddisfare le condizioni seguenti:

     a) disporre dei mezzi, delle strutture e delle autorizzazioni legali necessari per l’esercizio della propria attività nel settore di cui trattasi, ed aver in particolare assolto gli obblighi impostigli dalle autorità in materia di contabilità aziendale e di regime fiscale;

     b) essere in grado di svolgere le sue attività nella regione ultraperiferica in questione;

     c) impegnarsi, nell’ambito del regime specifico di approvvigionamento della regione ultraperiferica in questione e nel rispetto degli obiettivi del regime stesso:

     i) a comunicare alle autorità competenti, su loro richiesta, tutte le informazioni utili circa le attività commerciali svolte, in particolare in ordine ai prezzi praticati e ai margini di profitto;

     ii) ad operare esclusivamente in proprio nome e per proprio conto;

     iii) a presentare domande di titoli in misura proporzionale alle proprie reali capacità di smercio dei prodotti di cui trattasi, capacità che devono poter essere dimostrate in base ad elementi oggettivi;

     iv) a non assumere iniziative che potrebbero determinare una penuria artificiale di prodotti, né a smerciare i prodotti disponibili a prezzi anormalmente bassi; e

     v) ad offrire alle autorità competenti, al momento dello smercio dei prodotti agricoli nella regione ultraperiferica in questione, valide garanzie circa la ripercussione del beneficio concesso fino all’utilizzatore finale.

     3. L’operatore che intende rispedire o riesportare prodotti come tali o condizionati alle condizioni di cui all’articolo 16 deve, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro o successivamente, dichiarare la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando, se del caso, l’ubicazione degli impianti di condizionamento.

     4. Il trasformatore che intende esportare e/o spedire prodotti trasformati alle condizioni di cui all’articolo 16 o 18 deve, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro o successivamente, dichiarare la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando l’ubicazione degli impianti di trasformazione e fornire, eventualmente, gli elenchi analitici dei prodotti trasformati.

 

          Art. 10. Documenti da presentare a cura degli operatori e validità del titolo

     1. Fermo restando il disposto dell’articolo 4, paragrafo 5, dell’articolo 5, paragrafo 6, dell’articolo 7, paragrafo 7, e degli articoli 14 e 15, le autorità competenti accettano la domanda di titolo di importazione, di esenzione o di aiuto, presentata da un operatore, e relativa a ciascuna spedizione, se alla domanda stessa è allegato l’originale o la copia certificata conforme della fattura d’acquisto e l’originale o la copia certificata conforme dei documenti seguenti:

     a) polizza di carico o lettera di trasporto aereo;

     b) titolo d’origine per i prodotti di paesi terzi, o documenti T2L o T2LF, alle condizioni di cui all’articolo 315, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, per i prodotti comunitari.

     La fattura d’acquisto, la polizza di carico o la lettera di trasporto aereo devono essere intestate al richiedente del documento.

     2. La validità del titolo è stabilita in funzione dei tempi di trasporto. In casi particolari e in considerazione di gravi ed imprevedibili difficoltà che possono incidere sui tempi di trasporto, le autorità competenti possono prorogare la validità, non oltre i due mesi successivi alla data di rilascio del documento.

 

          Art. 11. Presentazione dei titoli e delle merci e non trasmissibilità dei documenti

     1. Per i prodotti soggetti ai regimi specifici di approvvigionamento, i titoli d’importazione, di esenzione e di aiuto devono essere presentati alle autorità doganali, per l’espletamento delle opportune formalità, entro quindici giorni lavorativi dalla data di autorizzazione allo sbarco della merce. Le autorità competenti hanno la facoltà di ridurre questo termine massimo.

     Per i prodotti che sono stati oggetto di un perfezionamento attivo o di un magazzinaggio doganale nelle Azzorre, a Madera o nelle isole Canarie per esservi successivamente immessi in libera pratica, il termine massimo di quindici giorni decorre dalla data di presentazione della domanda dei documenti di cui al primo comma.

     2. La merce va presentata alla rinfusa o in lotti separati, corrispondenti al titolo presentato.

     I titoli sono utilizzati per un’unica operazione all’atto dell’espletamento delle formalità doganali.

     3. I documenti non sono trasferibili.

 

          Art. 12. Qualità dei prodotti

     Solo i prodotti di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 beneficiano dei regimi specifici di approvvigionamento.

     La conformità dei prodotti ai requisiti di cui al primo comma deve essere esaminata secondo le disposizioni e gli usi vigenti nella Comunità, al più tardi nella fase della prima commercializzazione.

     Qualora si constati che un prodotto non è conforme ai requisiti di cui al primo comma, il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è ritirato e il quantitativo corrispondente è reimputato al bilancio previsionale di approvvigionamento. Nel caso in cui un aiuto sia stato concesso conformemente all’articolo 7, l’aiuto viene rimborsato. Nei casi in cui un’importazione sia stata effettuata conformemente agli articoli 4 e 5, il dazio all’importazione viene pagato, salvo nel caso in cui l’interessato fornisca la prova che i prodotti sono stati riesportati o distrutti.

 

          Art. 13. Costituzione di una cauzione

     Non è richiesta alcuna cauzione per le domande di titoli d’importazione, di esenzione o di aiuto.

     Tuttavia, in casi particolari e per quanto necessario alla corretta applicazione del presente regolamento, le autorità competenti dispongono la costituzione di cauzioni di importo pari all’entità del beneficio concesso. In questi casi si applica l’articolo 35, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

 

          Art. 14. Aumento significativo delle domande di titoli

     1. Qualora lo stato di esecuzione di un bilancio previsionale di approvvigionamento metta in luce un aumento significativo, per un determinato prodotto, delle domande di titoli d’importazione, titoli di esenzione o titoli di aiuto e se tale aumento rischia di compromettere il conseguimento di uno o più obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, lo Stato membro adotta tutte le misure necessarie per assicurare, tenendo conto delle disponibilità e delle necessità dei settori prioritari, l’approvvigionamento in prodotti essenziali della regione ultraperiferica in questione.

     2. In caso di limitazione del rilascio dei titoli, le competenti autorità applicano a tutte le domande pendenti una percentuale uniforme di riduzione dei quantitativi.

     3. Previa consultazione delle autorità interessate si applicano i paragrafi 1 e 2.

 

          Art. 15. Fissazione di un quantitativo massimo per domanda di titolo

     Nella misura strettamente necessaria per evitare perturbazioni dei mercati della regione ultraperiferica in questione o azioni di carattere speculativo in grado di nuocere gravemente al buon funzionamento dei regimi specifici di approvvigionamento, le autorità competenti fissano un quantitativo massimo per domanda di titolo.

     Le autorità competenti informano senza indugio la Commissione in merito ai casi di applicazione del presente articolo.

 

CAPO V

Esportazione e spedizione

 

          Art. 16. Condizioni di esportazione o di spedizione

     1. L’esportazione e la spedizione di prodotti come tali che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento o di prodotti confezionati o trasformati utilizzando prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento sono soggette alle seguenti condizioni previste ai paragrafi da 2 a 6.

     2. Per i prodotti esportati viene apposta nella casella 44 della dichiarazione di esportazione una delle diciture che figurano nell’allegato I, parte H.

     3. I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un’esenzione dai dazi d’importazione e che formano oggetto di esportazione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento.

     Tali prodotti non possono beneficiare di una restituzione all’esportazione.

     4. I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un’esenzione dai dazi d’importazione e che formano oggetto di spedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l’importo dei dazi d’importazione erga omnes applicabili il giorno dell’importazione è versato dallo speditore al più tardi al momento della spedizione.

     Tali prodotti non possono formare oggetto di spedizione, fino a quando non sia stato effettuato il versamento di cui al primo comma.

     Qualora non sia materialmente possibile determinare il giorno dell’importazione, i prodotti si considerano importati il giorno in cui si applicano i diritti d’importazione erga omnes più elevati nel semestre precedente il giorno della spedizione.

     5. I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un aiuto e che formano oggetto di esportazione o di spedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l’aiuto concesso è rimborsato dall’esportatore o dallo speditore al più tardi al momento dell’esportazione o della spedizione.

     Tali prodotti non possono formare oggetto di spedizione o di esportazione fino a quando non sia stato effettuato il rimborso di cui al primo comma.

     Qualora non sia materialmente possibile determinare l’importo dell’aiuto concesso, si considera concesso l’aiuto più elevato stabilito dalla Comunità per questi prodotti nel semestre precedente la presentazione della domanda di esportazione o di spedizione.

     Tali prodotti possono beneficiare di una restituzione all’esportazione, purché rispondano alle condizioni di concessione della stessa.

     6. Le autorità competenti autorizzano l’esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati, diversi da quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e all’articolo 18, soltanto qualora il trasformatore o l’esportatore attesti che i prodotti in questione non contengono materie prime importate o introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento.

     Le autorità competenti autorizzano la riesportazione o la rispedizione di prodotti naturali o di prodotti condizionati, diversi da quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, soltanto quando l’esportatore attesti che i prodotti in questione non hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento.

     Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l’esattezza delle attestazioni di cui al primo e secondo comma ed eventualmente procedono al recupero del beneficio.

 

          Art. 17. Titolo di esportazione e aumento significativo delle esportazioni

     1. L’esportazione dei seguenti prodotti non è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione:

     a) i prodotti di cui all’articolo 16, paragrafo 3;

     b) i prodotti di cui al paragrafo 16, paragrafo 5, che non soddisfano le condizioni previste per beneficiare di una restituzione all’esportazione.

     2. Se il regolare approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche rischia di essere compromesso da un aumento significativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, le autorità competenti possono stabilire un limite quantitativo atto a garantire il soddisfacimento delle necessità prioritarie nei settori interessati. Tale limite quantitativo è fissato in maniera non discriminatoria.

 

          Art. 18. Esportazioni tradizionali, esportazioni nell’ambito del commercio regionale e spedizioni tradizionali di prodotti trasformati

     1. Il trasformatore che abbia dichiarato, a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, l’intenzione di esportare nel quadro di correnti tradizionali di scambio o del commercio regionale o di spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio, come quelle di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annui dei quantitativi di cui agli allegati da II a V. Le autorità competenti rilasciano le autorizzazioni necessarie per garantire che le operazioni in questione non superino i suddetti quantitativi annui.

     Si intende per «commercio regionale» il commercio effettuato, per ogni DOM, per le Azzorre e Madera e per le isole Canarie, con destinazione dei paesi terzi di cui all’allegato VI.

     Per le esportazioni nell’ambito del commercio regionale, l’esportatore presenta alle autorità competenti i documenti previsti dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, entro il termine fissato dall’articolo 49 del suddetto regolamento. In caso di mancata presentazione di tali documenti nel termine previsto, le autorità competenti procedono al recupero del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento.

     I prodotti consegnati nei DOM, nelle Azzorre, a Madera o nelle isole Canarie, che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento e che servono all’approvvigionamento di navi e aeromobili, si considerano consumati in loco.

     2. Le operazioni di trasformazione che possono dare luogo a un’esportazione tradizionale o nell’ambito del commercio regionale o a una spedizione tradizionale conforme al paragrafo 1, devono soddisfare, mutatis mutandis, le condizioni di trasformazione applicabili in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e al regolamento (CEE) n. 2454/93, ad esclusione di tutte le usuali manipolazioni.

     3. L’esportazione dei prodotti di cui al presente articolo non è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.

     4. Per i prodotti esportati di cui al presente articolo, alla casella 44 della dichiarazione di esportazione è apposta una delle diciture che figurano all’allegato I, parte I.

 

CAPO VI

Controlli e sanzioni

 

          Art. 19. Controlli

     1. I controlli amministrativi all’importazione, all’introduzione, all’esportazione e alla spedizione dei prodotti agricoli sono approfonditi e prevedono in particolare dei controlli incrociati con i documenti di cui all’articolo 10, paragrafo 1.

     2. I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all’atto dell’importazione, dell’introduzione, dell’esportazione e della spedizione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % dei titoli presentati a norma dell’articolo 11.

     I controlli fisici sono effettuati attenendosi, mutatis mutandis, alle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio.

     Ove ricorrano circostanze particolari, la Commissione può chiedere l’applicazione di percentuali di controllo più elevate.

 

          Art. 20. Sanzioni

     1. Salvo casi di forza maggiore o eventi climatici eccezionali, qualora l’operatore venga meno agli obblighi assunti a norma dell’articolo 9 e ferme restando le sanzioni applicabili a norma della legislazione nazionale, le autorità competenti:

     a) esigono dal titolare del titolo d’importazione, del titolo di esenzione o del titolo di aiuto il rimborso del beneficio concesso;

     b) sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione dell’operatore, a seconda della gravità dell’inadempimento.

     Il beneficio di cui alla lettera a) è pari all’importo corrispondente all’esenzione dai dazi all’importazione o all’importo dell’aiuto determinato in conformità all’articolo 16, paragrafi 4 e 5.

     2. Salvo casi di forza maggiore o di eventi climatici eccezionali, qualora il titolare di un titolo non effettui la prevista importazione o introduzione, il suo diritto di richiedere titoli è sospeso per i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del titolo di cui trattasi. Dopo il periodo di sospensione, il rilascio di nuovi titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all’entità del beneficio da concedere nel corso di un periodo che deve essere determinato dalle autorità competenti.

     3. Le autorità competenti adottano gli opportuni provvedimenti per la riutilizzazione dei quantitativi di prodotti resi disponibili dalla mancata o parziale utilizzazione o dall’annullamento dei titoli rilasciati ovvero dal recupero del beneficio.

 

CAPO VII

Disposizioni nazionali

 

          Art. 21. Modalità nazionali di gestione e di controllo

     Le autorità competenti adottano le modalità complementari necessarie per la gestione e la sorveglianza in tempo reale dei regimi specifici di approvvigionamento.

     Esse comunicano alla Commissione, prima che entrino in vigore, i provvedimenti che intendono adottare in applicazione del primo comma.

 

TITOLO III

MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI LOCALI

 

CAPO I

Commercializzazione al di fuori della regione di produzione

 

          Art. 22. Importo dell’aiuto

     1. L’importo dell’aiuto concesso a norma del titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 a titolo della commercializzazione di prodotti delle regioni ultraperiferiche nel resto della Comunità non può superare il 10 % del valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, determinata in conformità al paragrafo 2.

     Tale limite è portato al 13 % del valore della produzione commercializzata quando il contraente per i produttori è una associazione, un’unione o una organizzazione di produttori.

     2. Per la determinazione dell’importo dell’aiuto, il valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, è valutato se del caso in base al contratto di campagna, ai documenti specifici di trasporto e a tutti i documenti giustificativi che corredano la domanda di pagamento.

     Il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello di una consegna nel primo porto o aeroporto di sbarco.

     Le autorità competenti possono richiedere qualsiasi informazione o elemento giustificativo complementare utile ai fini della determinazione dell’importo dell’aiuto.

     3. Le condizioni per la concessione dell’aiuto, i prodotti di cui trattasi e i relativi quantitativi sono specificati nei programmi approvati conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006.

 

          Art. 23. Pomodori

     Per i pomodori delle isole Canarie di cui al codice NC 0702 00, l’importo dell’aiuto, a norma del titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 è di 3,6 EUR/100 kg limitatamente a 250 000 tonnellate/anno.

 

          Art. 24. Riso

     Il quantitativo massimo di riso raccolto in Guyana che può ottenere un sostegno alla commercializzazione in Guadalupa e Martinica, nonché nel resto della Comunità, a norma del titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006, non può superare 12 000 tonnellate/anno di equivalente riso lavorato.

     Per la commercializzazione nel resto della Comunità al di fuori della Guadalupa e della Martinica, tale quantitativo non può superare 4 000 tonnellate/anno.

 

CAPO II

Domande di aiuto

 

          Art. 25. Presentazione delle domande

     Le domande di aiuto a titolo di un anno civile sono presentate ai servizi designati dalle autorità competenti dello Stato membro, in base ai moduli da esse stabiliti e durante i periodi da esse stabiliti. Tali periodi sono stabiliti in modo da poter procedere ai controlli in loco necessari e non possono superare il 28 febbraio dell’anno civile seguente.

 

          Art. 26. Correzione degli errori palesi

     Una domanda di aiuto può essere rettificata in qualsiasi momento dopo la sua presentazione, in caso di errore palese riconosciuto dall’autorità competente.

 

          Art. 27. Presentazione tardiva delle domande

     Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di aiuto dopo la data limite stabilita a norma dell’articolo 25 comporta una riduzione dell’1 % per giorno lavorativo degli importi ai quali il coltivatore avrebbe avuto diritto se la domanda di aiuto fosse stata presentata entro il termine prescritto. In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda non è più ammessa.

 

          Art. 28. Ritiro delle domande di aiuto

     1. La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte in qualsiasi momento.

     Tuttavia, qualora l’autorità competente abbia già informato l’imprenditore di irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri per le parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

     2. I ritiri eseguiti a norma del paragrafo 1 comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda stessa o di parte della medesima.

 

          Art. 29. Versamento degli aiuti

     Previa verifica delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi e determinazione del loro importo in applicazione dei programmi comunitari di sostegno di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 247/2006, le autorità competenti versano gli aiuti a titolo di un anno civile:

     — per gli aiuti a titolo del regime specifico di approvvigionamento, nel corso dell’anno,

     — per i pagamenti diretti, a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio,

     — per gli altri pagamenti, durante il periodo che inizia il 16 ottobre dell’anno in corso e termina il 30 giugno dell’anno seguente.

 

CAPO III

Controlli

 

          Art. 30. Principi generali

     I controlli si effettuano tramite controlli amministrativi e controlli in loco.

     Il controllo amministrativo è approfondito e comprende verifiche incrociate con, fra l’altro, i dati del sistema integrato di gestione e di controllo previsto al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     Sulla base di un’analisi dei rischi a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti effettuano dei controlli in loco per sondaggio sul 5 % almeno delle domande di aiuto. Anche il campione deve essere rappresentativo di almeno il 5 % dei quantitativi oggetto dell’aiuto.

     In tutti i casi in cui ciò sia necessario, gli Stati membri ricorrono al sistema di gestione e controllo integrato.

 

     Art. 31. Controlli in loco

     1. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempreché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.

     2. Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati congiuntamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa comunitaria.

     3. La domanda o le domande di aiuto sono respinte nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all’imprenditore o al suo rappresentante.

 

          Art. 32. Selezione delle domande da sottoporre al controllo in loco

     1. L’autorità competente seleziona gli imprenditori che saranno oggetto di controlli in loco sulla base di un’analisi dei rischi e tenendo conto della rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L’analisi dei rischi tiene conto:

     a) dell’importo dell’aiuto;

     b) del numero di parcelle agricole, della superficie e del numero di animali oggetto della domanda di aiuto o del quantitativo prodotto, trasportato, trasformato o commercializzato;

     c) dell’evoluzione rispetto all’anno precedente;

     d) dei risultati dei controlli degli anni precedenti;

     e) di altri parametri definiti dagli Stati membri.

     Al fine di garantire la rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale tra il 20 % e il 25 % del numero minimo di imprenditori da sottoporre a controllo in loco.

     2. L’autorità competente assicura la conservazione dei criteri di selezione di ciascun imprenditore da sottoporre a controllo in loco. L’ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell’inizio del controllo stesso.

 

          Art. 33. Relazione di controllo

     1. Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione di controllo che illustra con precisione i vari aspetti della verifica effettuata. Tale relazione indica in particolare:

     a) i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo;

     b) le persone presenti;

     c) il numero di parcelle agricole controllate e di quelle misurate, i risultati delle misurazioni per parcella e le tecniche di misurazione utilizzate;

     d) il numero e la specie degli animali accertati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatica dei bovini, i documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli e le eventuali osservazioni relative a singoli animali o al loro codice di identificazione;

     e) i quantitativi prodotti, trasportati, trasformati o commercializzati sottoposti a controllo;

     f) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;

     g) le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese.

     2. L’imprenditore o il suo rappresentante è invitato a firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, all’imprenditore è consegnata una copia della relazione di controllo.

     Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento, lo Stato membro può decidere di non invitare l’imprenditore o il suo rappresentante a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento stesso non risultano irregolarità.

 

CAPO IV

Riduzioni, revoche e pagamenti indebiti

 

          Art. 34. Riduzioni e revoche

     In caso di divergenze fra le informazioni fornite nell’ambito delle domande di aiuto e quanto accertato in seguito ai controlli di cui al capo III, lo Stato membro applica riduzioni e revoche dell’aiuto. Le sanzioni previste devono essere efficaci, commisurate alle violazioni e dissuasive.

 

          Art. 35. Deroghe all’applicazione delle riduzioni e delle revoche

     1. Le riduzioni e revoche di cui all’articolo 34 non si applicano quando l’imprenditore abbia fornito informazioni oggettivamente corrette o quando possa altrimenti dimostrare la correttezza del suo comportamento.

     2. Le riduzioni e le revoche non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali l’imprenditore abbia comunicato per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l’imprenditore non sia stato informato dall’autorità competente dell’intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall’autorità competente nella sua domanda.

     Sulla base delle informazioni fornite dall’imprenditore, di cui al primo comma, si procede all’adeguamento della domanda alla situazione reale.

 

          Art. 36. Recupero dell’indebito e penali

     1. In caso di pagamento indebito si applica, mutatis mutandis, l’articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione.

     2. Quando il pagamento indebito avviene in conseguenza di false dichiarazioni o della presentazione di documenti falsi o per negligenza grave del beneficiario, si applica inoltre una penale di importo pari all’indebito maggiorato di un interesse calcolato a norma dell’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/ 2004.

 

          Art. 37. Forza maggiore e circostanze eccezionali

     I casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono notificati all’autorità competente a norma dell’articolo 72 del regolamento (CE) n. 796/2004.

 

TITOLO IV

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

 

CAPO I

Simbolo grafico

 

          Art. 38. Utilizzo del simbolo grafico

     1. Il simbolo grafico previsto all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 247/2006 è utilizzato solo al fine di migliorare la conoscenza e il consumo dei prodotti agricoli, naturali o trasformati, specifici delle regioni ultraperiferiche, che rispondono ai requisiti precisati su iniziativa delle organizzazioni professionali rappresentative degli operatori delle suddette regioni.

     Il simbolo grafico è costituito dal simbolo che figura all’allegato VII del presente regolamento.

     2. I requisiti di cui al paragrafo 1, primo comma, riguardano la definizione di norme di qualità o il rispetto di modalità e tecniche di coltivazione, di produzione o di fabbricazione nonché il rispetto di norme di presentazione e confezionamento.

     I suddetti requisiti sono definiti con riferimento a disposizioni della normativa comunitaria o, in mancanza, a norme internazionali oppure vengono eventualmente adottati specificamente per i prodotti delle regioni ultraperiferiche, su proposta delle organizzazioni professionali rappresentative.

 

          Art. 39. Diritto di utilizzare il simbolo grafico

     1. Il diritto di utilizzare il simbolo grafico è concesso dalle autorità competenti degli Stati membri di produzione o dall’organismo da esse abilitato a questo fine, per ogni prodotto per il quale sono stati adottati i requisiti di cui all’articolo 38, secondo la natura del prodotto, agli operatori di una delle seguenti categorie:

     a) produttori, individuali o riuniti in organizzazioni o associazioni;

     b) operatori del settore commerciale che effettuano il confezionamento del prodotto ai fini della sua commercializzazione;

     c) fabbricanti di prodotti trasformati, stabiliti sul territorio della loro regione ultraperiferica.

     2. Il diritto di cui al paragrafo 1 è conferito con la concessione di un riconoscimento per una o più campagne di commercializzazione.

 

          Art. 40. Riconoscimento

     1. Il riconoscimento di cui all’articolo 39, paragrafo 2, viene concesso, su loro richiesta, agli operatori di cui al paragrafo 1 del suddetto articolo che dispongono, se necessario, delle installazioni tecniche necessarie per la produzione o la fabbricazione del prodotto in questione, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 38 e che si impegnano:

     a) a seconda dei casi a produrre, confezionare o fabbricare prodotti che soddisfino i suddetti requisiti;

     b) a tenere una contabilità che consenta di seguire in modo specifico la produzione, il confezionamento o la fabbricazione del prodotto che può utilizzare il simbolo grafico;

     c) a sottoporsi a tutti i controlli e tutte le verifiche chieste dalle autorità competenti.

     2. Il riconoscimento viene revocato quando l’autorità competente constati che l’operatore riconosciuto non ha rispettato i requisiti relativi al prodotto o ha mancato ad uno degli obblighi derivanti dagli impegni di cui al paragrafo 1. La revoca viene applicata a titolo provvisorio o definitivo secondo la gravità delle inadempienze riscontrate.

 

          Art. 41. Controllo delle condizioni di utilizzo del simbolo grafico

     Le autorità competenti verificano periodicamente il rispetto da parte degli operatori riconosciuti delle condizioni di utilizzo del simbolo grafico nonché degli impegni previsti all’articolo 40.

     Le autorità competenti possono delegare l’esercizio dei suddetti controlli a organismi abilitati a questo scopo che possiedano tutte le caratteristiche di competenza tecnica e di imparzialità necessarie. In questo caso, tali organismi presentano periodicamente delle relazioni sullo svolgimento della loro attività di controllo.

 

          Art. 42. Misure nazionali

     1. Le autorità competenti adottano le misure amministrative complementari necessarie per la gestione del meccanismo del simbolo grafico. Tali misure possono prevedere in particolare la riscossione di contributi dagli operatori riconosciuti per la stampa del simbolo grafico e per coprire le spese amministrative e di gestione nonché i costi derivanti dalle operazioni di controllo.

     2. Le autorità competenti comunicano senza ritardi alla Commissione i sevizi o, eventualmente, gli organismi responsabili per la concessione del riconoscimento di cui all’articolo 39, paragrafo 2, e per l’esecuzione dei controlli effettuati ai fini dell’applicazione del presente capo. Esse comunicano inoltre, prima della loro adozione, i progetti di misure complementari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, entro tre mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 43. Utilizzo abusivo e pubblicità del simbolo grafico

     Gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali pertinenti vigenti per prevenire e, se necessario, sanzionare l’utilizzo abusivo del simbolo grafico o adottano le misure necessarie a questo scopo. Esse comunicano alla Commissione le misure applicabili, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

     Gli Stati membri assicurano una pubblicità appropriata del simbolo grafico nonché dei prodotti per i quali esso può essere utilizzato.

 

          Art. 44. Condizioni di riproduzione e di utilizzo

     La riproduzione e l’utilizzo del simbolo grafico si basano sulle norme tecniche che figurano all’allegato VII.

 

CAPO II

Importazione di tabacco nelle Isole Canarie

 

          Art. 45. Modalità di esenzione dai dazi doganali per il tabacco

     1. Il periodo annuo per il calcolo del quantitativo massimo annuale di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006 è compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno.

     2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 247/2006, si intende per «fabbricazione locale di prodotti del tabacco» qualsiasi operazione eseguita nell’arcipelago delle Canarie diretta alla trasformazione dei prodotti che figurano nell’allegato VIII del presente regolamento in prodotti manufatti pronti per il consumo.

     3. I quantitativi di tabacco greggio e semilavorato di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006 sono convertiti in quantitativi di tabacco greggio scostolato sulla base dei coefficienti di equivalenza che figurano all’allegato VIII del presente regolamento.

 

          Art. 46. Condizioni di esenzione

     1. L’importazione dei prodotti di cui all’allegato VIII è soggetta alla presentazione di un titolo di esenzione. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato I, parte J.

     Salvo disposizioni contrarie previste nel presente regolamento, gli articoli 2, 5, gli articoli da 9 a 13, e gli articoli 15, 19 e 20 si applicano mutatis mutandis.

     2. Le autorità competenti si accertano dell’utilizzo dei prodotti di cui all’allegato VIII del presente regolamento conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti in materia e in particolare gli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

          Art. 47. Comunicazioni

     1. Per quanto riguarda i regimi specifici di approvvigionamento, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla fine di ogni trimestre, i seguenti dati relativi ai mesi precedenti dell’anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare:

     a) i quantitativi ripartiti secondo la provenienza d’importazione da paesi terzi o di consegna a partire dalla Comunità;

     b) l’importo dell’aiuto nonché le spese effettivamente sostenute per prodotto ed eventualmente per destinazione particolare;

     c) i quantitativi per i quali i titoli non sono stati utilizzati, ripartiti per categoria di titolo;

     d) i quantitativi eventualmente riesportati o rispediti a norma dell’articolo 16 e gli importi unitari e totali degli aiuti recuperati;

     e) i quantitativi eventualmente riesportati o rispediti previa trasformazione a norma dell’articolo 18;

     f) i trasferimenti nell’ambito di un quantitativo globale per una categoria di prodotti e le modifiche dei bilanci previsionali di approvvigionamento nel corso del periodo;

     g) il saldo disponibile e la percentuale di utilizzazione.

     Tali dati sono forniti sulla base dei titoli utilizzati.

     2. Per quanto riguarda il sostegno alle produzioni locali, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) entro il 31 marzo di ogni anno, le domande di aiuto ricevute e gli importi interessati a titolo dell’anno civile precedente;

     b) entro il 31 luglio, le domande di aiuto definitivamente ammissibili e gli importi interessati a titolo dell’anno civile precedente.

 

          Art. 48. Relazioni

     1. La relazione d cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 contiene in particolare:

     a) eventuali modifiche significative dell’ambiente socio-economico e agricolo;

     b) una sintesi dei dati fisici e finanziari disponibili relativi all’attuazione di ciascuna misura seguita da un’analisi di questi dati e, se necessario, una presentazione e un’analisi del settore di attività in cui tale misura si inserisce;

     c) lo stato di avanzamento delle misure e priorità rispetto ai corrispondenti obiettivi operativi e specifici alla data di presentazione dell’operazione, espressi in termini di indicatori quantitativi;

     d) una sintesi dei principali problemi emersi nel corso della gestione e attuazione di queste misure;

     e) un esame dei risultati dell’insieme delle misure che tenga conto dei collegamenti reciproci tra di esse;

     f) per il regime specifico di approvvigionamento:

     — alcuni dati e un’analisi relativa all’evoluzione dei prezzi e alla ripercussione del vantaggio in tal modo concesso, nonché le misure adottate e i controlli effettuati per garantire tale ripercussione,

     — tenendo conto degli altri aiuti esistenti, un’analisi della proporzionalità degli aiuti rispetto ai costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e ai prezzi praticati all’esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei costi aggiuntivi dovuti all’insularità e all’ultraperifericità;

     g) l’indicazione del grado di realizzazione degli obiettivi assegnati a ciascuna delle azioni contenute nel programma, misurato attraverso indicatori oggettivamente misurabili;

     h) i dati relativi al bilancio annuale di approvvigionamento della regione interessata, segnatamente in termini di consumo, evoluzione del patrimonio zootecnico, produzione, scambi commerciali;

     i) i dati relativi agli importi effettivamente erogati per la realizzazione delle azioni del programma, sulla base dei criteri definiti dagli Stati membri, quali ad esempio il numero di beneficiari, il numero di animali ammessi al pagamento, le superfici che hanno fruito di un pagamento o il numero di aziende interessate;

     j) i dati relativi all’esecuzione finanziaria di ciascuna delle azioni comprese nel programma;

     k) le statistiche relative ai controlli effettuati dalle autorità competenti e alle sanzioni eventualmente irrogate;

     l) le osservazioni dello Stato membro in merito all’attuazione del programma.

     2. Per il 2006, la relazione contiene una valutazione dell’impatto, sull’allevamento e l’economia agricola della regione interessata, del programma di aiuto alle attività tradizionali connesse alla produzione di carne bovina, ovina e caprina.

 

          Art. 49. Modifiche al programma

     1. Le modifiche dei programmi approvati a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 sono presentate alla Commissione per approvazione.

     Tuttavia, tale approvazione non è necessaria per le seguenti modifiche:

     a) per quanto riguarda i bilanci previsionali di approvvigionamento, gli Stati membri possono modificare il livello degli aiuti e i quantitativi di prodotti che possono essere oggetto del regime di approvvigionamento;

     b) per quanto riguarda i programmi comunitari di sostegno a favore della produzione locale, gli Stati membri possono modificare, nel limite del 20 %, l’allocazione finanziaria destinata a ogni misura e l’importo unitario degli aiuti aumentando o diminuendo gli importi in vigore al momento della presentazione della domanda di modifica.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione una volta all’anno le modifiche previste. Tuttavia gli Stati membri possono comunicare in qualsiasi momento le modifiche in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali. In assenza di opposizione della Commissione, le modifiche previste diventano applicabili il primo giorno del secondo mese successivo alla suddetta comunicazione.

 

          Art. 50. Finanziamento di studi, progetti dimostrativi, formazione e misure di assistenza tecnica

     L’importo per il finanziamento degli studi, dei progetti dimostrativi, della formazione e delle misure di assistenza tecnica previsti in un programma approvato a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 ai fini dell’attuazione di quest’ultimo non può superare l’1 % del totale del finanziamento del programma in questione.

 

          Art. 51. Misure complementari nazionali

     Gli Stati membri adottano tutte le misure complementari necessarie all’applicazione del presente regolamento.

 

          Art. 52. Riduzione degli anticipi

     Fatte salve le norme generali relative alla disciplina di bilancio, se le informazioni che gli Stati membri trasmettono alla Commissione ai sensi degli articoli 47 e 48 sono incomplete o il termine non è rispettato, la Commissione procede alla riduzione temporanea e forfettaria degli anticipi concessi sulle spese agricole.

 

          Art. 52 bis. Misure transitorie [1]

     1. Le misure adottate per attuare i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 e la cui la validità va oltre il 31 dicembre 2005 restano applicabili fino alla data in cui la Commissione notifica allo Stato membro interessato l’approvazione del programma globale di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006.

     2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande presentate nell’ambito delle misure adottate per attuare, relativamente al 2006, i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, ancora pendenti alla data della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o presentate dopo tale data.

 

          Art. 53. Abrogazione

     I regolamenti (CEE) n. 388/92, (CEE) n. 2174/92, (CEE) n. 2233/92, (CEE) n. 2234/92, (CEE) n. 2235/92, (CEE) n. 2039/93, (CEE) n. 2040/93, (CE) n. 1418/96, (CE) n. 2054/96, (CE) n. 20/2002, (CE) n. 1195/2002, (CE) n. 43/2003, (CE) n. 995/2003, (CE) n. 14/2004 e (CE) n. 188/2005 sono abrogati.

     I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato IX.

 

          Art. 54. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica, in ogni Stato membro interessato, a decorrere dalla data di notifica da parte della Commissione dell’approvazione del programma del suddetto Stato membro a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006.

 

 

ALLEGATO I

 

PARTE A

 

     Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 3:

 

     — in spagnolo, una delle seguenti diciture:

     — «Productos destinados al consumo directo»

     — «Productos destinados a la industria de transformación o acondicionamiento»

     — «Productos destinados a ser utilizados como insumos agrarios»

     — «Animales importados de la especie bovina, destinados al engorde»

 

     — in ceco, una delle seguenti diciture:

     — «produkty pro přímou spotřebu»

     — «produkty pro zpracovatelský a/nebo balicí průmysl»

     — «produkty určené pro použití jako zemědělské vstupy»

     — «dovezený skot pro výkrm»

 

     — in danese, una delle seguenti diciture:

     — «produkter til direkte konsum»

     — «produkter til forarbejdnings‑ og/eller emballeringsindustrien»

     — «produkter, der skal anvendes som rå- og hjælpestoffer»

     — «importeret kvæg til opfedning»

 

     — in tedesco, una delle seguenti diciture:

     — «Erzeugnisse für den direkten Verbrauch»

     — «Erzeugnisse für die Verarbeitungs- bzw. Verpackungsindustrie»

     — «zur Verwendung als landwirtschaftliche Betriebsstoffe bestimmte Erzeugnisse»

     — «zur Mast eingeführte Rinder»

 

     — in estone, una delle seguenti diciture:

     — «otsetarbimiseks ettenähtud tooted»

     — «tooted töötlevale ja/või pakenditööstusele»

     — «põllumajanduslikuks tooraineks ettenähtud tooted»

     — «imporditud nuumveised»

 

     — in greco, una delle seguenti diciture:

     — «προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση»

     — «προϊόντα που προορίζονται για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή/και συσκευασίας»

     — «προϊόντα που προορίζονται για χρήση ως γεωργικές εισροές»

     — «εισαγόμενα βοοειδή προς πάχυνση»

 

     — in inglese, una delle seguenti diciture:

     — «products for direct consumption»

     — «products for the processing and/or packaging industry»

     — «products intended for use as agricultural inputs»

     — «bovine animals imported for fattening»

 

     — in francese, una delle seguenti diciture:

     — «produits destinés à la consommation directe»

     — «produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement»

     — «produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles»

     — «animaux bovins pour l’engraissement importés»

 

     — in italiano, una delle seguenti diciture:

     — «prodotti destinati al consumo diretto»

     — «prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento»

     — «prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli»

     — «bovini destinati all’ingrasso importati»

 

     — in lettone, una delle seguenti diciture:

     — «tiešam patēriņam paredzēti produkti»

     — «produkti, kas paredzēti pārstrādei un/vai iesaiņošanai»

     — «produkti, kas ir lauksaimniecībā izmantojamās vielas»

     — «ievesti liellopi nobarošanai»

 

     — in lituano, una delle seguenti diciture:

     — «tiesiogiai vartoti skirti produktai»

     — «perdirbimo ir/arba pakavimo pramonei skirti produktai»

     — «produktai, skirti naudoti kaip žemės ūkio ištekliai»

     — «importuojami galvijai, skirti penėjimui»

 

     — in ungherese, una delle seguenti diciture:

     — «közvetlen fogyasztásra szánt termékek»

     — «a feldolgozó- és/vagy a csomagolóipar számára szánt termékek»

     — «mezőgazdasági inputanyagként felhasználandó termékek»

     — «importált, hízlalásra szánt szarvasmarhafélék»

 

     — in maltese, una delle seguenti diciture:

     — «prodotti maħsuba għall-konsum dirett»

     — «prodotti maħsuba għall-industriji tat-trasformazzjoni u/jew ta’ l-imballaġġ»

     — «prodotti maħsuba għall-użu agrikolu»

     — «bhejjem ta’ l-ifrat għat-tismin importati»

 

     — in neerlandese, una delle seguenti diciture:

     — «producten voor rechtstreekse consumptie»

     — «producten voor de verwerkende industrie en/of de verpakkingsindustrie»

     — «producten voor gebruik als landbouwproductiemiddel»

     — «ingevoerde mestrunderen»

 

     — in polacco, una delle seguenti diciture:

     — «produkty przeznaczone do bezpośredniego spożycia»

     — «produkty przeznaczone do przetworzenia i/lub opakowania»

     — «produkty przeznaczone do użycia jako nakłady rolnicze»

     — «bydło importowane przeznaczone do opasu»

 

     — in portoghese, una delle seguenti diciture:

     — «produtos destinados ao consumo directo»

     — «produtos destinados às indústrias de transformação e/ou de acondicionamento»

     — «produtos destinados a ser utilizados como factores de produção agrícola»

     — «bovinos de engorda importados»

 

     — in slovacco, una delle seguenti diciture:

     — «výrobky určené na priamu spotrebu»

     — «výrobky určené pre spracovateľský a/alebo baliarenský priemysel»

     — «výrobky určené na použitie ako poľnohospodárske vstupy»

     — «dovezený hovädzí dobytok určený na výkrm»

 

     — in sloveno, una delle seguenti diciture:

     — «proizvodi, namenjeni za neposredno prehrano»

     — «proizvodi, namenjeni predelovalni in/ali pakirni industriji»

     — «proizvodi, namenjeni za kmetijske vložke»

     — «uvoženo govedo za pitanje»

 

     — in finlandese, una delle seguenti diciture:

     — «suoraan kulutukseen tarkoitettuja tuotteita»

     — «jalostus- ja/tai pakkausteollisuuteen tarkoitettuja tuotteita»

     — «maatalouden tuotantopanoksiksi tarkoitettuja tuotteita»

     — «tuotuja lihotukseen tarkoitettuja nautoja»

 

     — in svedese, una delle seguenti diciture:

     — «produkter avsedda för direkt konsumtion»

     — «produkter avsedda för bearbetning eller förpackning»

     — «produkter avsedda att användas som insatsvaror i jordbruket»

     — «importerade nötkreatur, avsedda för gödning».

 

PARTE B

 

     Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 4:

     — in spagnolo: «Exención de los derechos de importación» y «Certificado destinado a ser utilizado en [nombre de la región ultraperiférica]»

     — in ceco: «osvobození od dovozních cel» a «osvědčení pro použití v [název nejvzdálenějšího regionu]»

     — in danese: «fritagelse for importtold» og «licensen skal anvendes i [fjernområdets navn]»

     — in tedesco: «Befreiung von den Einfuhrzöllen» und «zu verwenden in [Name der Region in äußerster Randlage]»

     — in estone: «imporditollimaksudest vabastatud» ja «[kus (äärepoolseima piirkonna nimi)] kasutamiseks ettenähtud litsents»

     — in greco: «απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς» και «πιστοποιητικό προς χρήση στην [όνομα της ιδιαίτερα απομακρυσμένης περιφέρειας

     — in inglese: «exemption from import duties» and «certificate to be used in [name of the outermost region]»

     — in francese: «exonération des droits à l’importation» et «certificat à utiliser dans [nom de la région ultrapériphérique]»

     — in italiano: «esenzione dai dazi all’importazione» e «titolo destinato a essere utilizzato in [nome della regione ultraperiferica]»

     — in lettone: «atbrīvojums no ievedmuitas nodokļa» un «sertifikāts jāizmanto [attālākā reģiona nosaukums]»

     — in lituano: «atleidimas nuo importo muitų» ir «sertifikatas, skirtas naudoti [atokiausio regiono pavadinimas]»

     — in ungherese: «behozatali vám alóli mentesség» és «[a legkülső régió neve]-i felhasználásra szóló engedély»

     — in maltese: «eżenzjoni tad-dazji fuq l-importazzjoni» u «ċertifikat għall-użi fi [isem ir-reġjun ultraperiferiku]»

     — in neerlandese: «vrijstelling van invoerrechten» en «in [naam van het ultraperifere gebied] te gebruiken certificaat»

     — in polacco: «zwolnienie z należności przywozowych» i «świadectwo stosowane w [nazwa danego regionu najbardziej oddalonego]»

     — in portoghese: «isenção dos direitos de importação» e «certificado a utilizar em [nome da região ultraperiférica]»

     — in slovacco: «oslobodenie od dovozného cla» a «osvedčenie určené na použitie v [názov najvzdialenejšieho regiónu]»

     — in sloveno: «oprostitev uvoznih dajatev» in «dovoljenje se uporabi v [ime najbolj oddaljene regije]»

    — in finlandese: «vapautettu tuontitulleista» ja «(syrjäisimmän alueen nimi) käytettävä todistus»

     — in svedese: «tullbefrielse» och «intyg som skall användas i [randområdets namn]».

 

PARTE C

 

     Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 3:

     — in spagnolo: «Certificado de exención»

     — in ceco: «osvědčení o osvobození»

     — in danese: «fritagelseslicens»

     — in tedesco: «Freistellungsbescheinigung»

     — in estone: «vabastussertifikaat»

     — in greco: «πιστοποιητικό απαλλαγής»

     — in inglese: «exemption certificate»

     — in francese: «certificat d’exonération»

     — in italiano: «titolo di esenzione»

     — in lettone: «atbrīvojuma apliecība»

     — in lituano: «atleidimo nuo importo muitų sertifikatas»

     — in ungherese: «mentességi bizonyítvány»

     — in maltese: «ċertifikat ta’ eżenzjoni»

     — in neerlandese: «vrijstellingscertificaat»

     — in polacco: «świadectwo zwolnienia»

     — in portoghese: «certificado de isenção»

     — in slovacco: «osvedčenie o oslobodení od cla»

     — in sloveno: «potrdilo o oprostitvi»

     — in finlandese: «vapautustodistus»

     — in svedese: «intyg om tullbefrielse».

 

PARTE D

 

     Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 4:

     — in spagnolo, una delle seguenti diciture:

     — «Productos destinados a la industria de transformación o acondicionamiento»

     — «Productos destinados al consumo directo»

     — «Productos destinados a ser utilizados como insumos agrarios»

     — in ceco, una delle seguenti diciture:

     — «produkty pro zpracovatelský a/nebo balicí průmysl»

     — «produkty pro přímou spotřebu»

     — «produkty určené pro použití jako zemědělské vstupy»

     — in danese, una delle seguenti diciture:

     — «produkter til forarbejdnings- og/eller emballeringsindustrien»

     — «produkter til direkte konsum»

     — «produkter, der skal anvendes som rå- og hjælpestoffer»

     — in tedesco, una delle seguenti diciture:

     — «Erzeugnisse für die Verarbeitungs- bzw. Verpackungsindustrie»

     — «Erzeugnisse für den direkten Verbrauch»

     — «zur Verwendung als landwirtschaftliche Betriebsstoffe bestimmte Erzeugnisse»

     — in estone, una delle seguenti diciture:

     — «tooted töötlevale ja/või pakenditööstusele»

     — «otsetarbimiseks ettenähtud tooted»

     — «põllumajanduslikuks tooraineks ettenähtud tooted»

     — in greco, una delle seguenti diciture:

     — «προϊόντα που προορίζονται για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή/και συσκευασίας»

     — «προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση»

     — «προϊόντα που προορίζονται για χρήση ως γεωργικές εισροές»

     — in inglese, una delle seguenti diciture:

     — «products for the processing and/or packaging industry»

     — «products for direct consumption»

     — «products intended for use as agricultural inputs»

     — in francese, una delle seguenti diciture:

     — «produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement»

     — «produits destinés à la consommation directe»

     — «produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles»

     — in italiano, una delle seguenti diciture:

     — «prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento»

     — «prodotti destinati al consumo diretto»

     — «prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli»

     — in lettone, una delle seguenti diciture:

     — «produkti, kas paredzēti pārstrādei un/vai iesaiņošanai»

     — «tiešam patēriņam paredzēti produkti»

     — «produkti, kas ir lauksaimniecībā izmantojamās vielas»

     — in lituano, una delle seguenti diciture:

     — «perdirbimo ir/arba pakavimo pramonei skirti produktai»

     — «tiesiogiai vartoti skirti produktai»

     — «produktai, skirti naudoti kaip žemės ūkio ištekliai»

     — in ungherese, una delle seguenti diciture:

     — «a feldolgozó- és/vagy a csomagolóipar számára szánt termékek»

     — «közvetlen fogyasztásra szánt termékek»

     — «mezőgazdasági inputanyagként felhasználandó termékek»

     — in maltese, una delle seguenti diciture:

     — «prodotti maħsuba għall-industriji tat-trasformazzjoni u/jew ta’ l-imballaġġ»

     — «prodotti maħsuba għall-konsum dirett»

     — «prodotti maħsuba għall-użu agrikolu»

     — in neerlandese, una delle seguenti diciture:

     — «producten voor de verwerkende industrie en/of de verpakkingsindustrie»

     — «producten voor rechtstreekse consumptie»

     — «producten voor gebruik als landbouwproductiemiddel»

     — in polacco, una delle seguenti diciture:

     — «produkty przeznaczone do przetworzenia i/lub opakowania»

     — «produkty przeznaczone do bezpośredniego spożycia»

     — «produkty przeznaczone do użycia jako nakłady rolnicze»

     — in portoghese, una delle seguenti diciture:

     — «produtos destinados às indústrias de transformação e/ou de acondicionamento»

     — «produtos destinados ao consumo directo»

     — «produtos destinados a ser utilizados como factores de produção agrícola»

     — in slovacco, una delle seguenti diciture:

     — «výrobky určené pre spracovateľský a/alebo baliarenský priemysel»

     — «výrobky určené na priamu spotrebu»

     — «výrobky určené na použitie ako poľnohospodárske vstupy»

     — in sloveno, una delle seguenti diciture:

     — «proizvodi, namenjeni predelovalni in/ali pakirni industriji»

     — «proizvodi, namenjeni za neposredno prehrano»

     — «proizvodi, namenjeni za kmetijske vložke»

     — in finlandese, una delle seguenti diciture:

     — «jalostus- ja/tai pakkausteollisuuteen tarkoitettuja tuotteita»

     — «suoraan kulutukseen tarkoitettuja tuotteita»

     — «maatalouden tuotantopanoksiksi tarkoitettuja tuotteita»

     — in svedese, una delle seguenti diciture:

     — «produkter avsedda för bearbetning eller förpackning»

     — «produkter avsedda för direkt konsumtion»

     — «produkter avsedda att användas som insatsvaror i jordbruket».

 

PARTE E

 

     Diciture di cui all’articolo 7, paragrafo 3:

     — in spagnolo: «Certificado de ayuda»

     — in ceco: «osvědčení o podpoře»

     — in danese: «støttelicens»

     — in tedesco: «Beihilfebescheinigung»

     — in estone: «toetussertifikaat»

     — in greco: «πιστοποιητικό ενίσχυσης»

     — in inglese: «aid certificate»

     — in francese: «certificat aides»

     — in italiano: «titolo di aiuto»

     — in lettone: «atbalsta sertifikāts»

     — in lituano: «pagalbos sertifikatas»

     — in ungherese: «támogatási bizonyítvány»

     — in maltese: «ċertifikat ta’ l-għajnuniet»

     — in neerlandese: «steuncertificaat»

     — in polacco: «świadectwo pomocy»

     — in portoghese: «certificado de ajuda»

     — in slovacco: «osvedčenie o pomoci»

     — in sloveno: «potrdilo o pomoči»

     — in finlandese: «tukitodistus»

     — in svedese: «stödintyg».

 

PARTE F

 

     Diciture di cui all’articolo 7, paragrafo 4:

 

     — in spagnolo, una delle seguenti diciture:

     — «Productos destinados a la industria de transformación o acondicionamiento»

     — «Productos destinados al consumo directo»

     — «Productos destinados a ser utilizados como insumos agrarios» (*)

     — «Animales vivos destinados al engorde»

     — «Azúcar C: sin ayuda»

 

     — in ceco, una delle seguenti diciture:

     — «produkty pro zpracovatelský a/nebo balicí průmysl»

     — «produkty pro přímou spotřebu»

     — «produkty určené pro použití jako zemědělské vstupy» (*)

     — «živá zvířata pro výkrm»

     — «cukr C: bez podpory»

 

     — in danese, una delle seguenti diciture:

     — «produkter til forarbejdnings- og/eller emballeringsindustrien»

     — «produkter til direkte konsum»

     — «produkter, der skal anvendes som rå- og hjælpestoffer» (*)

     — «levende dyr til opfedning»

     — «C-sukker: ingen støtte»

 

     — in tedesco, una delle seguenti diciture:

     — «Erzeugnisse für die Verarbeitungs- bzw. Verpackungsindustrie»

     — «Erzeugnisse für den direkten Verbrauch»

     — «zur Verwendung als landwirtschaftliche Betriebsstoffe bestimmte Erzeugnisse» (*)

     — «zur Mast eingeführte lebende Tiere»

     — «C-Zucker: keine Beihilfe»

 

     — in estone, una delle seguenti diciture:

     — «tooted töötlevale ja/või pakenditööstusele»

     — «otsetarbimiseks ettenähtud tooted»

     — «põllumajanduslikuks tooraineks ettenähtud tooted» (*)

     — «imporditud nuumveised»

     — «C-suhkur, toetust ei anta»

 

     — in greco, una delle seguenti diciture:

     — «προϊόντα που προορίζονται για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή/και συσκευασίας»

     — «προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση»

     — «προϊόντα που προορίζονται για χρήση ως γεωργικές εισροές» (*)

     — «ζώντα ζώα προς πάχυνση»

     — «ζάχαρη Γ: ουδεμία ενίσχυση»

 

     — in inglese, una delle seguenti diciture:

     — «products for the processing and/or packaging industry»

     — «products for direct consumption»

     — «products intended for use as agricultural inputs» (*)

     — «live animals for fattening»

     — «C sugar: no aid»

 

     — in francese, una delle seguenti diciture:

     — «produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement»

     — «produits destinés à la consommation directe»

     — «produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles» (*)

     — «animaux vivants pour l’engraissement»

     — «sucre C: pas d’aide»

 

     — in italiano, una delle seguenti diciture:

     — «prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento»

     — «prodotti destinati al consumo diretto»

     — «prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli» (*)

     — «bovini destinati all’ingrasso importati»

     — «zucchero C: senza aiuto»

 

     — in lettone, una delle seguenti diciture:

     — «produkti, kas paredzēti pārstrādei un/vai iesaiņošanai»

     — «tiešam patēriņam paredzēti produkti»

     — «produkti, kas ir lauksaimniecībā izmantojamās vielas» (*)

     — «dzīvi dzīvnieki nobarošanai»

     — «C cukurs: atbalstu nepiešķir»

 

     — in lituano, una delle seguenti diciture:

     — «perdirbimo ir/arba pakavimo pramonei skirti produktai»

     — «tiesiogiai vartoti skirti produktai»

     — «produktai, skirti naudoti kaip žemės ūkio ištekliai» (*)

     — «gyvi penėjimui skirti galvijai»

     — «C cukrus: pagalba neskiriama»

 

     — in ungherese, una delle seguenti diciture:

     — «a feldolgozó- és/vagy a csomagolóipar számára szánt termékek»

     — «közvetlen fogyasztásra szánt termékek»

     — «mezőgazdasági inputanyagként felhasználandó termékek» (*)

     — «hízlalásra szánt élőállatok»

     — «C cukor: nincs támogatás»

 

     — in maltese, una delle seguenti diciture:

     — «prodotti maħsuba għall-industriji tat-trasformazzjoni u/jew ta’ l-imballaġġ»

     — «prodotti maħsuba għall-konsum dirett»

     — «prodotti maħsuba għall-użu agrikolu» (*)

     — «bhejjem ħajjin għat-tismin»

     — «zokkor C: l-ebda għajnuna»

 

     — in neerlandese, una delle seguenti diciture:

     — «producten voor de verwerkende industrie en/of de verpakkingsindustrie»

     — «producten voor rechtstreekse consumptie»

     — «producten voor gebruik als landbouwproductiemiddel» (*)

     — «levende mestdieren»

     — «C-suiker: geen steun»

 

     — in polacco, una delle seguenti diciture:

     — «produkty przeznaczone do przetworzenia i/lub opakowania»

     — «produkty przeznaczone do bezpośredniego spożycia»

     — «produkty przeznaczone do użytku jako nakłady rolnicze» (*)

     — «bydło importowane przeznaczone do opasu»

     — «Cukier C: nieobjęty pomocą»

 

     — in portoghese, una delle seguenti diciture:

     — «produtos destinados às indústrias de transformação e/ou de acondicionamento»

     — «produtos destinados ao consumo directo»

     — «produtos destinados a ser utilizados como factores de produção agrícola» (*)

     — «animais vivos para engorda»

     — «açúcar C: não beneficia de ajudas»

 

     — in slovacco, una delle seguenti diciture:

     — «výrobky určené pre spracovateľský a/alebo baliarenský priemysel»

     — «výrobky určené na priamu spotrebu»

     — «výrobky určené na použitie ako poľnohospodárske vstupy» (*)

     — «živé zvieratá určené na výkrm»

     — «cukor C: bez udelenia pomoci»

 

     — in sloveno, una delle seguenti diciture:

     — «proizvodi, namenjeni predelovalni in/ali pakirni industriji»

     — «proizvodi, namenjeni za neposredno prehrano»

     — «proizvodi, namenjeni za kmetijske vložke» (*)

     — «žive živali za pitanje»

     — «sladkor C: ni pomoči»

 

     — in finlandese, una delle seguenti diciture:

     — «jalostus- ja/tai pakkausteollisuuteen tarkoitettuja tuotteita»

     — «suoraan kulutukseen tarkoitettuja tuotteita»

     — «maatalouden tuotantopanoksiksi tarkoitettuja tuotteita» (*)

     — «lihotukseen tarkoitettuja eläviä eläimiä»

     — «C-sokeri: ei tukea»

 

     — in svedese, una delle seguenti diciture:

     — «produkter avsedda för bearbetning eller förpackning»

     — «produkter avsedda för direkt konsumtion»

     — «produkter avsedda att användas som insatsvaror i jordbruket» (*)

     — «levande djur avsedda för gödning»

     — «C-socker: inget stöd».

 

(*) Ai fini dell’utilizzo del titolo di aiuto, gli animali di razze pure o di razze commerciali e gli ovoprodotti sono inclusi nella categoria dei prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli.

 

PARTE G

 

     Diciture di cui all’articolo 7, paragrafo 4:

     — in spagnolo: «Certificado destinado a ser utilizado en [nombre de la región ultraperiférica]»

     — in ceco: «osvědčení pro použití v [název nejvzdálenějšího regionu]»

     — in danese: «licensen skal anvendes i [fjernområdets navn]»

     — in tedesco: «Bescheinigung zu verwenden in [Name der Region in äußerster Randlage]»

     — in estone: «[kus (äärepoolseima piirkonna nimi)] kasutamiseks ettenähtud litsents»

     — in greco: «πιστοποιητικό προς χρήση στην [όνομα της ιδιαίτερα απομακρυσμένης περιφέρειας

     — in inglese: «certificate to be used in [name of the outermost region]»

     — in francese: «certificat à utiliser dans [nom de la région ultrapériphérique]»

     — in italiano: «titolo destinato a essere utilizzato in [nome della regione ultraperiferica]»

     — in lettone: «sertifikāts jāizmanto [attālākā reģiona nosaukums]»

     — in lituano: «sertifikatas, skirtas naudoti [atokiausio regiono pavadinimas]»

     — in ungherese: «[a legkülső régió neve]-i felhasználásra szóló bizonyítvány»

     — in maltese: «ċertifikat għall-użu fi [isem ir-reġjun ultraperiferiku]»

     — in neerlandese: «in [naam van het ultraperifere gebied] te gebruiken certificaat»

     — in polacco: «świadectwo stosowane w [nazwa danego regionu najbardziej oddalonego]»

     — in portoghese: «certificado a utilizar em [nome da região ultraperiférica]»

     — in slovacco: «osvedčenie určené na použitie v [názov najvzdialenejšieho regiónu]»

     — in sloveno: «potrdilo za uporabo v [ime najbolj oddaljene regije]»

     — in finlandese: «(syrjäisimmän alueen nimi) käytettävä todistus»

     — in svedese: «intyg som skall användas i [randområdets namn]».

 

PARTE H

 

     Diciture di cui all’articolo 16, paragrafo 2:

     — in spagnolo: «Mercancía exportada en virtud del artículo 4, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 247/ 2006»

     — in ceco: «zboží vyvážené podle čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 247/2006»

     — in danese: «Vare eksporteret i henhold til artikel 4, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 247/2006»

     — in tedesco: «Ausgeführte Ware gemäß Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 247/2006»

     — in estone: «määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 4 lõike 1 esimese lõigu alusel eksporditav kaup»

     — in greco: «εμπόρευμα εξαγόμενο δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006»

     — in inglese: «goods exported under the first subparagraph of Article 4(1) of Regulation (EC) No 247/2006»

     — in francese: «marchandise exportée en vertu de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 247/2006»

     — in italiano: «merce esportata in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 247/2006»

     — in lettone: «prece, ko eksportē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 247/2006 4. panta 1. punkta pirmās daļas noteikumiem»

     — in lituano: «pagal Reglamento (EB) Nr. 247/2006 4 straipsnio 1 dalies pirmą punktą eksportuojama prekė»

     — in ungherese: «a 247/2006/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerint exportált termék»

     — in maltese: «merkanzija esportata skond l-Artikolu 4, paragrafu 1, l-ewwel inċiż, tar-Regolament (KE) Nru 247/2006»

     — in neerlandese: «op grond van artikel 4, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 247/2006 uitgevoerde goederen»

     — in polacco: «towar wywieziony zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 247/2006»

     — in portoghese: «mercadoria exportada nos termos do n.o 1, primeiro parágrafo, do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 247/2006»

     — in slovacco: «tovar vyvezený podľa článku 4 ods. 1 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 247/2006»

     — in sloveno: «blago, izvoženo v skladu s prvim pododstavkom člena 4(1) Uredbe (ES) št. 247/2006»

     — in finlandese: «Asetuksen (EY) N:o 247/2006 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla viety tavara»

     — in svedese: «vara som exporteras i enlighet med artikel 4.1 första stycket i förordning (EG) nr 247/2006».

 

PARTE I

 

     Diciture di cui all’articolo 18, paragrafo 4:

     — in spagnolo: «Mercancía exportada en virtud del artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 247/2006»

     — in ceco: «zboží vyvážené podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 247/2006»

     — in danese: «Vare eksporteret i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 247/2006»

     — in tedesco: «Ausgeführte Ware gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 247/2006»

     — in estone: «määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 4 lõike 2 alusel eksporditav kaup»

     — in greco: «εμπόρευμα εξαγόμενο δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006»

     — in inglese: «goods exported under Article 4(2) of Regulation (EC) No 247/2006»

     — in francese: «marchandise exportée en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006»

     — in italiano: «merce esportata in virtù dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006»

     — in lettone: «prece, ko eksportē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 247/2006 4. panta 2. punkta noteikumiem»

     — in lituano: «pagal Reglamento (EB) Nr. 247/2006 4 straipsnio 2 dalį eksportuojama prekė»

     — in ungherese: «a 247/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerint exportált termék»

     — in maltese: «merkanzija esportata skond l-Artikolu 4, paragrafu 2, tar-Regolament (KE) Nru 247/2006»

     — in neerlandese: «op grond van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 247/2006 uitgevoerde goederen»

     — in polacco: «towar wywieziony zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 247/2006»

     — in portoghese: «mercadoria exportada nos termos do n.o 2 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 247/2006»

     — in slovacco: «tovar vyvezený podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 247/2006»

     — in sloveno: «blago, izvoženo v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 247/2006»

     — in finlandese: «Asetuksen (EY) N:o 247/2006 4 artiklan 2 kohdan nojalla viety tavara»

     — in svedese: «vara som exporteras i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 247/2006».

 

PARTE J

 

     Diciture di cui all’articolo 46, paragrafo 1, primo comma:

     — in spagnolo: «Producto destinado a la industria de fabricación de labores de tabaco»

     — in ceco: «produkt pro zpracovatelský průmysl tabákových výrobků»

     — in danese: «produkt til tobaksvareindustrien»

     — in tedesco: «Erzeugnis zur Herstellung von Tabakwaren»

     — in estone: «tubakatoodete valmistamiseks ettenähtud toode»

     — in greco: «προϊόν που προορίζεται για τις καπνοβιομηχανίες»

     — in inglese: «product intended for industries manufacturing tobacco products»

     — in francese: «produit destiné aux industries de manufacture de produits de tabac»

     — in italiano: «prodotto destinato alla manifattura di tabacchi»

     — in lettone: «produkts paredzēts tabakas izstrādājumu ražošanas nozarēm»

     — in lituano: «produktas, skirtas tabako gaminių gamybos pramonei»

     — in ungherese: «a dohánytermékeket előállító iparnak szánt termékek»

     — in maltese: «prodott maħsub għall-industriji tal-manifattura tal-prodotti tat-tabakk»

     — in neerlandese: «product bestemd voor bedrijven waar tabaksproducten worden vervaardigd»

     — in polacco: «towar przeznaczony dla przemysłu tytoniowego»

     — in portoghese: «produto destinado às indústrias de manufactura de produtos de tabaco»

     — in slovacco: «výrobok určený pre výrobný priemysel tabakových výrobkov»

     — in sloveno: «proizvodi, namenjeni industriji za proizvodnjo tobačnih izdelkov»

     — in finlandese: «tupakkatuotteiden valmistukseen tarkoitettu tuote»

    — in svedese: «produkt avsedd för framställning av tobaksprodukter».

 

 

ALLEGATO II

Quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro del commercio regionale e di spedizioni tradizionali dai DOM

 

     RIUNIONE

 

 

Quantitativi in chilogrammi [(*) o in litri]

Codice NC

Verso la Comunità

Verso paesi terzi

1101 00

5 000 000

1104 23

250 000

1507 90 90

38 000 (*)

1508 90 90

2 000 (*)

1512 11 91

250 000 (*)

1515 29 90

5 000 (*)

2103 20 00

2103 90 90

15 000

2203 00

2 530 (*)

2309 90

8 000 000

 

     MARTINICA

 

 

Quantitativi in chilogrammi [(*) o in litri]

Codice NC

Verso la Comunità

Verso paesi terzi

0403 10

3 276

1101 00

200 000

2309 90

350 000

 

     GUADALUPA

 

 

Quantitativi in chilogrammi [(*) o in litri]

Codice NC

Verso la Comunità

Verso paesi terzi

1101 00

200 000

2309 90

500 000

 

 

ALLEGATO III

Quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro del commercio regionale e di spedizioni tradizionali dalle Azzorre e da Madera

 

     AZZORRE

 

 

Quantitativi in chilogrammi [(*) o in litri]

Codice NC

Verso la Comunità

Verso paesi terzi

1701

141 000 (1)

 

1905 90 45

50 000

2203 00

100 000 (*)

 

(1) Tale quantitativo sarà applicato a decorrere dal 2010. Negli anni precedenti, verranno applicati i seguenti quantitativi massimi:

nel 2006: 3 000 000 kg

nel 2007: 2 285 000 kg

nel 2008: 1 570 000 kg

nel 2009: 855 000 kg.

 

     MADERA

 

 

Quantitativi in chilogrammi [(*) o in litri]

Codice NC

Verso la Comunità

Verso paesi terzi

0401

1 000 000

1101 00

60 000

600 000

1102 20

3 000

500 000

1704

4 600

10 000

1902 19

25 500

600 000

1905

18 200

300 000

2009

3 800

2202

18 700 (*)

3 000 000 (*)

2203 00

2 500 (*)

1 000 000 (*)

2208

9 000 (*)

20 000 (*)

 

 

ALLEGATO IV

Quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni e di spedizioni

tradizionali dalle isole Canarie

 

 

 

Quantitativi in chilogrammi [(*) o in litri]

Codice NC

Verso la Comunità

Verso paesi terzi

0402 10

54 000

0402 21

64 000

11 000

0402 29

33 000

0402 91

3 000

3 000

0402 99

1 000

1 000

0403 10

7 000

0403 90

1 000

1 000

0405

6 000

12 000

0406 10

17 000

119 000

0406 30

2 000

5 000

0406 40

2 000

1 000

0406 90

25 000

14 000

0710 21

1 000

0710 22

1 000

1 000

0710 30

2 000

1 000

0710 40

1 000

1 000

0710 80

4 000

16 000

0710 90

1 000

0711 20

1 000

0711 40

1 000

0811 90

1 000

1 000

0812 90

3 000

1 000

0813 50

1 000

1 000

1101 00

105 000

1 000

1102 20

13 000

6 000

1102 90

1 000

1 000

1104 19

4 000

1 000

1105 00

1 000

1507 90

300 000

1514 19 90

1514 99 90

3 000 000

1601 00

10 000

44 000

1602 41

13 000

1 000

1602 49

16 000

39 000

1602 50

50 000

1604 13

2 712 000

2 027 000

1604 14

552 000

18 000

1702 90

675 000

6 000

1704 10

19 000

20 000

1704 90

648 000

293 000

1804 00

1 000

1805 00

1 000

45 000

1806 10

4 000

58 000

1806 20

1 000

25 000

1806 31

1 000

4 000

1806 90

30 000

38 000

1901 20

1 140 000

1901 90

2 521 000

45 000

1902 11

1 000

2 000

1902 19

1 000

47 000

1902 20

1 000

1902 30

1 000

37 000

1903 00

1 000

1904 10

3 000

2 000

1904 90

1 000

1905 20

1 000

1905 31

1905 32

45 000

132 000

1905 40

1 000

3 000

1905 90

15 000

43 000

2004 10

22 000

1 000

2004 90

4 000

72 000

2005 10

1 000

63 000

2205 20

57 000

1 000

2005 40

2 000

19 000

2005 59

2 000

2005 60

34 000

1 000

2005 70

9 000

3 000

2005 80

1 000

5 000

2005 90

20 000

27 000

2006 00

5 000

27 000

2007 10

3 000

2 000

2007 91

3 000

8 000

2007 99

463 000

7 000

2008 19

1 000

1 000

2008 20

18 000

38 000

2008 30

10 000

1 000

2008 50

2 000

1 000

2008 60

1 000

1 000

2008 70

5 000

1 000

2008 92

104 000

12 000

2008 99

224 000

1 000

2009 12 00

2009 19

18 000

24 000

2009 31

2009 39

10 000

2009 41

2009 49

9 000

7 000

2009 61

2009 69

1 071 000

2009 71

2009 79

2 000

3 000

2009 80

11 000

18 000

2009 90

16 000

12 000

2101 11 2101 12

5 000

3 000

2101 20

1 000

1 000

2101 30

1 000

2102 10

1 000

28 000

2102 20

2 000

2102 30

3 000

2103 10

2 000

2103 20

22 000

35 000

2103 30

1 000

3 000

2103 90

30 000

61 000

2104 10

22 000

193 000

2104 20

1 000

595 000

2105 00

167 000

505 000

2106 10

3 000

28 000

2106 90

8 000

13 000

2202 10

5 000 000 (*)

203 000 (*)

2202 90

3 000 000 (*)

799 000 (*)

2203 00

70 000 (*)

157 000 (*)

2205 10

47 000 (*)

1 000 (*)

2205 90

17 187 000 (*)

3 295 000 (*)

2208 40

47 000 (*)

43 000 (*)

2208 50

9 000 (*)

7 000 (*)

2208 70

190 000 (*)

17 000 (*)

2209 00

18 000 (*)

2301 20

20 610 000

18 654 000

2309 90

20 000

1 525 000

3002 10

8 000

1 000

3002 20

1 000

1 000

3002 90

1 000

1 000

3004 20

1 000

3 000

3004 50

1 000

3004 90

51 000

18 000

3005 10

1 000

2 000

3005 90

2 000

1 000

3203 00

1 000

1 000

3307 49

1 000

14 000

3307 90

7 000

6 000

3401 19

2 000

9 000

3402 13

5 000

3402 20

135 000

69 000

3402 90

40 000

62 000

3403 19

7 000

1 000

3405 30

1 000

1 000

3405 40

2 000

6 000

3901 10

195 000

32 000

3901 20

80 000

76 000

3904 21

49 000

180 000

3909 50

2 000

47 000

3912 90

7 000

1 000

3917 21

195 000

11 000

3917 23

20 000

10 000

3917 32

65 000

68 000

3917 39

33 000

2 000

3917 40

270 000

65 000

3919 10

860 000

30 000

3920 10

2 100 000

2 000

3920 20

310 000

8 000

3920 99

340 000

3921 90

20 000

70 000

3923 10

49 000

59 000

3923 21

727 000

356 000

3923 29

23 000

72 000

3923 30

180 000

35 000

3923 40

18 000

25 000

3923 90

1 000

13 000

3924 10

6 000

5 000

3924 90

10 000

4 000

3926 90

132 000

198 000

4823 12

1 000

3 000

da 4823 12

a

4823 90 14

15 000

18 000

 

 

ALLEGATO V

Quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro del commercio regionale dalle isole Canarie

 

 

Quantitativi in chilogrammi [(*) o in litri]

Codice NC

Verso paesi terz

0402 21 19

4 000

0403 10

100 000

0405 10 19

1 000

1101

200 000

1507 90 90 00

3 300 000

1704 90

50 000

1806 10

200 000

1806 31

15 000

1806 32

1 000

1806 90

50 000

1901 20

10 000

1901 90

600 000

1902 11

3 000

1902 19

50 000

1902 20

1 000

1902 30

1 000

1905 31

200 000

1905 32 19 00

25 000

2009 19

10 000

2009 31

1 000

2009 41

4 000

2009 71

4 000

2009 80

35 000

2009 90

60 000

2103 20

10 000

2105 00

400 000

2106 10 20 90

1 000

2202 90

200 000

2302

300 000

 

 

ALLEGATO VI

 

     Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro del commercio regionale dai DOM

     Riunione: Maurizio, Madagascar, Mayotte e Comore

     Martinica: Piccole Antille (1)

     Guadalupa: Piccole Antille (1)

     Guyana francese: Brasile, Suriname e Guyana

 

     Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro del commercio regionale dalle Azzorre e da Madera

     Azzorre: Marocco, Capo Verde e Guinea-Bissau

     Madera: Marocco, Capo Verde e Guinea-Bissau

 

     Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro del commercio regionale dalle isole Canarie

     Mauritania, Senegal, Guinea equatoriale, Capo Verde, Marocco

 

(1) Piccole Antille: Isole Vergini, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Barbados, Trinidad e Tobago, Sint Maarten, Anguilla.

 

 

ALLEGATO VII

SIMBOLO GRAFICO

 

 

 

     Versioni del simbolo grafico

 

 

 

     Significato del simbolo grafico

     Nella parte superiore del simbolo grafico appare un grande sole giallo che dona calore, luce e forza di crescita a tutte le forme di vita. Sotto di esso, la terra verde e fertile simboleggia i prodotti agricoli e l'azzurro rappresenta il mare e i suoi prodotti.

     Il sole, in quanto simbolo delle zone subtropicali e tropicali, è l'elemento dominante. Le linee ondulate della terra e del mare aggiungono vivacità al simbolo grafico e gli conferiscono una connotazione esotica.

     I colori evocano naturalezza, autenticità e qualità.

     Sotto il simbolo grafico la bandiera europea, associata al nome della regione, indica chiaramente che queste regioni ultrsperiferiche appartengono alla Comunità.

 

 

 

     Descrizione tecnica del simbolo grafico

     Il simbolo grafico deve essere sempre stampato su sfondo bianco e, se possibile, a colori, in quadricromia. Eccezionalmente, esso potrà essere riprodotto anche in bianco e nero. Quando il simbolo grafico fa parte di una foto o appare su uno sfondo colorato, esso deve essere delimitato da un riquadro a sfondo bianco.

 

 

 

 

 

     Rapporto di riduzione

     Il simbolo grafico a colori non deve essere riprodotto né stampato con un'altezza inferiore a 25 mm a causa delle dimensioni delle stelle nella bandiera comunitaria. Nella riproduzione m bianco o nero l'altezza minima è di 30 mm.

     Quando il simbolo grafico figura in un riquadro a sfondo bianco, come precedentemente indicato, le dimensioni del riquadro sono determinate dall'altezza della bandiera cornunitaria

 

     Tipografia

     Il testo è riprodotto in carattere Linotype Univers Condensed, compresso al 65 %.

     Lo spazio tra la bandiera e il margine del testo è pari a meta dell'altezza delle bandiera, come si può vedere negli esempi a pagina 9.

 

 

     Copia predisposta per la riproduzione fotografica

     L'originale a sinistra può essere utilizzato per la riproduzione. Per la riproduzione in scala inferiore è indispensabile attenersi alle istruzioni della pagina 7.

 

 

 

 

ALLEGATO VIII

Coefficienti di equivalenza per i prodotti che beneficiano dell’esenzione dai dazi doganali all’importazione diretta nelle isole Canarie

 

Codice NC

Designazione delle merci

Coefficiente d’equivalenza

2401 10

Tabacco greggio non scostolato

0,72

2401 20

Tabacco greggio scostolato

1,00

2401 30 00

Cascami di tabacco

0,28

ex 2402 10 00

Sigari spuntati senza involucro

1,05

ex 2403 10 90

Tabacchi spuntati (miscele definitive di tabacchi destinate alla fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari)

1,05

ex 2403 91 00

Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

1,05

ex 2403 99 90

Tabacchi espansi

1,05

 

 

ALLEGATO IX

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 20/2002

Regolamento (CE) n. 43/2003

Regolamento (CE) n. 1418/96

Regolamento (CE) n. 1195/2002

Presente regolamento

Articolo 2

 

 

 

Articolo 2

Articolo 3

 

 

 

Articolo 3

Articolo 4

 

 

 

Articolo 4

Articolo 5

 

 

 

Articolo 5

Articolo 6

 

 

 

Articolo 6

Articolo 7

 

 

 

Articolo 7

Articolo 8

 

 

 

Articolo 8

Articolo 9

 

 

 

Articolo 9

Articolo 10

 

 

 

Articolo 10

Articolo 11

 

 

 

Articolo 11

Articolo 12

 

 

 

Articolo 12

Articolo 13

 

 

 

Articolo 13

Articolo 14

 

 

 

Articolo 14

Articolo 15

 

 

 

Articolo 15

Articolo 16

 

 

 

Articolo 16

Articolo 17

 

 

 

Articolo 18

Articolo 25

 

 

 

Articolo 19

Articolo 26

 

 

 

Articolo 20

Articolo 27

 

 

 

Articolo 21

 

Articolo 54

 

 

Articolo 25

 

Articolo 55

 

 

Articolo 26

 

Articolo 56

 

 

Articolo 27

 

Articolo 57

 

 

Articolo 28

 

Articolo 58

 

 

Articolo 30

 

Articolo 59

 

 

Articolo 31

 

Articolo 60

 

 

Articolo 32

 

Articolo 61

 

 

Articolo 33

 

Articolo 62

 

 

Articolo 36

 

Articolo 65

 

 

Articolo 37

 

 

Articolo 1

 

Articolo 38

 

 

Articolo 2

 

Articolo 39

 

 

Articolo 3

 

Articolo 40

 

 

Articolo 4

 

Articolo 41

 

 

Articolo 5

 

Articolo 42

 

 

Articolo 6

 

Articolo 43

 

 

 

Articolo 2

Articolo 45

 

 

 

Articolo 3

Articolo 46

Articolo 22

 

 

 

Articolo 47

Articolo 23

 

 

 

Articolo 48

 

Articolo 67

 

 

Articolo 51

Articolo 24

 

 

 

Articolo 52

 


[1] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 852/2006.