§ 3.3.847 – Decisione 22 marzo 2005, n. 270.
Decisione n. 2005/270/CE della Commissione che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:22/03/2005
Numero:270


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.
Art.  11.


§ 3.3.847 – Decisione 22 marzo 2005, n. 270.

Decisione n. 2005/270/CE della Commissione che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 5 aprile 2005, n. L 86).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) È opportuno che le tabelle stabilite nella decisione 97/138/CE della Commissione per consentire una fornitura di dati armonizzati nell’ambito della direttiva 94/62/CE siano riviste e semplificate per tener conto dell’esperienza acquisita con la loro applicazione.

     (2) Occorre che dette tabelle rispecchino gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, come modificata dalla direttiva 2004/12/CE.

     (3) Al fine di garantire la confrontabilità dei dati tra gli Stati membri, è necessario stabilire norme dettagliate relative ai dati da inserire nelle tabelle e permettere agli Stati membri di fornire ulteriori dati su base volontaria.

     (4) Alla luce delle numerose modifiche da apportare alla decisione 97/138/CE, occorre pertanto che la tale decisione sia sostituita per motivi di chiarezza.

     (5) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 94/62/CE,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     La presente decisione stabilisce le tabelle da utilizzare per il sistema di basi dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio previste dall’articolo 12 della direttiva 94/62/CE.

 

     Art. 2.

     1. Oltre alle pertinenti definizioni di cui all’articolo 3 della direttiva 94/62/CE, ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

     a) per «imballaggio composto» si intende l’imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell’imballaggio;

     b) per «rifiuti di imballaggio prodotti» si intende la quantità di imballaggi che diventano rifiuti, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, nel territorio di uno Stato membro, dopo essere stati utilizzati per contenere, proteggere, manipolare, consegnare e presentare le merci;

     c) per «rifiuti di imballaggio recuperati» si intende la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro e successivamente recuperati, indipendentemente dal fatto che i rifiuti di imballaggio siano recuperati nello Stato membro, in un altro Stato membro o al di fuori della Comunità;

     d) per «rifiuti di imballaggio recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia» si intende la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro e successivamente recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, indipendentemente dal fatto che i rifiuti di imballaggio siano recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti nello Stato membro, in un altro Stato membro o al di fuori della Comunità;

     e) per «rifiuti di imballaggio riciclati» si intende la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro e successivamente riciclati, indipendentemente dal fatto che i rifiuti di imballaggio siano riciclati nello Stato membro, in un altro Stato membro o al di fuori della Comunità;

     f) per «percentuale di recupero o di incenerimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE si intende la quantità totale di rifiuti di imballaggio recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, divisa per la quantità totale di rifiuti di imballaggio prodotti;

     g) per «percentuale di riciclaggio» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE si intende la quantità totale di rifiuti di imballaggio riciclati, divisa per la quantità totale di rifiuti di imballaggio prodotti.

     2. Dalla nozione di rifiuti di imballaggio prodotti ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è esclusa ogni forma di residuo generato dalla produzione di imballaggi o materiali di imballaggio, o generato da qualsiasi altro processo di produzione.

     Ai fini della presente decisione, la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno in tale Stato membro.

 

     Art. 3.

     1. I dati relativi al totale degli imballaggi comprendono tutti gli imballaggi definiti all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE.

     In particolare per i materiali presenti in più piccole quantità e per i materiali non citati nella presente decisione, è possibile ricorrere a stime. Tali stime si basano sulle migliori informazioni disponibili e sono descritte secondo le modalità dell’articolo 7.

     2. Gli imballaggi riutilizzabili sono considerati immessi sul mercato quando vengono messi a disposizione per la prima volta insieme alle merci che sono adibiti a contenere, proteggere, manipolare, consegnare e presentare.

     Gli imballaggi riutilizzabili non sono considerati rifiuti di imballaggio quando vengono restituiti per essere riutilizzati. Gli imballaggi riutilizzabili non sono considerati imballaggi immessi sul mercato quando vengono riutilizzati con una merce e rimessi a disposizione.

     Gli imballaggi riutilizzabili di cui il detentore si disfa al termine della loro vita utile sono considerati rifiuti di imballaggio.

     Ai fini della presente decisione, si considera che la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro da imballaggi riutilizzabili equivale alla quantità di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato nel corso dello stesso anno in tale Stato membro.

     3. Le informazioni relative agli imballaggi composti sono fornite nella categoria del materiale predominante in peso. Possono inoltre essere fornite a titolo complementare e facoltativo informazioni distinte sul recupero e il riciclaggio dei materiali composti.

     4. Il peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati si riferisce alla quantità (input) di rifiuti di imballaggio immessi in un processo efficace di recupero o riciclaggio. Se il prodotto (output) di un impianto di selezione dei rifiuti è sottoposto a processi efficaci di recupero o riciclaggio senza perdite significative, è ammesso considerare che tale prodotto equivalga al peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati.

 

     Art. 4.

     1. I rifiuti di imballaggio esportati al di fuori della Comunità sono contabilizzati come rifiuti recuperati o riciclati soltanto in presenza di prove attendibili che il recupero e/o riciclaggio ha avuto luogo in condizioni complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria.

     2. I movimenti transfrontalieri di rifiuti di imballaggio devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione.

     3. I rifiuti di imballaggio prodotti in altri Stati membri o al di fuori della Comunità che vengono inviati in uno Stato membro per fini di recupero o riciclaggio non sono contabilizzati come rifiuti recuperati o riciclati nello Stato membro nel quale sono stati inviati.

 

     Art. 5.

     1. Il peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati è misurato sulla base di un tasso di umidità naturale dei rifiuti di imballaggio paragonabile a quello degli imballaggi equivalenti immessi sul mercato.

     I dati misurati relativi al peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati devono essere corretti se il tasso di umidità dei rifiuti di imballaggio differisce regolarmente e significativamente da quello degli imballaggi immessi sul mercato e se ciò rischia di condurre ad una sostanziale sovrastima o sottostima delle percentuali di recupero o riciclaggio degli imballaggi.

     Le suddette correzioni si effettuano solo in casi eccezionali, dovuti a particolari condizioni climatiche o di altro tipo.

     Le correzioni significative sono segnalate nelle descrizioni relative alle modalità di compilazione dei dati di cui all’articolo 7.

     2. Dal calcolo del peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati sono esclusi, nella misura di quanto praticamente possibile, i materiali non facenti parte degli imballaggi che vengono raccolti insieme ai rifiuti di imballaggio.

     I dati relativi al peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati devono essere corretti se i materiali non facenti parte degli imballaggi presenti nei rifiuti immessi in un processo efficace di recupero o riciclaggio rischiano di condurre ad una sostanziale sovrastima o sottostima delle percentuali di recupero o riciclaggio degli imballaggi.

     Non è necessario correggere i dati relativi alle piccole quantità di materiali non facenti parte degli imballaggi o di materiali contaminati regolarmente riscontrabili nei rifiuti di imballaggio.

     Le correzioni significative sono segnalate nelle descrizioni relative alle modalità di compilazione dei dati di cui all’articolo 7.

 

     Art. 6.

     Le disposizioni relative al recupero di cui agli articoli 3, 4 e 5 si applicano, mutatis mutandis, anche ai rifiuti di imballaggio inceneriti presso impianti di incenerimento con recupero di energia.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri compilano ogni anno le tabelle che figurano nell’allegato e le trasmettono alla Commissione per via elettronica.

     Tali tabelle coprono l’intero anno civile e sono trasmesse alla Commissione, fatto salvo il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, entro 18 mesi dalla fine dell’anno a cui si riferiscono.

     La Commissione pubblica tali dati su un sito web accessibile al pubblico.

     Oltre alle tabelle compilate, gli Stati membri trasmettono un’adeguata descrizione delle modalità adottate per la compilazione dei dati. La descrizione contiene anche la spiegazione di eventuali stime utilizzate.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri possono facoltativamente trasmettere altri dati disponibili in merito agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Ad esempio:

     a) dati relativi alla produzione, alle esportazioni e alle importazioni di imballaggi vuoti;

     b) dati relativi agli imballaggi riutilizzabili;

     c) dati relativi a particolari sottofrazioni di imballaggi quali gli imballaggi composti;

     d) dati relativi ai livelli di concentrazione di metalli pesanti presenti negli imballaggi, ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 94/62/CE e alla presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi ai sensi dell’allegato II, punto 1, terzo trattino, della direttiva 94/62/CE;

     e) dati relativi ai rifiuti di imballaggio considerati pericolosi perché contaminati dal prodotto contenuto, ai sensi della direttiva 91/689/CEE del Consiglio e della decisione 2000/532/CE della Commissione.

 

     Art. 9.

     Gli Stati membri forniscono i dati avvalendosi delle tabelle riportate in allegato, a partire dai dati relativi al 2003.

 

     Art. 10.

     La decisione 97/138/CE è abrogata.

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)