§ 3.3.782 – Direttiva 22 dicembre 2003, n. 115.
Direttiva n. 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:22/12/2003
Numero:115


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 3.3.782 – Direttiva 22 dicembre 2003, n. 115.

Direttiva n. 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.

(G.U.U.E. 29 gennaio 2004, n. L 24).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana a norma dell'articolo 6 della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari, stabilisce un elenco di edulcoranti utilizzabili nella Comunità e le relative condizioni d'impiego.

     (2) Dal 1996 due nuovi edulcoranti, il sucralosio e il sale di aspartame e acesulfame, sono stati giudicati idonei ad essere utilizzati nei prodotti alimentari dal comitato scientifico dell'alimentazione umana.

     (3) Il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sull'acido ciclamico e i suoi sali di sodio e di calcio [che ha portato alla fissazione di una nuova dose giornaliera ammissibile (DGA)] e recenti studi sull'assunzione di ciclamati hanno portato a una riduzione delle dosi massime d'impiego dell'acido ciclamico e dei suoi sali di sodio e di calcio.

     (4) La designazione di talune categorie di prodotti alimentari nella direttiva 94/35/CE dovrebbe essere adeguata per tenere conto della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i complementi alimentari, e di direttive specifiche adottate per taluni gruppi di prodotti alimentari elencati nell'allegato I della direttiva 89/398/CEE del Consiglio.

     (5) L'uso degli additivi alimentari in discussione è conforme ai criteri generali descritti nell'allegato II della direttiva 89/107/CEE.

     (6) Gli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, stabiliscono procedure per l'adozione di misure d'urgenza per alimenti di origine comunitaria o importati da un paese terzo. Consentono alla Commissione di adottare tali misure quando gli alimenti possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e qualora tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

     (7) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 94/ 35/CE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (8) La direttiva 94/35/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

 

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     La direttiva 94/35/CE del Consiglio è modificata come segue:

     1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 4

     Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 7:

     — in caso di divergenza in merito alla possibilità di utilizzare, ai sensi della presente direttiva, edulcoranti in un determinato prodotto alimentare, se detto prodotto alimentare vada considerato come classificato in una delle categorie che figurano nella colonna III dell'allegato, e

     — se un additivo alimentare elencato nell'allegato e autorizzato per “quanto basta” vada utilizzato conformemente ai criteri di cui all'articolo 2.»

     2) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto un terzo trattino:

     «— sale di aspartame e di acesulfame: “contiene una fonte di fenilamina”.»

     3) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 7

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/ 2002, in seguito denominato “il comitato”.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/ CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     4) L'allegato è modificato secondo quanto disposto dall'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     Entro il 29 gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comprendente lo stato di avanzamento delle rivalutazioni di additivi in corso nonché il calendario provvisorio delle future rivalutazioni, in particolare quelle del sucralosio e del sale di aspartame e acesulfame. Tali rivalutazioni sono effettuate sulla base dei dati di consumo forniti dagli Stati membri e tengono conto degli effetti degli additivi sulle popolazioni vulnerabili.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al fine di:

     — autorizzare il commercio e l'utilizzazione dei prodotti che sono conformi alla presente direttiva entro il 29 gennaio 2005,

     — vietare il commercio e l'utilizzazione dei prodotti che non sono conformi alla presente direttiva entro il 29 luglio 2005; i prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data che non sono conformi alla presente direttiva possono essere tuttavia commercializzati fino al 29 gennaio 2006.

     Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri definiscono le modalità di tale riferimento.

 

          Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)