§ 3.3.599 - Regolamento 8 febbraio 1993, n. 339.
Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:08/02/1993
Numero:339


Sommario
Art. 1.      Ai fini del presente regolamento, si intende per
Art. 2.      Le autorità doganali che, nell'ambito dei controlli sulle merci dichiarate ai fini dell'immissione in libera pratica constatino
Art. 3.      Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato che ha designato quali organi da [...]
Art. 4.      1. Le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato devono poter intervenire riguardo ad ogni prodotto il cui svincolo è stato sospeso dalle autorità doganali in forza [...]
Art. 5.      Se le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato, intervenendo conformemente all'articolo 4, ritengono che il prodotto in oggetto non costituisca un pericolo grave ed [...]
Art. 6.      1. Qualora constatino che il prodotto in oggetto rappresenta un pericolo grave ed immediato, le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato adottano provvedimenti inibitori [...]
Art. 7.      Il presente regolamento si applica in assenza di disposizioni comunitarie specifiche relative all'organizzazione di controlli alle frontiere di particolari prodotti
Art. 8.      Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e ai fini della sua applicazione, viene definito, secondo la procedura prevista all'articolo 9, l'elenco dei prodotti o delle [...]
Art. 9. 
Art. 10.      Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le caratteristiche delle marcature e dei documenti di accompagnamento dei prodotti definiti all'articolo 1, che sono richiesti dalla [...]
Art. 11.      1. Lo Stato membro che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ritenga necessario designare punti di sdoganamento specializzati per il controllo di talune merci, ne informa la [...]
Art. 12.      Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni prese ai fini della sua esecuzione. La Commissione le comunica [...]
Art. 13.      Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle sue modalità di applicazione, proponendo ogni modifica [...]
Art. 14.      Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 3.3.599 - Regolamento 8 febbraio 1993, n. 339. [1]

Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti.

(G.U.C.E. 17 febbraio 1993, n. L 40).

 

Art. 1.

     Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     - "autorità nazionale competente in materia di vigilanza sul mercato": l'autorità o le autorità nazionali designate dagli Stati membri e incaricate di eseguire controlli atti a verificare la conformità dei prodotti immessi sul mercato comunitario o nazionale con la pertinente legislazione comunitaria o nazionale loro applicabile;

     - "documento di accompagnamento": qualsiasi documento che deve accompagnare obbligatoriamente e materialmente un prodotto all'atto della sua immissione sul mercato, secondo la vigente legislazione comunitaria o nazionale;

     - "marcatura": qualsiasi marcatura o etichettatura che deve essere obbligatoriamente apposta su un prodotto, secondo la vigente legislazione comunitaria o nazionale, e che attesta la conformità di detto prodotto a tale legislazione;

     - "autorità doganali": le autorità competenti, fra l'altro, per l'applicazione della regolamentazione doganale.

 

     Art. 2.

     Le autorità doganali che, nell'ambito dei controlli sulle merci dichiarate ai fini dell'immissione in libera pratica constatino:

     - la presenza di un prodotto - o lotto di prodotti - avente caratteristiche tali da suscitare un serio dubbio circa l'esistenza di un pericolo grave ed immediato per la salute o la sicurezza, quando il prodotto sia utilizzato in condizioni normali e prevedibili, e/o,

     - l'assenza di un documento che deve accompagnare un prodotto - o lotto di prodotti - ovvero l'assenza di una marcatura, documento o marcatura peraltro previsti dalle pertinenti norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti e in vigore nello Stato membro in cui viene richiesta l'immissione in libera pratica,

     sospendono lo svincolo del prodotto - o lotto di prodotti - interessato ed informano quanto prima l'autorità nazionale competente in materia di vigilanza sul mercato.

 

     Art. 3.

     Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato che ha designato quali organi da informare in caso di applicazione dell'articolo 2.

 

     Art. 4.

     1. Le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato devono poter intervenire riguardo ad ogni prodotto il cui svincolo è stato sospeso dalle autorità doganali in forza dell'articolo 2. In assenza di un loro intervento si applica l'art. 5, secondo comma.

     2. Nel caso di merci deperibili, le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato e le autorità doganali vigilano, nei limiti del possibile, affinché le condizioni di deposito delle merci o di stazionamento dei mezzi di trasporto eventualmente imposte non siano incompatibili con la conservazione delle merci.

 

     Art. 5.

     Se le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato, intervenendo conformemente all'articolo 4, ritengono che il prodotto in oggetto non costituisca un pericolo grave ed immediato per la salute e la sicurezza e/o non possa essere considerato non conforme alle pertinenti norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti, il prodotto in oggetto viene immesso in libera pratica, sempreché siano state rispettate tutte le altre condizioni e formalità relative all'immissione in libera pratica.

Lo stesso avviene se entro tre giorni lavorativi dalla sospensione dello svincolo le autorità doganali che hanno applicato l'articolo 2 non hanno avuto comunicazione dei provvedimenti, compresi quelli di natura cautelare, presi dalle autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato.

 

     Art. 6.

     1. Qualora constatino che il prodotto in oggetto rappresenta un pericolo grave ed immediato, le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato adottano provvedimenti inibitori dell'immissione sul mercato secondo le pertinenti norme comunitarie o nazionali, e chiedono alle autorità doganali di apporre sulla fattura commerciale che accompagna il prodotto e su qualsiasi altro appropriato documento d'accompagnamento una delle seguenti diciture:

     - Prodotto pericoloso - immissione in libera pratica non autorizzata - regolamento (CEE) n. 339/93 [2];

     2. Qualora constatino che il prodotto in oggetto non rispetta le norme comunitarie o nazionali vigenti in materia di sicurezza dei prodotti, le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato prendono le misure del caso, incluse, ove necessario, misure di divieto di immissione sul mercato, secondo dette norme; in caso di divieto di immissione sul mercato, chiedono alle autorità doganali di apporre sulla fattura commerciale che accompagna il prodotto e su qualsiasi altro appropriato documento di accompagnamento una delle seguenti diciture:

     - Prodotto non conforme - immissione in libera pratica non autorizzata

- regolamento (CEE) n. 339/93 [3];

     3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola sono applicabili mutatis mutandis.

     4. Quando il prodotto considerato sia successivamente dichiarato per una destinazione doganale diversa dall'immissione in libera pratica e a condizione che le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato non vi si oppongano, le diciture di cui ai paragrafi 1 e 2 vengono apposte, secondo le stesse modalità, anche sui documenti relativi a questa destinazione.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento si applica in assenza di disposizioni comunitarie specifiche relative all'organizzazione di controlli alle frontiere di particolari prodotti.

In ogni caso il presente regolamento non si applica nelle fattispecie disciplinate da norme comunitarie relative ai controlli fitosanitari, veterinari, zootecnici e relativi alla protezione degli animali.

 

     Art. 8.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e ai fini della sua applicazione, viene definito, secondo la procedura prevista all'articolo 9, l'elenco dei prodotti o delle categorie di prodotti più particolarmente interessati dall'applicazione dell'articolo 2, secondo trattino nei limiti della regolamentazione comunitaria; questo elenco è stabilito in base all'esperienza e/o alle regole applicabili in materia di sicurezza dei prodotti. Secondo la medesima procedura, l'elenco viene rivisto nei limiti del necessario, in maniera da adeguarlo alle nuove situazioni che risultino dall'esperienza e dall'evoluzione delle norme pertinenti in materia di sicurezza dei prodotti.

 

     Art. 9. [4]

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 10.

     Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le caratteristiche delle marcature e dei documenti di accompagnamento dei prodotti definiti all'articolo 1, che sono richiesti dalla regolamentazione comunitaria o dalla propria regolamentazione nazionale, nonché la motivazione delle istruzioni date alle autorità doganali in vista dell'applicazione dell'articolo 2, secondo trattino. La Commissione trasmette immediatamente agli altri Stati membri le comunicazioni ricevute. La prima comunicazione avviene entro un termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 11.

     1. Lo Stato membro che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ritenga necessario designare punti di sdoganamento specializzati per il controllo di talune merci, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri; la Commissione tiene un elenco aggiornato dei punti di sdoganamento specializzati e lo rende pubblico.

     2. I vincoli connessi con l'obbligo di passare per un punto di sdoganamento specializzato, in forza del paragrafo 1, non debbono essere, per gli operatori economici, sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito, tenuto conto delle circostanze di fatto che possono giustificare tale obbligo.

 

     Art. 12.

     Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni prese ai fini della sua esecuzione. La Commissione le comunica agli altri Stati membri.

 

     Art. 13.

     Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle sue modalità di applicazione, proponendo ogni modifica che ritenga appropriata. Ai fini dell'elaborazione di tale relazione gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione utile sulla maniera in cui essi applicano il presente regolamento e in particolare sulle statistiche relative all'applicazione dell'articolo 6.

 

     Art. 14.

     Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Abrogato dall'art. 43 del Regolamento (CE) n. 765/2008, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Si riporta unicamente la dicitura in lingua italiana. Paragrafo modificato dall'allegato I al Trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea e così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

[3] Si riporta unicamente la dicitura in lingua italiana. Paragrafo modificato dall'allegato I al Trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea e così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 806/2003.