§ 41.7.186 - D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:06/07/1993
Numero:291


Sommario
Art. 1.      1. Le tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, allegate al presente decreto, sostituiscono, rispettivamente, le tabelle organiche dei seguenti uffici statali siti nella [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. I primi due commi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:


§ 41.7.186 - D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano.

(G.U. 10 agosto 1993, n. 186)

 

     Art. 1.

     1. Le tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, allegate al presente decreto, sostituiscono, rispettivamente, le tabelle organiche dei seguenti uffici statali siti nella provincia di Bolzano:

     Archivio di Stato - tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521;

     Ufficio provinciale del lavoro - tabella n. 13/B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

     Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: Azienda di Stato per i servizi telefonici - tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;

     Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: personale uffici ordinari - tabella n. 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;

     Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: personale uffici locali - tabella n. 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;

     Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Bolzano - tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426;

     Intendenza di finanza - tabella n. 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

     Ufficio tecnico erariale - tabella n. 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

     Dipartimento delle dogane e imposte indirette: direzione compartimentale delle dogane di Bolzano; circoscrizioni doganali di Bolzano e Fortezza; ufficio tecnico di finanza di Trento - sezione di Bolzano e relative zone di verificazione - tabelle n. 2/A e n. 2/B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846;

     Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - tabella n. 6 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, parzialmente modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 848;

     Amministrazione periferica delle imposte dirette - tabelle n. 7 e 8 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

     Archivio notarile distrettuale - tabella n. 9 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

     Ragioneria provinciale dello Stato - tabella n. 5 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521;

     Casa circondariale di Bolzano - tabella n. 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 217;

     Azienda nazionale autonoma delle strade - sezione staccata di Bolzano - tabella n. 3 allegata al decreto legislativo 28 settembre 1990, n. 284.

     2. Le modifiche di cui al comma 1 non determinano aumento degli organici complessivi nazionali.

 

          Art. 2. [1]

     1. Il secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è così modificato:

     "Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8 si provvede, nel limite degli organici complessivi nazionali delle singole amministrazioni, con provvedimenti delle amministrazioni centrali competenti, sentito il consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto.

     Delle determinazioni di cui sopra sarà data preventivamene notizia alla giunta della provincia autonoma di Bolzano.".

 

          Art. 3.

     1. I primi due commi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

     "Fino a quando non sarà possibile assicurare la composizione del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto con personale dei ruoli locali avente qualifica di dirigente, si provvederà con personale dei ruoli locali inquadrato nelle qualifiche funzionali per le quali, per l'accesso dall'esterno, è richiesto il diploma di laurea.".

 

 

     TABELLE

     (Omissis)

 


[1]  La Corte costituzionale con sentenza 24 marzo 1994, n. 95, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.