§ 41.7.107 - D.P.R. 30 agosto 1975, n. 635.
Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di accademie e biblioteche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:30/08/1975
Numero:635


Sommario
Art. 1.      L'amministrazione regionale esercita, nel territorio della regione siciliana, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di biblioteche e accademie.
Art. 2.      Nell'esercizio delle attribuzioni previste dal presente decreto l'amministrazione regionale è vincolata alla osservanza delle norme statali concernenti il catalogo unico delle biblioteche e le [...]
Art. 3.      Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1 l'amministrazione regionale ha facoltà di avvalersi dell'assistenza specializzata di istituti scientifici o tecnici anche aventi sede fuori [...]
Art. 4.      Fermi restando gli effetti degli atti di vincolo ed ogni altro provvedimento, adottati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto nelle materie indicate nell'art. 1, dagli organi [...]
Art. 5.      Fino a quando non abbia diversamente provveduto, l'amministrazione regionale, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti a norma dell'art. 1, deve sentire gli organi consultivi del [...]
Art. 6.      Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti all'amministrazione regionale a norma dell'art. 1, gli uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, esistenti nel territorio [...]
Art. 7.      La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente [...]
Art. 8.      Il termine previsto dal primo comma, art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, è elevato ad anni due e decorre dalla data di entrata in vigore del presente [...]


§ 41.7.107 - D.P.R. 30 agosto 1975, n. 635.

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di accademie e biblioteche.

(G.U. 16 dicembre 1975, n. 330)

 

     Art. 1.

     L'amministrazione regionale esercita, nel territorio della regione siciliana, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di biblioteche e accademie.

     A tal fine tutti gli atti previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopraindicate sono adottati dall'amministrazione regionale che ne dà bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

     Restano, tuttavia, subordinate al nulla-osta del Ministero per i beni culturali ed ambientali le licenze di esportazione prevedute dall'art. 36 della citata legge 1° giugno 1939, n. 1089.

     Il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha facoltà di sostituirsi all'amministrazione regionale nell'esercizio del diritto di prelazione o della facoltà di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, qualora la detta amministrazione vi rinunci.

     La vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato sugli enti e sugli istituti locali esistenti nel territorio della regione siciliana, che svolgono attività previste nel primo comma del presente articolo, sono esercitate dall'amministrazione regionale.

 

          Art. 2.

     Nell'esercizio delle attribuzioni previste dal presente decreto l'amministrazione regionale è vincolata alla osservanza delle norme statali concernenti il catalogo unico delle biblioteche e le informazioni bibliografiche.

 

          Art. 3.

     Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1 l'amministrazione regionale ha facoltà di avvalersi dell'assistenza specializzata di istituti scientifici o tecnici anche aventi sede fuori del territorio della regione.

 

          Art. 4.

     Fermi restando gli effetti degli atti di vincolo ed ogni altro provvedimento, adottati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto nelle materie indicate nell'art. 1, dagli organi dello Stato e della regione ai sensi del regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, e successive aggiunte e modificazioni, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 567, le anzidette norme cessano di avere vigore dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle materie di cui allo stesso art. 1.

     La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alla regione delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

     Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1975, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

 

          Art. 5.

     Fino a quando non abbia diversamente provveduto, l'amministrazione regionale, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti a norma dell'art. 1, deve sentire gli organi consultivi del Ministero per i beni culturali e ambientali nei casi previsti dalle leggi dello Stato.

     L'amministrazione regionale può, inoltre, sentire il parere di detti organi, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

     Nei casi di cui ai precedenti commi il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche è integrato da un rappresentante della regione.

 

          Art. 6.

     Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti all'amministrazione regionale a norma dell'art. 1, gli uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, esistenti nel territorio della regione siciliana, aventi competenza nelle materie in detto articolo previste, passano alle dipendenze della stessa ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa.

     Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti gli immobili, sede degli uffici stessi, nonchè al relativo arredamento.

 

          Art. 7.

     La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente articolo, in posizione di comando, fino alla emanazione delle norme integrative del presente decreto, relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.

     Nell'ipotesi che dette norme non siano state ancora esaminate, il personale stesso, salvo che abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

     Al personale trasferito alla regione a norma dei commi precedenti è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.

 

          Art. 8.

     Il termine previsto dal primo comma, art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, è elevato ad anni due e decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Qualora entro i termini previsti dal comma precedente non si sia provveduto alla formulazione degli elenchi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, vi provvede l'amministrazione regionale avvalendosi anche dei competenti uffici dello Stato.

     Gli elenchi così compilati saranno trasmessi al Ministero delle finanze ed ai Ministeri interessati per la prevista intesa.