§ 41.7.12 - D.Lgs.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567.
Norme transitorie per la attuazione dello Statuto della Regione siciliana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:30/06/1947
Numero:567


Sommario
Art. 1.      Fino a quando non sarà attuato completamente il passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, e fino a quando non saranno emanate tutte le norme occorrenti per l'attuazione [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 41.7.12 - D.Lgs.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567. [1]

Norme transitorie per la attuazione dello Statuto della Regione siciliana.

(G.U. 5 luglio 1947, n. 151)

 

     Art. 1.

     Fino a quando non sarà attuato completamente il passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, e fino a quando non saranno emanate tutte le norme occorrenti per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana, continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, e successive aggiunte e modificazioni.

     Per lo stesso periodo di tempo le attribuzioni già spettanti all'Alto Commissario per la Sicilia ed alla Consulta regionale sono esercitate, in quanto occorre, dal Presidente regionale e dalla Giunta, salva la normale competenza di detti organi e dell'Assemblea regionale.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561. Per la cessazione di efficacia delle norme del presente decreto, vedi l’art. 4 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 635.