§ 41.7.9 - D.Lgs.C.P.S. 2 gennaio 1947, n. 2.
Costituzione e ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:02/01/1947
Numero:2


Sommario
Art. 1.      È costituito l'"Ente siciliano di elettricità" persona giuridica pubblica con sede in Catania.
Art. 2.      L'Ente provvede, direttamente e, quando se ne ravvisi la necessità e l'utilità, mediante subconcessioni, alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione e distribuzione di energia [...]
Art. 3.      Per le opere utilizzabili anche a scopo di irrigazione l'Ente siciliano di elettricità procede di concerto con l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, secondo le norme del decreto [...]
Art. 4.      L'Ente coordinerà i suoi piani e la sua attività con le direttive della produzione e distribuzione elettrica nazionale. Occorrendo si varrà della collaborazione degli organi tecnici dello Stato [...]
Art. 5.      Gli impianti idrici o termici di produzione e quelli di distribuzione di energia elettrica, costruiti o acquistati dall'Ente, e le relative pertinenze e accessioni gli appartengono a titolo di [...]
Art. 6.      Alla esecuzione delle opere e all'esercizio degli impianti l'Ente provvede con i contributi dello Stato di cui al primo comma dell'art. 19 e con le altre sue disponibilità.
Art. 7.      L'Ente è amministrato da un Consiglio nominato con decreto del Presidente regionale e così composto:
Art. 8.      Il Consiglio elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente, i quali durano in carica due anni e possono essere rieletti.
Art. 9.      Nel seno del Consiglio di amministrazione è nominato un Comitato esecutivo composto del presidente e di quattro membri.
Art. 10.      Il Consiglio nomina un Comitato tecnico di tre membri anche fuori dei suoi componenti e ne regola il funzionamento.
Art. 11.      Il Consiglio di amministrazione:
Art. 12.      Il Comitato esecutivo esercita le funzioni che non siano riservate al Consiglio di amministrazione o al presidente.
Art. 13.      Il presidente rappresenta l'Ente, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato, compie atti conservativi e, nei casi di urgenza, emana i provvedimenti contingibili che [...]
Art. 14.      Il Comitato tecnico ha funzioni consultive. Il suo parere è obbligatorio:
Art. 15.      Il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo deliberano a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà dei componenti.
Art. 16.      Salvo che trattisi di domande relative ad impianti previsti dai programmi per i quali, alla data del 30 novembre 1951, sia stato già disposto in favore dell'Ente il provvedimento di approvazione [...]
Art. 17.      Il Governo della Regione ha poteri di vigilanza sull'attività dell'Ente.
Art. 18.      Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può sciogliere il Consiglio di amministrazione, previa contestazione dei motivi, nei casi di persistente violazione della legge, affidandone la [...]
Art. 19.      Per l'attuazione delle opere di irrigazione e di produzione di energia elettrica in Sicilia, previste nel presente decreto, è autorizzato a carico dello Stato un contributo di L. 31.795.000.000 [...]
Art. 20.      Gli atti e i contratti dell'Ente soggetti a registrazione sono registrati a tassa fissa.
Art. 21.      L'Alto Commissario per la Sicilia provvede all'attuazione del presente decreto.


§ 41.7.9 - D.Lgs.C.P.S. 2 gennaio 1947, n. 2. [1]

Costituzione e ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità.

(G.U. 18 gennaio 1947, n. 14)

 

     Art. 1.

     È costituito l'"Ente siciliano di elettricità" persona giuridica pubblica con sede in Catania.

     L'Ente è concessionario dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per produzione di energia elettrica, salvo le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia. Per le domande di concessione in corso d'istruttoria si applicano le disposizioni dell'art. 16 [2] .

 

          Art. 2.

     L'Ente provvede, direttamente e, quando se ne ravvisi la necessità e l'utilità, mediante subconcessioni, alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica in Sicilia. Le sub-concessioni sono soggette all'approvazione del Governo della Regione e del Ministro per i lavori pubblici.

     Per il raggiungimento dei suoi fini l'Ente:

     a) redige i piani generali ed i progetti;

     b) provvede alla esecuzione delle opere per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica;

     c) coordina, ove occorra, l'attività degli impianti di produzione e regola la distribuzione dell'energia elettrica nell'Isola; denuncia all'autorità competente le deficienze o irregolarità al fine della eventuale decadenza delle concessioni o della sostituzione nell'esercizio della impresa.

 

          Art. 3.

     Per le opere utilizzabili anche a scopo di irrigazione l'Ente siciliano di elettricità procede di concerto con l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, secondo le norme del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 40, e senza pregiudizio delle rispettive competenze del Ministero dell'agricoltura, del Governo della Regione e dei Consorzi di bonifica.

 

          Art. 4.

     L'Ente coordinerà i suoi piani e la sua attività con le direttive della produzione e distribuzione elettrica nazionale. Occorrendo si varrà della collaborazione degli organi tecnici dello Stato e della Regione.

 

          Art. 5.

     Gli impianti idrici o termici di produzione e quelli di distribuzione di energia elettrica, costruiti o acquistati dall'Ente, e le relative pertinenze e accessioni gli appartengono a titolo di patrimonio indisponibile.

     Il patrimonio disponibile dell'Ente è costituito:

     a) dai conferimenti dello Stato, della Regione, della Compagnia nazionale industrie elettriche e degli Istituti pubblici di credito della Regione;

     b) dagli altri beni a qualsiasi titolo acquistati dall'Ente.

     Lo Stato conferisce sin da ora L. 1.000.000.000. L'apporto della Regione sarà determinato dall'Assemblea regionale entro il termine di sei mesi dalla sua costituzione e quello degli istituti sarà stabilito dai singoli Enti di concerto con il Presidente regionale.

 

          Art. 6.

     Alla esecuzione delle opere e all'esercizio degli impianti l'Ente provvede con i contributi dello Stato di cui al primo comma dell'art. 19 e con le altre sue disponibilità.

     L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni anche con partecipazione agli utili, regolandone le modalità e le condizioni.

     Le deliberazioni concernenti la emissione delle obbligazioni devono essere approvate dal Governo della Repubblica e dal Ministro per il tesoro.

 

          Art. 7.

     L'Ente è amministrato da un Consiglio nominato con decreto del Presidente regionale e così composto:

     a) cinque membri designati rispettivamente dai Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per i trasporti;

     b) tre membri designati dalla Giunta regionale;

     c) il provveditore regionale delle Opere pubbliche;

     d) il direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano;

     e) due rappresentanti degli Istituti pubblici di credito partecipanti e un rappresentante della Compagnia nazionale industrie elettriche (Coniel);

     f) tre rappresentanti rispettivamente degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti scelti dal Presidente della Regione su proposte delle organizzazioni di categoria interessate;

     g) due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, due dell'industria, uno del commercio, due degli artigiani e dei coltivatori diretti, scelti dal Presidente della Regione su proposte delle organizzazioni di categoria interessate.

     Il Consiglio dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati.

     Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale dell'Ente, che non ha voto deliberativo.

 

          Art. 8.

     Il Consiglio elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente, i quali durano in carica due anni e possono essere rieletti.

 

          Art. 9.

     Nel seno del Consiglio di amministrazione è nominato un Comitato esecutivo composto del presidente e di quattro membri.

     I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

 

          Art. 10.

     Il Consiglio nomina un Comitato tecnico di tre membri anche fuori dei suoi componenti e ne regola il funzionamento.

 

          Art. 11.

     Il Consiglio di amministrazione:

     a) stabilisce le direttive e la graduazione della esecuzione delle opere e approva i progetti di impianti;

     b) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

     c) delibera le subconcessioni di produzione di energia elettrica e le concessioni di distribuzione superiore a Kw. 500;

     d) approva le transazioni di valore superiore a 10.000.000;

     e) delibera la emissione di obbligazioni stabilendone le condizioni;

     f) approva il regolamento organico del personale;

     g) nomina il direttore generale;

     h) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge o dal regolamento e provvede sugli oggetti che il Comitato esecutivo ritenga opportuno di deferirgli.

     Le deliberazioni indicate alla lettera a) sono soggette alla approvazione del Governo della Regione, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

          Art. 12.

     Il Comitato esecutivo esercita le funzioni che non siano riservate al Consiglio di amministrazione o al presidente.

 

          Art. 13.

     Il presidente rappresenta l'Ente, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato, compie atti conservativi e, nei casi di urgenza, emana i provvedimenti contingibili che ritenga necessari, riferendone nella prima riunione agli organi competenti per la approvazione.

 

          Art. 14.

     Il Comitato tecnico ha funzioni consultive. Il suo parere è obbligatorio:

     a) sui piani generali di produzione e di distribuzione di energia elettrica e sulle norme di coordinamento;

     b) sui progetti di costruzione e di distribuzione;

     c) sulle domande di subconcessioni di produzione e distribuzione;

     d) sugli appalti di lavori di importo superiore a L. 5.000.000.

 

          Art. 15.

     Il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo deliberano a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà dei componenti.

 

          Art. 16.

     Salvo che trattisi di domande relative ad impianti previsti dai programmi per i quali, alla data del 30 novembre 1951, sia stato già disposto in favore dell'Ente il provvedimento di approvazione previsto nell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, per le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che, all'entrata in vigore del suddetto decreto, siano state ammesse ad istruttoria, essa prosegue a norma delle disposizioni del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sentito il Presidente della Regione siciliana [3] .

     Parimenti è effettuata, in base alle medesime disposizioni, l'istruttoria delle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, che riguardino varianti ad utenze preesistenti nonchè nuove concessioni, la cui utilizzazione sia connessa idraulicamente con utenze attuate in base a precedenti concessioni validamente acquisite e consenta un miglior sfruttamento di tutte o parte delle opere principali idrauliche ed elettriche degli impianti in esercizio [4] .

     Sulla proposta dell'Ente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Presidente della Regione fissa i termini entro i quali le ditte concessionarie di derivazioni di acqua per la produzione di energia elettrica devono ultimare i lavori degli impianti.

     Qualora il concessionario non accetti i nuovi termini o non completi gli impianti nel termine stabilito, decade dalla concessione. E' sempre salva la facoltà del Presidente della Regione di accordare, su proposta dell'Ente, una proroga nei casi di forza maggiore.

     La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.

     In tutti i casi di decadenza prevista dal presente articolo e dall'art. 55 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito con la legge 18 ottobre 1942, n. 1434, subentra l'Ente al quale sono trasferite tutte le opere.

     Si applicano, per gli indennizzi, le disposizioni dell'art. 25 del citato testo unico.

     Il Collegio arbitrale, previsto dal predetto articolo, è costituito di tre membri, nominati uno dall'Ente, l'altro dal concessionario e il terzo dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche di Palermo.

 

          Art. 17.

     Il Governo della Regione ha poteri di vigilanza sull'attività dell'Ente.

     Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, che non siano sottoposte ad approvazione, devono essere comunicate in copia al Governo della Regione. Il presidente, sentita la Giunta, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, ha facoltà di annullarle per motivi di incompetenza o violazione di legge.

 

          Art. 18.

     Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può sciogliere il Consiglio di amministrazione, previa contestazione dei motivi, nei casi di persistente violazione della legge, affidandone la gestione straordinaria ad un commissario, assistito da due assessori, con poteri limitati all'amministrazione ordinaria e agli atti conservativi. Entro il termine massimo di due mesi il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

 

          Art. 19.

     Per l'attuazione delle opere di irrigazione e di produzione di energia elettrica in Sicilia, previste nel presente decreto, è autorizzato a carico dello Stato un contributo di L. 31.795.000.000 che sarà ripartito in dieci rate uguali da iscriversi negli esercizi finanziari dal 1946-47 al 1955-56.

     Nell'esercizio 1946-47 sarà iscritta anche la somma di L. 1.000.000.000 per il conferimento previsto dall'art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni nei bilanci dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.

 

          Art. 20.

     Gli atti e i contratti dell'Ente soggetti a registrazione sono registrati a tassa fissa.

 

          Art. 21.

     L'Alto Commissario per la Sicilia provvede all'attuazione del presente decreto.

     Fino a quando non saranno costituiti gli organi della Regione, le attribuzioni deferite dal presente decreto al Governo, alla Giunta e al Presidente della Regione, sono esercitate dall'Alto Commissario per la Sicilia.

 


[1]  Ratificato, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1952, n. 1006.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica.

[4]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica.