§ 41.7.7 - D.Lgs.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367.
Istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:15/11/1946
Numero:367


Sommario
Art. 1.      È istituita, con sede in Aosta, la Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta.
Art. 2.  [5]
Art. 3.  [6]
Art. 4.  [7]
Art. 5.      I giudizi avanti la Giunta giurisdizionale amministrativa sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia di giudizi avanti il Consiglio di Stato e i Consigli di prefettura, a seconda che si [...]
Art. 6.      Le deliberazioni dei comuni e dei consorzi della Valle d'Aosta, integrate, secondo i casi, col visto del Presidente del Consiglio della Valle o con l'approvazione della Giunta, o comunque [...]
Art. 7.  [12]
Art. 8.      Le spese relative all'istituzione e al funzionamento della Giunta giurisdizionale amministrativa fanno carico al bilancio della Valle d'Aosta. Questa provvederà all'istituzione della segreteria [...]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 41.7.7 - D.Lgs.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367. [1]

Istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta.

(G.U. 6 dicembre 1946, n. 278)

 

     Art. 1.

     È istituita, con sede in Aosta, la Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta.

     La Giunta è composta:

     1) del presidente del Tribunale di Aosta, che la presiede;

     2) di un consigliere della Prefettura di Torino, designato dal Prefetto di Torino;

     3) dell'Intendente di finanza di Aosta;

     4) di due membri effettivi e di due supplenti designati annualmente dal Consiglio della Valle tra persone competenti in materia giuridica, amministrativa e contabile [2] .

     Il presidente del Tribunale di Aosta, il Prefetto di Torino e l'Intendente di finanza di Aosta designano annualmente un magistrato del tribunale, un consigliere della prefettura e un funzionario dell'intendenza, di grado non inferiore all'8°, che, in caso di assenza o di impedimento delle persone indicate nei numeri 1, 2 e 3 del comma precedente, devono rispettivamente sostituirli [3] .

     Non possono far parte della Giunta giurisdizionale amministrativa gli amministratori, gli stipendiati, i salariati e i contabili della Amministrazione della Valle d'Aosta e degli enti indicati nel n. 1 dell'articolo seguente, ed i parenti sino al secondo grado e gli affini sino al primo grado dei contabili previsti dal presente comma.

     I componenti della Giunta sono nominati per un biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con lo stesso decreto sono nominati i membri supplenti [4] .

 

          Art. 2. [5]

     La Giunta giurisdizionale amministrativa è competente a giudicare:

     1) i ricorsi concernenti la legittimità dei provvedimenti della Valle d'Aosta e degli enti pubblici sottoposti alla tutela e alla vigilanza dell'Amministrazione pubblica locale, quando abbiano per oggetto un interesse di persone fisiche o giuridiche, e sempre che i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, nè si tratti di materia spettante alla giurisdizione o alle attribuzioni contenziose di corpi o di collegi speciali;

     2) le controversie che dalle disposizioni vigenti sono devolute alla competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;

     3) le controversie che dalle disposizioni vigenti sono devolute alla competenza dei Consigli di prefettura.

 

          Art. 3. [6]

     La Giunta giurisdizionale amministrativa decide anche in merito nelle controversie per le quali le disposizioni vigenti stabiliscono la competenza anche nel merito del Consiglio di Stato e delle Giunta provinciale amministrativa, e che riguardano gli enti indicati nel n. 1 dell'art. 2.

 

          Art. 4. [7]

     Sono attribuite alla giurisdizione esclusiva della Giunta giurisdizionale amministrativa, le controversie per le quali le disposizioni vigenti stabiliscono la competenza esclusiva del Consiglio di Stato o della Giunta provinciale amministrativa, e che riguardano gli enti indicati nel n. 1 dell'art. 2.

 

          Art. 5.

     I giudizi avanti la Giunta giurisdizionale amministrativa sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia di giudizi avanti il Consiglio di Stato e i Consigli di prefettura, a seconda che si tratti delle materie indicate nei numeri 1 e 2 e nel n. 3 dell'articolo stesso. Tuttavia, nelle materie indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 2, si osservano le disposizioni vigenti per i giudizi avanti la Giunta provinciale amministrativa, per quanto riguarda la rappresentanza e la difesa in giudizio ed il regime fiscale [8].

     Alle riunioni della Giunta per decidere nelle materie previste dal n. 3 dell'art. 2, interviene, con voto consultivo, il ragioniere capo dell'Amministrazione della Valle o, in caso di assenza, impedimento o incompatibilità, il direttore di ragioneria dell'Intendenza di finanza di Aosta. Interviene altresì, con voto consultivo, il funzionario di ragioneria che ha compilato la relazione sul conto.

     Avverso le decisioni della Giunta giurisdizionale amministrativa è dato ricorso al Consiglio di Stato per le controversie previste nei numeri 1 e 2 dell'art. 2, e alla Corte dei conti per le controversie indicate nel n. 3 dell'articolo medesimo [9] .

     I termini e le forme del procedimento per i giudizi di appello sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia rispettivamente di appello avverso le decisioni della Giunta provinciale amministrativa e dei Consigli di prefettura [10] .

     Contro le decisioni della Giunta giurisdizionale amministrativa è ammesso altresì ricorso per revocazione, nei casi previsti dall'art. 396 del Codice di procedura civile, nel termine di trenta giorni dalla scoperta o dall'accertamento del dolo o della falsità o dal recupero dei documenti [11] .

 

          Art. 6.

     Le deliberazioni dei comuni e dei consorzi della Valle d'Aosta, integrate, secondo i casi, col visto del Presidente del Consiglio della Valle o con l'approvazione della Giunta, o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi. Sono parimenti definitivi gli atti con i quali viene dalle suddette autorità negata l'esecutività o l'approvazione delle deliberazioni, nonchè i decreti del Presidente del Consiglio della Valle che ne pronunciano l'annullamento.

 

          Art. 7. [12]

     Agli amministratori e agli impiegati della Valle d'Aosta e a tutti coloro che maneggiano il denaro della Valle medesima si applicano le disposizioni del titolo VI del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Le attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa sono esercitate dalla Giunta della Valle.

 

          Art. 8.

     Le spese relative all'istituzione e al funzionamento della Giunta giurisdizionale amministrativa fanno carico al bilancio della Valle d'Aosta. Questa provvederà all'istituzione della segreteria della Giunta e ai servizi relativi.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile 1968, n. 33, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma.

[3]  La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile 1968, n. 33, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma.

[4]  Comma così modificato dall'art. 3 della L. 1 marzo 1949, n. 76.

[5]  La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile 1968, n. 33, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo.

[6]  La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile 1968, n. 33, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo.

[7]  La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile 1968, n. 33, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo.

[8]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 3 aprile 1948, n. 371. La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile 1968, n. 33, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma.

[9]  La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile 1968, n. 33, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma.

[10]  La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile 1968, n. 33, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma.

[11]  La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile 1968, n. 33, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma.

[12]  La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile 1968, n. 33, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla parte nella quale, col dichiarare applicabili le disposizioni del titolo VI del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, agli amministratori e agli impiegati della Valle d'Aosta e a tutti coloro che maneggiano il denaro della Valle, li assoggetta alla giurisdizione della Giunta per le responsabilità previste dagli articoli 251 e 260 di detto testo unico.