§ 50.2.15 - Legge 1 marzo 1949, n. 76.
Attribuzioni della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede amministrativa, in materia di ricorsi amministrativi e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:01/03/1949
Numero:76


Sommario
Art. 1.      La Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, istituita dal decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, esercita, in sede amministrativa, le [...]
Art. 2.      Della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede amministrativa, fa parte in luogo del presidente del tribunale d'Aosta, di cui all'art. 1, n. 1, [...]
Art. 3.      L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, è modificato come segue
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 50.2.15 - Legge 1 marzo 1949, n. 76. [1]

Attribuzioni della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede amministrativa, in materia di ricorsi amministrativi e di contenzioso tributario.

(G.U. 24 marzo 1949, n. 68)

 

 

     Art. 1.

     La Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, istituita dal decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, esercita, in sede amministrativa, le attribuzioni che a norma delle leggi vigenti competono alle Giunte provinciali amministrative in materia di ricorsi amministrativi e di contenzioso tributario, secondo le stesse norme che regolano l'attività delle Giunte provinciali amministrative.

 

          Art. 2.

     Della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede amministrativa, fa parte in luogo del presidente del tribunale d'Aosta, di cui all'art. 1, n. 1, del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, il rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, di cui all'art. 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che la presiede.

 

          Art. 3.

     L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, è modificato come segue:

     "I componenti della Giunta sono nominati per un biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con lo stesso decreto sono nominati i membri supplenti".

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.