§ 6.2.19 - Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38.
Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:30/12/1991
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Costituzione della società FIN.EST.
Art. 2.  Costituzione del Centro di Servizi.
Art. 3.  Norma finanziaria.


§ 6.2.19 - Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38.

Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe».

(B.U. n. 116 del 31 dicembre 1991).

 

Art. 1. Costituzione della società FIN.EST.

     1. In attuazione dell'articolo 2 comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, la Regione del Veneto partecipa, direttamente o attraverso proprie società finanziarie, alla costituzione della società denominata «Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo FIN.EST. S.p.A.», con sede a Pordenone, promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e ad assumervi partecipazioni, in più riprese, fino alla concorrenza di lire 24 miliardi nel triennio dal 1991 al 1993.

     2. La partecipazione della Regione del Veneto è deliberata dalla Giunta regionale a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società di cui al precedente comma 1:

     a) riservino la nomina di un componente del consiglio di amministrazione alla «Simest» S.p.A., ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge n. 19/1991;

     b) riservino la nomina di due componenti effettivi del collegio sindacale alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e alla Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice civile, nonchè di un componente effettivo al Ministro del Commercio con l'Estero e di un altro componente effettivo al Ministro del Tesoro, da scegliersi tra i funzionari della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2459 del Codice civile;

     c) prevedano la possibilità di assumere partecipazioni al capitale della costituenda società finanziaria da parte di società controllate dalla Regione Trentino-Alto Adige, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonchè da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge n. 19/1991, anche riuniti in consorzio;

     d) prevedano l'istituzione di una speciale sezione autonoma, ai sensi dell'art. 2 comma 8 della legge n. 19/1991, le cui operazioni non sono soggette al disposto dell'art. 2 comma 6 della stessa legge. Tale sezione sarà finanziata con risorse conferite da soggetti privati e con fondi della Regione del Veneto diversi da quelli previsti dalla ridetta legge n. 19/1991, a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nelle aree della Regione Veneta non comprese nel territorio indicato dall'art. 2 comma 1 della medesima legge 19/1991. Le risorse aggiuntive conferite dalla Regione del Veneto al fondo della sezione autonoma potranno essere destinate anche a favore delle iniziative relative al territorio indicato dall'art. 2 comma 1 della legge n. 19/1991;

     e) prevedano specifiche disposizioni che garantiscano l'effettiva autonomia gestionale del fondo della sezione, assicurando la rappresentanza dei vari apporti di capitale al fondo stesso e garantendo adeguate forme di indirizzo e controllo delle risorse conferite alla sezione da parte della Regione del Veneto e dei soggetti privati;

     f) prevedano l'attivazione nel Veneto di una sede decentrata della costituenda società finanziaria;

     g) prevedano che la costituenda società finanziaria, per il perseguimento dei propri scopi sociali, realizzi le necessarie forme di coordinamento - anche tramite la stipula di apposite convenzioni - con la «Simest» S.p.A., la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) ed il Mediocredito Centrale, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 19/1991;

     h) prevedano, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 19/1991, la realizzazione, diretta o indiretta, di adeguate garanzie assicurative a supporto delle operazioni poste in essere dalla costituenda società finanziaria.

     3. Per le finalità previste dal precedente comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a conferire la somma complessiva di lire 24 miliardi, suddivisa in ragione di lire 9 miliardi per l'anno 1991, lire 7,5 miliardi per l'anno 1992, e lire 7,5 miliardi per l'anno 1993, in corrispondenza alle assegnazioni disposte ai sensi del comma 10 del precitato articolo 2 della legge n. 19/1991.

     4. Per la partecipazione al capitale della speciale sezione autonoma di cui al precedente comma 2 lettera d) la Giunta regionale è autorizzata a conferire la somma di lire 800 milioni per l'anno 1991 a valere sul fondo stanziato con il successivo art. 3.

 

     Art. 2. Costituzione del Centro di Servizi. [1]

     1. In attuazione dell'articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, la Regione del Veneto partecipa, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, alla costituzione del «Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale», promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

     2. Ai sensi del precitato articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 sono soci fondatori del Centro di cui al precedente comma 1 la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione del Veneto e l'Istituto per il Commercio con l'Estero.

     3. La partecipazione della Regione del Veneto al Centro di cui al precedente comma 1 è deliberata dalla Giunta regionale a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto del Centro:

     a) riservino alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, alla Regione del Veneto e all'Istituto per il Commercio con l'Estero la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente;

     b) riservino la designazione dei cinque componenti del collegio dei revisori dei conti, rispettivamente alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, alla Regione del Veneto, al Ministro del Tesoro, al Ministro per il Commercio con l'Estero ed all'assemblea dei soci;

     c) prevedano la possibilità di partecipazione al Centro dei soggetti indicati nel precitato art. 2, comma 9, della legge n. 19/1991, ed altresì della Regione Trentino-Alto Adige, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonchè di enti, istituzioni ed associazioni e di altri soggetti pubblici o privati che possano positivamente concorrere all'attività del Centro medesimo;

     d) prevedano l'attivazione nell'area veneta indicata dall'art. 2 comma 1 della legge n. 19/1991 di una sede decentrata del Centro.

     3 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a deliberare la trasformazione del "Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale" di cui al comma 1 in società consortile per azioni a responsabilità limitata senza scopo di lucro, a cui la Regione partecipa direttamente o attraverso la società Veneto Sviluppo S.p.A., a condizione che lo statuto:

     a) riservi a ciascuno dei seguenti enti Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione del Veneto, Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, la nomina di un componente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile;

     b) riservi alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Regione del Veneto, al Ministero del Tesoro, al Ministero per il Commercio con l'Estero e all'Assemblea dei soci la nomina dei componenti il collegio sindacale;

     c) preveda che la responsabilità dei soci sia limitata al solo capitale sociale sottoscritto;

     d) consenta alla Regione del Veneto il recesso dalla qualità di socio, ove la società disponga modifiche statutarie che prevedono l'estensione della responsabilità limitata;

     e) preveda la possibilità di partecipazione alla società dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 ed altresì della Regione Trentino Alto Adige, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di enti, istituzioni ed associazioni di altri soggetti pubblici o privati che possano positivamente concorrere all'attività della società;

     f) preveda la possibilità che la Regione del Veneto possa partecipare alla società, sia direttamente sia tramite propria società finanziaria [2].

     4. Per le finalità previste dal precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al fondo comune del Centro in corrispondenza alle assegnazioni disposte ai sensi del comma 10 del precitato articolo 2 della legge n. 19/1991.

     5. Per la partecipazione al Centro, la Giunta regionale è autorizzata a conferire la somma complessiva di lire 2 miliardi, suddivisa in ragione di lire 1 miliardo per l'anno 1991, lire 500 milioni per l'anno 1992, e lire 500 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire 26,8 miliardi nel biennio 1992-1993 si provvede:

     - quanto a lire 10 miliardi, mediante utilizzo ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1988, n. 43, del fondo globale iscritto al capitolo 80251 partita n. 5 «Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica nelle zone di confine orientale» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991;

     - quanto a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 mediante prelevamento del fondo globale iscritto al capitolo 80251 partita n. 5 «Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica nelle zone del confine orientale» del bilancio pluriennale 1991-1993;

     - quanto a lire 800 milioni mediante utilizzo ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 del fondo globale di cui al capitolo 80230 partita n. 16 «Aree di confine FIN.EST» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 e del bilancio pluriennale 1991/1993 sono istituiti i seguenti capitoli:

     - cap. 20005 denominato «Sottoscrizione di azioni della società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i paesi dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19» con lo stanziamento di lire 16.500 milioni, per l'anno 1992 e di lire 7.500 milioni per l'anno 1993;

     - cap. 20007 denominato «Spese per la costituzione e la partecipazione regionale al centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica con i paesi dell'Est europeo, ai sensi dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19» con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'anno 1992 e di lire 500 milioni per l'anno 1993;

     - cap. 20008 denominato «Spese per la partecipazione al capitale della speciale sezione autonoma della S.p.A. FIN.EST. ai sensi dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19» con lo stanziamento di lire 800 milioni per l'anno 1992.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma inserito dall'art. 84 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.