§ 6.1.8 – L.R. 24 novembre 1987, n. 55.
Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:24/11/1987
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione della legge.
Art. 2.  Determinazione dei canoni di concessione e dei depositi cauzionali.
Art. 3.  Riduzioni per particolari categorie.
Art. 4.  Commissione.
Art. 5.  Norma transitoria.
Art. 6.  Rimozione di natanti e materiali sommersi.
Art. 7.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.1.8 – L.R. 24 novembre 1987, n. 55.

Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi. [1]

(B.U. 27 novembre 1987, n. 69).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione della legge.

     1. La presente legge disciplina la imposizione dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda, appartenenti al demanio regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 maggio 1970, n. 281, nonché la rimozione di natanti e di materiali sommersi che siano di intralcio o di pericolo per la navigazione interna [2].

 

     Art. 2. Determinazione dei canoni di concessione e dei depositi cauzionali. [3]

     1. Per le occupazioni di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda, soggette a concessione regionale, sono dovute alla regione i canoni nelle misure e con le modalità stabilite nel presente articolo.

     2. Il canone per l'occupazione di aree nelle zone portuali è fissato in lire 38 mila annue per metro quadro.

     3. In particolare, il corrispettivo per il posto d'ormeggio fisso viene determinato nella misura risultante dal prodotto del modulo d'ingombro della imbarcazione per il canone da corrispondere per ogni metro quadro.

     4. Il modulo d'ingombro corrisponde alla misura in mq della superficie dell'imbarcazione considerata nella sua lunghezza e larghezza massime.

     5. L'importo dei canoni è modificato ogni due anni dalla Giunta regionale, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita con arrotondamento alle mille superiori.

     6. Il deposito cauzionale da versare al rilascio dell'atto di concessione è fissato in un importo pari all'ammontare del canone annuo.

 

     Art. 3. Riduzioni per particolari categorie. [4]

     1. Al fine di salvaguardare le attività tradizionali e quelle sportive veliche delle zone portuali gardesane, nonché di tutelare il patrimonio paesistico, ambientale e culturale, sono previste le seguenti riduzioni dei canoni per le sottoindicate categorie di concessionari:

     a) pescatori professionali, la cui attività, quale fonte principale del reddito familiare, deve essere comprovata da idonea documentazione: riduzione del cinquanta per cento;

     b) sodalizi o associazioni nautiche, che esercitano attività sportive e sociali la cui organizzazione sia ufficialmente riconosciuta: riduzione del novanta per cento;

     c) concessionari in possesso di natanti aventi la tipologia estetico - costruttiva della barche tradizionali originarie del Garda: riduzione del novanta per cento dei canoni;

     d) ormeggiatori al di fuori delle aree protette dei porti, anche se entro le zone demaniali portuali: riduzione del cinquanta per cento.

 

     Art. 4. Commissione.

     1. L'accertamento della rispondenza alle caratteristiche peculiari delle imbarcazioni, di cui al comma 1, punto c) del precedente articolo 3, è demandato a una Commissione di esperti costituita presso l'Ispettorato di porto di Verona.

     2. Fanno parte della Commissione:

     - l'Ispettore di porto di Verona, con funzioni di presidente;

     - un esperto nella costruzione di imbarcazioni tradizionali gardesane, designato dalla Giunta regionale;

     - un esperto nella costruzione di imbarcazioni tradizionali gardesane designato dalla Comunità del Garda.

 

     Art. 5. Norma transitoria.

     1. I canoni di cui alla presente legge si applicano per le nuove concessioni a partire dall'anno di entrata in vigore della legge medesima; per le concessioni già assentite, essi si applicano dal momento del loro rinnovo [5].

 

     Art. 6. Rimozione di natanti e materiali sommersi.

     1. I natanti e i materiali sommersi, che costituiscono intralcio o pericolo alla navigazione interna, sono soggetti alla rimozione, ai sensi degli articoli 72 e 73 del Codice della Navigazione.

     2. Qualora il proprietario del natante o del materiale sommerso non adempia a proprie cure e spese all'ingiunzione di rimozione, il competente ispettorato di porto provvede d'ufficio secondo le procedure previste dagli articoli 18 e 19 del regolamento per la navigazione interna.

     3. Nel caso sia impossibile pervenire a individuare il proprietario del natante o del materiale sommerso, il competente ispettorato di porto provvede alla rimozione con oneri a carico della Regione.

     4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, previsti per il 1987 in L. 50 milioni, si fa fronte mediante prelievo di pari importo, per competenza e per cassa, dal capitolo 82010 del bilancio 1987, denominato «Fondo globale spese correnti», partita n. 7 e contemporanea istituzione del capitolo 45192 denominato «Spese per la rimozione di natanti e di materiali sommersi pericolosi per la navigazione», con lo stanziamento di L. 50 milioni per competenza e per cassa.

     5. La spesa per gli anni successivi farà carico sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

     6. Al bilancio 1987,- spesa, sono riportate le seguenti variazioni:

     - in diminuzione, capitolo 80210, L. 50.000.000

     - in aumento, capitolo 45192, L. 50.000.000.

 

     Art. 7. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Titolo così modificato dall'art. 13 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[2] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[5] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.