§ 4.4.1 - Legge Regionale 24 agosto 1979, n. 64.
Norme di attuazione dell'art. 6 - ultimo comma - del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962. Tutela della città di Venezia e del suo territorio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:24/08/1979
Numero:64


Sommario
Art. 1.      Le norme di prescrizione delle metodiche di campionamento ed analitiche, ai fini del controllo della rispondenza degli effluenti ai valori limite, di cui alla tabella allegata al D.P.R. 20 [...]
Art. 2.      I controlli previsti nel precedente articolo riguardano le acque reflue degli impianti di depurazione, di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, il cui recapito [...]
Art. 3.      I controlli degli effluenti scaricati dagli impianti direttamente in laguna o nei corsi d'acqua o in canali con un percorso inferiore a km. 10 dal punto di immissione, verificano la rispondenza [...]
Art. 4.      Ferma restando la competenza degli organi dello Stato all'interno della conterminazione lagunare, nel rimanente territorio, di cui al terzo comma dell'art. 2, i controlli di cui agli articoli [...]
Art. 5.      Il campionamento per il controllo dei limiti di accettabilità dovrà essere eseguito secondo quanto indicato nel quaderno 11, aggiornamento al volume primo dei «Metodi analitici delle acque», [...]
Art. 6.      Il controllo si effettua di norma mediante campionamenti istantanei da effettuarsi in numero non inferiore a tre, nell'arco temporale di dodici mesi.
Art. 7.      Il collaudo degli impianti di depurazione, per quanto attiene alla rispondenza degli effluenti ai valori limiti fissati, dovrà essere effettuato con i sistemi di campionamento di cui ai punti b) [...]


§ 4.4.1 - Legge Regionale 24 agosto 1979, n. 64.

     Norme di attuazione dell'art. 6 - ultimo comma - del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962. Tutela della città di Venezia e del suo territorio dall'inquinamento delle acque.

(B.U. n. 42 del 28-8-1979).

 

Art. 1.

     Le norme di prescrizione delle metodiche di campionamento ed analitiche, ai fini del controllo della rispondenza degli effluenti ai valori limite, di cui alla tabella allegata al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, e all'attribuzione delle relative competenze in materia di esecuzione dei controlli, sono definite dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     I controlli previsti nel precedente articolo riguardano le acque reflue degli impianti di depurazione, di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, il cui recapito avvenga direttamente in laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna.

     Sono altresì soggetti a controllo gli scarichi ricadenti nella normativa di cui alla lett. d) dell'art. 1 del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962.

     L'ambito territoriale nel quale dovranno essere esercitati detti controlli è delimitato nella planimetria di cui all'allegato «A» della presente legge.

     Gli scarichi ricadenti nel suddetto ambito territoriale, esclusi quelli effettuati entro la conterminazione lagunare, prevista nell'art. 2 della legge 5 marzo 1963, n. 366, sono autorizzati dalle autorità competenti per il controllo di cui all'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

 

     Art. 3.

     I controlli degli effluenti scaricati dagli impianti direttamente in laguna o nei corsi d'acqua o in canali con un percorso inferiore a km. 10 dal punto di immissione, verificano la rispondenza ai valori limite di cui alla tabella allegata al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, colonna «laguna».

     I controlli degli effluenti scaricati dagli impianti nei corsi d'acqua o in canali artificiali, oltre il percorso di 10 km. di cui al comma precedente, verificano la rispondenza ai valori limite di cui alla citata tabella, colonna «acque correnti».

     I controlli degli effluenti scaricati dagli impianti comunque in pubbliche fognature verificano la rispondenza ai valori limite di cui alla citata tabella, colonna «fogna».

     I controlli degli effluenti scaricati dagli impianti direttamente in mare in prossimità della laguna, ovvero entro gli ultimi dieci chilometri di percorso dei corsi d'acqua naturali e dei canali artificiali sfocianti a loro volta in mare in prossimità della laguna, verificano la rispondenza ai valori limite di cui alla citata tabella, colonna «mare», salvo limiti diversi che possono essere fissati, caso per caso, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962.

 

     Art. 4.

     Ferma restando la competenza degli organi dello Stato all'interno della conterminazione lagunare, nel rimanente territorio, di cui al terzo comma dell'art. 2, i controlli di cui agli articoli precedenti sono eseguiti dal personale dei Laboratori Provinciali di Igiene e Profilassi.

 

     Art. 5.

     Il campionamento per il controllo dei limiti di accettabilità dovrà essere eseguito secondo quanto indicato nel quaderno 11, aggiornamento al volume primo dei «Metodi analitici delle acque», pubblicato dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (C.N.R.) - Roma nel gennaio 1977, con uno dei seguenti metodi:

     a) mediante campionamenti istantanei;

     b) mediante campionamento medio, costituito dalla mescolanza di più prelevamenti istantanei effettuati in un arco di tempo non inferiore a tre ore, con una frequenza non inferiore a tre prelievi all'ora;

     c) mediante campionamento medio-continuo effettuato prelevando, in maniera continua, per un periodo non inferiore a tre ore, una porzione dell'effluente.

     Le metodiche analitiche dei campioni prelevati per la determinazione dei limiti di accettabilità sono quelle descritte nei volumi «Metodi analitici per le acque», pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (C.N.R.) Roma, e successivi aggiornamenti [1].

 

     Art. 6.

     Il controllo si effettua di norma mediante campionamenti istantanei da effettuarsi in numero non inferiore a tre, nell'arco temporale di dodici mesi.

     I risultati delle analisi dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità per almeno due campionamenti su tre, essendo tollerato per uno solo dei tre campionamenti lo scostamento dai limiti, in misura non superiore al 25 per cento. Nel caso di scostamento superiore al 25 per cento e fino al 50 per cento, i campionamenti potranno essere ripetuti per un ulteriore ciclo non superiore a sei mesi.

     Qualora, in relazione al ciclo di produzione, il controllo avvenga mediante i tipi di campionamento previsti ai punti b) e c) del precedente articolo, i valori riscontrati dovranno rientrare nei limiti di accettabilità previsti.

 

     Art. 7.

     Il collaudo degli impianti di depurazione, per quanto attiene alla rispondenza degli effluenti ai valori limiti fissati, dovrà essere effettuato con i sistemi di campionamento di cui ai punti b) e c) dell'art. 5.

     I campionamenti dovranno essere effettuati in almeno tre periodi diversi, in relazione alle dimensioni dell'opera, al tipo di ciclo produttivo e sua durata ed alle eventuali variazioni stagionali di qualsiasi origine.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 16 aprile 1985, n. 33 (B.U. n. 16 del 19 aprile 1985).