§ 4.1.77 - L.R. 9 agosto 2002, n. 15.
Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:09/08/2002
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Le autostrade regionali.
Art. 3.  Concessione di autostrade e strade a pedaggio regionali.
Art. 4.  Modalità di finanziamento della concessione.
Art. 5.  Durata della concessione e funzioni di controllo.
Art. 6.  Affidamento della concessione.
Art. 7.  Oneri derivanti dalla concessione.
Art. 8.  Tariffe.
Art. 9.  Materiali di cava per la realizzazione di infrastrutture di trasporto.
Art. 10.  Ambito di applicazione.
Art. 11.  Promozione degli interventi di finanza di progetto.
Art. 12.  Incentivazione della finanza di progetto.
Art. 13.  Procedure di concertazione per la realizzazione di progetti infrastrutturali strategici.
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Abrogazioni.


§ 4.1.77 - L.R. 9 agosto 2002, n. 15.

Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi.

(B.U. n. 78 del 13 agosto 2002).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a promuovere e disciplinare, nell’ambito delle previsioni della programmazione regionale:

     a) le procedure inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione di autostrade e di strade a pedaggio ricadenti sul territorio della regione del Veneto ed inserite nel sistema viario di interesse regionale;

     b) il ricorso alla finanza di progetto e alla conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per la mobilità.

 

     Art. 2. Le autostrade regionali.

     1. Per autostrade regionali si intendono le autostrade che ricadono interamente sul territorio regionale, che non sono oggetto di concessione nazionale e che non rientrano nella rete autostradale e stradale nazionale.

     2. Le autostrade regionali fanno parte della rete viaria di interesse regionale di cui all’articolo 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.

 

CAPO II

Le concessioni regionali

 

     Art. 3. Concessione di autostrade e strade a pedaggio regionali.

     1. Per realizzare le autostrade e le strade a pedaggio regionali è necessario il preventivo rilascio di apposite concessioni regionali disciplinate dalla presente legge.

     2. Le concessioni di cui al comma 1 sono affidate dalla Giunta regionale a soggetti pubblici, privati, nonché a partecipazione mista ed hanno come oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’opera e dei lavori correlati all’opera stessa.

     3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le obbligazioni inerenti alla concessione mediante apposita convenzione, che regola i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali tra la Regione ed il soggetto concessionario, comprese le clausole che regolano il subentro alla scadenza della concessione.

     4. La Giunta regionale, qualora l’autostrada o strada a pedaggio regionale vada a connettersi con altre autostrade nazionali, promuove i necessari accordi con l’ANAS ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 4. Modalità di finanziamento della concessione.

     1. La Giunta regionale può prevedere nel bando di gara idonee forme di finanziamento a favore del concessionario, qualora gli introiti da tariffa previsti in relazione alla durata della concessione non siano sufficienti a giustificare, dal punto di vista economico, l’investimento per la realizzazione dell’opera.

 

     Art. 5. Durata della concessione e funzioni di controllo.

     1. La Giunta regionale nel bando di gara indica la durata della concessione, decorrente dall’entrata in esercizio dell’opera, che non può essere superiore a 40 anni.

     2. La durata della concessione è determinata anche in funzione dei parametri di riferimento definiti nella concessione e nella relativa convenzione prevista all’articolo 3, comma 3 e può essere prorogata una sola volta, per un periodo non superiore a cinque anni, solamente in presenza di nuove e sopravvenute modifiche normative o eventi naturali che interferiscano con il raggiungimento dei risultati previsti in sede di convenzione.

     3. Alla scadenza della concessione l’autostrada o la strada a pedaggio regionale, con le eventuali strutture ad essa correlate, torna nella disponibilità dell’ente concedente in buono stato di conservazione secondo le clausole riportate nell’atto di convenzione.

     4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di viabilità esercita nei confronti dei soggetti concessionari le seguenti funzioni di controllo e vigilanza:

     a) accertamento della conformità dell’esecuzione dei lavori di costruzione dell’infrastruttura e delle opere complementari a quanto approvato in sede di progettazione;

     b) verifica del rispetto del piano economico - finanziario;

     c) controllo della reale applicazione delle tariffe;

     d) riscontro della realizzazione delle opere di ripristino e/o di mitigazione dell’impatto ambientale;

     e) ogni altra obbligazione prevista in sede di convenzione.

 

     Art. 6. Affidamento della concessione.

     1. L’individuazione del soggetto cui affidare la concessione avviene ad opera del dirigente della struttura regionale competente in materia di viabilità mediante licitazione privata, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici.

     2. L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione una pluralità di elementi di valutazione quali, in particolare, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, la tariffa, il tempo di esecuzione dei lavori, lo standard del servizio offerto con particolare riferimento alla sicurezza.

     3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di formulazione degli atti di gara, le norme che disciplinano il subentro alla scadenza della concessione, gli indicatori per la classificazione delle offerte, i criteri per la composizione delle commissioni aggiudicatrici e le relative modalità di funzionamento.

     4. Il provvedimento di cui al comma 3 prevede inoltre idonee disposizioni atte a garantire la trasparenza, la correttezza e l’efficacia delle procedure di aggiudicazione.

 

     Art. 7. Oneri derivanti dalla concessione.

     1. Il bando di gara per l’affidamento della concessione prevede il canone annuo che il concessionario corrisponde alla Regione con i relativi parametri di adeguamento.

     2. Il risultato economico della concessione è sottoposto a verifica alla conclusione del terzo anno di esercizio effettivo, e successivamente ogni tre anni. Se dalla verifica risulta un saldo positivo tra i rientri effettivi derivanti dalle tariffe di pedaggio e quelli previsti dal piano economico - finanziario della concessione, il concessionario è tenuto a versare alla Regione:

     a) in caso di finanziamento della Regione nella realizzazione dell’opera, il cinquanta per cento del saldo fino alla completa restituzione del finanziamento, in un’unica soluzione, ovvero, previa deliberazione della Giunta regionale, tramite corrispondente incremento del canone annuo. Completata la restituzione il concessionario è tenuto a versare alla Regione un ulteriore importo pari al cinquanta per cento del saldo, ovvero, previa deliberazione della Giunta Regionale, procede alla riduzione delle tariffe di pedaggio relative alla tratta;

     b) il cinquanta per cento del saldo, ovvero, previa deliberazione della Giunta Regionale, a procedere alla riduzione delle tariffe di pedaggio relative alla tratta.;

     3. Le entrate previste ai commi 1 e 2 sono iscritte al bilancio regionale e sono vincolate, nell’impiego, allo sviluppo delle infrastrutture per il trasporto e la mobilità, ivi comprese le opere di mitigazione paesaggistica e ripristino ambientale delle infrastrutture esistenti e/o di nuova realizzazione.

     4. La Giunta regionale nel periodo della concessione e comunque dopo l’entrata in esercizio dell’opera, può disporre, per sopravvenute ed imprevedibili esigenze di sicurezza e/o di funzionalità, la realizzazione da parte del concessionario di ulteriori opere nel limite del quinto dell’importo di convenzione.

 

     Art. 8. Tariffe.

     1. Le tariffe di pedaggio con i relativi parametri di adeguamento sono determinati dalla Giunta regionale che ne fissa gli importi massimi anche in funzione del contesto socio - territoriale in cui l’autostrada o la strada a pedaggio regionali ricadono.

     2. Nella determinazione dei parametri di adeguamento la Giunta regionale tiene conto delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e degli standard di qualità richiesti nella gestione.

     3. Gli importi massimi delle tariffe di pedaggio fissati ai sensi dei commi 1 e 2, sono posti a base d’asta per l’aggiudicazione della concessione.

     4. La determinazione delle tariffe di pedaggio persegue sempre l’obiettivo di coprire, quanto più possibile, il costo dell’opera, compatibilmente con l’andamento della domanda reale di nuove infrastrutture, garantendo nel contempo elevati standard qualitativi dei servizi legati all’infrastruttura.

     5. Le tariffe di pedaggio sono determinate, oltre che in funzione dei parametri di riferimento definiti nella concessione e nella relativa convenzione prevista all’articolo 3, comma 3, sulla base:

     a) dell’importo complessivo necessario alla realizzazione dell’opera;

     b) della quantità stimata dell’utenza;

     c) della durata della concessione;

     d) dei costi di gestione dell’infrastruttura rapportati alla durata della concessione;

     e) della qualità e del livello dei servizi che devono essere garantiti;

     f) dei costi non direttamente determinabili connessi alle precedenti lettere quali, in particolare, i costi ambientali, gli effetti del traffico e il tasso di incidentalità, nella misura massima del cinque per cento della tariffa fissata nella convenzione;

     g) delle entrate previste da eventuali servizi accessori;

     h) di eventuali altri oneri che gravano sull’esercizio della concessione.

     6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede a determinare annualmente le tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicità sulla rete delle autostrade e strade a pedaggio regionali.

 

     Art. 9. Materiali di cava per la realizzazione di infrastrutture di trasporto.

     1. Per la realizzazione degli interventi sulla rete viaria di interesse regionale, sulle autostrade statali nonché per la realizzazione delle opere relative alle infrastrutture di trasporto ricomprese negli elenchi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”, è consentito il rilascio di autorizzazioni per cave di prestito.

     2. Il progetto delle opere da realizzare comprende anche quello relativo alle cave di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni, e ferma restando la normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), il provvedimento finale di cui all’articolo 13, comma 8, costituisce anche autorizzazione all’attività di cava ed indica le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate. L’autorizzazione è limitata nel tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per l’opera da realizzare e non può avere durata superiore a quella prevista per la realizzazione dell’opera stessa.

     3. Il materiale estratto dalle cave di prestito di cui al presente articolo deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle opere indicate al comma 1.

     4. L’autorizzazione delle cave di prestito comporta la sottoscrizione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa che garantisca la ricomposizione ambientale di cui al comma 2.

 

CAPO III

Finanza di progetto per gli interventi infrastrutturali per la mobilità

 

     Art. 10. Ambito di applicazione.

     1. La Regione promuove la realizzazione di interventi infrastrutturali per la mobilità, ivi compresa la realizzazione di strade extraurbane e urbane, nonché di altre infrastrutture di trasporto a pedaggio, in regime di finanza di progetto, ove compatibili con la programmazione regionale.

     2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli interventi in regime di finanza di progetto promossi dalla Regione, dalle province e dai comuni relativamente agli ambiti di rispettiva competenza.

     3. Gli interventi in regime di finanza di progetto di cui al comma 1 sono oggetto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un’opera infrastrutturale e sono disciplinati da specifici contratti che vincolano committente e concessionario, definendo le sfere di rispettiva competenza e responsabilità.

     4. La fattispecie della finanza di progetto può trovare applicazione per la realizzazione di ogni intervento che presenti i seguenti requisiti:

     a) preponderante interesse pubblico;

     b) sussistenza di precisi parametri tecnici e finanziari definiti in sede di gara d’appalto;

     c) prestazioni attese misurabili;

     d) redditività dell’investimento richiesto al privato che ne assicura la realizzazione e la gestione, verificata sulla base della capacità di generare introiti e della disponibilità alla spesa dei fruitori dell’opera.

     5. Gli interventi da realizzarsi in regime di finanza di progetto possono essere oggetto di finanziamento pubblico anche nelle forme e con le procedure di cui all’articolo 4.

 

     Art. 11. Promozione degli interventi di finanza di progetto.

     1. La promozione di interventi da realizzare in regime di finanza di progetto consiste:

     a) in una proposta relativa alla realizzazione di una infrastruttura rispondente ai requisiti di cui all’articolo 10, comma 4, nella forma del progetto preliminare di cui all’articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e successive modificazioni;

     b) nel sottoporre la proposta all’amministrazione competente al fine della valutazione di fattibilità della proposta stessa, nel caso di soggetto proponente non coincidente con l’ente interessato.

     2. Nel caso di progetto direttamente redatto a cura dell’amministrazione competente alla sua approvazione, il progetto stesso viene posto a base della gara per la aggiudicazione della relativa concessione, previo espletamento delle procedure di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a).

     3. Nel caso di un progetto proposto a cura di soggetto privato o pubblico non coincidente con l’amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente presenta il progetto di intervento alla suddetta amministrazione che, entro i successivi novanta giorni, esprime la propria valutazione sulla proposta. Nel caso di riconoscimento del pubblico interesse della proposta presentata la stessa, integrata con gli esiti della concertazione condotta a cura dell’amministrazione competente secondo le procedure di cui all’articolo 13, viene posta a base della gara di aggiudicazione [1].

     4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

     a) [i documenti, gli elaborati ed analisi occorrenti alla definizione della proposta di cui al comma 1] [2];

     b) le modalità di formulazione del bando e di aggiudicazione delle concessioni di cui al comma 3;

     c) [le modalità di pubblicizzazione delle proposte di cui al comma 3] [3];

     d) le modalità per il rimborso, da parte dell’aggiudicatario al proponente il progetto assunto a base della gara, qualora si tratti di soggetti diversi, delle spese sostenute per l’elaborazione dello stesso.

     4 bis. Le proposte di finanza di progetto di cui al presente articolo devono essere corredate dagli elaborati previsti dall’allegato tecnico XXI di cui all’articolo 164 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” [4].

     4 ter. Si applicano le disposizioni degli articoli 44, commi 7 bis, 7 ter e 7 quater e 44 bis, comma 1 bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 [5].

 

     Art. 12. Incentivazione della finanza di progetto.

     1. Al fine di agevolare la realizzazione di operazioni in regime di finanza di progetto, è costituito un fondo di rotazione per la copertura delle spese iniziali di verifica della fattibilità tecnico - economica di interventi rientranti negli strumenti di programmazione regionale, nonché per la predisposizione dei documenti di gara per l’affidamento della relativa concessione.

     2. I finanziamenti sono concessi a favore delle amministrazioni proponenti l’intervento, previa valutazione della rispondenza della proposta tecnico - economica ai requisiti di cui all’articolo 10, comma 4.

     3. Le risorse anticipate vengono computate quale elemento di costo dell’operazione e sono restituite secondo modalità oggetto di specifico provvedimento che la Giunta regionale adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO IV

Conferenza di servizi

 

     Art. 13. Procedure di concertazione per la realizzazione di progetti infrastrutturali strategici.

     1. La disciplina del presente articolo trova applicazione per la realizzazione di progetti infrastrutturali individuati come strategici dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, tra quelli contenuti nel Piano triennale per l’adeguamento della rete viaria di cui all’articolo 95 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.

     2. Per l’acquisizione di intese, concertazioni, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o assensi comunque denominati, in ordine ai progetti infrastrutturali di carattere viabilistico, ferroviario ed intermodale di interesse regionale, può essere indetta una conferenza di servizi. Per la disciplina della indizione, convocazione, partecipazione, modalità e tempi di svolgimento procedimentale, espressione delle volontà in seno alla conferenza di servizi, si rinvia agli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, nonché per la pubblicità all’articolo 9 comma 1 del dpr 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici” e successive modificazioni, in quanto applicabili. Per l’avvio del procedimento si applica quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della medesima legge n. 241/1990.

     3. La conferenza di servizi si articola in due distinte, successive fasi, ognuna delle quali si conclude con specifica determinazione:

     a) la fase preliminare verifica la fattibilità dell’intervento infrastrutturale sulla base del progetto preliminare, il quale individua la localizzazione di massima e analizza le principali caratteristiche progettuali evidenzianti, in particolare, la valenza e le ricadute sulla situazione viabilistico-infrastrutturale, ambientale comprensiva degli interventi di mitigazione ambientale, urbanistico-territoriale ed economico-sociale ed è condotta anche sulla scorta di preventive indicazioni fornite dalle amministrazioni locali; in tale fase è acquisito, ove necessario, anche il giudizio di compatibilità ambientale di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Norme in materia di impatto ambientale” e successive modificazioni;

     b) la fase successiva comporta la valutazione conclusiva del progetto definitivo dell’intervento infrastrutturale, ivi comprese le eventuali osservazioni presentate ai sensi del comma 5, e deve attivarsi entro 180 giorni dalla conclusione della fase preliminare.

     4. La Giunta regionale, a seguito delle determinazioni espresse in sede di verifica preliminare di fattibilità:

     a) prende atto degli esiti della verifica di fattibilità del progetto infrastrutturale e, se positivi, vincola lo sviluppo della progettazione definitiva alle condizioni ed agli elementi espressi al fine di conseguire gli assensi sul progetto definitivo;

     b) individua l’area sulla quale insiste l’infrastruttura e le relative fasce di rispetto previste dalla normativa vigente, alle quali si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 5;

     5. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 4, lettera b) e relativamente alle aree dalla stessa individuate, fino alla determinazione di conclusione della conferenza di servizi sul progetto definitivo e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, non sono consentiti varianti urbanistiche ovvero interventi edilizi di qualsiasi tipo in contrasto con la progettazione dell’opera.

     6. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione prevista al comma 5, decorrono trenta giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati.

     7. Le indicazioni fornite in sede di verifica preliminare di fattibilità possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nella fase successiva del procedimento.

     8. La fase di valutazione conclusiva del progetto verifica la corrispondenza del progetto definitivo alle condizioni indicate nella conferenza di servizi sul progetto preliminare e perviene alle determinazioni finali in ordine al progetto medesimo.

     9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto, le autorizzazioni, le concessioni, i nullaosta, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, a detta conferenza. Il provvedimento finale è assunto dalla Giunta regionale qualora comporti varianti agli strumenti urbanistici generali.

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri connessi all’attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2003 ed euro 500.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte con le somme allocate all’u.p.b. U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale”, mediante utilizzo dello stanziamento relativo ai trasferimenti in materia di viabilità ai sensi degli articoli 99 e 101 del decreto legislativo n. 112/1998 e degli articoli 92, 95 e 96 della legge regionale n. 11/2001 , autorizzato con bilancio pluriennale 2002-2004

     2. A partire dall’esercizio finanziario 2004 nell’u.p.b. di spesa U0136 confluiscono le quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi secondo le modalità previste ai sensi dell’articolo 12 del comma 3 e introitate all’u.p.b. E0050 “Recuperi su fondi di rotazione”.

 

     Art. 15. Abrogazioni.

     1. E’ abrogato l’articolo 97 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

[2] Lettera abrogata dall'art. 32 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

[3] Lettera abrogata dall'art. 32 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

[4] Comma inserito dall'art. 32 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

[5] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2015, n. 15.