§ 4.1.32 - Legge regionale 1 settembre 1993, n. 47.
Disposizioni in materia di urbanistica e disciplina del Comitato tecnico regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:01/09/1993
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Competenza.
Art. 2.  Composizione.
Art. 3.  Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 52 della legge 27 giugno 1985, n. 61 come modificato alla legge regionale 11 marzo 1986, n. 9.
Art. 5.  Modifica dell'articolo 53 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.
Art. 6.  Modifica dell'articolo 58 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come modificato dalla legge regionale 11 marzo 1986, n. 9.
Art. 7.  Modifica dell'articolo 60 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come modificato dalla legge regionale 11 marzo 1986, n. 9.
Art. 8.  Sostituzione dell'articolo 105 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.
Art. 9.  Procedure semplificate.
Art. 10.  Abrogazioni.


§ 4.1.32 - Legge regionale 1 settembre 1993, n. 47. [1]

Disposizioni in materia di urbanistica e disciplina del Comitato tecnico regionale.

(B.U. 3-9-1993, n. 75).

 

CAPO I

Comitato tecnico regionale

 

Art. 1. Competenza.

     1. E' attribuita al Comitato tecnico regionale la competenza relativa a:

     a) i pareri relativi a varianti parziali agli strumenti urbanistici generali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano, al di fuori delle aree classificate come zone territoriali omogenee A, e che riguardano:

     1) parziali modifiche dei regolamenti edilizi e delle norme tecniche di attuazione;

     2) parziali modifiche di singoli parametri urbanistici e/o edilizi fino al limite del 15 per cento degli stessi;

     3) il mutamento della destinazione d'uso delle diverse zone territoriali omogenee per una percentuale inferiore al 15 per cento della singola area;

     4) i mutamenti delle destinazioni di zona fra zona industriale e artigianale, all'interno delle zone agricole, fra le diverse sottozone E1, E2 ed E3;

     5) i perimetri delle singole zone omogenee per una percentuale inferiori al 15 per cento;

     6) le destinazioni di zona per consentire singoli interventi su punti limitati dalla zona stessa;

     7) le varianti adottate ai sensi dell'articolo 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come aggiunto dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 11;

     8) l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici adottate ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

     b) i pareri resi al Presidente della Regione per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 77, secondo comma legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;

     c) i pareri resi alle Ulss ed ai Comuni in ordine alla riduzione dei vincoli cimiteriali;

     d) (Omissis) [2].

     2. Il Comitato tecnico regionale demanda alla Commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, il parere relativo a piani o progetti di sua competenza, qualora lo richiedano almeno due componenti.

 

     Art. 2. Composizione.

     1. Il Comitato è presieduto da un membro della Giunta regionale, nominato dal Presidente della Giunta, e composto dal Dirigente della Segreteria regionale per il territorio, con funzione di Vicepresidente, dal Dirigente del Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali, da un funzionario del Dipartimento per i lavori pubblici e da un funzionario del Dipartimento per gli affari legislativi nominati dalla Giunta regionale. Il Segretario regionale per il territorio in caso di assenza o impedimento può essere sostituito nelle funzioni di Vicepresidente dal Dirigente generale del Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali [3].

     2. Nel caso di lottizzazioni a scopo edilizio interessanti terreni boscati o comunque sottoposti a vincolo idrogeologico, è chiamato a far parte del Comitato di cui al comma 1 anche un funzionario del dipartimento per le foreste e l'economia montana, designato dalla Giunta.

     3. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, con voto consultivo, il sindaco dei comune o il presidente della comunità montana interessati.

 

CAPO II

Modifiche della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e semplificazione di procedure

 

     Art. 3. Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

     (Omissis).

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 52 della legge 27 giugno 1985, n. 61 come modificato alla legge regionale 11 marzo 1986, n. 9.

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 53 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

     (Omissis)

 

     Art. 6. Modifica dell'articolo 58 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come modificato dalla legge regionale 11 marzo 1986, n. 9.

     (Omissis).

 

     Art. 7. Modifica dell'articolo 60 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come modificato dalla legge regionale 11 marzo 1986, n. 9.

     (Omissis).

 

     Art. 8. Sostituzione dell'articolo 105 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

     (Omissis).

 

     Art. 9. Procedure semplificate.

     1. Il parere della commissione consiliare previsto dal punto 4) dell'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 non è richiesto:

     a) per i piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e loro varianti di cui all'articolo 52 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;

     b) le varianti agli strumenti urbanistici generali di cui all'articolo 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come aggiunto dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 11;

     c) le varianti agli strumenti urbanistici generali di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

 

 

CAPO III

Norme finali

 

     Art. 10. Abrogazioni.

     1. E' abrogato l'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

     2. E' abrogato il Titolo II della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57.

     3. Sono abrogati gli articoli 54, 55 e 56 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 49 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 con la decorrenza indicata nell’art. 50 della stessa L.R. 11/2004, fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 della stessa L.R. 11/2004.

[2] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 26 gennaio 1994, n. 11.

[3] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28.