§ 3.2.8 - Legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48.
Lotta e profilassi della mixomatosi dei conigli.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:02/12/1986
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Educazione e informazione dei cunicoltori.
Art. 3.  Indennizzi.
Art. 4.  Programma annuale - Vaccinazioni.
Art. 5.  Norma finanziaria.


§ 3.2.8 - Legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48.

Lotta e profilassi della mixomatosi dei conigli.

(B.U. n. 56 del 5-12-1986).

 

Art. 1. Finalità. [1]

     Scopi della presente legge sono i seguenti:

     a) realizzare una corretta educazione e informazione degli allevatori di conigli in materia di prevenzione dalle principali malattie infettive e infestive dei conigli con particolare riguardo per la mixomatosi e la malattia emorragica virale;

     b) distribuire gratuitamente tramite le unità locali socio-sanitarie idonei prodotti vaccinali.

 

     Art. 2. Educazione e informazione dei cunicoltori. [2]

     La Giunta regionale provvede a realizzare una capillare e corretta educazione e informazione dei cunicoltori sulla prevenzione dalle principali malattie infettive e infestive dei conigli, con particolare riguardo per la mixomatosi e la malattia emorragica virale, tramite il Dipartimento per i servizi veterinari dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie, mettendo a disposizione degli stessi idonei mezzi divulgativi.

     L'Istituto zooprofilattico assume in particolare iniziative sanitarie per la malattia emorragica virale intervenendo con specifiche misure di profilassi diretta e indiretta.

 

     Art. 3. Indennizzi. [3]

     Gli indennizzi dovuti a seguito di abbattimenti e distruzioni coatte in relazione all'insorgere delle suddette malattie e allo scopo di garantire le relative eradicazioni, saranno corrisposti, nei casi di malattie previste dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 e del relativo regolamento approvato con decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298; negli altri casi, facendo ricorso a quanto previsto dalla Legge regionale 7 marzo 1985, n. 25.

 

     Art. 4. Programma annuale - Vaccinazioni. [4]

     Allo scopo di realizzare le finalità della Legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 la Giunta regionale, predispone annualmente un programma articolato secondo i seguenti criteri:

     - censimento di tutti gli allevamenti cunicoli, da effettuare a cura delle unità locali socio-sanitarie;

     - adozione da parte degli allevatori di rigorose misure profilattiche dirette a impedire l'introduzione e il diffondersi dell'infezione negli allevamenti;

     - modalità e limiti degli interventi vaccinali.

     La Giunta regionale acquista ogni anno un congruo numero di dosi di vaccino necessarie all'attuazione del programma. Il vaccino stesso dovrà essere riconosciuto valido dalla Giunta stessa, su proposta tecnicamente motivata del Dipartimento per i servizi veterinari.

     Il vaccino è assegnato gratuitamente alle unità locali socio-sanitarie che devono presentare al Dipartimento per i servizi veterinari, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello interessato, un programma di vaccinazione dei conigli allevati concordato con gli allevatori interessati, singoli o associati.

     Le vaccinazioni devono essere eseguite dal medico veterinario, o comunque sotto il controllo dello stesso, che ne dà comunicazione al servizio veterinario dell'azienda ULSS utilizzando il modello 12 dell'allegato al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria" [5].

 

     Art. 5. Norma finanziaria. [6]

     Gli oneri finanziari connessi all'applicazione della presente legge riguardano:

     - l'acquisto dei vaccini;

     - le spese per informazioni;

     - le eventuali spese per trattamenti immunizzanti.

     Alla spesa per l'anno 1990 si farà fronte mediante prelievo dell'importo di lire 400.000.000 dal capitolo 12128.

     Per gli esercizi successivi, fino al 1995 compreso, si provvederà mediante istituzione di corrispondenti capitoli nei rispettivi bilanci di previsione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30-4-1990, n. 38 (B.U. n. 34 del 4-5-1990).

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30-4-1990. n. 38:

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30-4-1990. n. 38.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30-4-1990, n. 38.

[5] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 41.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30-4-1990. n. 38.