§ 3.2.7 - Legge Regionale 28 agosto 1986, n. 44.
Disciplina della riproduzione animale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:28/08/1986
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Abilitazione dei riproduttori maschi.
Art. 3.  Allevamento di maschi interi.
Art. 4.  Certificazione degli atti fecondativi.
Art. 5.  Stazione di monta pubblica.
Art. 6.  Interventi fecondativi.
Art. 7.  Commissione per l'accertamento idoneità fecondatori pratici.
Art. 8.  Certificato e tariffa di fecondazione.
Art. 9.  Uso del seme.
Art. 10.  Produzione di seme.
Art. 11.  Tutela della qualità del materiale seminale.
Art. 12.  Disciplina del trapianto di embrioni.
Art. 13.  Stazioni di fecondazione equina.
Art. 14.  Approvazione degli stalloni.
Art. 15.  Quote di rimborso spese e quote di monta.
Art. 16.  Certificazione degli atti fecondativi.
Art. 17.  Zone di tutela del patrimonio equino.
Art. 18.  Fecondazione artificiale degli equini.
Art. 19.  Impianti di fecondazione artificiale equina.
Art. 20.  Fecondazione artificiale dei suini e degli ovi-caprini.
Art. 21.  Commissione tecnica regionale per la zootecnia.
Art. 22.  Compiti della Commissione tecnica regionale per la zootecnia.
Art. 23.  Vigilanza.
Art. 24.  Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'articolo 2.
Art. 25.  Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'articolo 4.
Art. 26.  Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'articolo 5.
Art. 27.  Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'art. 6.
Art. 28.  Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'art. 8.
Art. 29.  Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'art. 9.
Art. 30.  Comportamenti in contrasto con le  disposizioni dell'articolo 10.
Art. 31.  Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'articolo 11.
Art. 32.  Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'articolo 13.
Art. 33.  Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'articolo 14.
Art. 34.  Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'articolo 16.
Art. 35.  Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'articolo 17.
Art. 36.  Rinvio ad altre fonti normative.
Art. 37.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.2.7 - Legge Regionale 28 agosto 1986, n. 44.

     Disciplina della riproduzione animale.

(B.U. n. 42 del 29-8-1986).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     La Regione del Veneto, con la presente legge, al fine di favorire l'incremento e il miglioramento del patrimonio zootecnico, disciplina organicamente le funzioni in materia di riproduzione animale a essa trasferite in forza del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese quelle finora esercitate dalle Camere di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura. Sono fatte salve, per quanto non esplicitamente contemplato negli articoli seguenti, le funzioni già attribuite alle Unità socio- sanitarie locali (U.S.S.L.) ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77.

 

Titolo I

RIPRODUZIONE BOVINA

 

     Art. 2. Abilitazione dei riproduttori maschi.

     Per essere adibiti alla riproduzione, i bovini maschi devono essere iscritti nei libri genealogici di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126. Chiunque intenda adibire un bovino maschio alla riproduzione per ottenere la prescritta abilitazione deve presentare apposita domanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

     1) certificato di iscrizione al Libro Genealogico Nazionale;

     2) certificato, rilasciato dall'Autorità sanitaria competente e attestante l'appartenenza a un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi.

     Qualora trattisi di un riproduttore di nuovo acquisto, esso deve essere scortato dall'apposito certificato, dal quale deve fra l'altro risultare che il riproduttore è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova sierologica nei confronti della leucosi bovina enzootica, da non oltre 30 giorni.

     Nell'abilitazione di cui al primo comma, che ha validità annuale ed è rilasciata gratuitamente, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in conformità alle direttive emanate dalla Commissione tecnica regionale per la zootecnia di cui all'articolo 21 della presente legge, determina:

     1) la razza delle bovine alla cui fecondazione può essere adibito il toro;

     2) le prescrizioni per l'impiego del toro da destinare all'incrocio industriale.

 

     Art. 3. Allevamento di maschi interi.

     E consentito l'allevamento di bovini maschi interi per la produzione della carne senza alcun obbligo di denuncia o marcatura inerente alla vigilanza sulla riproduzione; gli stessi non possono essere utilizzati per la riproduzione naturale.

 

     Art. 4. Certificazione degli atti fecondativi.

     Gli atti fecondativi devono essere documentati con attestazione scritta da parte del possessore del toro riproduttore, redatta su appositi moduli forniti, tramite i centri operativi di fecondazione animale, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

     Il possessore del toro è tenuto a esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, le copie delle attestazioni rilasciate.

     Il possessore di bovine gravide o di bovine che si siano sgravate da non più di tre mesi è tenuto a esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, le copie delle attestazioni relative agli atti fecondativi.

     Tutte le attestazioni sono predisposte in conformità a modelli approvati dalla Commissione di cui all'articolo 21 della presente legge, distribuite dai centri operativi provinciali di fecondazione animale.

 

     Art. 5. Stazione di monta pubblica.

     L'istituzione e l'attivazione delle stazioni di monta pubblica è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, previo parere dell'Unità socio- sanitaria locale che accerta l'idoneità degli impianti e delle attrezzature impiegate, a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria.

     L'autorizzazione ha validità di tre anni, alla scadenza dei quali può essere rinnovata, previo parere dell'Unità socio-sanitaria locale.

     L'autorizzazione è revocata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nel caso siano riscontrate, a carico del tenutario della stazione, reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dalla presente legge.

     Contro il provvedimento di revoca l'interessato può ricorrere al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

     I riproduttori abilitati devono essere sempre identificabili e devono funzionare esclusivamente nella stazione di monta pubblica per la quale hanno ottenuto l'abilitazione.

     E' vietata la detenzione nella stazione di monta di altri bovini maschi interi non abilitati.

 

Titolo II

FECONDAZIONE ARTIFICIALE BOVINA

 

     Art. 6. Interventi fecondativi.

     Gli interventi fecondativi sulle bovine possono essere eseguiti da:

     1) veterinari iscritti all'Albo professionale;

     2) operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 11 marzo 1974, n. 74.

     I veterinari, per ottenere dal Presidente della Giunta regionale l'autorizzazione prescritta dalle vigenti disposizioni di legge, devono presentare al medesimo domanda corredata:

     1) da un certificato di iscrizione all'Ordine provinciale dei medici veterinari;

     2) da una copia di un'apposita convenzione da loro stipulata con il Centro operativo provinciale di fecondazione animale di cui al successivo articolo il competente per territorio, in relazione alle zone per le quali è richiesta l'autorizzazione.

     Gli operatori pratici, di cui al numero 2 del primo comma, possono eseguire gli interventi fecondativi previa autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnica regionale per la zootecnia e delle Unità socio-sanitarie locali competenti.

     Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente, gli interessati devono presentare apposita domanda corredata da:

     - certificato di idoneità all'esercizio della fecondazione artificiale delle bovine;

     - indicazione delle zone e delle aziende dove intendono eseguire gli interventi;

     - copia della convenzione stipulata con il Centro operativo provinciale di fecondazione artificiale competente per territorio in relazione alle zone e aziende per le quali è richiesta l'autorizzazione.

     Gli operatori abilitati a eseguire gli interventi di fecondazione artificiale ai sensi del presente articolo sono iscritti, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74, in un apposito elenco tenuto dal Dipartimento regionale per i Servizi veterinari, al quale è demandata l'istruttoria delle domande volte a ottenere le autorizzazioni di cui ai precedenti commi.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 7. Commissione per l'accertamento idoneità fecondatori pratici.

     E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione artificiale, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74.

     La Commissione è così composta:

     1) dal dirigente del Dipartimento per i Servizi veterinari, o da un suo delegato con qualifica non inferiore a dirigente regionale, con funzione di Presidente;

     2) da un rappresentante dell'Ordine dei medici veterinari della Provincia nel cui ambito si svolge l'esame di idoneità;

     3) da un dipendente del Dipartimento per l'Agricoltura con qualifica non inferiore a funzionario;

     4) da un rappresentante dell'ente organizzatore del corso per operatore pratico di fecondazione artificiale;

     5) da un rappresentante delle Associazioni provinciali allevatori della Regione, designato unitariamente dalle stesse.

     La nomina della Commissione è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 8. Certificato e tariffa di fecondazione.

     Per ciascuna bovina sottoposta a fecondazione artificiale, l'inseminatore deve rilasciare, all'atto del primo intervento, il relativo certificato debitamente compilato e firmato, da staccare dall'apposito bollettario fornito dall'istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico (intermizoo) tramite i centri operativi provinciali di fecondazione animale di cui all'articolo 11 della presente legge. Le eventuali inseminazioni successive sono annotate a cura

dell'inseminatore, nell'anzidetto certificato.

Il modello di certificato è approvato dalla Commissione di cui all'articolo 21.

Nella fissazione della tariffa di fecondazione dev'essere tenuto conto del valore del materiale seminale, degli oneri di distribuzione e della prestazione dell'operatore, nonché dei costi accessori e del contributo di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 126.

 

     Art. 9. Uso del seme.

     Per le razze bovine, per le quali esiste il Libro Genealogico, la fecondazione artificiale può essere eseguita esclusivamente con l'utilizzazione del seme di tori in possesso di requisiti sanitari previsti dalla specifica legislazione. Inoltre, i tori devono aver superato con esito positivo le prove di valutazione genetica.

     La Commissione di cui all'articolo 21 approva piani di utilizzazione di seme di riproduttori appartenenti a razze per le quali non esiste il Libro Genealogico riconosciuto in Italia, purché i riproduttori stessi siano in possesso dei requisiti sanitari e genetici di cui sopra.

 

     Art. 10. Produzione di seme.

     In ordine a quanto previsto dal Progetto agricolo-alimentare approvato con la legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, la produzione di seme da destinare alla fecondazione artificiale nell'ambito della Regione è affidata al Consorzio interprovinciale produzione seme animale (CIPSA). Questo è tenuto a rispettare sia le direttive impartite dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 21 e le prescrizioni sanitarie emanate dall'Unità socio-sanitaria locale nel cui territorio ha sede il Centro di produzione del seme.

 

     Art. 11. Tutela della qualità del materiale seminale.

Per tutelare gli allevatori sulla qualità e sulla rispondenza alle indicazioni tecniche dettate dalla Commissione di cui all'articolo 21, tutto il materiale seminale prodotto, introdotto e impiegato nel Veneto deve essere preso in carico dai Centri operativi provinciali per la fecondazione artificiale operanti nell'ambito delle Associazioni provinciali allevatori; tali Centri provvedono al controllo, alla conservazione e alla distribuzione del seme. Gli stessi Centri, la cui direzione sanitaria è affidata a un medico veterinario iscritto all'Ordine, devono ottenere il riconoscimento della Giunta regionale in ordine all'idoneità tecnica, previo parere della Commissione tecnica regionale di cui al successivo articolo 21.

     Il controllo sanitario spetta all'Unità locale socio-sanitaria nel cui ambito ha sede il centro operativo.

     Oltre che i centri suddetti e gli operatori autorizzati di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 6, possono detenere materiale seminale congelato anche gli allevatori, ai soli fini dell'utilizzazione del materiale stesso nei propri allevamenti e purché dispongano di appositi contenitori criogenici.

     Gli allevatori che detengono contenitori criogenici per la conservazione del materiale seminale devono stipulare un'apposita convenzione con il Centro operativo provinciale per la fecondazione animale competente per territorio ai fini del rifornimento periodico dell'azoto liquido.

     La convenzione è esibita, su richiesta, agli addetti alla vigilanza.

     L'impiego del materiale seminale, anche se conservato presso gli allevamenti, è effettuato esclusivamente dai soggetti identificati nel primo comma del precedente articolo 6.

 

     Art. 12. Disciplina del trapianto di embrioni.

     La tecnica, il prelievo e il reimpianto degli embrioni dei bovini con la tecnica dell'«embryo-transfer» è effettuata soltanto da medici veterinari che dispongono di attrezzature riconosciute idonee dalla Commissione di cui all'articolo 21, su conforme parere del dirigente del Dipartimento per i Servizi veterinari.

     La Regione provvede, con apposito regolamento deliberato dal Consiglio regionale, su proposta della Commissione di cui all'articolo 21, a disciplinare la materia dei trapianti entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

 

Titolo III

RIPRODUZIONE EQUINA

 

     Art. 13. Stazioni di fecondazione equina.

     Chiunque intenda gestire una stazione di fecondazione equina, pubblica o privata, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per la zootecnia di cui all'articolo 21. Questa, limitatamente a tale attività consultiva, è integrata da:

     1) un allevatore di equini designato dalle Associazioni provinciali allevatori del Veneto;

     2) un esperto nel settore designato dall'Assessore regionale all'agricoltura.

     Le autorizzazioni hanno validità triennale e sono rinnovabili. Esse sono notificate alle Unità locali socio-sanitarie per l'attività di vigilanza di loro competenza.

 

     Art. 14. Approvazione degli stalloni.

     Chiunque intenda adibire alla riproduzione un cavallo o un asino, con esclusione dei cavalli da corsa, deve ottenere la prescritta approvazione dello stallone. A tal fine va presentata apposita domanda al Presidente della Commissione di cui all'articolo 21, che ha facoltà di designare, tra i componenti la Commissione stessa, gli incaricati degli adempimenti istruttori.

     La domanda può essere avanzata anche da allevatori che intendano qualificare, ai fini della vendita, gli stalloni di loro produzione.

 

     Art. 15. Quote di rimborso spese e quote di monta.

     Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Commissione tecnica regionale per la zootecnia, determina, con proprio decreto, l'eventuale quota da versare, a titolo di rimborso spese, dai richiedenti l'autorizzazione a gestire stazioni di fecondazione equina e dai richiedenti la visita di approvazione degli stalloni. Determina altresì le eventuali quote di monta per gli stalloni utilizzati nel Veneto in forza delle convenzioni previste dall'articolo 39, lettera e), della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.

 

     Art. 16. Certificazione degli atti fecondativi.

     Gli atti fecondativi degli equini sono attestati mediante la loro iscrizione, dopo il primo salto dello stallone, in apposito bollettario dei certificati di accoppiamento fornito, alle Stazioni ippiche, dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e recante i dati segnaletici dello stallone e della fattrice e la successione dei salti.

     Una copia del certificato, regolarmente firmato dal gestore della stazione di monta, è rilasciata al proprietario delle fattrici sottoposte al salto.

     Il gestore della stazione di monta è tenuto a effettuare le seguenti annotazioni in un apposito Registro di Accoppiamento per ogni campagna di fecondazione e per ogni stallone utilizzato:

     1) cognome, nome e domicilio del proprietario della fattrice;

     2) dati segnaletici e anagrafici della stessa;

     3) successione dei salti;

     4) esito degli accoppiamenti.

     Il bollettario e il registro di cui ai precedenti commi, predisposti in conformità a modelli approvati dalla Commissione tecnica regionale per la zootecnia di cui all'articolo 21, sono esibiti dal gestore della stazione di monta su richiesta degli addetti alla vigilanza.

     Il possessore di fattrici gravide o comunque sottoposte a salto o che si siano sgravate è tenuto in ogni caso a esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, le copie dei certificati attestanti gli atti fecondativi.

 

     Art. 17. Zone di tutela del patrimonio equino.

     Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Commissione tecnica regionale per la zootecnia, delimita con proprio decreto le zone di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 127. In tali zone è fatto divieto di tenere a qualsiasi titolo maschi equini interi di età superiore a quella che sarà indicata nel decreto predetto e che non abbiano ottenuto l'approvazione di cui all'articolo 14.

 

     Art. 18. Fecondazione artificiale degli equini.

     Gli interventi fecondativi sulle fattrici equine possono essere eseguiti da:

     1) veterinari iscritti all'Albo professionale;

     2) operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano conseguito i idoneità ai sensi della legge 11 marzo 1974, n. 74.

     I veterinari, per ottenere dal Presidente della Giunta regionale l'autorizzazione prescritta dalle vigenti disposizioni di legge, devono presentare al medesimo una domanda corredata:

     1) da un certificato d'iscrizione all'Ordine provinciale dei medici veterinari;

     2) da copia di apposita convenzione stipulata con gli allevamenti in cui essi intendono eseguire gli interventi fecondativi.

     Gli operatori di cui al n. 2) del primo comma possono eseguire gli interventi fecondativi previa autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnica regionale per la zootecnia e delle Unità locali socio-sanitarie.

     Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente, gli interessati devono presentare domanda corredata da:

     1) certificato di idoneità all'esercizio della fecondazione artificiale delle fattrici equine;

     2) copia della convenzione stipulata con gli allevamenti in cui si intendono eseguire gli interventi fecondativi.

     Gli operatori pratici abilitati a eseguire gli interventi di fecondazione artificiale sono iscritti - con riferimento a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74- in apposito elenco tenuto dal Dipartimento regionale per i Servizi veterinari, al quale è demandata l'istruttoria delle domande volte a ottenere le autorizzazioni di cui al presente articolo.

     Le predette autorizzazioni, che devono essere comunicate alle Unità socio-sanitarie locali per l'attività di vigilanza di loro competenza, hanno validità triennale e so no rinnovabili.

 

     Art. 19. Impianti di fecondazione artificiale equina.

     La Giunta regionale è autorizzata a emanare disposizioni per l'istituzione, l'attivazione e la gestione di impianti per la fecondazione artificiale equina nell'ambito del territorio regionale.

     In tali disposizioni sono compresi il riconoscimento di consorzi, di cooperative o di associazioni di produttori a specifico carattere ippico e l'autorizzazione a operare nel territorio regionale.

Le suddette norme regolano:

     1) la qualità e la rispondenza del materiale seminale prodotto o comunque impiegato nel territorio regionale;

     2) il prelievo e il reimpianto di embrioni secondo la tecnica «embryo- transfer»;

     3) i requisiti sanitari di cui devono essere in possesso gli stalloni appartenenti a razze per le quali esiste in Italia il Libro Genealogico;

     4) l'utilizzazione del materiale seminale di stalloni appartenenti a razze per le quali non esiste in Italia il Libro Genealogico, purché siano in possesso dei requisiti sanitari di cui al n. 3);

     5) i requisiti di cui devono essere in possesso i veterinari e gli operatori pratici di fecondazione artificiale equina.

 

Titolo IV

RIPRODUZIONE DEI SUINI

 

     Art. 20. Fecondazione artificiale dei suini e degli ovi-caprini.

     Le disposizioni della presente legge riguardanti la fecondazione artificiale dei bovini si applicano, in quanto compatibili, alla fecondazione artificiale dei suini e degli ovi-caprini.

     La Giunta regionale è autorizzata a emanare la disciplina degli interventi di cui al presente articolo.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 21. Commissione tecnica regionale per la zootecnia.

     Presso la Giunta regionale è istituita la Commissione tecnica regionale per la zootecnia, composta da:

     1) l'Assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

     2) il dirigente del Dipartimento per l'agricoltura;

     3) il dirigente del Dipartimento per i Servizi veterinari;

     4) il dirigente del Servizio produzioni animali del Dipartimento per l'agricoltura;

     5) due dirigenti di Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Uno degli Ispettorati deve avere competenza su zone montane;

     6) due responsabili del settore veterinario di due Unità locali socio- sanitarie; di queste una deve comprendere zona montana;

     7) due rappresentanti delle Associazioni provinciali degli allevatori della Regione del Veneto, di cui uno per la zona montana; le predette Associazioni effettuano unitariamente le designazioni di cui al successivo comma terzo;

     8) un rappresentante dell'Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico;

     9) un rappresentante del Consorzio interprovinciale produzione seme animale;

     10) il direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

     11) il direttore dell'Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero- casearia di Thiene;

     12) due docenti di materie zootecniche dell'Università degli studi di Padova.

     La Commissione tecnica regionale per la zootecnia è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     I componenti di cui ai punti 7), 8) e 9) sono designati dagli Enti, Istituti, Associazioni o Organismi interessati.

     Le designazioni di cui al comma precedente devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ugualmente alla nomina della Commissione tenendo conto delle designazioni pervenutegli. Sono fatte salve le successive eventuali integrazioni.

     Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti della Commissione stessa. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando tra questi gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione nominato dal Presidente della Giunta regionale, con qualifica non inferiore a istruttore direttivo.

     La Commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

     Le Commissioni previste dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1009, dall'articolo 6 del D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256, dall'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 126 e dall'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 127, sono soppresse a decorrere dalla nomina della Commissione tecnica regionale per la zootecnia.

     Ai componenti della Commissione esterni all'Amministrazione regionale, è corrisposto, per ciascuna seduta, un gettone di presenza nella misura stabilita dall'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 22. Compiti della Commissione tecnica regionale per la zootecnia.

     In attuazione del programma regionale di sviluppo, del progetto agricolo alimentare nonché di altri strumenti di programmazione regionale relativi allo specifico settore, la Commissione tecnica regionale per la zootecnia svolge i seguenti compiti:

     1) emana direttive sull'impiego dei riproduttori in relazione alle esigenze della tutela e del miglioramento del patrimonio zootecnico. Tali direttive devono tener conto della normativa stabilita dai regolamenti per i libri genealogici e delle situazioni ambientali nelle quali si attua l'allevamento di ciascuna razza e possono regolare l'impiego di riproduttori scelti per l'incrocio delle razze ai fini della produzione della carne;

     2) stabilisce i requisiti morfologici e genealogici minimi dei riproduttori delle razze, tenuto conto delle direttive delle Associazioni nazionali di specie e di razza;

     3) esprime parere sui ricorsi di cui all'articolo 5 della presente legge inoltrati dai tenutari di monta pubblica;

     4) approva, su proposta di una sottocommissione composta di almeno tre tecnici esperti e nominata nel proprio seno dalla Commissione stessa, i riproduttori da impiegare per la fecondazione artificiale, anche se tale pratica è limitata ai programmi di valutazione genetica dei riproduttori approvati;

     5) emana direttive per l'introduzione nel Veneto di seme di riproduttori prodotto in altre regioni o all'estero;

     6) disciplina l'uso del seme dei riproduttori sottoposti a programmi di valutazione genetica.

     Con riguardo alla specie bovina, la Commissione svolge i seguenti compiti:

     1) approva lo schema di convenzione da stipulare fra i veterinari e operatori pratici che intendono eseguire attività di fecondazione artificiale e i centri operativi provinciali per la fecondazione artificiale;

     2) approva lo schema di convenzione da stipulare fra centri operativi per la fecondazione artificiale e allevatori che intendono detenere contenitori criogenici di materiale seminale;

     3) esprime parere sulle richieste di organizzazione di corsi per operatori pratici di fecondazione artificiale;

     4) esprime parere sul rilascio dell'autorizzazione agli operatori pratici in interventi fecondativi;

     5) esprime parere in ordine alla tenuta dell'elenco degli operatori pratici di fecondazione artificiale di cui all'articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74;

     6) approva il certificato-tipo degli atti fecondativi;

     7) fissa l'importo della tariffa di fecondazione artificiale e di monta naturale per terzi, sentite le Associazioni degli allevatori, le Associazioni professionali agricole regionali e le Associazioni dei veterinari operanti nel territorio regionale.

     Con riguardo alla specie equina, la Commissione svolge i seguenti compiti:

     1) stabilisce, tenendo presente quanto previsto dall'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 127, le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione e alla gestione di stazioni di fecondazione equina;

     2) propone le quote di rimborso spese di cui all'articolo 15;

     3) propone le zone di tutela del patrimonio equino di cui all'articolo 17;

     4) approva il certificato-tipo degli atti fecondativi;

     5) fissa - sentito l'Ente Nazionale del Cavallo Italiano (E.N.C.I.) - i requisiti per il riconoscimento del «cavallo da sella», ai fini dell'iscrizione dei soggetti riconosciuti nel Libro Genealogico gestito dall'E.N.C.I. medesimo.

     Con riguardo alle altre specie, la Commissione svolge i seguenti compiti:

     1) emana direttive, esprime pareri e assume determinazioni ai fini della corretta applicazione delle norme contenute nella presente legge e in altre leggi regolanti la materia;

     2) esprime parere, su richiesta della Giunta regionale, su tutti i programmi d'intervento per il miglioramento del patrimonio zootecnico.

     Le competenze in materia zootecnica attribuite ad altre Commissioni previste da vigenti leggi sono trasferite alla Commissione tecnica regionale per la zootecnia.

 

     Art. 23. Vigilanza.

     Alla vigilanza sugli adempimenti previsti dalla presente legge concorrono, per quanto di competenza, il Nucleo regionale Ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare, istituito ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, e le Unità locali sociosanitarie competenti per territorio a mezzo del servizio ispettivo di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77.

 

Titolo VI

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

 

     Art. 24. Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'articolo 2.

     Chiunque adibisca alla riproduzione bovini maschi interi non abilitati annualmente dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.000.000.

     Chiunque adibisca alla riproduzione i bovini maschi interi non iscritti ai libri genealogici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 800.000.

     Chiunque non osservi le prescrizioni determinate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'impiego dei tori da destinare all'incrocio industriale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 300.000.

 

     Art. 25. Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'articolo 4.

     Chiunque risulti privo di certificazione scritta degli atti fecondativi del toro riproduttore, in suo possesso per conto terzi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 300.000.

     Chiunque rifiuti i esibizione dei certificati degli atti fecondativi del toro agli organismi di vigilanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 500.000.

     Chiunque risulti sprovvisto dei certificati di fecondazione delle bovine di sua proprietà è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 150.000.

     Chiunque sia scoperto a utilizzare tori da riproduzione senza far uso delle attestazioni scritte predisposte in conformità a modelli approvati dalla Commissione tecnica regionale per la zootecnia è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 200.000.

 

     Art. 26. Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'articolo 5.

     Chi gestisca abusivamente una o più stazioni di monta bovina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.500.000.

     Chiunque non sia in grado di esibire la documentazione idonea per la precisa identificazione del riproduttore o dei riproduttori in suo possesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.000.000.

     Chiunque sia scoperto a esercitare la monta vagante, anche con tori regolarmente approvati e identificati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.500.000.

     Chiunque detenga nella stazione di monta bovini maschi interi non abilitati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.000.000.

 

     Art. 27. Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'art. 6.

     Chiunque effettui, anche se in possesso dei prescritti titoli di abilitazione, interventi fecondativi senza la prescritta autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, o con autorizzazione scaduta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.000.000.

 

     Art. 28. Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'art. 8.

     L'inseminatore che non rilasci il prescritto certificato di fecondazione, ovvero non lo completi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 300.000.

     L'inseminatore che usi certificati di fecondazione non conformi al modello approvato dalla Commissione tecnica regionale per la zootecnia è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 200.000.

 

     Art. 29. Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'art. 9.

     Chiunque sia scoperto a usare seme di tori non in possesso dei requisiti sanitari prescritti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.500.000.

 

     Art. 30. Comportamenti in contrasto con le  disposizioni dell'articolo 10.

     Chiunque non adempia alle direttive della commissione tecnica regionale per la zootecnia e alle prescrizioni sanitarie delle Unità locali socio-sanitarie in ordine alla produzione del seme di tori da destinare alla fecondazione artificiale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.000.000.

     Chiunque istituisca e attivi impianti di fecondazione artificiale senza la prescritta autorizzazione del Presidente della Giunta regionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.500.000.

 

     Art. 31. Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'articolo 11.

     Chiunque introduca all'interno del territorio regionale del materiale seminale bovino senza farlo registrare dai Centri operativi provinciali di fecondazione artificiale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.000.000.

     Chiunque impieghi all'interno del territorio regionale del materiale seminale bovino senza che questo sia stato registrato dai Centri operativi di fecondazione artificiale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.000.000.

     Le sanzioni pecuniarie di cui ai precedenti commi sono cumulabili.

     I Centri operativi provinciali di fecondazione animale che operano nel campo della fecondazione artificiale senza aver ottenuto il prescritto riconoscimento della Giunta regionale in ordine alla loro idoneità tecnica sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.500.000.

     Chiunque utilizzi materiale seminale, anche se convenientemente conservato, al di fuori del proprio allevamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.500.000.

     Chiunque detenga materiale seminale negli appositi contenitori criogenici ma non sia in grado di esibire la prescritta convenzione con il Centro operativo provinciale per la fecondazione artificiale competente per territorio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.500.000.

 

     Art. 32. Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'articolo 13.

     Chi sia scoperto a gestire stazioni di monta equina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.500.000.

 

     Art. 33. Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'articolo 14.

     Chiunque detenga cavalli interi non abilitati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.000.000.

     Chiunque sia scoperto a esercitare la monta equina in forma vagante, anche con stalloni regolarmente approvati e identificati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 800.000.

 

     Art. 34. Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'articolo 16.

     Chiunque non sia in grado di esibire il bollettario dei certificati di accoppiamento dello stallone in suo possesso o in suo uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 300.000.

     Chiunque risulti sprovvisto dei certificati di fecondazione delle proprie cavalle fattrici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 150.000.

     Chiunque sia scoperto a utilizzare stalloni senza far uso del bollettario e del registro predisposti in conformità a modelli approvati dalla Commissione tecnica regionale per la zootecnia è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 200.000.

     Chiunque rifiuti l'esibizione dei certificati degli atti fecondativi dello stallone agli organi di vigilanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 500.000.

 

     Art. 35. Comportamenti in contrasto con le disposizioni dell'articolo 17.

     Chiunque detenga, nelle zone di tutela di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 127 e dell'articolo 17 della presente legge, maschi interi che non abbiano ottenuto la prescritta approvazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 2.500.000.

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 36. Rinvio ad altre fonti normative.

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 1009 e nel decreto applicativo 28 gennaio 1958, n. 1256, nella legge 11 marzo 1974, n. 74, nel decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni, nella legge 3 febbraio 1963, n. 126, nella legge 3 febbraio 1963, n. 127 e nel decreto del Presidente della Repubblica del 2 novembre 1964, n. 1618.

 

     Art. 37. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.