§ 3.1.41 - Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14.
Disciplina della viabilità silvo-pastorale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:31/03/1992
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Strade silvo-pastorali.
Art. 3.  Classificazione delle strade silvo-pastorali.
Art. 4.  Disciplina della circolazione.
Art. 4 bis.  Famiglie regoliere.
Art. 4 ter.  Circolazione delle motoslitte.
Art. 5.  Attività ricreative.
Art. 6.  Piano della viabilità silvo-pastorale.
Art. 7.  Sanzioni amministrative.
Art. 8.  Vigilanza.
Art. 9.  Abrogazione.
Art. 10.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.1.41 - Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14.

Disciplina della viabilità silvo-pastorale.

(B.U. n. 36 del 3 aprile 1992).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli nelle strade silvo-pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del rd 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni o a vincolo di tutela ambientale in conformità alle vigenti normative fatta salva la legislazione regionale istitutiva dei parchi [1].

 

     Art. 2. Strade silvo-pastorali. [2]

     1. Ai fini della presente legge, sono considerate strade silvo- pastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.

     2. Sono assimilate alle strade silvo-pastorali:

     a) le piste forestali;

     b) le piste di esbosco;

     c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria;

     d) i sentieri e le mulattiere;

     e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita;

     f) i prati, i prati-pascoli e i boschi.

     3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le strade adibite al pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni [3].

 

     Art. 3. Classificazione delle strade silvo-pastorali.

     1. Allo scopo di evitare i danni previsti dall'articolo 1 del rd 30 dicembre 1923, n. 3267, per i fini di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, le Province e le Comunità montane per i territori di competenza individuano, sentiti i Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per eventuali aggiornamenti entro il mese di febbraio di ogni anno, l'elenco delle strade silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 [4] esistenti da assoggettare alla presente disciplina.

     2. L'elenco viene trasmesso ai Comuni che lo pubblicano per la durata di 15 giorni, entro i quali possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e proposte di modifica. I Comuni trasmettono, decorso il termine di cui sopra, le osservazioni e proposte agli Enti che li hanno inviati per l'assunzione di eventuali modificazioni dell'elenco.

 

     Art. 4. Disciplina della circolazione.

     1. Nelle strade silvo-pastorali e nelle aree assimilate di cui all'art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni anche a titolo oneroso su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo [5].

     2 I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.

     3. Il divieto di circolazione nelle strade silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito portante gli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.

     4. L'apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a carico delle Comunità montane o delle Province per i territori di competenza le quali vi provvedono entro il termine di 180 giorni dalla data di individuazione dell'elenco di cui all'art. 3. Per le strade di nuova costruzione la tabellazione è a carico del proprietario.

     5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a carico del proprietario. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il modello del segnale di divieto.

     6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate di cui all’articolo 2. Gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale possono individuare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate, ad eccezione di quelle individuate all’articolo 2, comma 2, lettera e), specifici percorsi ciclo-escursionistici. Nei sentieri alpini, disciplinati dagli articoli 111 e seguenti della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, tale individuazione compete alle comunità montane di concerto con le sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti nel territorio regionale, sentita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna di cui all’articolo 123 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell’ambiente e della sicurezza delle persone [6].

     7. Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'art. 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale [7].

 

     Art. 4 bis. Famiglie regoliere. [8]

     1. I regolieri e gli appartenenti alle regole hanno diritto di circolazione anche con i veicoli a motore ivi comprese le motoslitte, con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 4, senza alcuna limitazione di confini e termini sulle strade silvo-pastorali tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, per raggiungere e percorrere l'intera proprietà regoliera [9].

 

          Art. 4 ter. Circolazione delle motoslitte. [10]

     1. La circolazione di motoslitte nelle strade silvo-pastorali di cui all’articolo 1 è consentita unicamente nei casi contemplati al comma 1 dell’articolo 4.

     2. Fuori dai casi di cui al comma 1 dell’articolo 4, la circolazione di motoslitte è consentita solo in percorsi specifici individuati dalle comunità montane competenti per territorio.

     3. I percorsi di cui al comma 2 devono essere appositamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti all’utilizzo delle motoslitte nel rispetto dell’ambiente.

     4. I possessori di motoslitte transitano nei percorsi di cui al comma 2, previa specifica autorizzazione rilasciata dal comune, sentite le rispettive Regole territoriali.

 

     Art. 5. Attività ricreative.

     1. Le Amministrazioni comunali individuano negli strumenti urbanistici le aree da destinare alla pratica degli sports fuoristrada.

     2. Le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere autorizzate dalle Amministrazioni comunali previo parere favorevole dei Servizi forestali regionali competenti per territorio.

 

     Art. 6. Piano della viabilità silvo-pastorale.

     1. Le Province e le Comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, redigono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il «Piano della viabilità silvo-pastorale» vincolante per i medesimi territori. Tale piano è riferito alle strade silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 ed è volto, nell'ambito della pianificazione forestale, a favorire l'ottimale gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale [11].

     2. Possono essere realizzate strade e piste nei limiti di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione forestale regionale. E' consentita la realizzazione di strade per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi [12].

     3. [13].

     4. I progetti relativi all'apertura di nuove strade silvo-pastorali ed all'allargamento e sistemazione di quelle esistenti devono prevedere i necessari lavori per il recupero ambientale dell'area soggetta agli interventi.

 

     Art. 7. Sanzioni amministrative. [14]

     1. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro cento a euro mille per le violazioni di cui ai commi 1, 6 e 7 dell’articolo 4 e per le violazioni di cui al comma 2 dell’articolo 4 ter;

b) da euro cinquanta a euro cinquecento per le violazioni, previa diffida al proprietario, delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4;

c) da euro cento a euro cinquecento per il danneggiamento o l'asportazione delle tabelle.

     2. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.

     3. L'ammontare degli introiti derivanti dalle sanzioni spetta nella misura del 50 per cento rispettivamente:

a) al comune territorialmente competente ai sensi del comma 2;

b) alle comunità montane ovvero, per i territori in esse non ricompresi alle province.

 

     Art. 8. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi di polizia indicati nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni e da quelli indicati all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 e successive modificazioni.

 

     Art. 9. Abrogazione.

     1. E' abrogata la lettera b) dell'articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53.

 

     Art. 10. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 giugno 1993, n. 19.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 giugno 1993, n. 19.

[3] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 22 giugno 1993, n. 19.

[5] Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 2 aprile 2014, n. 11.

[6] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 giugno 1993, n. 19.

[8] Articolo inserito dall'art. 31 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[9] Comma così modificato dall'art. 68 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11.

[10] Articolo inserito dall'art. 68 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11.

[11] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 22 giugno 1993, n. 19.

[12] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[13] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[14] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 giugno 1993, n. 19 e così ulteriormente sostituito dall'art. 68 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11.