§ 2.4.40 - L.R. 27 dicembre 2002, n. 35.
Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:27/12/2002
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 “Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti [...]
Art. 2.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.4.40 - L.R. 27 dicembre 2002, n. 35. [1]

Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica".

(B.U. n. 128 del 31 dicembre 2002).

 

Art. 1. Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 “Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica”.

     1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10, "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"", le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite con le parole “31 ottobre 2003” [2].

     2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D), ovvero all'ampliamento di quelle esistenti, che non si rendano indispensabili per adeguare le attività stesse ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie [3].

     3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, è consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D) ovvero all'ampliamento di quelle esistenti, qualora i comuni e le province interessati, previo accordo, procedano alla pianificazione coordinata di insediamenti produttivi in aree già dotate di adeguate infrastrutture e che siano preferibilmente contigue ad aree già destinate a zone territoriali omogenee di tipo D [4].

     4. Al fine di consentire un equa ripartizione delle risorse finanziarie provenienti dalle imposte comunali sugli immobili relative alle aree e ai fabbricati situati in zone produttive (Z.T.O. D), i comuni, in sede di accordo di cui al comma 3, convengono tra loro come ripartire i proventi derivanti dalla suddetta imposta comunale [5].

     5. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, non è altresì consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati all'ampliamento di attività produttive, situate in zona impropria che non si rendano indispensabili per adeguare le attività stesse ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie. Resta fermo, previa sottoscrizione dell'accordo, quanto consentito dal comma 3; in tale caso l'ampliamento non può essere superiore al 100% della superficie coperta esistente e, comunque, non può interessare una superficie superiore a mq. 1.500 [6].

     6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano anche alle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i procedimenti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 per i quali, entro il27 dicembre 2002, sia già stata convocata la conferenza di servizio ai sensi del medesimo articolo 5 [7].

     7. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, non è consentita l'adozione di piani di area.

     8. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni e fatti salvi le istanze presentate e i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, operano i seguenti limiti [8]:

     a) l'edificazione di case di abitazione ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 “Tutela ed edificabilità delle zone agricole”, è consentita agli imprenditori agricoli a titolo principale che conducono l'azienda, in forma singola o associata, nonché ai loro familiari fino al primo grado, purché esercitanti l'attività agricola nella medesima azienda;

     b) l'edificazione di annessi rustici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 5 marzo 1985, n. 24, è ammessa nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del due per cento del fondo rustico [9];

     c) [gli indici di densità edilizia di cui alla lettera e) dell'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, si applicano anche alle colture di cui alle lettere f) e g) del medesimo articolo 3] [10].

 

     Art. 2. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Abrogata dall’art. 49 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 con la decorrenza indicata nell’art. 50 della stessa L.R. 11/2004, fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 della stessa L.R. 11/2004.

[2] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16.

[3] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 11 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16.

[4] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 11 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16.

[5] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16.

[6] Comma così modificato dall’art. 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11. Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 11 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16.

[7] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16.

[8] Alinea così modificato dall’art. 12 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16.

[9] Lettera così modificata dall’art. 12 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16.

[10] Lettera abrogata dall’art. 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.