§ 72.3.29 - Legge 15 febbraio 1985, n. 24.
Partecipazione dell'Italia al III aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.3 finanziamenti
Data:15/02/1985
Numero:24


Sommario
Art. 1.      La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo, istituita dall'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 4 ottobre 1966, n. 907, è aumentata di dollari USA [...]
Art. 2.      Le somme di cui al precedente articolo saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.466 milioni per l'anno 1984 e in lire 2.233 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, si provvede mediante [...]


§ 72.3.29 - Legge 15 febbraio 1985, n. 24.

Partecipazione dell'Italia al III aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo.

(G.U. 23 febbraio 1985, n. 47)

 

     Art. 1.

     La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo, istituita dall'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 4 ottobre 1966, n. 907, è aumentata di dollari USA 123.370.000, del peso e del titolo in vigore al 31 dicembre 1966.

 

          Art. 2.

     Le somme di cui al precedente articolo saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.466 milioni per l'anno 1984 e in lire 2.233 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.