§ 5.7.23 - L.R. 23 settembre 2009, n. 19.
Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie.Modificazioni ed abrogazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.7 sport
Data:23/09/2009
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Sport di Cittadinanza)
Art. 4.  (Funzioni della Regione)
Art. 5. 
Art. 6.  (Funzioni dei comuni)
Art. 7.  (Strumenti e modalità di programmazione)
Art. 8.  (Piano regionale per la promozione sportiva e motoria, per le manifestazioni e per l'impiantistica sportiva)
Art. 9.  (Programma annuale per la promozione sportiva e motoria)
Art. 10.  Programma annuale per l'impiantistica sportiva.
Art. 11.  (Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport)
Art. 12.  (Stati generali dello sport e delle attività motorie)
Art. 13.  (Monitoraggio delle attività sportive. Osservatorio)
Art. 14.  (Promozione delle attività sportive e motorie per finalità sociali)
Art. 15.  (Palestre della salute)
Art. 16.  (Centri di attività motoria)
Art. 16 bis.  (Titolo abilitativo)
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19.  Operatori sportivi.
Art. 20.  Scuola e sostegno al merito sportivo.
Art. 21.  Marchio Umbria Green Sport.
Art. 22.  Catasto speleologico.
Art. 23.  (Sanzioni)
Art. 24.  Contributi e benefici finanziari per l'attività sportiva.
Art. 25.  Contributi e benefici finanziari per l'impiantistica sportiva.
Art. 26.  Modalità per la concessione dei contributi.
Art. 27.  Regolamento di attuazione.
Art. 28.  (Vigilanza e controllo)
Art. 28 bis.  (Clausola valutativa)
Art. 29.  Abrogazioni.
Art. 30.  Norma finanziaria.
Art. 31.  Norme transitorie.
Art. 32.  Modifiche all'articolo 4


§ 5.7.23 - L.R. 23 settembre 2009, n. 19. [1]

Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie.Modificazioni ed abrogazioni.

(B.U. 30 settembre 2009, n. 43)

 

Capo I

Principi e finalità

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione e in armonia con lo Statuto regionale e con i principi fondamentali della legislazione statale in materia, riconosce nelle attività sportive e motorie uno strumento indispensabile per lo sviluppo delle relazioni sociali e per la formazione e la salute della persona.

2. La Regione, altresì, riconosce la funzione sociale degli enti di promozione sportiva del territorio, di seguito EPS, e dell'associazionismo sportivo che non persegue fini di lucro, di seguito associazionismo, quale strumento determinante per l'affermazione dello sport di cittadinanza di cui all'articolo 3.

3. La Regione, in particolare, riconosce nella scuola il luogo preminente per promuovere i valori e i principi educativi della pratica sportiva e motoria, intesa come mezzo di espressione, di crescita e di formazione della persona, nonché di acquisizione di uno stile di vita sano.

4. La Regione persegue gli obiettivi delle politiche per lo sport e le attività motorie a favore di tutti i cittadini, in collaborazione con i comuni, le istituzioni scolastiche, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, di seguito CIP, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS e l'associazionismo.

5. Ai fini di cui al comma 4 la Regione programma e promuove l'adeguamento del patrimonio impiantistico favorendone l'innovazione tecnologica per il massimo risparmio energetico e allo scopo di garantirne l'equilibrata diffusione sul territorio per fornire ai cittadini la massima fruibilità e pari opportunità di accesso alle attività sportive e motorie in ambienti sicuri ed idonei.

6. La Regione promuove la salvaguardia dell'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione umbra.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) attività sportiva: qualsiasi forma d'attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psicofisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali, per favorire la leale competitività e per perseguire obiettivi di salute attraverso un miglioramento degli stili di vita sin dall'età infantile, distinta in:

1) attività agonistica, quale forma di attività sportiva praticata sistematicamente e continuativamente, a qualsiasi livello, per il perseguimento di un risultato sportivo attraverso il confronto con soggetti della stessa tipologia, in forma regolamentata dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate e dagli EPS, ovvero da organizzazioni o soggetti terzi;

2) attività non agonistica, quale forma di attività sportiva, individuale e collettiva, non occasionale e non regolamentata, praticata da soggetti tesserati e non ad organismi sportivi;

b) attività motoria: qualsiasi forma di attività fisica svolta singolarmente o in gruppo per fini di educazione alla salute, di benessere, ricreativi e di gioco, anche praticata occasionalmente e in forma non continuativa.

 

     Art. 3. (Sport di Cittadinanza)

1. La Regione, ai fini della diffusione di una cultura volta ad una idonea e costante pratica delle attività sportive e motorie e all'integrazione interculturale, promuove politiche educative, formative, culturali, della tutela socio-sanitaria e dell'educazione alla salute, indirizzate a tutte le fasce d'età.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, in particolare:

a) promuove e sostiene le iniziative degli enti pubblici e quelle delle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2003);

b) favorisce l'adeguamento, la qualificazione e la realizzazione degli impianti sportivi, anche mediante specifiche convenzioni tra soggetti pubblici, privati e federazioni sportive, discipline sportive associate, EPS e associazionismo, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici;

c) individua quali luoghi per lo sport di cittadinanza gli spazi ove sia possibile praticare attività sportive e motorie in piena sicurezza;

d) promuove l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, socio-sanitarie, ambientali, giovanili, dell'istruzione, culturali ed economiche, ed i relativi interventi anche in materia di infrastrutture ed urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per il tempo libero, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;

e) sostiene iniziative e manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale che si svolgono sul proprio territorio sia negli impianti codificati che in ambiente naturale ed urbano e che promuovono l'Umbria nel mondo, con la concessione del marchio di qualità Umbria Green Sport di cui all'articolo 21, anche nell'ottica dello sport come messaggio e strumento di pace;

f) favorisce la diffusione delle attività sportive e motorie nelle scuole primarie, sostenendo la cultura della pratica sportiva quale strumento educativo fondamentale, in accordo con le istituzioni scolastiche e i comuni, e incentivando il rapporto con il CONI, anche per mezzo della Scuola Regionale dello Sport, le federazioni sportive, gli EPS e l'associazionismo;

g) promuove l'avviamento alle attività sportive nelle scuole secondarie, in accordo con le istituzioni scolastiche e in collaborazione con i comuni, il CONI, il CIP, gli EPS e l'associazionismo;

h) incentiva la diffusione delle attività sportive e motorie in orario extrascolastico, valorizzando il patrimonio scolastico e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le federazioni sportive, gli EPS e l'associazionismo;

i) contrasta l'abbandono precoce delle attività sportive agonistiche anche attraverso il sostegno di specifiche iniziative promosse dalle federazioni sportive, dagli EPS e dall'associazionismo;

j) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle attività sportive e motorie, per una migliore qualità dell'offerta dei servizi;

k) mantiene i necessari collegamenti con il Servizio Sanitario nazionale relativamente alla tutela sanitaria nell'ambito delle attività sportive e motorie;

l)  promuove e favorisce, attraverso una collaborazione paritaria con le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS, l'associazionismo e il CIP, lo sviluppo delle attività sportive e motorie in favore delle persone con disabilità e degli anziani, anche con finalità di inclusione, riconoscendone l'importanza fondamentale per la formazione, la salute psicofisica e per l'integrazione sociale;

m) promuove e sostiene progetti finalizzati all'incremento della consapevolezza e dell'informazione in tema di attività sportive e motorie e di corretta alimentazione, quali valori educativi fondamentali e permanenti;

n) favorisce ed organizza attività sportive e motorie sostenibili, rispettose delle persone, della società e dell'ambiente;

o) favorisce la pratica di attività sportive e motorie come elementi di vivibilità e animazione degli spazi urbani, anche individuando tipologie innovative di impiantistica, più flessibili e meglio inserite nell'ambiente urbano;

p)  promuove convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici pubblici e delle attrezzature in orario extrascolastico;

q) promuove convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi e delle attrezzature presenti in strutture militari;

r) sostiene le attività sportive e motorie in ambito montano, anche mediante il miglioramento e la valorizzazione di rifugi, bivacchi, sentieri e altre opere presenti in loco.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera f), inoltre, la Regione promuove e sostiene progetti finalizzati all'accesso degli operatori sportivi nella scuola primaria.

4. Al fine di favorire lo svolgimento sul territorio regionale delle manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale di cui al comma 2, lettera e), la Regione promuove la presenza nel territorio regionale di impianti di elevato valore tecnico-sportivo, e provvede altresì al necessario coordinamento con le strutture ricettive presenti in Umbria e con i gestori degli impianti sportivi pubblici e privati, anche per garantire un accesso a costi agevolati alle strutture medesime.

 

     Art. 4. (Funzioni della Regione)

1. Nell'ottica della centralità dell'indirizzo delle politiche regionali per lo sport e le attività motorie, la Regione, anche in collaborazione con i comuni, il CONI, il CIP, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS e l'associazionismo, esercita le seguenti funzioni:

a)  organizzazione e coordinamento di attività di monitoraggio, studio, ricerca e costituzione delle banche dati per lo sport;

b)  programmazione, anche favorendo l'aggregazione tra più comuni, delle sedi degli impianti e degli spazi destinati alla pratica sportiva e motoria nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge ed anche per garantire un accesso sostenibile per tutti nonché il miglioramento e la qualificazione del patrimonio esistente;

c) incentivazione all'accesso al credito per gli impianti e le attrezzature sportive da parte dei soggetti che operano nel sistema sportivo anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;

d) promozione ed avviamento alla pratica delle attività sportive e motorie di tutti i cittadini, in particolare dei giovani, anche contrastandone l'abbandono precoce, degli anziani e dei soggetti svantaggiati;

e)  definizione degli standard per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle attività sportive e motorie di cui all'articolo 19;

f) promozione di interventi diretti a diffondere la pratica delle attività sportive e motorie su tutto il territorio regionale come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute psicofisica, nonché a prevenire il fenomeno del doping;

g) promozione, anche attraverso incentivi, degli investimenti per il recupero degli spazi e dei luoghi non utilizzati e delle donazioni da parte dei soggetti privati per le finalità di cui alla presente legge.

2. Per le finalità di collaborazione di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ogni anno il CONI, il CIP, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS e le associazioni non riconosciute dal CONI e dal CIP, trasmettono al Servizio regionale competente in materia di sport l'elenco delle iniziative e delle manifestazioni sportive dell'anno precedente, con il relativo numero dei partecipanti.

3. Per le finalità di promozione previste al comma 1, lettera f), gli stessi soggetti di cui al comma 2 provvedono altresì a comunicare al medesimo Servizio regionale le iniziative e le manifestazioni sportive di prossima realizzazione e le relative date previste. A tal fine la Giunta regionale individua tempi e modalità di comunicazione, nonché modalità idonee che assicurino la massima diffusione e una adeguata pubblicità degli eventi programmati, anche istituendo una apposita applicazione multimediale o comunque una pagina web dedicata.

 

     Art. 5.

     [Abrogato]

 

     Art. 6. (Funzioni dei comuni)

1. I comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge e contribuiscono alla diffusione della cultura della pratica delle attività sportive e motorie, anche assicurando la partecipazione dell'associazionismo.

2. I comuni, oltre a quanto previsto all'articolo 16 bis, esercitano altresì le seguenti funzioni:

a) attività promozionali, anche per le manifestazioni sportive minori, concernenti la pratica delle attività sportive e motorie, nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie, soprattutto in favore delle persone con disabilità e degli anziani;

b) l'elaborazione dei progetti riguardanti l'impiantistica sportiva nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie;

c) vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi degli articoli 23 e 28, in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), introitandone i relativi proventi.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni trasmettono al Servizio regionale competente in materia di sport e all'Osservatorio di cui all'articolo 13, i progetti di cui al comma 2, lettera b).

 

Capo II

Strumenti operativi

 

     Art. 7. (Strumenti e modalità di programmazione)

1. L'attività di programmazione avviene in coordinamento ed integrazione con la programmazione regionale in materia di turismo, sanità, ambiente, politiche giovanili ed istruzione. A tal fine il Presidente della Giunta regionale provvede al coordinamento degli assessorati competenti per l'individuazione dei relativi ambiti di intervento.

2. Sono strumenti della programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge:

a) il Piano triennale per la promozione sportiva e motoria, per le manifestazioni e l'impiantistica sportiva;

b) il Programma annuale di settore per la promozione sportiva e motoria;

c) il Programma annuale di settore per l'impiantistica sportiva.

 

     Art. 8. (Piano regionale per la promozione sportiva e motoria, per le manifestazioni e per l'impiantistica sportiva)

1. La Giunta regionale adotta il Piano regionale triennale per la promozione sportiva e motoria, per le manifestazioni e per l'impiantistica sportiva, di seguito denominato Piano triennale, e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

2. Il Piano triennale resta in vigore fino all'approvazione del successivo e, comunque, può essere aggiornato dalla Giunta regionale prima della scadenza del triennio con le modalità di cui al comma 1.

3. Il Piano triennale, nel rispetto della salvaguardia della qualità e dell'equilibrio territoriale, stabilisce:

a) le finalità generali degli interventi regionali nel settore delle attività sportive e motorie;

b) le priorità tra le diverse iniziative, con particolare riferimento ai progetti relativi alla valorizzazione delle attività sportive e motorie nelle scuole;

c) le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione.

4. Il Piano triennale è attuato attraverso il Programma annuale per la promozione sportiva e motoria di cui all'articolo 9 e il Programma annuale per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 10.

 

     Art. 9. (Programma annuale per la promozione sportiva e motoria)

1. Il Programma annuale per la promozione sportiva e motoria è approvato dalla Giunta regionale, acquisite e valutate le proposte del Comitato di cui all'articolo 11, entro il 31 marzo di ogni anno, ed attua il Piano triennale di cui all'articolo 8. Esso in particolare:

a) indica le modalità e i tempi per la realizzazione delle iniziative in materia di promozione sportiva e motoria;

b) individua le iniziative promosse dalla Regione in materia di promozione sportiva e motoria;

c) ripartisce la quota dei contributi per i progetti e le attività promosse dalla Regione;

d) ripartisce la quota dei contributi per i progetti, gli studi, le ricerche e le manifestazioni realizzate sul territorio regionale, proposti dal CONI, dal CIP, dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate, dagli EPS, dall'associazionismo e dai comuni, singoli o associati;

e) individua le manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale, turistico e ambientale che si svolgono sul territorio regionale.

 

     Art. 10. Programma annuale per l'impiantistica sportiva.

1. Il Programma annuale per l'impiantistica sportiva è approvato dalla Giunta regionale, acquisite e valutate le proposte del Comitato di cui all'articolo 11, entro il 31 marzo di ogni anno, e contiene le priorità e le necessità di intervento in materia di sostegno al patrimonio impiantistico sportivo regionale, comprese le strutture scolastiche.

2. Con il Programma di cui al comma 1 la Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri del riparto dei contributi per la realizzazione, la manutenzione, l'adeguamento e la ridestinazione d'uso del patrimonio impiantistico regionale.

 

     Art. 11. (Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport)

1. Presso il competente assessorato è istituito il Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport, di seguito Comitato, di cui la Giunta regionale si avvale, con funzioni consultive e propositive per la predisposizione dei programmi annuali di cui agli articoli 9 e 10. Il Comitato trasmette le proposte di cui agli articoli 9, comma 1, e 10, comma 1, anche alla competente Commissione assembleare.

2. Fanno parte del Comitato:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia;

c) un rappresentante dell'Università per Stranieri di Perugia;

d) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale;

e) il presidente dell'ANCI regionale e quattro componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali;

f) il Presidente del CONI regionale o suo delegato;

g) il Presidente del CIP regionale o suo delegato;

h) un rappresentante designato dagli EPS;

i) un rappresentante delle federazioni sportive e un rappresentante delle discipline sportive associate designati dal CONI;

j) tre esperti nominati dall'Assemblea legislativa;

k) un rappresentante del Servizio di Medicina dello Sport delle Aziende unità sanitarie locali, un rappresentante del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali e un rappresentante della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI);
l) un rappresentante delle associazioni non riconosciute dal CONI e dal CIP;

m) il referente dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 13.

3. Le attività di segreteria del Comitato sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di sport.

4. Il Comitato adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

5. I componenti del Comitato partecipano ai lavori a titolo gratuito.

 

     Art. 12. (Stati generali dello sport e delle attività motorie)

1. L'assessorato competente indice, di norma con cadenza triennale, gli Stati generali dello sport e delle attività motorie, al fine di analizzare problematiche, stato di avanzamento delle attività nel territorio e l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, nonché individuare linee strategiche per la predisposizione del Piano regionale di cui all'articolo 8.

2. Agli Stati generali di cui al comma 1 partecipano le autonomie locali, l'Ufficio Scolastico Regionale, le Università, il CONI, il CIP, gli EPS, l'associazionismo ed altri soggetti eventualmente individuati dall'assessorato competente.

 

     Art. 13. (Monitoraggio delle attività sportive. Osservatorio)

1. È istituito, presso il Servizio regionale competente in materia di sport, l'Osservatorio delle attività sportive in Umbria.

2. L'Osservatorio, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI regionale, il CIP, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS, l'associazionismo, gli oratori ed altri enti pubblici e privati in grado di fornire adeguate informazioni, raccoglie, aggiorna ed analizza dati e conoscenze sullo sport per operare un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature, attività ed utenza, e per predisporre e curare l'aggiornamento del quadro completo di domanda ed offerta nel settore.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Osservatorio trasmette alla Giunta regionale tutti i dati di cui al comma 2.

 

     Art. 14. (Promozione delle attività sportive e motorie per finalità sociali)

1. Accedono ai benefici di cui alla presente legge anche le associazioni senza fini di lucro con sede nel territorio regionale che per statuto o atto costitutivo perseguono finalità sociali anche attraverso progetti di attività sportive e motorie, ed in particolare che:

a) svolgono attività associativa finalizzata ad incentivare la partecipazione attiva e l'inclusione sociale di specifiche categorie di soggetti che si trovano in condizioni di vulnerabilità, individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione considerando prioritariamente gli anziani e le persone con disabilità, anche attraverso quote agevolate o ingressi gratuiti;

b) adottano modelli di rendicontazione etico-sociale per predisporre annualmente il bilancio sociale;

c) hanno nel proprio organico almeno un operatore in possesso di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ) o ex diploma ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica), ovvero di diploma o laurea equipollenti conseguiti all'estero, oppure personale di comprovata esperienza nel settore a cui è assegnata la responsabilità dell'elaborazione e dell'applicazione dei programmi di attività sportive e motorie.

 

Capo III

Tutela sanitaria

 

     Art. 15. (Palestre della salute)

1. La Regione riconosce l'esercizio fisico strutturato e adattato come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica dell'esercizio fisico medesimo.

2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato di cui al comma 1, su prescrizione medica, si svolgono nell'ambito di idonee strutture, pubbliche o private, denominate "palestre della salute", riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione. I programmi medesimi sono somministrati esclusivamente da operatori in possesso di:

a) laurea magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motorie preventive e adattate;

b) laurea in scienze motorie di durata triennale o ex diploma ISEF con master universitari in attività motorie preventive e adattate;

c) ogni altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero.

3. I costi per lo svolgimento dei programmi di cui al comma 2 nelle palestre della salute non comportano ulteriori o maggiori oneri per la finanza regionale.

4. La Giunta regionale con proprio regolamento disciplina il procedimento e i requisiti necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute, anche prevedendo un apposito elenco , e definisce altresì gli indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dei programmi di cui al comma 2.

5. La Regione promuove la conoscenza delle palestre della salute attraverso una adeguata pubblicità nel proprio sito istituzionale.

 

Capo IV

Centri di attività motoria e operatori sportivi

 

     Art. 16. (Centri di attività motoria)

1. I Centri di attività motoria sono strutture organizzate per la gestione di attività ginniche e sportive, di muscolazione e di formazione fisica, finalizzate al raggiungimento del benessere psico-fisico, ove si accede a fronte del pagamento di corrispettivi, erogati a qualsiasi titolo, per fruire dei relativi servizi.

2. Fermo quanto previsto all'articolo 16 bis, al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini che praticano le attività di cui al comma 1 all'interno dei Centri di attività motoria, i titolari e gestori dei Centri medesimi devono:

a) operare nel rispetto dei requisiti stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a);

b) operare nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b);

c) avvalersi di un direttore tecnico responsabile in possesso di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 178/1998 o ex diploma ISEF, ovvero di diploma o laurea equipollenti conseguiti all'estero, che svolge le funzioni definite nel regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera c);

d) avvalersi di un medico responsabile specializzato in medicina dello sport o cardiologia che svolge le funzioni definite nel regolamento di cui al medesimo articolo 27, comma 2, lettera c).

 

     Art. 16 bis. (Titolo abilitativo)

1. L'interessato che intende aprire un Centro di attività motoria di cui all'articolo 16 presenta, al comune competente per territorio, la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La Segnalazione contiene almeno la denominazione dell'impianto, la titolarità, le tipologie delle attività che si possono svolgere, il rapporto spazio utente, la sede e il periodo di apertura.

3. La Segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà concernenti il possesso dei seguenti elementi:

a) requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza;

b) conformità dell'impianto e delle attrezzature a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a);

c) rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), per lo svolgimento delle attività;

d) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all'interno dell'impianto stesso;

e) utilizzazione di un direttore tecnico responsabile e di un medico responsabile ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere c) e d).

4. La Segnalazione, inoltre, indica le attività e le attrezzature presenti, nonché il numero massimo di praticanti che possono essere compresenti nell'impianto.

5. La variazione anche di uno solo dei dati di cui ai commi 2 e 3 è comunicata dal titolare del Centro di attività motoria al comune competente.

6. Fermo quanto previsto all'articolo 19, comma 3, della l. 241/1990, il comune competente adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui il titolare del Centro di attività motoria commerci o detenga farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma degli articoli 1 e 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

 

     Art. 17.

     [Abrogato]

 

     Art. 18.

     [Abrogato]

 

     Art. 19. Operatori sportivi.

1. La Regione, ferme restando le competenze legislative dello Stato in materia, promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle attività sportive motorie, con l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e qualificare l'offerta di sport.

2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Regione anche attraverso il coinvolgimento dell'Università degli Studi di Perugia, del CONI, del CIP, delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate, degli EPS e dell'associazionismo.

 

Capo V

Sport a scuola e merito sportivo

 

     Art. 20. Scuola e sostegno al merito sportivo.

1. La Regione incentiva la promozione della pratica sportiva dilettantistica dei giovani e la cultura dello sport di cittadinanza e sostiene i progetti tesi a valorizzare ed ampliare la pratica motoria e sportiva nella scuola mediante l'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, sostenendo e valorizzando la progettualità delle autonomie scolastiche del territorio e favorendo un'adeguata fruizione delle strutture sportive da parte delle scuole.

2. Ai fini di cui al comma 1 vengono istituiti:

a) il premio "Talento sportivo", destinato ai giovani atleti non professionisti, residenti nel territorio regionale, di età non superiore ai diciotto anni, che si siano ripetutamente distinti a livello nazionale e internazionale, manifestando uno spiccato talento sportivo;

b) il premio "Sport di tutti", rivolto al migliore progetto di sport realizzato negli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio regionale, che promuove ed esalta le finalità educative e formative di cui la pratica sportiva é portatrice.

3. I criteri e le modalità per l'assegnazione dei premi di cui al comma 2 sono stabiliti annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 21. Marchio Umbria Green Sport.

1. La Regione istituisce il Marchio Umbria Green Sport, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive in ambiente naturale ed urbano.

2. Il Marchio Umbria Green Sport è costituito da elementi geometrici di forma quadrata che richiamano le caratteristiche e le peculiarità del territorio regionale.

3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche del Marchio Umbria Green Sport e disciplina le modalità relative all'uso e alla riproduzione dello stesso.

 

     Art. 22. Catasto speleologico.

1. La Regione istituisce il Catasto speleologico regionale al fine di valorizzare la conoscenza dell'ambiente e del territorio anche mediante l'attività speleologica e l'escursionismo.

2. Per la gestione del Catasto speleologico la Regione, attraverso apposita convenzione, si avvale di un organismo di rilevanza regionale nel quale si riconoscono le associazioni di speleologia presenti ed operanti sul territorio regionale.

 

Capo VI

Sanzioni

 

     Art. 23. (Sanzioni)

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 6.000,00 a euro 15.000,00 chiunque utilizzi la denominazione "palestra della salute" ovvero svolga attività di somministrazione di programmi di esercizio fisico di cui all'articolo 15, comma 2, in assenza della certificazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 15;

b) da euro 6.000,00 a euro 10.000,00 chiunque violi le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 15, comma 4, ovvero utilizzi operatori non in possesso dei titoli di cui al medesimo articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), per la somministrazione dei programmi di esercizio fisico nelle palestre della salute;

c) da euro 5.000,00 a euro 10.000,00 chiunque violi le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b), c) e d);

d) da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chiunque intraprenda l'attività di cui all'articolo 16 bis senza avere inoltrato la SCIA, salva l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino alla presentazione della SCIA medesima.

2. Trova applicazione quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera c), in relazione alle funzioni dei comuni.

 

     Art. 24. Contributi e benefici finanziari per l'attività sportiva.

1. La Regione concede contributi e benefici finanziari  anche utilizzando i fondi europei per lo sport, per manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio regionale e per progetti di promozione contraddistinti da:

a) particolare qualità, validità e innovazione delle iniziative;

b) natura non professionistica dell'attività realizzata.

2. Possono accedere ai benefici e ai contributi finanziari di cui al comma 1 gli enti pubblici, il CONI, il CIP, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, i circoli aziendali ed ogni altro soggetto che senza scopo di lucro persegue le finalità della presente legge.

3. Sono escluse dai benefici di cui al comma 1 le attività sportive svolte nell'ambito dello sport professionistico.

3 bis. Ai fini di cui al comma 1 vengono valutati prioritariamente i progetti di promozione presentati in forma congiunta da più soggetti di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici finanziari, anche in relazione ai cofinanziamenti dei proponenti, nonché le procedure, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi.

5. I soggetti destinatari dei benefici finanziari previsti dal presente articolo sono tenuti a fornire  al Servizio regionale competente in materia di sport dati ed informazioni utili ai fini dell'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 13.
6. La Regione sostiene e può finanziare, con le modalità individuate ai sensi del comma 4, progetti in materia di pratica sportiva scolastica, per l'ampliamento dell'offerta formativa d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, il CONI , il CIP, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS e l'associazionismo..

7. Alle società e associazioni sportive dilettantistiche e agli EPS che svolgono le loro attività all'interno dei Centri di attività motoria di cui all'articolo 16 sono concessi i contributi e i benefici finanziari di cui alla presente legge solo nel caso in cui le disposizioni sociali siano state adeguate all'articolo 6 della legge 376/2000. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a sottoporre i propri atleti a controlli e, in caso di rifiuto, devono procedere all'immediata sospensione dell'atleta dall'attività denunciandone il comportamento ai competenti organi federali.

8. Il Programma annuale di cui all'articolo 9 stabilisce la quota di risorse da destinare per lo sviluppo delle attività sportive e motorie delle persone con disabilità che comunque non può essere inferiore al quindici per cento della disponibilità del capitolo di spesa destinato per ogni esercizio finanziario.

 

     Art. 25. Contributi e benefici finanziari per l'impiantistica sportiva.

1. La Regione concede contributi e benefici finanziari per la realizzazione, la manutenzione, la messa a norma, l'ammodernamento , la riqualificazione e ridestinazione d'uso dell'impiantistica sportiva.

2. Possono accedere ai benefici finanziari per gli interventi di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

a) enti locali proprietari d'impianti;

b) soggetti privati proprietari e/o gestori d'impianti.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi e benefici finanziari di cui al comma 1.

4. I soggetti destinatari dei contributi e benefici previsti dal presente articolo sono tenuti a fornire  al Servizio regionale competente in materia di sport dati ed informazioni utili ai fini dell'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 13.

 

     Art. 26. Modalità per la concessione dei contributi.

     [Abrogato]

 

Capo VIII

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 27. Regolamento di attuazione.

1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.

2. In particolare il regolamento disciplina:

a) i requisiti gestionali, degli impianti e delle attrezzature dei Centri di attività motoria di cui all'articolo 16;

b) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 16, comma 1;

c) le funzioni del direttore tecnico responsabile e del medico responsabile di cui all'articolo 16, comma 2, lettere c) e d);

d) il procedimento , i requisiti e gli indirizzi di cui all'articolo 15, comma 4, in relazione alle palestre della salute;

e) le modalità per l'esercizio del controllo sui requisiti di cui alla lettera a), nonché per l'esercizio della vigilanza sulle attività di cui alla lettera b) e sulle palestre della salute di cui alla lettera d).

 

     Art. 28. (Vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sono esercitate dal comune competente e dalla Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Il comune, in particolare, anche a fini statistici, verifica:

a) il rispetto di quanto previsto all'articolo 16 bis;

b) il rispetto, anche secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera e), di quanto previsto dal regolamento di cui al medesimo articolo 27, comma 2, lettere a), b), c) e d).

 

     Art. 28 bis. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale con cadenza triennale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione dettagliata sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge.

 

     Art. 29. Abrogazioni.

1. La legge regionale 4 luglio 1997, n. 21 (Norme per la promozione della pratica sportiva e per la disciplina delle attività motorie) è abrogata.

2. Salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 1, il R.R. 29 maggio 1998, n. 16 (Norme di attuazione delle disposizioni recate dal Titolo IV (Tutela della salute dei cittadini e regolamentazione degli impianti sportivi e delle attività fisiche non disciplinate dal C.O.N.I.) della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21) è abrogato.

 

     Art. 30. Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge sono disposte per l'anno 2009 le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 4 comma 1 lettera f), 13, 19 comma 1, 20, 21 e 22 comma 2 è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 11.132,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.1.003 denominata "Attività ricreative, sport e tempo libero" (cap. 1037 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2009;

b) per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 24 è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 500.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.1.003 denominata "Attività ricreative, sport e tempo libero" (cap. 1038 e 1039 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2009;

c) per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 25 è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 800.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.2.002 denominata "Edilizia sportiva" (cap. 6892 e 6893 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2009;

d) al finanziamento degli oneri di cui alle lettere a), b) e c) si fa fronte quanto a 800.000,00 euro e a 511.132,00 euro rispettivamente con gli stanziamenti esistenti nelle unità previsionali di base 10.2.002 (cap. 6891) denominata "Edilizia sportiva" e 10.1.003 (cap. 1036-1050) denominata "Attività ricreative, sport e tempo libero" del bilancio di previsione 2009 per il finanziamento della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21;

e) per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.

2. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 1, sia in termini di competenza che di cassa.

2 bis. A decorrere dal 2017 le autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) ed iscritte alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", del bilancio regionale di previsione.

 

     Art. 31. Norme transitorie.

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27 continuano ad applicarsi le norme del Reg. n. 16/1998, in quanto compatibili con la presente legge.

2. Fino alla realizzazione del percorso formativo di sanatoria degli operatori dei centri di attività motoria privi di diploma ISEF o di laurea in scienze motorie, sono ritenute idonee ai fini della presente legge le qualifiche in essere in quanto compatibili con le norme del Reg. n. 16/1998.

 

Capo IX

Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2007, n. 5

 

     Art. 32. Modifiche all'articolo 4

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 12 marzo 2007, n. 5 (Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali) dopo le parole: " comma 1, " sono aggiunte le parole: " per gli impianti di rilevanza economica, ".

2. Al comma 4 dell'articolo 4 della L.R. n. 5/2007 dopo le parole: " di gestione " sono aggiunte le parole: " per gli impianti privi di rilevanza economica ".


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 20 ottobre 2020, n. 9.