§ 5.7.21 - L.R. 12 marzo 2007, n. 5.
Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.7 sport
Data:12/03/2007
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Ambito di applicazione).
Art. 3.  (Soggetti affidatari).
Art. 4.  (Affidamento della gestione).
Art. 5.  (Convenzioni).
Art. 6.  (Vigilanza e controllo).
Art. 7.  (Norma transitoria).


§ 5.7.21 - L.R. 12 marzo 2007, n. 5.

Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali.

(B.U. 21 marzo 2007, n. 12).

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2003»):

     a) disciplina le modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali non gestiti direttamente dagli stessi;

     b) garantisce, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 90, comma 24 della l. n. 289/2002, la massima fruibilità degli impianti sportivi da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, dirette a soddisfare gli interessi generali della collettività;

     c) valorizza il sistema degli impianti sportivi pubblici e la cultura dell’associazionismo sportivo territoriale, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche prive di fini di lucro; valorizza, altresì, le esperienze territoriali produttrici di modelli di gestione efficaci, già sperimentati nel territorio;

     d) riconosce la funzione formativa delle attività motorie e sportive, in particolare l’importanza delle scienze motorie e sportive nella rete di aiuto sociale, nel rafforzamento delle relazioni interpersonali, nel superamento dei disagi e delle dipendenze;

     e) promuove una adeguata attività informativa sul doping e sui rischi per la salute che questo comporta.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione).

     1. La presente legge si applica agli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali, realizzati per un uso prevalentemente sportivo, attrezzati per la pratica di una o più attività motorio–sportive, espresse ai vari livelli, eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

 

     Art. 3. (Soggetti affidatari).

     1. Gli enti locali territoriali che non intendono gestire direttamente o mediante convenzione tra gli stessi gli impianti sportivi di cui all’articolo 2, comma 1, affidano il servizio in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive, salvo quanto stabilito dall’art. 5, comma 5.

     2. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme indicate dall’art. 90, comma 17, lettere a), b) e c) della L. n. 289/2002.

 

     Art. 4. (Affidamento della gestione).

     1. La gestione dell’impianto sportivo comprende l’insieme delle operazioni che consentono all’impianto di funzionare ed erogare servizi.

     2. L’individuazione degli affidatari del servizio di cui all’articolo 3, comma 1, per gli impianti di rilevanza economica, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, in base ai seguenti criteri [1]:

     a) valutazione dei profili economici e tecnici della gestione dell’impianto e valutazione della qualificazione professionale ed esperienza nel settore della gestione di strutture sportive;

     b) valutazione della qualità della proposta sportiva intesa come affinità del progetto di utenza con le caratteristiche dell’impianto;

     c) valutazione della qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell’impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;

     d) radicamento sul territorio dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2.

     3. Gli enti locali territoriali possono individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte oltre a quelli indicati al comma 2.

     4. L’affidamento diretto del servizio di gestione per gli impianti privi di rilevanza economica può essere previsto nei seguenti casi [2]:

     a) qualora sul territorio di riferimento sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l’impianto, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2;

     b) qualora il servizio di gestione dell’impianto sia affidato direttamente ad una società, a capitale interamente o maggioranza pubblica, costituita nelle forme dell’articolo 90, comma 17, lettera c) della l. n. 289/ 2002;

     c) qualora i soggetti sportivi operanti sul territorio su cui insiste l’impianto costituiscono un unico soggetto sportivo.

     5. In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica l’affidamento della gestione avviene mediante procedura ad evidenza pubblica a cui possono partecipare anche i soggetti di cui all’art. 90, comma 17 della L. n. 289/2002, e loro raggruppamenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 2, lettere a) b) e c) e dei vincoli derivanti dalla normativa statale e comunitaria.

     6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, alla procedura di selezione sono ammesse a partecipare società di capitali anche in aggregazione con i soggetti di cui all’art. 90, comma 17, lettere a) e b) della L. n. 289/2002.

 

     Art. 5. (Convenzioni).

     1. Gli enti locali territoriali proprietari degli impianti stipulano, con il soggetto affidatario del servizio di gestione, una convenzione per la gestione dell’impianto sportivo.

     2. La convenzione stabilisce i criteri d’uso dell’impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce altresì le modalità e i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

     3. La convenzione, in ogni caso, persegue le seguenti finalità:

     a) salvaguardia dell’impianto sportivo;

     b) rispetto degli standard tariffari previsti per l’uso dell’impianto, diversificati per livello e tipo di utenza;

     c) adeguata promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto.

     4. La convenzione individua le operazioni che consentono all’impianto di funzionare ed erogare servizi all’utente.

     5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo e il piano di conduzione tecnica.

     6. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell’utenza, le destinazioni e gli orari d’uso dell’impianto. Il gestore può modificare o aggiornare annualmente il piano di utilizzo previa approvazione dell’ente proprietario dell’impianto.

     7. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di vigilanza, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell’impianto sportivo.

 

     Art. 6. (Vigilanza e controllo).

     1. Le funzioni di vigilanza e controllo concernenti la gestione degli impianti sportivi di cui all’articolo 2, sono esercitate dall’ente locale territoriale proprietario dell’impianto.

 

     Art. 7. (Norma transitoria).

     1. Le convenzioni stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza prevista.


[1] Alinea così modificato dall'art. 32 della L.R. 23 settembre 2009, n. 19.

[2] Alinea così modificato dall'art. 32 della L.R. 23 settembre 2009, n. 19.