§ 4.6.75 - R.R. 15 luglio 2003, n. 9.
Norme regolamentari di attuazione dell’art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 - Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:15/07/2003
Numero:9

§ 4.6.75 - R.R. 15 luglio 2003, n. 9. [1]

Norme regolamentari di attuazione dell’art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 - Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio.

(B.U. 30 luglio 2003, n. 31 – S.O. n. 1).

 

     Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18, detta norme concernenti:

     a) le opere minime ammissibili a contributo, per eliminare le carenze strutturali e tipologiche finalizzate anche alla ricomposizione architettonica e funzionale ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli edifici, al fine di ridurre la vulnerabilità sismica entro il limite di cui alla lettera c);

     b) le eventuali opere di finitura strettamente connesse con quelle strutturali ammissibili a contributo;

     c) il livello di vulnerabilità sismica dell’isolato, determinato sulla base delle carenze strutturali e tipologiche;

     d) le norme tecniche per la progettazione degli interventi e la realizzazione delle opere;

     e) i criteri per la scelta degli interventi ammissibili a contributo di cui all’articolo 4 e alle agevolazioni di cui all’articolo 6 della legge regionale 18/2002, per l’approvazione dei progetti, nonché per l’assegnazione e l’erogazione dei finanziamenti;

     f) i controlli da effettuarsi sulla conformità del progetto alla dichiarazione resa con la domanda di contributo, a cura di un’apposita commissione formata da esperti nel campo dell’ingegneria sismica, tecnici della Regione, delle Province e dei Comuni;

     g) lo schema di bando di cui all’articolo 8 della legge regionale 18/2002;

     h) il modello di dichiarazione rilasciata dal Direttore dei lavori, alla conclusione dell’intervento con cui si attesta che sono state eliminate le carenze strutturali ed è stato almeno raggiunto il livello di vulnerabilità sismica dell’isolato prescritto per l’accesso al contributo.

 

Art. 2. (Allegati).

     1. Del presente regolamento fanno parte integrante i seguenti allegati:

     a) documenti amministrativi;

     b) documenti tecnici.

 

Art. 3. (Appendici e tabelle).

     1. Le appendici e le tabelle di cui agli allegati indicati dall’articolo 2 possono essere modificati o integrati con provvedimenti della Giunta regionale.

 

Allegato «A»

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

 

     1. PROCEDURE AMMINISTRATIVE.

     Per quanto riguarda le modalità per la concessione dei contributi è stata individuata una procedura articolata in due fasi, che di seguito viene descritta schematicamente evidenziando i diversi soggetti di volta in volta coinvolti.

     1.1. PRIMA FASE.

     La Giunta regionale, sulla base del programma annuale di prevenzione sismica di cui all’articolo 3 della legge n. 18/02, individua, in primo luogo, i Comuni presso i quali attivare le procedure per la concessione dei contributi e determina l’entità dei finanziamenti da assegnare a ciascuno di essi.

     Il Comune interessato emette l’apposito bando sulla base dell’allegato «Schema di bando per l’accesso al contributo».

     Nella prima fase, a seguito dell’emanazione del bando comunale, tutti gli aventi titolo di un isolato, tramite il delegato di cui all’articolo 7, comma 2 della legge, presentano al Comune stesso un’unica domanda di accesso al contributo, nella quale deve essere dimostrato il superamento della soglia di vulnerabilità sismica.

     Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione prevista e descritta nell’allegato «Domanda di accesso al contributo».

     Successivamente alla presentazione delle domande, il Comune:

     — seleziona le domande redatte in modo conforme al bando e per le quali sia dimostrato il superamento della soglia di vulnerabilità;

     — redige una graduatoria, elaborata mediante criteri omogenei e oggettivi sulla base dell’allegata «Griglia delle priorità di accesso al contributo»;

     — individua seguendo l’ordine della graduatoria le domande ammesse alla fase successiva, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

     Ai soli fini programmatori il Comune può individuare le domande ammesse alla seconda fase stimando il contributo in misura pari a € 20.000 o 10.000 per unità immobiliare, così come indicato all’articolo 4 della legge n. 18/02.

     1.2. SECONDA FASE.

     Nella seconda fase i soggetti individuati con le modalità precedentemente illustrate dovranno presentare il progetto dell’intervento, per le cui modalità redazionali e modulistica si rimanda allegato «Documentazione per la presentazione

     del progetto».

     Il Comune, espletate le procedure di cui al paragrafo 3.2 e previa acquisizione del parere vincolante della Commissione regionale, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge, provvede a concedere il contributo provvisorio per gli interventi ammissibili, sulla base del computo metrico estimativo ed entro i limiti previsti dalla legge.

     La procedura individuata per la concessione provvisoria dei contributi non costituisce titolo per l’esecuzione dei lavori e, pertanto, il loro inizio è subordinato al rispetto delle vigenti norme in materia.

     Inoltre, è necessario che, per garantire l’unitarietà degli interventi, il progetto faccia capo ad un unico referente tecnico, come anche l’esecuzione dei lavori dovrà far capo ad un’unica impresa edile.

     Infine, va sottolineato che nella progettazione ed esecuzione degli interventi si tenga conto anche del «Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell’edilizia tradizionale», allegato al Regolamento tipo del recupero edilizio adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1066 del 28 luglio 1999.

 

     2. BENEFICIARI E REFERENTI.

     2.1. BENEFICIARI.

     I beneficiari dei contributi, ai sensi dell’articolo 7 della legge, sono:

     — i proprietari o i loro ascendenti, discendenti e collaterali di primo grado;

     — i conduttori dell’immobile in locazione preventivamente autorizzato dai proprietari;

     — i titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione.

     Nel caso in cui l’isolato sia frazionato in più proprietà e i beneficiari non costituiscano un unico Condominio o Consorzio o Cooperativa, gli stessi individuano preventivamente un unico soggetto delegato allo svolgimento delle procedure amministrative denominato «Delegato amministrativo dell’isolato», nonché un unico tecnico per la progettazione dei lavori denominato «Referente tecnico dell’isolato». La direzione dei lavori dovrà essere unica ed affidata allo stesso progettista o ad altro tecnico.

     2.2. DELEGATO AMMINISTRATIVO DELLISOLATO.

     Il «Delegato amministrativo dell’isolato» è nominato dagli aventi titolo di tutte le unità immobiliari comprese nell’isolato, i quali ad esso demandano la gestione amministrativa di quanto attiene alla domanda, i rapporti con l’amministrazione comunale, gli aventi titolo e l’impresa esecutrice dei lavori.

     Il Comune eroga il contributo ai beneficiari reali tramite il loro delegato.

     2.3. REFERENTE TECNICO DELLISOLATO.

     Il «Referente tecnico dell’isolato» è nominato dagli aventi titolo per tutte le unità immobiliari comprese nell’isolato, i quali ad esso demandano la predisposizione degli elaborati tecnici inerenti la domanda e l’eventuale progetto, nonché la direzione dei lavori.

     Il «referente tecnico dell’isolato» dovrà essere un tecnico abilitato di adeguata formazione.

 

     3. PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.

     3.1. PROGETTO.

     Nel rispetto della procedura a due fasi descritta, va puntualizzato che già in fase di domanda dovranno essere individuate le unità strutturali che presentino carenze tali da determinare il superamento della soglia di vulnerabilità sismica, nonché quelle che saranno comunque coinvolte dagli interventi volti alla riduzione della vulnerabilità.

     Qualora in fase di progetto si verifichi che gli interventi interessino solo alcune unità strutturali, solo per queste dovrà essere redatto il progetto esecutivo, oggetto delle verifiche previste dalla legge nel rispetto le linee guida di seguito enunciate.

     Inoltre:

     — il progetto esecutivo deve descrivere in modo completo le caratteristiche dei lavori, in modo tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare e comunque tutti i lavori da effettuare;

     — il progetto esecutivo va redatto, sulla base di indagini, che saranno comprensive di rilievi geometrici dell’isolato e che, solo se necessario, potranno riguardare anche gli aspetti idrologici, geologici e geotecnici;

     — tutto quanto attiene alla fase di studio e a quella di progetto delle opere, dovrà essere descritto in documenti costituiti sia da relazioni generali e specialistiche, che da grafici redatti nelle più opportune scale;

     — per quanto attiene alla parte economica, in fase di progetto il costo delle opere è individuato mediante computo metrico estimativo redatto con l’»Elenco regionale dei prezzi per l’esecuzione delle opere pubbliche» dell’Umbria, vigente al momento della presentazione dello stesso. Il computo metrico estimativo deve essere distinto in quattro parti:

     1. opere strutturali, volte anche alla eventuale ricomposizione architettonica e funzionale, ammissibili a contributo;

     2. finiture strettamente connesse alle opere strutturali ammissibili a contributo;

     3. opere di miglioramento igienico sanitario ammissibili a contributo;

     4. opere non ammissibili a contributo.

     Il quadro tecnico economico di riepilogo per le opere finanziate, oltre a suddividere i lavori nelle voci enunciate ai precedenti punti 1, 2 e 3, deve contenere le spese tecniche.

     Al progetto deve essere allegato anche l’opportuno crono-programma dei lavori per assicurare il necessario coordinamento dell’esecuzione delle opere progettate.

     3.2. APPROVAZIONE DEL PROGETTO.

     Il Comune provvede all’istruttoria di tutti i «Progetti» presentati e per quelli, ritenuti incompleti o non perfettamente conformi alle «Norme regolamentari attuative», può richiedere integrazioni che dovranno pervenire al Comune entro un limite massimo stabilito dallo stesso e comunque non superiore a 60 giorni.

     Una copia di ogni «Progetto» ritenuto completo e conforme dal Comune, è trasmessa alla Regione, unitamente alla copia della domanda.

     La Regione, tramite l’apposita commissione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) della legge, verificherà per ogni «Progetto» la conformità dello stesso con le dichiarazioni rese in sede di domanda ed avrà facoltà di richiedere opportuni chiarimenti e integrazioni.

     La stessa commissione, oltre all’accertamento della citata congruità, effettua il controllo del progetto per verificare il rispetto delle «Norme regolamentari attuative» nonché l’adeguatezza delle soluzioni proposte per gli interventi e dei costi previsti per la loro realizzazione. Tale attività è finalizzata alla formulazione del parere vincolante per la concessione del contributo.

     In caso di parere negativo, la commissione può eventualmente proporre anche soluzioni alternative a quelle proposte nel «Progetto».

     Le modifiche al progetto, conseguenti a prescrizioni emesse dalle competenti amministrazioni pubbliche, o anche dalla commissione, comporteranno la rimodulazione del «Progetto» in ogni sua parte interessata dalle modifiche, compresa quella economica finalizzata alla determinazione della concessione contributiva.

     Il parere della commissione è vincolante ai soli fini della concessione del contributo.

     3.3. VARIANTI AL PROGETTO.

     Le varianti al progetto in corso d’opera, che interessino opere finanziate, saranno soggette al parere della commissione. Nel caso in cui la variante in corso d’opera sia suppletiva relativamente alle opere finanziate, il maggiore onere derivante sarà a carico della committenza.

     Per l’approvazione delle varianti si seguirà un iter analogo a quello individuato per i progetti.

     3.4. ESECUZIONE DELLINTERVENTO.

     L’esecuzione degli interventi deve essere considerata in modo unitario per ogni singolo isolato e deve rispettare i tempi previsti dal crono-programma dei lavori, allegato al progetto approvato dal Comune.

     Al termine dei lavori delle opere finanziate, il direttore dei lavori trasmette al Comune ed alla Regione la dichiarazione prevista dall’articolo 5, lettera h), della legge «Dichiarazione del direttore dei lavori».

 

     4. FINANZIAMENTI E TEMPISTICA.

     4.1. ASSEGNAZIONE, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI AL COMUNE.

     Ai sensi dell’articolo 3 della legge, la Regione individua i comuni che dovranno attivare le procedure per la concessione dei contributi, assegnando loro un budget provvisorio di finanziamento che viene incrementato in proporzione alla compartecipazione del Comune.

     Il finanziamento così definito è concesso ed erogato al Comune secondo le procedure stabilite dalla Regione con D.G.R. 31 luglio 2002, n. 1126 (Allegato A, Capitolo B, paragrafo B.3.2).

     4.2. ASSEGNAZIONE, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI BENEFICIARI.

     Il Comune, sulla base del budget disponibile, identifica seguendo l’ordine della graduatoria gli interventi che potranno procedere nella fase di progettazione.

     Il «delegato amministrativo dell’isolato» è autorizzato a presentare il progetto e, sulla base del computo metrico estimativo a questo allegato, il Comune, nei limiti stabiliti dalla legge, procede ad assegnare il contributo provvisorio, con le eventuali maggiorazioni, entro i limiti stabiliti dalla legge.

     4.2.1 l contributo massimo è fissato dalla legge nel 50 per cento del costo delle opere ammissibili e con il limite di € 20.000 per ogni unità immobiliare residenziale e € 10.000 per ogni unità immobiliare non residenziale.

     Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e) la destinazione d’uso delle unità immobiliari oggetto dell’intervento prese in considerazione è quella risultante alla data della pubblicazione delle presenti norme.

     Sono escluse le unità immobiliari che costituiscono pertinenze delle abitazioni.

     Il contributo è elevato del 10 per cento nel caso in cui l’isolato sia costituito da più edifici (articolo 4 comma 4 della legge).

     4.2.2 Il contributo di cui al punto 4.2.1 è maggiorato inoltre come di seguito evidenziato (articolo 4, comma 5, della legge):

     — 15 per cento se almeno il 50 per cento degli edifici che compongono l’isolato è vincolato ai sensi del D.Lgs. 490/99, tale maggiorazione è riconosciuta nella misura del 7 per cento nel caso in cui almeno il 25 per cento degli edifici è vincolato ai sensi del D.Lgs. 490/99;

     — 10 per cento, se l’isolato è ubicato in un centro storico (zona «A» del P.R.G.),

     — 10 per cento, se l’isolato è ubicato in un’area instabile, previa verifica dell’avvenuta bonifica o consolidamento della stessa;

     — 10 per cento, se le unità immobiliari coinvolte nell’intervento appartengono almeno a dieci beneficiari diversi.

     Le maggiorazioni non possono comunque superare il 30 per cento.

     4.2.3 Il costo degli interventi finalizzati alla ricomposizione architettonica e funzionale, nonché quelli per il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie non può eccedere il 25 per cento dei costi ammissibili a contributo.

     4.2.4 L’erogazione del contributo avverrà previa richiesta del delegato amministrativo dell’isolato e con le seguenti modalità a seconda dell’entità del contributo concesso:

     — per contributi fino a e 50.000 il Comune eroga l’intero importo alla conclusione dei lavori e previa acquisizione della documentazione prevista dalle norme vigenti, del «Computo metrico a consuntivo» e della «Dichiarazione del direttore dei lavori» redatta sull’apposito modello predisposto dalla Regione;

     — per contributi di entità maggiore di e 50.000 il Comune provvede alla erogazione del 50 per cento del contributo, su richiesta del delegato che attesta l’avvenuta spesa del 50 per cento di quella ammissibile;

     — il saldo del contributo è erogato dal Comune alla conclusione dei lavori e previa acquisizione della documentazione prevista dalle norme vigenti, del «Computo metrico a consuntivo» e della «Dichiarazione del direttore dei lavori», redatta sull’apposito modello predisposto dalla Regione.

     4.3. ALTRI BENEFICI.

     4.3.1 Le agevolazioni urbanistiche previste all’articolo 6 della legge sono quelle strettamente necessarie a ridurre il livello di vulnerabilità sismica dell’isolato, secondo le modalità stabilite dalle presenti norme, e comunque sono quelle connesse e finalizzate alla eliminazione di carenze strutturali e tipologiche, nonché finalizzate alla ricomposizione architettonica e funzionale ed al miglioramento delle condizioni igienico - sanitarie dell’isolato, come precisate al punto 5.2 e 5.3 dell’allegato B).

     4.3.2 L’articolo 9, comma 1, lettera b) della legge n. 18/02 prevede il concorso dei Comuni alla prevenzione del rischio sismico anche mediante la facoltà di ridurre il contributo di concessione, di cui all’articolo 3 delle legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     Ai fini di cui sopra, per interventi da realizzare secondo le modalità stabilite dalle presenti «Norme regolamentari attuative» procedurali della legge n. 18/02, i Comuni stabiliscono:

     a) la riduzione fino al novanta per cento del contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, risultante dall’applicazione delle tabelle G) ed H) del D.P.G.R. 14 luglio 1998, n. 373, per gli interventi concernenti isolati edilizi destinati prevalentemente a residenza e relativi accessori e pertinenze;

     b) la riduzione fino al novanta per cento dell’aliquota da applicare agli interventi di ristrutturazione edilizia, concernenti isolati edilizi destinati prevalentemente a residenza e relativi accessori e pertinenze, stabilita pari al cinque per cento del costo dell’intervento, ai fini del contributo relativo al costo di costruzione, dal D.P.G.R. 14 luglio 1998, n. 374.

     Le disposizioni di cui sopra sostituiscono, in caso di interventi ammessi a contributo regionale, quelle previste alla lettera i) del punto 1.1. del D.P.G.R. 14 luglio 1998, n. 373 e quelle previste al secondo periodo del punto 11.6. del D.P.G.R. 14 luglio 1998, n. 374.

 

     5. ITER PROCEDURALE DEI COMUNI.

     Entro 30 giorni dall’assegnazione ai Comuni del budget di cui al precedente punto 4.1, gli stessi emanano apposito bando ai sensi dell’articolo 8 della legge e secondo lo schema di cui alle presenti norme.

     La domanda di accesso al contributo deve essere trasmessa al Comune competente entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

     Il Comune, entro 30 giorni dalla scadenza del bando, provvede ad esaminare le domande pervenute e ad elaborare la graduatoria per individuare i soggetti ammessi alla seconda fase della procedura, dandone comunicazione al delegato dei beneficiari ed alla Regione.

     I soggetti ammessi devono trasmettere il progetto entro 180 giorni dalla comunicazione comunale di ammissione.

     Il Comune, entro 30 giorni dall’acquisizione del progetto trasmette alla Regione la documentazione di cui al punto 4.2 per sottoporla alla verifica della Commissione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge.

     Il Comune, acquisito il parere della commissione, provvede a rilasciare l’autorizzazione per la realizzazione dell’intervento e ad assegnare il contributo provvisorio e ne dà comunicazione alla Provincia competente affinché la stessa attui i controlli di propria competenza su tutti i progetti ed i relativi interventi ammessi a contributo.

     I lavori dovranno iniziare entro 30 giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione e/o concessione e dovranno essere conclusi nei 12 mesi successivi.

 

     6. CONTROLLI SUL PROGETTO.

     La commissione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) della L.R. 18/02 effettua il controllo di conformità del progetto alla dichiarazione resa con la domanda, nonché dell’ammissibilità delle opere previste per la realizzazione degli interventi.

     La Provincia vigila sulla corretta esecuzione di tutti gli interventi ammessi a contributo.

     A cura del Comune sono inoltre effettuati i controlli di competenza sugli interventi ammessi a contributo.

 

     7. REVOCHE E SANZIONI.

     Il mancato rispetto delle scadenze temporali per l’espletamento delle varie fasi procedurali a carico dei Comuni comporta la revoca automatica del budget loro assegnato. Le risorse revocate saranno destinate dalla Giunta regionale ad incrementare il budget di altri comuni ovvero a finanziare interventi in Comuni inizialmente non presenti nel programma per la prevenzione sismica di cui all’articolo 3, comma 2.

     L’espressa rinuncia all’esecuzione dei lavori da parte dei beneficiari o il mancato rispetto dei termini di cui al punto 5 posti a carico degli stessi comportano la revoca da parte del Comune del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente erogate in anticipazione.

     Le risorse revocate possono essere utilizzate dal Comune per reiterare le procedure di concessione a favore di eventuali ulteriori beneficiari utilmente collocati in graduatoria, ovvero per integrare il contributo concesso per gli altri interventi entro il limite massimo stabilito dall’articolo 4.

     Il Comune può concedere una sola volta eventuale proroga al termine fissato per l’ultimazione dei lavori per gravi e documentate motivazioni.

     Il Comune è tenuto a comunicare alla Regione le revoche effettuate e le modalità di utilizzo delle risorse che si rendono disponibili.

     Il Comune, qualora uno qualunque dei soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi finanziati venisse meno agli impegni assunti, potrà revocare il finanziamento assegnato.

 

APPENDICE 1

«Schema di bando per l’accesso al contributo»

 

     Bando per l’accesso al contributo per la riduzione della vulnerabilità sismica degli isolati edilizi.

     Il Comune di .......................................... , con classificazione sismica risalente al ...... / ...... / ............ , in attuazione della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 «Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio», nonché delle successive «Norme regolamentari attuative» di cui all’art. 5 L.R. 18/02 e il Programma per la prevenzione sismica, approvate, rispettivamente, con le deliberazioni di Giunta regionale n. xxx/2003 e n. xxx/2003, emana il seguente

     AVVISO PUBBLICO

     per l’assegnazione dei contributi in conto capitale destinati alla riduzione della vulnerabilità sismica degli isolati edilizi ubicati in:

     ..................

     ..................

     1) INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO.

     Sono ammissibili a contributo gli interventi prioritariamente volti a ridurre la vulnerabilità sismica degli isolati, ai sensi dell’art. 5 della legge e secondo le indicazioni delle «Norme regolamentari attuative». Tali interventi sono:

     — le opere per eliminare le carenze strutturali e tipologiche, finalizzate anche alla ricomposizione architettonica e funzionale ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli edifici, al fine di ridurre la vulnerabilità sismica al disotto della soglia stabilita nelle «Norme regolamentari attuative»;

     — le eventuali opere di finitura strettamente connesse con quelle strutturali ammissibili a contributo.

     2) BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI.

     Possono beneficiare dei contributi i soggetti, proprietari di unità immobiliari che compongono l’isolato, riuniti in condominio o in consorzio o in cooperativa, che recuperano uno o più alloggi e che siano in possesso di uno dei titoli di seguito elencati, ai sensi dell’art. 7 della legge, alla data di emanazione del bando:

     — proprietari e loro ascendenti, discendenti e collaterali di primo grado;

     — conduttori dell’immobile in locazione formalmente autorizzati dai proprietari;

     — i titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione.

     Nel caso in cui l’isolato sia frazionato in più proprietà e i beneficiari non costituiscono un unico condominio o consorzio o cooperativa, gli stessi individuano un unico soggetto delegato allo svolgimento delle procedure amministrative - delegato amministrativo, nonché un unico tecnico per la progettazione e direzione dei lavori - referente tecnico.

     3) REQUISITI PER L’ACCESSO.

     I contributi sono destinati agli isolati, in cui sia stato accertato il superamento della soglia di vulnerabilità sismica, come stabilita dalla Giunta regionale nelle «Norme regolamentari attuative» e che soddisfino le seguenti condizioni:

     — la struttura verticale sia prevalentemente in muratura;

     — siano conformi alle norme urbanistiche ed edilizie;

     — i proprietari siano in regola con i pagamenti dell’imposta comunale sugli immobili;

     — siano prevalentemente a destinazione residenziale e di proprietà privata.

     Tutti gli aventi titolo di un isolato debbono aderire alla «Domanda di accesso al contributo» impegnandosi a partecipare alle spese, se i loro immobili sono direttamente o in parte interessati dagli interventi, oppure impegnandosi ad acconsentire alla esecuzione dei lavori se i loro immobili non sono interessati dagli interventi.

     4) FINANZIAMENTI.

     Con D.G.R. n. xxx/2003 è stato assegnato al Comune il finanziamento complessivo di € ........................., per l’assegnazione dei contributi di cui al presente avviso, e con (atto comunale) il Comune ha destinato agli stessi scopi un importo pari a € ................................

     L’importo complessivo dei finanziamenti regionali e comunali è destinato alle finalità sotto enunciate, ai sensi dell’art. 4 della legge.

     — Il contributo massimo è fissato dalla legge nel 50 per cento del costo delle opere ammissibili, con un massimo di € 20.000 per ogni unità immobiliare residenziale e € 10.000 per ogni unità immobiliare non residenziale, più le eventuali maggiorazioni previste ai commi 4 e 5 dell’art. 4 della legge. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari che costituiscono pertinenza delle abitazioni.

     Le succitate maggiorazioni sono:

     [ex art. 4, comma 4] 10 per cento, del contributo massimo ammissibile per unità immobiliare, nel caso in cui gli isolati siano costituiti da più edifici;

     [ex art. 4, comma 5] il contributo massimo ammissibile per unità immobiliare è inoltre maggiorato come di seguito specificato:

     — 15 per cento se almeno il 50 per cento degli edifici che compongono l’isolato è vincolato ai sensi del D. Lgs. 490/99, tale maggiorazione è riconosciuta nella misura del 7 per cento nel caso in cui almeno il 25 per cento degli edifici è vincolato ai sensi del D. Lgs. 490/99;

     — 10 per cento, se l’isolato è ubicato in un centro storico (zona A del P.R.G.),

     — 10 per cento, se l’isolato è ubicato in un’area instabile, previa verifica dell’avvenuta bonifica o consolidamento della stessa;

     — 10 per cento, se le unità immobiliari coinvolte nell’intervento appartengono almeno a dieci beneficiari diversi.

     Le suddette maggiorazioni, ai sensi dell’art. 4 comma 5 della legge 18/02, comunque non possono superare nel loro complesso il 30 per cento.

     — Il costo degli interventi finalizzati alla ricomposizione architettonica e funzionale, nonché quelli per il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie non può eccedere il 25 per cento dei costi ammissibili a contributo.

     5) AGEVOLAZIONI.

     Oltre alle agevolazioni urbanistiche previste all’art. 6 della legge, questo Comune, ai sensi dell’art. 9, prevede:

     — la riduzione del ….... per cento del contributo di concessione, di cui all’art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

     — la riduzione del ….... per cento dell’aliquota d’imposta comunale sugli immobili per un periodo di ...... anni dalla fine dei lavori;

     — ……………….. (altro).

     Tutte queste agevolazioni sono estese anche ai soggetti aventi titolo sulle unità immobiliari comprese nell’isolato, ma non coinvolte dagli interventi finanziati ai sensi della legge.

     6) PROCEDURE.

     La procedura stabilita dalla Regione per l’ottenimento del contributo, prevede due fasi successive:

     1a fase) - selezione delle domande di accesso al contributo presentate a seguito del presente bando;

     - formazione della graduatoria secondo i criteri oggettivi di cui alla «Griglia delle priorità di accesso al contributo»;

     - ammissione alla stesura del progetto d’intervento;

     2a fase) - presentazione del progetto;

     - verifica del progetto a cura della commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera f), della L.R. 18/02;

     - ammissione al contributo.

     7) MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE «DOMANDE DI ACCESSO AL CONTRIBUTO».

     Sono escluse le domande:

     — presentate oltre il termine stabilito dal presente avviso;

     — non redatte sulle apposite schede predisposte dalla Regione;

     — presentate dai soggetti che non possiedano i requisiti, di cui al presente avviso;

     — corredate da documentazione incompleta o difforme a quanto richiesto;

     — che non comprendano l’adesione degli aventi titolo di tutte le unità immobiliari dell’isolato, ai sensi della legge e delle «Norme regolamentari attuative».

     8) CRITERI DI PRIORITÀ E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

     Le domande idonee sono utilmente collocate in graduatoria, secondo i criteri fissati dalla Regione con le «Norme regolamentari attuative».

     A parità di punteggio sarà data priorità agli isolati con «indice delle presenze» più alto.

     L’indice delle presenze è dato dal rapporto percentuale tra la somma degli occupanti stanziali (per occupanti stanziali si intendono i residenti, considerando oltre a quelli anagrafici anche i domiciliati per motivi di studio o lavoro, la cui presenza documentata non è inferiore a nove mesi di un anno solare quali residenti, domiciliati per motivi di studio o lavoro per un periodo non inferiore a nove mesi all’anno, gli addetti ad attività economiche, quali commerciale, terziario, ricettivo, e gli occupanti abituali di strutture pubbliche, quali scuole, ospedali, uffici) con la superficie dell’impronta a terra dell’isolato.

     9) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.

     Ai sensi dell’art.4 della legge e sulla base della graduatoria delle domande, il Comune, entro la disponibilità finanziaria, assegna agli «Isolati» utilmente classificati il contributo provvisorio di:

     — € 20.000 per le unità immobiliari residenziali,

     — € 10.000 per le unità immobiliari non residenziali;

     eventualmente maggiorato nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 4, commi 4 e 5, della legge.

     La concessione provvisoria del contributo è determinata sulla base del «Computo metrico estimativo» allegato al progetto.

     10) CONTROLLI SUL PROGETTO, IN CORSO D’OPERA E A FINE LAVORI.

     La commissione di cui all’art. 5, comma 1, lett. f) della L.R. 18/02 effettua il controllo di conformità del progetto alla dichiarazione resa con la domanda, nonché dell’ammissibilità delle opere previste per la realizzazione degli interventi.

     La Provincia vigila sulla corretta esecuzione di tutti gli interventi ammessi a contributo.

     A cura del Comune sono inoltre effettuati i controlli di competenza sugli interventi ammessi a contributo.

     11) SANZIONI.

     L’espressa rinuncia all’esecuzione dei lavori da parte dei beneficiari o il mancato rispetto dei termini di cui al punto 5 posti a carico degli stessi comportano la revoca da parte del Comune del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente erogate in anticipazione.

     Il Comune, qualora uno qualunque dei soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi finanziati venisse meno agli impegni assunti, potrà revocare il finanziamento assegnato.

     12) PRESENTAZIONE DELLA «DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO».

     La domanda, trasmessa IN CARTA SEMPLICE dal «Delegato amministrativo dell’isolato» e sottoscritta dal «Referente tecnico dell’isolato», dovrà:

     — essere compilata esclusivamente sul modello predisposto dalla Regione e in distribuzione presso il Comune;

     — essere corredata dalla documentazione prevista e allegata alle «Norme regolamentari attuative» e in distribuzione presso il Comune;

     — pervenire al Comune ………. entro il ………………..

     Nel caso in cui la domanda fosse trasmessa mediante raccomandata, farà fede la data del timbro postale di invio.

     La domanda ha il valore di certificazione ai sensi ed agli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

 

APPENDICE 2

«Schema di bando di accesso al contributo»

 

     (Omissis).

 

APPENDICE 3

«Griglia delle priorità di accesso al contributo»

 

     (Omissis).

 

APPENDICE 4

«Documentazione per la presentazione del progetto»

 

     (Omissis).

 

APPENDICE 5

«Schema di dichiarazione del Direttore dei lavori»

 

     (Omissis).

 

 

Allegato «B»

DOCUMENTI TECNICI

 

     PREFAZIONE.

     Il documento tecnico propone un’analisi della vulnerabilità (e della sicurezza), con diverse finalità.

     La vulnerabilità di una costruzione è la sua propensione al danneggiamento. Proprio per la sua stretta attinenza con la sicurezza e per le implicazioni conseguenti, appare opportuno ribadirne le differenze.

     Progettare «in sicurezza» significa accettare un determinato valore di rischio (di crollo, di danneggiamento, di fuori servizio) e quindi di vulnerabilità.

     Le differenze fra i due concetti sono, da un lato, che la vulnerabilità è solo una delle componenti del rischio, che dipende peraltro anche dal pericolo (quindi da probabilità, tipo ed intensità dello scuotimento) e dall’esposizione (quindi dal tipo ed intensità dell’utenza); dall’altro che la sicurezza è legata in via principale (e storicamente) al rischio di collasso, mentre il concetto di vulnerabilità è legato al danneggiamento.

     C’è una ragione storica nella differenza fra i due concetti, ragione che lega lavulnerabilità a modelli di valutazione «non ingegneristica» e di tipo statistico, mentre la sicurezza, alle origini, con le teorie della moderna scienza delle costruzioni, viene valutata seguendo modelli numerici deterministici.

     In sintesi analizzare la vulnerabilità di un edificio significa metterne in evidenza e «pesarne» le carenze, cosa non molto diversa da quello che si fa quando se ne analizza e valuta la sicurezza.

     Finalità.

     Come già detto il documento tecnico ha diverse finalità.

     La prima è generale e consiste nel fornire una guida ragionata all’analisi della vulnerabilità di un edificio (o di un’unità strutturale come viene definita nel documento stesso) attraverso i suoi aspetti elementari. Perciò i passaggi logici attraverso l’individuazione delle unità strutturali, l’identificazione di una vulnerabilità intrinseca (con una sorta di graduazione d’importanza fra le grandezze che la rappresentano), di una vulnerabilità indotta (dalle unità strutturali adiacenti), servono ad evidenziare i singoli aspetti, a dar loro un peso (qualitativo) ed a guidare verso gli interventi che avranno lo scopo di ridurre la vulnerabilità stessa.

     La suddivisione in vulnerabilità intrinseca ed indotta può apparire come una involuzione concettuale, dato che basterebbe prendere in esame una vulnerabilità dell’isolato piuttosto che quella delle singole unità strutturali e quelle conseguenti alle interazioni con le unità strutturali adiacenti. Purtroppo tale scelta non è facile per l’inadeguatezza dei modelli disponibili ad affrontare il problema dell’isolato nella sua interezza. Si tratta perciò di un tipico caso di approccio ad un problema complesso con modelli settoriali semplici.

     Una seconda finalità, anch’essa generale, consiste in una guida ragionata agli interventi necessari per ridurre la vulnerabilità.

     L’obiettivo di questo paragrafo è quello di indicare alcuni possibili interventi e di guidare verso i minimi necessari per ridurre a livelli ritenuti accettabili le carenze rilevate nell’analisi di vulnerabilità.

     Soglia di vulnerabilità e priorità.

     La terza finalità, specifica e strumentale, consiste nella definizione di una soglia che dovrebbe consentire di identificare quelle unità strutturali (e perciò quegli isolati) che raggiungono una vulnerabilità «inaccettabile», tale cioè da richiedere interventi tesi ad una sua riduzione.

     Tale soglia viene valutata sulla base di elementi e parametri geometrici rilevabili, senza la necessità di calcoli e analisi numeriche, ma semplicemente con l’ausilio di tabelle eventualmente assistite da opportuni algoritmi.

     All’analisi di vulnerabilità, necessaria per stabilire una sorta di diritto al contributo per aumentare la sicurezza sismica, deve seguire un esame di altri parametri, alcuni dei quali relativi all’esposizione (relazione con edifici strategici, ecc.), altri alla pericolosità (suscettibilità ad effetti locali), altri ancora alla vulnerabilità urbana (larghezza strade, ecc.), esame che ha la finalità di ottenere una priorità fra tutti gli isolati che si situano al disopra della soglia stabilita. Tale priorità è necessaria per operare correttamente una scelta dei primi isolati finanziabili.

     In sintesi la procedura per intervenire su di un isolato è la seguente:

     a) identificazione dell’isolato e delle unità strutturali;

     b) analisi della vulnerabilità delle singole unità strutturali per verificare se e quali fra di esse superano la soglia stabilita;

     c) verifica della priorità acquisita da ogni isolato in funzione dei parametri di esposizione, pericolosità, vulnerabilità urbana, ecc.;

     d) progettazione degli interventi di riduzione della vulnerabilità per gli isolati che rientrano fra quelli finanziabili, in funzione dell’ordine di priorità acquisito e delle risorse disponibili;

     e) controllo delle progettazioni ed ammissione al contributo;

     f) esecuzione degli interventi e controllo.

     Si noterà infine che nel documento si è abbandonata l’idea di un modello di vulnerabilità in senso stretto perché una sua valutazione numerica (necessaria quando si tende ad una valutazione del rischio) non rientra fra gli obiettivi dell’analisi, che sono, viceversa:

     - fornire una guida ragionata delle carenze strutturali,

     - associare ad esse degli interventi,

     - definire una soglia oltre la quale si ritiene necessario intervenire, eseguendo un’analisi di dettaglio e un progetto di aumento della sicurezza.

     Livello di affidabilità dei dati.

     Il documento mostra come la determinazione della soglia passi attraverso una serie di situazioni (denominate anche scenari) di vulnerabilità.

     È chiaro che per fare ciò è necessario conoscere aspetti geometrici, costruttivi e tecnici oltre agli eventuali quadri di danneggiamento. È chiaro altresì che con il crescere del grado di raffinatezza nella conoscenza di tali aspetti cresce l’impegno tecnico, finanziario ed il tempo necessario per tale conoscenza.

     Occorre peraltro notare come il grado di raffinatezza nella conoscenza sia un problema squisitamente politico in quanto legato ad analisi costi/benefici, all’obiettivo da raggiungere ed alla disponibilità di risorse pubbliche e private.

     Tuttavia, poiché tale livello di raffinatezza è determinante per il successo del programma di prevenzione e poiché esso dipende da questioni di carattere tecnico, è necessario che l’organo decisionale conosca gli elementi per poter effettuare una scelta corretta e consapevole.

     Il livello più raffinato è -ovviamente- quello della conoscenza diretta. Tale livello richiede un numero piuttosto rilevante di saggi soprattutto nella muratura ed è relativamente semplice negli isolati in cui le unità strutturali sono pressoché tutte coeve ed omogenee, le murature sono a faccia vista, i saggi non richiedono particolari distruzioni di finiture. La stima delle risorse finanziarie necessarie per gli interventi sarà abbastanza affidabile.

     Il livello meno raffinato (escludendo la conoscenza assunta attraverso una serie di semplici dichiarazioni) è costituito da una conoscenza dedotta. Tale livello può prevedere al limite anche un’assenza di saggi e la deduzione delle informazioni da semplici dichiarazioni e da notizie assunte indirettamente. Si adatta ad una logica di allargamento del contributo anche ad isolati in cui le unità strutturali sono diverse ed anche ricche di finiture. L’impegno finanziario è ridotto al minimo e la valutazione della vulnerabilità può portare a revisioni anche importanti in fase di analisi progettuale. La stima delle risorse finanziarie per gli interventi avrà un largo margine di approssimazione.

     Fra tutti, alcuni aspetti tecnici risultano discriminanti per tali scelte, quali la qualità della muratura (orizzontalità dei filari, elementi ortogonali al piano della muratura), i collegamenti, sia fra le murature, sia fra orizzontamenti e murature.

 

     PERCORSO METODOLOGICO.

     Le attuali configurazioni, con cui oggi si presentano gli isolati dei centri storici, sono il frutto di graduali e rilevanti processi di trasformazione ed evoluzione che si sono susseguiti nel corso dei secoli.

     Tali procedimenti (rifusioni di cellule abitative, demolizioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ecc.) caratterizzano in maniera unica ogni singolo isolato e rendono molto difficile una generalizzazione del comportamento di tali complessi edilizi.

     Pertanto il modo migliore di affrontare il problema della riduzione di vulnerabilità sismica dei centri storici è un’analisi specifica ed approfondita di ogni singolo complesso edilizio. Solo in questo modo sarebbe possibile tenere conto delle particolarità proprie caratterizzanti il complesso.

     Un’analisi di questo tipo si porta dietro alcune difficoltà di carattere sia economico sia prettamente tecnico sia organizzativo.

     Non volendo rinunciare comunque alla prevenzione che tenga in conto quanto più possibile dei concetti d’interazione reciproca fra le diverse cellule, si è cercato di sviluppare uno strumento di analisi di vulnerabilità basato sul concetto di isolato.

     Per isolato si intende una costruzione delimitata da spazi aperti su ogni lato; i giunti sismici di adeguata ampiezza dividono il complesso edilizio in più isolati strutturalmente indipendenti.

     La difficoltà di trattare la vulnerabilità per l’intero isolato ha condotto ad individuare al suo interno i singoli edifici come UNITÀ STRUTTURALI (US) attraverso un percorso di analisi metodologico; una volta individuate le singole US si valuterà la vulnerabilità dovuta ad elementi intrinseci alla US stessa e quella causata dall’interazione con le altre US.

     Questa valutazione viene effettuata mediante il confronto della situazione rilevata con delle soglie di tipo numerico o qualitativo a carattere puramente convenzionale.

     In questo percorso, attraverso il quale viene stabilita la vulnerabilità della singola US, è stato fatto lo sforzo di pesare la vulnerabilità stessa nel contesto dell’isolato in cui la US si inserisce. L’informazione relativa alla singola US sarà dunque di tipo «on/off» (vulnerabile/non vulnerabile). Tali informazioni, ottenute per ognuna delle US componenti l’isolato, saranno poi gestite e composte a livello di intero isolato in modo di fornire un’informazione di sintesi sulla vulnerabilità dell’intero isolato.

 

     1. UNITÀ STRUTTURALI.

     1.1. METODOLOGIA DINDIVIDUAZIONE DELL’UNITÀ STRUTTURALE (US).

     Conoscere in modo approfondito un isolato, conoscerne il degrado ed i dissesti, conoscerne la storia è un presupposto indispensabile per intervenire correttamente, in modo essenziale ed economico, per evitare errori od interventi inutilmente pesanti.

     Ogni operazione progettuale deve basarsi sull’individuazione di uno schema strutturale che deve ragionevolmente rispettare la situazione effettiva della costruzione e tenere conto del suo comportamento globale.

     Il costo delle indagini conoscitive viene sempre abbondantemente compensato dai risparmi in fase costruttiva dovuto ad una progettazione puntuale, alla limitazione delle varianti e ad una corretta organizzazione dei lavori senza onerose sospensioni.

     Nel seguito è esposto un percorso metodologico di individuazione dei fattori volti alla definizione della US. Esso viene definito attraverso le seguenti fasi:

     1. analisi storico-tipologica: determinazione delle epoche costruttive delle varie porzioni dell’isolato e delle modalità storiche di aggregazione dello stesso;

     2. rilievo geometrico: definizione della forma dell’isolato; valutazione delle quote di imposta dei solai, della copertura e delle fondazioni;

     3. analisi dei materiali, determinazione dell’omogeneità delle strutture portanti verticali;

     4. rilievo strutturale: analisi dei solai di piano e di copertura, individuando la loro capacità di ripartire le azioni orizzontali (piano rigido) e valutando contestualmente il loro grado di collegamento alle strutture verticali; analisi dei collegamenti tra murature confluenti, valutando se siano fra loro collegate;

     5. comportamento strutturale: analisi dei potenziali comportamenti strutturali in termini di risposta ai carichi di natura statica e sismica;

     In seguito a queste analisi preliminari sarà possibile valutare quegli aspetti strutturali in grado di conferire un comportamento unitario alla porzione di isolato laddove essi sono presenti.

     Tra gli elementi da considerare al fine di individuare la porzione di isolato con comportamento unitario (US), sicuramente c’è la tipologia di solaio ed in particolare va riscontrata la presenza di solai rigidi e ben collegati alle murature sottostanti.

     Un altro aspetto da analizzare è la presenza di tirantature efficienti e diffuse anche ad un solo livello in grado di conferire un buon collegamento fra paramenti murari e la presenza di efficaci connessioni murarie (angolari e martelli) anche in assenza di diaframmi rigidi.

     Negli altri casi, la suddivisione in più US sarà effettuata in base a criteri tipologici dettati anch’essi dalle analisi preliminari (epoca di costruzione, tipologia costruttiva e strutturale). Per queste US però diviene fondamentale valutare le interazioni che le diverse US si scambiano reciprocamente.

     Tali interazioni sono tutte quelle derivanti da fenomeni localizzati che coinvolgono un singolo elemento strutturale senza generare ripercussioni sull’intero complesso resistente, ad esempio le spinte di archi e di volte non contrastate, la presenza di US adiacenti con solai di piano e/o di copertura sfalsati di quota rispetto a quelli della US in esame, la presenza di porzioni non allineate di prospetti, l’insufficienza del giunto di separazione tra tipologie costruttive a diverso comportamento.

     1.2. INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ STRUTTURALI (US).

     1.2.1. Rilievo geometrico e strutturale.

     Il rilievo geometrico del complesso edilizio serve alla caratterizzazione geometrica della U.S. Nel rilievo strutturale si porrà grande attenzione alla valutazione della tipologia e delle quote d’imposta dei solai piani o voltati e della copertura ed ai loro collegamenti con le pareti sottostanti, al fine di stabilire se l’isolato può essere analizzato sotto l’ipotesi di solai rigidi e ben collegati ai maschi murari.

     Le parti di isolato in cui il rilievo geometrico e quello strutturale indicano la contemporanea presenza dei requisiti di solai rigidi e ben collegati alle pareti sottostanti, quelle andranno considerate unitariamente in quanto avranno un comportamento riconducibile ad un effetto globale. Anche solai rigidi sfalsati di quota, ma ben collegati fra loro e alle murature di pertinenza, definiscono una porzione di isolato avente un comportamento unitario.

     Se viene meno uno dei due requisiti necessari per avere un comportamento globale (solai rigidi e ben collegati alle pareti sottostanti), sotto determinate condizioni, è possibile individuare organismi strutturali distinti (ma interagenti) nell’ambito del complesso edilizio. In questo caso le interazioni tra gli organismi individuati saranno riconducibili a fenomeni di carattere locale.

     Si pongono in questi casi i due problemi di individuare gli organismi strutturali in cui può essere suddiviso il complesso edilizio e di determinare la tipologia e l’entità delle interazioni fra tali organismi strutturali.

     1.2.2. Analisi storica e tipologica ed analisi dei materiali.

     Un criterio per individuare gli organismi strutturali è quello di considerare separatamente US adiacenti le cui murature non siano strutturalmente collegate.

     Può essere il caso di US costruite in epoche diverse oppure con differenti materiali.

     In ogni caso è necessario verificare se esse abbiano pareti in continuità strutturale, ossia collegate tra loro.

     L’analisi storica deve essere indirizzata a valutare l’evoluzione nel tempo dell’isolato ponendo in evidenza le parti costruite in tempi successivi, i collegamenti realizzati tra tali parti, le differenze tra i materiali utilizzati.

     Per comprendere correttamente il problema della connessione tra i pannelli murari dell’edilizia storica, occorre riferirsi all’evoluzione del tessuto urbano per successivo intasamento degli spazi liberi. È questa una prassi comune sia nelle US a schiera, sia nelle palazzine nobili.

     Le costruzioni più tarde si affiancano alle precedenti sfruttandone il muro di confine. Le scatole murarie, quindi, non sono sempre originariamente chiuse, con i quattro muri perimetrali costruiti contemporaneamente. È invece frequente il caso che una cellula abitativa abbia solo tre lati costruiti insieme, quando essa nasce affiancandosi ad una preesistente (figura 1, caso A); solo due che formano un angolo, se deriva dall’intasamento di un cortile (figura 1, caso B); nient’altro che una parete su strada se colma uno spazio tra due abitazioni (figura 1, caso C).

     Figura 1. Posizione della scatola muraria nel tessuto urbano in relazione alle situazioni di accrescimento.

     Queste situazioni mostrano con evidenza le originali mancanze di connessione tra muro e muro. Tuttavia prima di trarre conclusioni da tale constatazione, è opportuno osservare l’uso ancora visibile nelle sopraelevazioni più recenti, di lasciare le «morse», pietre sporgenti dal bordo terminale del muro per accogliere la muratura della casa successiva.

     D’altro canto, non è infrequente scorgere nelle vecchie case del centro storico lesioni longitudinali correnti lungo gli spigoli; queste denunciano un distacco tra le pareti ortogonali ancora in corso oppure già consolidato.

     Anche se è presente una certa ammorsatura, dovuta all’ingranamento all’angolo dei pannelli ortogonali, non si può attribuire a tale accorgimento costruttivo una efficacia meccanica. Al limite, l’ingranamento sarà sufficiente a mantenere l’integrità della costruzione fin tanto che un sisma non introduca azioni orizzontali. È sufficiente una modesta sollecitazione sismica per annullare le risorse di queste ammorsature.

     1.2.3. Comportamento strutturale.

     Quale che sia il criterio di individuazione degli organismi strutturali in un complesso edilizio, si segnala un principio sempre valido: una US deve essere definita univocamente da cielo a terra, tenendo conto, in fase di analisi di vulnerabilità, dei carichi limitrofi e delle interazioni indotte da U.S. adiacenti.

     Un altro aspetto da considerare, al fine di suddividere l’isolato nelle varie US e di individuare le mutue interazioni tra esse, è il rilievo dei danni subiti nel tempo ad opera di eventuali terremoti del passato e le riparazioni effettuate, evidenziando, nella misura del possibile, la localizzazione dei danni e delle riparazioni e l’entità dei danni.

     Infatti lo studio dello stato fessurativo conseguente al sisma indubbiamente favorisce la comprensione del comportamento di un complesso edilizio, l’individuazione dei percorsi tensionali lungo i suoi elementi costitutivi e quindi degli schemi strutturali resistenti e le modalità di interazione e reciproco condizionamento di tali schemi strutturali.

 

     2. VULNERABILITÀ.

     2.1. ELEMENTI DI VULNERABILITÀ DELL’UNITÀ STRUTTURALE.

     Individuate le singole US, si deve effettuare l’analisi di vulnerabilità al fine di stabilire se le stesse superano o meno una determinata soglia per la potenziale ammissibilità al contributo.

     Alcuni parametri di vulnerabilità sono fortemente condizionati dalla qualità della muratura che può essere analizzata suddividendola in tre grandi tipologie (A, B, C) a seconda del comportamento meccanico, come sarà più avanti specificato.

     Ai fini del presente lavoro si individuano due forme di vulnerabilità della US considerata: vulnerabilità intrinseca e vulnerabilità indotta.

     La prima è data da tutte le situazioni di vulnerabilità proprie della US come entità a sé stante.

     La vulnerabilità indotta invece tiene conto dei rapporti strutturali della US individuata con le US ad essa vicine.

     La VULNERABILITÀ INTRINSECA si distingue in due classi:

     - classe a: comprende quegli elementi di vulnerabilità la cui risoluzione è ritenuta fondamentale per una politica di prevenzione in relazione anche ad un rapporto ottimale costi - benefici;

     - classe b: comprende quegli elementi di vulnerabilità legati allo specifico contesto strutturale e localizzati in parti ben precise della US; tali elementi sono importanti se associati ad altri elementi di vulnerabilità.

     a) La vulnerabilità di classe a può essere analizzata attraverso i seguenti elementi:

     a.1) assenza di collegamenti tra pareti confluenti;

     a.2) assenza di collegamenti tra pareti e orizzontamenti;

     a.3) assenza di incatenamenti o presidi di pari efficacia;

     a.4) area al taglio insufficiente/torcente critico;

     a.5) qualità muraria insufficiente;

     a.6) fatiscenza e insufficienza statica.

     b) La vulnerabilità di classe b può essere analizzata attraverso i seguenti elementi:

     b.1) snellezza critica;

     b.2) distribuzione irregolare delle aperture;

     b.3) presenza di elementi spingenti;

     b.4) presenza di superfetazioni a comportamento strutturale non omogeneo;

     b.5) presenza di muri in falso;

     b.6) variazioni consistenti di area resistente da un piano all’altro;

     b.7) elementi non strutturali malvincolati;

     b.8) dissesto/cedimento fondale.

     La VULNERABILITÀ INDOTTA dipende dai seguenti fattori:

     c.1) volte ed archi non contrastati;

     c.2) solai e coperture al contorno sfalsati;

     c.3) disassamenti in facciata;

     c.4) posizione di testata della US;

     c.5) giunti di ampiezza insufficiente;

     c.6) US adiacenti a quella in esame ma con notevoli differenze di rigidezza.

     Nella seguente tabella sono riportati gli elementi di vulnerabilità sopra descritti, facendo notare come alcuni di essi sono fortemente influenzati dalla qualità della muratura (A, B, C) attraverso dei parametri che saranno successivamente illustrati.

     Nella tabella il parametro S indica se la valutazione dell’elemento di vulnerabilità è indipendente dalla qualità della muratura (S) oppure ne è dipendente (S1, S2, S3).

 

 

ELEMENTI DI VULNERABILITÀ INTRINSECA

QUALITÀ MURARIA

 

 

A

B

C

CLASSE a

a.1) assenza di collegamenti tra pareti confluenti

S

 

 

 

a.2) assenza di collegamenti tra pareti e orizzontamenti

S

 

 

 

a.3) assenza di incatenamenti o presidi di pari efficacia

S

 

 

 

a.4) area al taglio insufficiente

S1

S2

S3

 

a.5) qualità muraria insufficiente

/

/

S3

 

a.6) fatiscenza e insufficienza statica

S1

S2

S3

CLASSE b

b.1) snellezza critica

S1

S2

S3

 

b.2) distribuzione irregolare delle aperture

S

 

 

 

b.3) elementi spingenti

S

 

 

 

b.4) presenza di superfetazioni a comportamento strutturale non omogeneo

S

 

 

 

b.5) presenza di muri in falso

S

 

 

 

b.6) variazioni consistenti di area resistente da un piano all’altro

S

 

 

 

b.7) elementi non strutturali malvincolati

S

 

 

 

b.8) dissesto / cedimento fondale

S

 

 

Tabella 1. Elementi di vulnerabilità intrinseca.

 

ELEMENTI DI VULNERABILITA’ INDOTTA

QUALITÀ MURARIA

 

A

B

C

c.1) volte ed archi non contrastati

S

 

 

c.2) solai e coperture al contorno sfalsati

S

 

 

c.3) disassamenti in facciata

S

 

 

c.4) posizione di testata della US

S

 

 

c.5) giunti di ampiezza insufficiente

S

 

 

c.6) US adiacenti a quella in esame ma con notevoli differenze di rigidezza

S

 

 

Tabella 2. Elementi di vulnerabilità indotta.

 

     2.2. CRITERI DI ANALISI DELLA MURATURA.

     La determinazione della qualità muraria della US è un aspetto preliminare a qualsiasi analisi di vulnerabilità della stessa US.

     Scopo del presente paragrafo è illustrare un criterio di valutazione della qualità della muratura attraverso l’uso di schede in cui sono descritti i parametri necessari da rilevare per determinare la qualità di una muratura.

     A tal fine si è dunque sviluppato un procedimento che permette di dare un giudizio sulla qualità muraria. Questo metodo, basato sull’osservazione diretta dei parametri costruttivi tipici della «regola dell’arte» presenti nella muratura in esame, ha il vantaggio di una generale applicabilità.

     Sono stati considerati come parametri di riferimento per la valutazione della qualità muraria quelle caratteristiche costruttive che ne influenzano il comportamento e che sono riportate nella tabella 3.

     Questo metodo di analisi permette di definire varie tipologie murarie, ognuna delle quali caratterizzata da un particolare comportamento sismico.

     La procedura che viene sviluppata, consiste nel seguire un percorso guidato basato su più livelli. Ad ogni livello è richiesto un confronto tra la muratura oggetto di analisi e le categorie riportate negli abachi.

     Questo percorso di analisi della muratura, che porta ad individuarne la qualità, viene spiegato nell’appendice A in cui vengono presi in considerazione in modo dettagliato i parametri di riferimento esposti in tabella 3; questo percorso porta a tre possibili categorie murarie: A, B o C.

 

OR

orizzontalità dei filari

SG

sfalsamento dei giunti verticali di malta

FD

forma e dimensione degli elementi

PD

elementi disposti ortogonalmente al piano della muratura (diatoni)

MA

qualità della malta

Tabella 3. Parametri di riferimento utilizzati per la valutazione della qualità muraria.

 

     2.3. CRITERI DI ANALISI DELLA VULNERABILITÀ INTRINSECA.

     Nel seguente paragrafo vengono descritti i parametri per la valutazione della vulnerabilità intrinseca.

     a.1) Per collegamenti tra pareti confluenti si intende l’efficacia della connessione in corrispondenza di incroci, cantonali e martelli murari lungo lo sviluppo verticale delle pareti interessate.

     Tale connessione si riterrà assente se vi sono aperture a diretto contatto con il muro ortogonale.

     Se non vi sono aperture le connessioni possono essere inefficaci o perché gli elementi di collegamento non sono in numero sufficiente o perché le loro dimensioni sono troppo ridotte per poter esplicare un buon collegamento in relazione allo spessore dei muri da collegare. Anche la qualità della malta è un parametro da considerare ai fini dell’efficacia del collegamento.

     Una valutazione circa l’efficacia dei collegamenti si può ottenere con la metodologia riportata in appendice B.

     a.2) Per collegamenti tra pareti ed orizzontamenti si intende l’efficacia della connessione esistente sia dei solai di piano sia della copertura con le pareti sottostanti, su tutti i lati di ciascun campo di solaio; andrà inoltre controllata l’efficacia dei collegamenti dei rampanti e dei pianerottoli dei vani scala con le murature d’ambito.

     A questo proposito l’analisi della tipologia di solaio può già di per sé essere un utile indizio circa l’efficienza del collegamento dello stesso con le murature d’ambito. In presenza di solai in legno, in acciaio e volticine o in acciaio e tavelloni non rimaneggiati si riterranno assenti i collegamenti con le murature d’ambito. Solai in latero-cemento non rimaneggiati costituiti da travetti Sap si riterranno collegati alle pareti su cui sono orditi ma non collegati alle pareti parallele all’orditura. Le coperture in travi Varese, in legno o in acciaio non rimaneggiate possono ritenersi scollegate alle murature d’ambito, e sono da considerarsi spingenti quando queste sono ordite nel verso della pendenza della falda. Inoltre occorrerà tenere conto di particolari situazioni che costruttivamente implicano l’assenza di collegamenti quali volte a botte non collegate lungo la prima e l’ultima generatrice.

     a.3) Per incatenamenti o presidi di pari efficacia si intende un insieme di elementi che a livello di solaio realizzino un efficace collegamento fra maschi murari, contribuendo a conferire alla US un comportamento scatolare.

     Non saranno ritenuti efficaci capichiave di dimensione insufficiente, piastre di esiguo spessore, catene eccessivamente deformate e gli ancoraggi dei capichiave su porzioni di muratura visibilmente ammalorata.

     a.4) Nella voce area a taglio/torcente critico si intende valutare in maniera convenzionale la resistenza a taglio ai vari piani della US considerando un terremoto di progetto di intensità piuttosto bassa. Tale analisi, condotta sia nel caso di piano rigido sia nel caso di piano deformabile, verrà eseguita per mezzo del confronto con valori di area minima resistente riportati in opportuni abachi e terrà conto della qualità del tessuto murario. Qualora tale analisi porti ad una verifica positiva e vi sia presenza di piano rigido, occorrerà valutare se l’effetto torcente deve essere considerato un elemento di vulnerabilità in funzione di alcuni parametri geometrici propri della US in esame.

     Sui singoli piani andranno decurtate, dalle aree da prendere in considerazione, sia le aree dei muri in falso sia quelle dei muri la cui snellezza nel piano della parete è superiore a 5. In questo caso si valuta la snellezza nel piano della parete, data dal rapporto H / L dove H è l’altezza della parete ed L la sua lunghezza.

     a.5) La qualità muraria viene indagata attraverso le schede riportate in appendice A.

     In particolare si possono individuare tre diversi tipi muratura a seconda del loro comportamento sotto l’azione sismica:

     - Categoria A: muratura di ottima qualità, realizzata secondo le indicazioni suggerite dalla «regola dell’arte», caratterizzata da un comportamento monolitico fuori piano e da una buona resistenza alle azioni parallele al suo piano;

     - Categoria B: muratura di media qualità, realizzata secondo alcune indicazioni suggerite dalla «regola dell’arte». Durante il meccanismo di danno fuori piano si suddivide in più elementi ancora caratterizzati da un comportamento assimilabile ad un corpo rigido; nel suo piano è caratterizzata da una media resistenza alle azioni sismiche;

     - Categoria C: muratura di qualità scadente, non realizzata nel rispetto della «regola dell’arte», per la quale è prevedibile un meccanismo di collasso che determina la frantumazione dell’opera muraria per azioni fuori piano; è caratterizzata da una scarsa resistenza alle azioni parallele al suo piano.

     a.6) La fatiscenza dei maschi murari e dei solai o l’insufficienza statica delle murature possono manifestarsi in conseguenza di forme di degrado proprie degli elementi costruttivi che riducono l’efficienza meccanica della struttura (ad esempio erosione profonda dei giunti, fratturazione diffusa della pietra, ammaloramento della testa di una capriata, dei travicelli o delle sezioni d’appoggio di travature, degrado della sommità delle murature, eccessiva deformazione di solai in legno o in acciaio e volticine, etc.) e di cattive condizioni manutentive degli elementi di protezione della US (inefficienza del manto di copertura, di gronde e pluviali).

     La perdita di efficienza anche per soli carichi verticali delle murature o dei solai di un piano costituisce elemento di vulnerabilità che deve essere considerato.

     b.1) Attraverso la voce snellezza critica si intende valutare se la snellezza di alcune pareti supera o meno il valore critico riportato in opportuni abachi, tenendo conto dei meccanismi di ribaltamento o di pressoflessione delle stesse pareti per azioni ortogonali.

     Particolare attenzione andrà posta nel valutare la snellezza di quelle pareti la cui altezza può risultare maggiore di quella di un interpiano o perché adiacenti a vani scale o perché accostate a volte senza un efficace collegamento lungo la generatrice.

     Anche per questo elemento di vulnerabilità, il valore critico è influenzato dalla qualità del tessuto murario.

     b.2) Per distribuzione irregolare di aperture si intende il mancato allineamento da cielo a terra dei setti murari sia interni che esterni della US.

     La presenza di aperture non allineate ha effetti negativi anche in condizioni statiche; il flusso delle tensioni devia sopra l’apertura del piano superiore e, divergendo sulle spalle del vano, si scarica in prossimità dell’architrave del piano sottostante.

     Analogamente, anche per azioni sismiche, si instaurano meccanismi anomali sia per azioni complanari che per azioni ortogonali al piano della muratura stessa. Queste situazioni di vulnerabilità sono tanto più gravi quanto minore è la rigidezza delle fasce di piano comprese tra un livello e l’altro. Infatti a tali porzioni di muratura è affidato il duplice compito di costituire un vincolo per i maschi murari soprastanti e di essere un elemento di trasmissione delle azioni sismiche orizzontali fra maschi adiacenti.

     b.3) Per elementi spingenti si intendono quelli che, per il solo effetto dei carichi verticali, esplicano delle azioni orizzontali non contrastate da idonei elementi strutturali come tiranti, cordoli o cerchiature specifiche. Questa categoria prende in considerazione le spinte orizzontali esplicate da volte, da archi e dalle coperture.

     Sono elementi spingenti in condizioni sismiche anche gli orizzontamenti sfalsati non collegati alle murature sottostanti.

     Negli schemi in appendice C sono riportate alcune situazioni tipiche di strutture spingenti.

     b.4) Superfetazioni a comportamento strutturale non omogeneo: esse costituiscono evidentemente un elemento di vulnerabilità in quanto alterano la distribuzione di masse e rigidezze e, in caso di sisma, possono produrre azioni difficilmente prevedibili su alcune parti della US.

     b.5) I muri in falso su travi e su solai non sufficientemente rigidi, nonché pilastri in falso su volte, su solai e su travi, sono situazioni di vulnerabilità che devono essere eliminate. Va considerata con attenzione anche la situazione di un muro in falso con giacitura parallela alla direttrice di una volta cilindrica.

     b.6) Variazioni consistenti di area resistente da un piano all’altro: nel caso di edifici in muratura, soprattutto per quelli più vecchi, la principale causa d’irregolarità è costituita dalla presenza di porticati e loggiati. Si terrà conto di questi elementi di vulnerabilità valutando la differenza di area resistente tra un piano e quello sovrastante.

     b.7) Tra gli elementi non strutturali che contribuiscono ad accrescere la vulnerabilità di una US si ricordano i seguenti: infissi esterni o insegne mal vincolati alle pareti, comignoli o altre appendici in copertura mal vincolate alla struttura, parapetti di cattiva esecuzione, controsoffitti di grande estensione mal collegati, balconi, gronde, velette ed altri elementi non appartenenti al sistema resistente della costruzione ma di peso significativo. Tali elementi vengono considerati poiché nel caso di un loro crollo possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità

     b.8)Nella voce «dissesto / cedimento fondale» verrà valutata la presenza di lesioni dovute a cedimenti fondali.

     2.4. CRITERI DI ANALISI DELLA VULNERABILITÀ INDOTTA.

     Nel seguente paragrafo vengono descritti i parametri per la valutazione della vulnerabilità indotta.

     c.1) Volte ed archi non contrastati: è il caso in cui la US in esame è in adiacenza con altre US le cui volte insistono sulle pareti in comune. L’effetto è simile a quello dei solai sfalsati di cui al punto successivo; la differenza è in due aspetti: la spinta della volta c’è anche in fase statica; la spinta della volta si esercita a quota più bassa rispetto al vincolo offerto dal solaio della cellula adiacente anche quando le superfici di estradosso delle due cellule sono alla stessa quota. Affinché sia presente tale elemento di vulnerabilità occorre verificare se la spinta esercitata dall’arco o dalla volta sia non contrastata, ossia non abbia la possibilità di scaricarsi a terra (per esempio attraverso una parete di confine tra le due US di grande spessore) e non sia assorbita da opportuni presidi (ad esempio tiranti o cordoli).

     c.2) Solai e coperture al contorno sfalsati: solai impostati a quote differenti, anche non rigidi o di diversa tipologia, inseriti in organismi strutturali adiacenti alla US in esame, esercitano la loro spinta sismica sulle pareti di separazione della US che si sta considerando.

     Un esempio di tale situazione di vulnerabilità è riportato nell’ultima figura dell’appendice C.

     c.3) Disassamenti in facciata: si tratta di effetti tipici in agglomerati e complessi a schiera e consistono in un effetto torcente locale sulla porzione di muratura che collega i due prospetti non allineati.

     c.4) Posizione di testata della US: le cellule di testata di agglomerati e complessi a schiera sono una parte molto vulnerabile del complesso edilizio in quanto, in una delle due direzioni, non beneficiano dell’azione di contrafforte esercitata dalle cellule adiacenti, come invece accade per le zone intermedie del complesso edilizio.

     c.5) Nel caso si abbiano giunti di ampiezza insufficiente fra US adiacenti, si possono registrare fenomeni di martellamento.

     c.6) Si possono avere US adiacenti di differente rigidezza sia quando esse sono realizzate con tipologie costruttive diverse sia quando siamo in presenza di orizzontamenti di differente rigidezza nelle due US (esempio di solai in legno accanto a solai in latero-cemento) sia quando le due US hanno differente altezza.

     2.5. PROCEDURA DI DETERMINAZIONE DELLA VULNERABILITÀ PER LA SINGOLA US.

     2.5.1. Descrizione generale della procedura.

     Una volta individuata la US oggetto di analisi, la procedura convenzionale per valutarne la vulnerabilità consiste in due fasi:

     - valutare se sono presenti gli elementi di vulnerabilità riportati nelle tabelle 1 e 2;

     - valutare se gli elementi di vulnerabilità presenti contestualmente concorrono a far superare una soglia di vulnerabilità.

     La presenza anche di un solo elemento di vulnerabilità di classe a a.1, a.2, a.3, a.4, a.5 o a.6 oppure dell’elemento c.5, è sufficiente a far superare una soglia di vulnerabilità.

     La presenza parziale di un elemento di vulnerabilità di classe a (indicata con a.1*, a.2*, a.3*, a.4*) può definire una soglia di vulnerabilità se associata con la presenza parziale di altri elementi di classe «a» e se associata ad alcuni degli elementi di vulnerabilità di classe «b» o «c»; anche la contemporanea presenza di alcuni elementi di classe b e c, opportunamente combinati tra loro, può determinare il superamento della soglia di vulnerabilità.

     2.5.2. Definizione delle condizioni critiche sufficienti da sole a stabilire una soglia.

     Di seguito vengono riportate le situazioni per cui viene superata la soglia di vulnerabilità a causa della criticità di un solo parametro di vulnerabilità.

     a.1) Inefficacia dei collegamenti fra pareti confluenti sul 60 per cento di tutti gli incroci murari di un piano della US;

     a.2) Collegamenti fra pareti ed orizzontamenti inefficaci su almeno il 60 per cento di un piano della US.

     Non sono da ritenersi situazioni sopra soglia i casi in cui la predetta condizione sussiste in concomitanza con l’efficacia dei collegamenti fra pareti confluenti su almeno il 50 per cento degli incroci murari dello stesso piano della US e con interasse massimo tra le pareti non superiore a 6 m.

     a.3) Incatenamenti assenti od inefficaci su almeno il 60 per cento di un piano della US.

     Non sono da ritenersi situazioni sopra soglia i casi in cui la predetta condizione sussiste in concomitanza con almeno una delle seguenti condizioni:

     - l’efficacia dei collegamenti fra pareti confluenti su almeno il 75 per cento degli incroci murari dello stesso piano della US e interasse massimo tra le pareti non superiore a 6 m,

     - almeno il 75 per cento dei collegamenti fra pareti ed orizzontamenti efficaci sullo stesso piano della US.

     a.4) Area al taglio insufficiente in almeno una direzione ad un solo piano oppure presenza di effetti torcenti da valutare in base ai criteri esposti in appendice D.

     Per la valutazione dell’area resistente al taglio si ricorre alle tabelle 4’ e 4’’ sotto riportate.

     Esse derivano da una verifica di tipo VeT eseguita attraverso la procedura spiegata in appendice D.

     Si stabilisce il sistema di riferimento X-Y in modo che l’asse X sia sempre quello lungo il quale si ha l’area resistente di muratura maggiore (Ax > Ay ).

     Si calcolano, per ogni livello, i seguenti parametri:

 

     in cui:

     At = area totale coperta

     Ax = area totale elementi resistenti in direzione X

     Ay = area totale elementi resistenti in direzione Y

     A = area minima tra Ax ed Ay

     B = area massima tra Ax ed Ay

     Si confrontano i valori così calcolati con quelli minimi e ’ riportati nella tabella 4. Se si verifica < ’ oppure < ’, allora si è in condizioni di vulnerabilità poiché viene superata la soglia.

     Se la muratura prevalente ad un dato livello è di categoria C allora si riterrà presente tale elemento di vulnerabilità. Pertanto si prenderanno in considerazione solo le murature di categoria A oppure B.

     Considerando solo i quattro parametri , , N (numero di piani sopra il livello di verifica) e la tipologia muraria (A o B), si sono costruite delle soglie di vulnerabilità associate al valore di 0,14 del coefficiente i (moltiplicatore dei carichi verticali inerziali). Esse sono raccolte nelle tabelle 4’ e 4’’ riportate sotto.

     Tabella 4’. Soglie di vulnerabilità a.4) per la verifica a taglio con 3m < h < 5m dove h è l’altezza di interpiano media; murature di categoria A.

     (Omissis).

 

     Tabella 4’’. Soglie di vulnerabilità a.4) per la verifica a taglio con 3m < h < 5m dove h è l’altezza di interpiano media; murature di categoria B.

     (Omissis).

 

     Ai fini del calcolo dell’area resistente al taglio non saranno considerati i muri di snellezza superiore a 5, le pareti in falso e tutte le pareti appartenenti alle superfetazioni così come definite nell’elemento di vulnerabilità b.4).

     Per le pareti inclinate rispetto agli assi X ed Y scelti, le aree resistenti Ax ed Ay saranno date rispettivamente dal prodotto tra il loro spessore e la proiezione della loro lunghezza sull’asse X o sull’asse Y.

     La valutazione degli effetti torcenti va fatta solo in presenza di solai rigidi e ben collegati, estesi a tutta la superficie coperta della US ad almeno un livello.

     Si riterranno presenti gli effetti torcenti nei casi di configurazioni planimetriche delle singole US riportate in appendice D.

     a.5) Presenza di maschi murari che, in riferimento alla qualità muraria, appartengono alla categoria C, in almeno un livello della US. Per quei piani dove siano presenti murature di categorie diverse, tale elemento di vulnerabilità sarà ritenuto presente se la maggior parte delle pareti è di categoria C.

     a.6) Fatiscenza di almeno il 50 per cento delle pareti di un piano da rilevare attraverso l’osservazione diretta circa lo stato qualitativo delle murature; fatiscenza di tutti i solai di un piano da rilevare quando esistano segni evidenti di danneggiamento degli elementi non strutturali (fessurazioni su pavimenti o fondelli); insufficienza statica delle murature, da rilevare attraverso il confronto tra il rapporto (Am / At)calcolato, derivante dalla misurazione sulla US sia dell’area totale di muratura al livello considerato Am sia dell’area totale coperta At, ed il rapporto minimo da individuare nelle tabelle 5 e 6 a seconda del tipo di muratura, dell’altezza di interpiano e del livello che si sta considerando. La soglia di vulnerabilità si ritiene superata se risulta:

     (Am / At)calcolato < (Am / At)min.

 

     Tabella 5. Elemento di vulnerabilità a.6) derivante da inefficienza statica per la tipologia muraria di tipo A: rapporto (Am / At)min ai vari piani di verifica e per diverse altezze di interpiano.

     (Omissis).

 

     Tabella 6. Elemento di vulnerabilità a.6) derivante da inefficienza statica per la tipologia muraria di tipo B: rapporto (Am / At)min ai vari piani di verifica e per diverse altezze di interpiano.

     (Omissis).

 

     Per la tipologia di muratura C non è riportata nessuna tabella poiché questa situazione è da ritenersi vulnerabile in quanto scatta la soglia a.5.

     c.5) Presenza di giunti di ampiezza insufficiente (d < H/100) con una o più costruzioni adiacenti.

     2.5.3. Definizione delle condizioni di vulnerabilità da associare ad altri elementi di vulnerabilità per stabilire una soglia.

     Nel seguente paragrafo vengono presi in considerazione gli elementi di vulnerabilità che devono essere associati ad altri elementi per poter essere nella condizione di superamento della soglia di vulnerabilità. La valutazione di tali elementi va dunque eseguita localmente, laddove vi è la presenza dell’altro elemento di vulnerabilità cui sono associati.

     a.1)* Inefficacia dei collegamenti fra pareti confluenti localizzata in una certa parte della US;

     a.2)* Collegamenti fra pareti ed orizzontamenti inefficaci in una certa parte della US;

     a.3)* Incatenamenti assenti od inefficaci in una certa parte della US;

     a.4)* Area al taglio insufficiente in almeno una direzione ad almeno un piano; per la valutazione di questa soglia si ricorre alle tabelle 7’ e 7’’, del tutto analoghe a quelle associate alla soglia a4) ma costruite per un valore del coefficiente “i” pari a 0,182.

 

     Tabella 7’. Soglie di vulnerabilità a.4)* per murature di categoria A per la verifica a taglio con 3m < h < 5m, dove h è l’altezza di interpiano media.

     (Omissis).

 

     Tabella 7’’. Soglie di vulnerabilità a.4)* per murature di categoria B per la verifica a taglio con 3m < h < 5m, dove h è l’altezza di interpiano media.

     (Omissis).

 

     b.1) L’elemento b.1 (snellezza critica) è quantificato numericamente tramite le tabelle riportate sotto ed il cui funzionamento è spiegato in appendice F.

     Una parete si considera snella quando il suo spessore è inferiore al corrispondente spessore critico riportato nelle tabelle 8, 9, 10, 11, 12, 13.

     Per tutte le tabelle valgono inoltre le considerazioni che seguono.

     L’interasse ‘a’ rappresenta la distanza tra le pareti irrigidenti, ortogonali alla parete che si sta considerando.

     Il meccanismo da considerare deve essere congruente con la presenza o meno dei collegamenti della quinta muraria in questione con tutti i solai di piano.

     Per le caselle in cui non è riportato il valore di bCR, si intende che la corrispondente situazione risulta vulnerabile. Questo poiché sarebbe necessario uno spessore della parete troppo elevato, rispetto ad un valore convenzionale scelto in funzione della tipologia muraria (b max (A)=100, b max (B)=140, b max (C)=140).

 

     Tabella 8. Elemento di vulnerabilità b.1) per ribaltamento pareti, con altezza di interpiano h =3 m, valutato per diversi meccanismi di ribaltamento e per diversi valori dell’interasse a delle pareti ortogonali.

     (Omissis).

 

     Tabella 9. Elemento di vulnerabilità b.1) per ribaltamento pareti, con altezza di interpiano h =3,5 m, valutato per diversi meccanismi di ribaltamento e per diversi valori dell’interasse a delle pareti ortogonali.

     (Omissis).

 

     Tabella 10. Elemento di vulnerabilità b.1) per ribaltamento pareti, con altezza di interpiano h =4 m, valutato per diversi meccanismi di ribaltamento e per diversi valori dell’interasse a delle pareti ortogonali.

     (Omissis).

 

     Tabella 11. Elemento di vulnerabilità b.1) per ribaltamento pareti, con altezza di interpiano h =4,5 m, valutato per diversi meccanismi di ribaltamento e per diversi valori dell’interasse a delle pareti ortogonali.

     (Omissis).

 

     Tabella 12. Elemento di vulnerabilità b.1) per ribaltamento pareti, con altezza di interpiano h =5 m, valutato per diversi meccanismi di ribaltamento e per diversi valori dell’interasse a delle pareti ortogonali.

     (Omissis).

 

     Tabella 13. Elemento di vulnerabilità b.1) per pressoflessione al variare della qualità della muratura A, B, o C, dell’altezza media di interpiano h e dei vari meccanismi di collasso.

     (Omissis).

 

     b.2) nella valutazione della distribuzione irregolare di aperture si considera convenzionalmente il rapporto R = (AM / AT), tra la superficie laterale di tutti i maschi murari che hanno continuità da cielo a terra appartenenti ad una quinta muraria (AM), e la superficie laterale totale della quinta muraria stessa, comprese le aperture (AT).

     Quando il rapporto R = (AM / AT) è inferiore a 0,2 si riterrà superata la soglia b.2.

     Un esempio è riportato in figura 2. Da tale figura si può notare come, nel computo delle aree, siano considerate le zone dei prospetti appartenenti agli incroci murari.

     Figura 2. Esempio di quinta muraria in cui AM = ( A1 + A2 + A3 ) e AT = (L x H)

     (Omissis).

     b.6) aumento di area resistente da un piano a quello sovrastante maggiore del 40 per cento.

     b.7) nella valutazione di questo elemento di vulnerabilità saranno considerati vulnerabili:

     - comignoli, velette o altre appendici mal vincolate alla copertura e di massa significativa, la cui snellezza sia superiore a 7;

     - controsoffitti mal vincolati di superficie maggiore di 10 mq;

     - balconi mal vincolati alla struttura portante della costruzione di superficie maggiore di 3 mq;

     - gronde mal vincolate alla copertura di luce superiore ad 0,6 m;

     - parapetti mal vincolati alla struttura portante della costruzione e di superficie maggiore di 3 mq.

     2.5.4. Definizione delle soglie di vulnerabilità:

     Soglie derivanti dalla valutazione critica di un solo elemento di vulnerabilità:

     1. a.1)

     2. a.2)

     3. a.3)

     4. a.4)

     5. a.5)

     6. a.6)

     7. c.5)

     Soglie derivanti dalla valutazione critica di due elementi di vulnerabilità riscontrati nella stessa porzione della US:

     8. a.1)* + a.2)*

     9. a.1)* + a.3)*

     10. a.1)* + b.1)

     11. a.1)* + b.2)

     12. a.1)* + b.3)

     13. a.1)* + b.4)

     14. a.1)* + b.5)

     15. a.1)* + b.6)

     16. a.1)* + b.7)

     17. a.1)* + b.8)

     18. a.1)* + c.1)

     19. a.1)* + c.2)

     20. a.1)* + c.3)

     21. a.1)* + c.4)

     22. a.2)* + a.3)*

     23. a.2)* + b.1)

     24. a.2)* + b.2)

     25. a.2)* + b.3)

     26. a.2)* + b.4)

     27. a.2)* + b.5)

     28. a.2)* + b.6)

     29. a.2)* + b.7)

     30. a.2)* + c.1)

     31. a.2)* + c.2)

     32. a.2)* + c.3)

     33. a.2)* + c.4)

     34. a.3)* + b.1)

     35. a.3)* + b.3)

     36. a.3)* + b.4)

     37. a.3)* + c.1)

     38. a.3)* + c.3)

     39. a.3)* + c.4)

     40. a.4)* + b.2)

     41. a.4)* + b.3)

     42. a.4)* + b.6)

     43. a.4)* + b.8)

     44. a.4)* + c.1)

     45. a.4)* + c.2)

     46. a.4)* + c.4)

     47. b.1) + b.3)

     48. b.1) + b.4)

     49. b.1) + b.8)

     50. b.1) + c.1)

     51. b.1) + c.2)

     52. b.1) + c.3)

     53. b.6) + c.6)

     54. c.2) + c.6)

     55. c.3) + c.6)

 

     3. OPERE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO PER ELIMINARE LE CARENZE STRUTTURALI.

     Sono ammessi a contributo gli interventi necessari ad eliminare le carenze strutturali che determinano il superamento delle soglie di vulnerabilità evidenziate al paragrafo 2.5.4 «Definizione delle soglie di vulnerabilità».

     Le classi di intervento indicate nel paragrafo seguente associate agli elementi di vulnerabilità, sono indicate nella tabella 14 «Soglie di vulnerabilità e corrispondenti classi di intervento» e richiamate nell’appendice G «interventi di riduzione della vulnerabilità».

     Interventi alternativi, purché di pari o maggiore efficacia, sono comunque ammissibili.

 

     3.1. CLASSI DI INTERVENTO.

     In questo paragrafo sono definite le classi di intervento suddivise in base alla tipologia di carenza strutturale da eliminare.

     Per la modalità di esecuzione e la tecnologia degli interventi può essere utile riferimento l’appendice G.

     1) Interventi volti al miglioramento o alla creazione della connessione efficace tra elementi di incroci e martelli murari:

     — perforazioni armate;

     — scuci e cuci;

     — cerchiatura di aperture poste vicino all’incrocio murario;

     — chiusura nicchie interne.

     2) Interventi volti al miglioramento o alla creazione di un’efficiente connessione tra solai di piano e di copertura con tutte le pareti murarie di competenza:

     — cordoli in c.a. con perfori armati verticali;

     — cordoli in acciaio con perforazioni armate di collegamento;

     — soletta armata con perfori incrociati di collegamento tra di essa e le murature d’ambito;

     — piatti in acciaio di collegamento del tavolato ligneo alle murature d’ambito;

     — cordoli in muratura armata;

     — inserimento di capichiave collegati alle teste di travi in legno e portati all’esterno della muratura;

     — sostituzione di solai di piano e di copertura con nuovi solai adeguatamente collegati alle pareti sottostanti;

     — intervento combinato di cappa in cls armato all’estradosso di volte e suo collegamento a cordolo perimetrale o consolidamento di volte con materiali FRP.

     3) Interventi volti alla realizzazione, o al miglioramento dell’efficienza funzionale, di incatenamenti o presidi di pari efficacia che siano in grado di realizzare un buon collegamento fra pareti murarie:

     — catene in acciaio;

     — cordoli in c.a.;

     — cordoli in acciaio;

     — fasciature realizzate con materiali compositi;

     — inserimento di capichiave collegati alle teste di travi in legno e portati all’esterno della muratura;

     — interventi di presidio su archi;

     — inserimento di contrafforti.

     4) Interventi volti all’aumento di resistenza delle murature nei confronti sia delle azioni nel piano sia delle azioni fuori dal piano delle murature stesse:

     — betoncino armato;

     — scuci e cuci;

     — iniezioni di miscele cementizie;

     — ispessimento delle pareti murarie;

     — inserimento di diatoni tra i paramenti della muratura;

     — inserimento nuove pareti;

     — inserimento di tiranti verticali;

     — cerchiature di aperture;

     — riduzione dei vuoti.

     5) Interventi volti a risolvere problemi di tipo geometrico delle pareti murarie:

     — riduzione dei vuoti;

     — ispessimento delle pareti murarie;

     — regolarizzazione delle aperture;

     — cerchiature di aperture.

     6) Interventi volti a ripristinare l’efficienza statica (carichi verticali) degli elementi strutturali che compongono la US quali pareti murarie, solai piani e di copertura:

     — betoncino armato;

     — scuci e cuci;

     — riduzione dei vuoti;

     — iniezioni di miscele leganti;

     — ispessimento delle pareti murarie;

     — inserimento di diatoni tra i paramenti della muratura;

     — inserimento nuove pareti;

     — scarnitura, rinzaffo profondo e stilatura dei giunti;

     — cerchiature di aperture;

     — consolidamento di nodi di capriate in legno;

     — consolidamento di membrature mediante inserimento di elementi strutturali ausiliari (legno, acciaio, FRP, cls, ecc...);

     — miglioramento delle condizioni statiche di travature mediante inserimento di mensole e collegamenti alle teste delle travi.

     7) Interventi volti a ripristinare o inserire ex novo i giunti strutturali affinché l’opportuna ampiezza degli stessi scongiuri il manifestarsi dei dannosi fenomeni di martellamento:

     — taglio a sezione obbligata su murature.

     8) Interventi volti a migliorare o ripristinare l’efficienza strutturale/funzionale degli elementi non strutturali:

     — miglioramento delle condizioni di vincolo (per esempio tramite tiranti verticali);

     — rinforzo degli elementi portanti che sorreggono l’elemento non strutturale.

     9) Interventi volti ad incrementare la capacità portante delle fondazioni:

     — realizzazione di cordoli di fondazione in c.a. per nuovi setti;

     — allargamento della base di fondazione tramite cordoli di fondazione in c.a. su un lato o su entrambi collegati tramite elementi rigidi trasversali alle murature di fondazione esistenti;

     — approfondimento della muratura entro il terreno mediante sottofondazione muraria;

     — collegamento delle murature alla base mediante piastra armata di idonea rigidezza e ben ancorata ai muri;

     — esecuzione di micropali per superare gli strati di terreno cedevoli e raggiungere quelli aventi idonee caratteristiche geomeccaniche.

 

     Tabella 14. Soglie di vulnerabilità della US definite dalla presenza di uno o due elementi contemporanei di vulnerabilità e corrispondenti classi di intervento ammissibili a contributo.

     (Omissis).

 

     4. OPERE MINIME OBBLIGATORIE PER RIDURRE LA VULNERABILITÀ.

     Gli interventi minimi obbligatori sono quelli necessari a ridurre le carenze strutturali in modo tale che, dopo l’intervento, le soglie di vulnerabilità, così come definite nel paragrafo 2.5.4 «Definizione delle soglie di vulnerabilità» e riassunte nella tabella 14, non siano superate in nessuna unità strutturale.

     Sono comunque obbligatori tutti quegli interventi necessari a risolvere:

     1. le carenze strutturali afferenti alle condizioni di vulnerabilità a1, a2 ed a3 anche se per tali elementi di vulnerabilità non viene superata la corrispondente soglia;

     2. la carenza strutturale afferente alla condizione di vulnerabilità a5 in presenza di murature a sacco, anche se per tale elemento di vulnerabilità non viene superata la corrispondente soglia.

     Sarà compito del progettista comunque ricercare le soluzioni più appropriate, soprattutto in riferimento al rapporto costi/benefici; interventi alternativi di maggiore efficacia sono ammissibili.

 

     5. ALTRI INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO.

     Sono ammissibili a contributo anche le seguenti opere:

     — le opere di finitura strettamente connesse con quelle strutturali ammesse a contributo;

     — le opere finalizzate alla ricomposizione architettonica e funzionale nel rispetto di quanto previsto all’art. 6 della legge;

     — le opere finalizzate al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie.

     Le suddette opere per essere ammesse a contributo devono comunque essere giustificate per il fine della riduzione della vulnerabilità sismica (art. 5, comma 1, lett. a) della legge).

     5.1. OPERE DI FINITURA STRETTAMENTE CONNESSE.

     Sono ammissibili a contributo le opere di finitura, strettamente necessarie all’esecuzione degli interventi previsti al paragrafo 3 per eliminare le carenze strutturali e per riportare la situazione alle condizioni di agibilità ed uso preesistenti all’intervento.

     5.2. OPERE FINALIZZATE ALLA RICOMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE.

     Per ricomposizione architettonica e funzionale si intendono quegli interventi, tesi alla organizzazione degli elementi di stile e delle funzioni in modo coerente ed omogeneo che caratterizzano l’isolato come un unico organismo architettonico che per la loro esecuzione sono tenuti al rispetto delle presenti «Norme tecniche e procedurali» quali ad esempio: l’eliminazione di disassamenti in facciata, la chiusura di portici storicamente non esistenti, gli interventi atti al riallineamento delle coperture, il ripristino della regolarità delle aperture, l’eliminazione o il contrasto di elementi spingenti, l’eliminazione di superfetazioni e l’eventuale recupero del volume, l’eliminazione di muri in falso ed irregolarità in pianta ed altri interventi a questi assimilabili.

     5.3. OPERE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE.

     Qualora per la realizzazione di interventi atti al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli edifici sia necessario rimuovere o modificare anche parti strutturali degli stessi, dette opere sono ammissibili a contributo purché eseguite nel rispetto delle «Norme tecniche e procedurali» della presente legge.

 

     6. PERCORSO DI VERIFICA PROGETTUALE.

     6.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO.

     Gli interventi previsti nell’ambito della presente legge sulla prevenzione sismica sono inquadrabili principalmente come miglioramento sismico ai sensi del D.M. LL.PP. del 16 gennaio 1996 «Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche», come specificato al punto C.9.1.2 dello stesso decreto.

     L’effettiva eliminazione delle carenze strutturali, conseguita con la progettazione degli interventi, va riscontrata attraverso una seconda analisi di vulnerabilità delle US che non dovranno risultare più vulnerabili.

     Per quanto riguarda gli elementi di vulnerabilità eliminati tramite interventi il cui beneficio è valutabile solo qualitativamente, la verifica in fase di progetto consisterà in un riscontro della previsione dell’idoneo intervento.

     Per gli interventi tesi ad eliminare quegli elementi di vulnerabilità che hanno una quantificazione all’interno delle schede di vulnerabilità, la verifica consisterà in una seconda valutazione che tenga conto della nuova situazione strutturale che si verrebbe a creare a seguito degli interventi previsti in progetto.

     Nel seguito, per ogni elemento di vulnerabilità, si espongono le valutazioni da eseguire al fine di verificare se tale elemento è stato eliminato dagli interventi in progetto.

     6.2. ELIMINAZIONE DEGLI ELEMENTI SUFFICIENTI DA SOLI A DEFINIRE UNA SOGLIA DI VULNERABILITÀ.

     In questo paragrafo sono esposte le modalità di verifica dell’avvenuta eliminazione (in fase di progetto) di quegli elementi di vulnerabilità che sono sufficienti da soli a definire una soglia. Gli elementi di vulnerabilità a.1*, a.2* ed a.3* sono riportati in questo paragrafo poiché sono elementi che devono comunque essere obbligatoriamente eliminati, anche se da soli non definiscono il superamento della soglia di vulnerabilità.

     a.1) - a.1)* Assenza di collegamenti tra pareti confluenti.

     Occorre verificare che, nell’intervento in progetto, siano previsti collegamenti efficaci fra pareti confluenti su tutta la U.S. Alcuni possibili interventi in grado di eliminare tale carenza strutturale sono riportati nella classe di intervento 1.

     a.2) - a.2)* Assenza di collegamenti tra pareti e orizzontamenti.

     Occorre verificare che, nell’intervento in progetto, siano previsti collegamenti efficaci fra pareti ed orizzontamenti su tutta la U.S. Alcuni possibili interventi in grado di eliminare tale carenza strutturale sono riportati nella classe di intervento 2.

     a.3) - a.3)* Assenza di incatenamenti o presidi di pari efficacia.

     Occorre verificare che, nell’intervento in progetto, siano previsti incatenamenti o presidi di pari efficacia su tutta la U.S. Alcuni possibili interventi in grado di eliminare tale carenza strutturale sono riportati nella classe di intervento 3.

     a.4) Area al taglio insufficiente o presenza di effetti torcenti.

     a) Area a taglio insufficiente:

     Occorre verificare che, nell’intervento in progetto, l’area al taglio per ogni piano della U.S. sia superiore ai limiti definiti nella tabella dell’Appendice D delle Norme tecniche. Tale verifica sarà eseguita entrando nella stessa tabella con i parametri ottenuti in seguito all’intervento progettato: categoria di muratura superiore e/o area al taglio maggiore.

     Alcuni possibili interventi in grado di eliminare tale carenza strutturale sono riportati nelle classi di intervento 4 e 5. Fra di loro vi sono interventi che agiscono sulla qualità muraria e possono consentire un aumento di categoria della muratura ed interventi che aumentano l’area resistente al taglio.

     Interventi che agiscono sulla qualità muraria:

     Tali interventi vanno a modificare alcuni dei parametri di valutazione della qualità muraria e quindi possono determinare il passaggio di una data muratura alla categoria superiore e la conseguente eliminazione della carenza dovuta ad insufficienza di area al taglio. Ciò naturalmente accade se l’intervento è eseguito a regola d’arte.

     Di seguito si riportano a titolo d’esempio alcuni interventi che agiscono sulla qualità muraria specificandone i benefici effetti:

     — Betoncino armato su due facce:

     Le murature originariamente in categoria C o B diventano assimilabili a muri di categoria A ai fini delle presenti norme.

     — Scuci e cuci:

     Questo intervento, per avere un effetto apprezzabile nei confronti della carenza di area di muratura resistente al taglio, deve essere sufficientemente esteso. In tal caso, la muratura passa dalla categoria originaria alla categoria B (non A per tenere conto che comunque non è un intervento di sostituzione completa della parete; ci sarà sempre un’interfaccia tra muratura nuova ed esistente che, per quanto ben eseguito, costituisce un punto di debolezza).

     — Iniezioni di miscele leganti:

     Questo intervento porta le murature di categoria B in categoria A ma non ha effetto sulle murature di categoria C (muri a sacco) a meno che non venga realizzato congiuntamente all’intervento di betoncino armato; in tal caso le murature passano alla classe A.

     — Inserimento di diatoni tra i paramenti della muratura (artificiali o naturali):

     Questo intervento porta le murature di categoria B in categoria A e le murature di categoria C in categoria B.

     — Inserimento di tiranti verticali (previa bonifica delle murature):

     Dopo questo intervento, le murature originariamente in classe B diventano assimilabili a muri di categoria A ai fini delle presenti norme. L’intervento non produce effetto sulle murature di classe C.

     Interventi che aumentano l’area resistente al taglio:

     Tali interventi agiscono sulla carenza dovuta ad insufficienza di area al taglio o tramite l’inserimento di nuovi elementi resistenti oppure tramite il recupero di funzionalità strutturale di pareti in falso che in fase iniziale non potevano esplicare la loro azione resistente mentre, dopo l’intervento, potranno essere conteggiate fra le aree resistenti.

     Di seguito si riportano a titolo d’esempio alcuni interventi che aumentano l’area resistente al taglio specificandone i benefici effetti:

     — Inserimento di nuove pareti:

     Se si tratta di pareti demolite e ricostruite, si dovrà valutare l’area resistente al taglio considerando le nuove pareti come murature di categoria A. Se si tratta di pareti costruite ex-novo, allora esse saranno murature di categoria A e inoltre sarà considerata la loro area resistente al taglio che nella situazione originaria non c’era.

     — Riduzione dei vuoti:

     È un intervento che aumenta l’area resistente al taglio senza modificare i parametri che determinano la qualità muraria.

     — Ispessimento delle pareti murarie:

     Questo intervento produce un duplice effetto: aumenta l’area resistente al taglio della parete e, se le ammorsature trasversali dell’ispessimento arrivano sul lato opposto della parete esistente, portano le murature di categoria B in categoria A e quelle di categoria C in categoria B.

     — Regolarizzazione delle aperture:

     È un intervento che aumenta l’area resistente al taglio senza modificare i parametri che determinano la qualità muraria. Può migliorare la situazione dei muri in falso e quindi produrre i suoi effetti al piano superiore a quello dove si modificano le aperture.

     — Cerchiatura di aperture:

     È un intervento che può migliorare la situazione dei muri in falso e quindi produrre i suoi effetti al piano superiore a quello dove si cerchiano le aperture.

     b) Effetti torcenti:

     Occorre verificare che, a seguito degli interventi in progetto, non sussistano più le condizioni:

     100 x a / L < 40 oppure 100 x b / L > 30.

     A tal fine alcuni tra gli interventi possibili sono riportati nella classe di intervento 7 e consistono nella creazione di un giunto tecnico. Tale intervento ricade nella categoria dell’adeguamento sismico ai sensi del D.M. del 16 gennaio 1996.

     Qualora un intervento di tal genere non sia possibile, si può ricorrere, attraverso uno studio ad hoc del comportamento strutturale della US, ad una serie di interventi volti:

     A. ad aumentare resistenze e/o duttilità dei maschi murari più sollecitati;

     B. ad operare in maniera da avvicinare le posizioni del Centro di Massa al Centro di Rigidezza;

     C. ad intervenire, senza ricorrere ai giunti in elevato, sulla capacità di ripartire le azioni orizzontali da parte dei solai ricorrendo ad opportuni «tagli» sugli stessi.

     a.5) insufficiente qualità muraria.

     Bisogna accertare che, con l’intervento in progetto, non ci sia nessuna muratura di categoria C. Alcuni tra gli interventi possibili per ottenere questo risultato sono riportati nelle classi d’intervento 4, 5 e 6 e sono gli stessi descritti al paragrafo precedente.

     Un caso a parte è costituito dalle murature in occhialoni e da quelle in laterizi forati con percentuale di foratura F superiore al 55 per cento. Per tali tipologie murarie gli interventi saranno o di demolizione e ricostruzione, o d’ispessimento oppure di intonaco armato da ambo i lati. In quest’ultimo caso si dovrà valutare attentamente se l’esecuzione dei perfori necessari per realizzare tale intervento non produca rottura degli elementi di laterizio. A tal proposito è consigliabile eseguire perfori di piccolo diametro ed utilizzare resina per la loro sigillatura.

     a.6) Fatiscenza e insufficienza statica.

     Andranno risolti i problemi di fatiscenza e di insufficienza statica relativi a tutti gli elementi strutturali che sono stati individuati come fatiscenti o staticamente insufficienti in fase di analisi di vulnerabilità.

     La verifica della soluzione del problema di fatiscenza in fase di progetto consisterà in un riscontro della previsione dell’idoneo intervento.

     Gli interventi in grado di risolvere il problema sono riportati nella classe d’intervento 6. Per quanto riguarda la vulnerabilità per insufficienza statica, occorre controllare che, con l’intervento progettato, non sussista più la condizione:

     Am/At < (Am/At)crit verificabile tramite le tabelle riportate in appendice E.

     c.5) Giunti di ampiezza insufficiente.

     Si dovrà controllare che, con l’intervento progettato, il giunto tecnico sia di dimensione non minore di:

     d (h) = h / 100

     ove d (h) è la distanza fra due punti affacciati, posti alla quota h a partire dallo spiccato delle strutture in elevazione.

     La classe d’intervento che risolve il problema è la 7.

     Se un intervento di questo tipo non è possibile, in alternativa si può intervenire:

     — o inserendo elementi di protezione al martellamento;

     — oppure eliminando il giunto mediante il collegamento delle strutture da esso separate. In tale caso si deve tener conto di tale nuovo accoppiamento nella verifica delle US.

     6.3. ELIMINAZIONE DEGLI ELEMENTI DA ASSOCIARE TRA LORO PER DEFINIRE UNA SOGLIA DI VULNERABILITÀ.

     In questo paragrafo sono esposte le modalità di verifica dell’avvenuta eliminazione (in fase di progetto) di quegli elementi di vulnerabilità da associare tra loro per definire una soglia di vulnerabilità. Si ritiene che la soglia di vulnerabilità non sia più superata qualora, in fase di progetto, non ricorra più almeno uno dei due elementi che concorrono a definirla.

     a.4)* Area al taglio insufficiente.

     Occorre verificare che, con l’intervento in progetto, l’area al taglio per ogni piano della US sia superiore ai limiti definiti nella tabella 7 riportata anche in Appendice D delle Norme tecniche. Tale controllo sarà eseguito entrando nella stessa tabella con i parametri ottenuti a seguito dell’intervento progettato: categoria di muratura superiore e/o area al taglio maggiore.

     Alcuni tra gli interventi in grado di eliminare tale carenza strutturale sono riportati nelle classi di intervento 4 e 5. Fra di essi vi sono interventi che agiscono sulla qualità muraria e possono consentire un aumento di categoria della muratura ed interventi che aumentano l’area resistente al taglio. Gli effetti di tali interventi sono riportati nel paragrafo a.4) al quale si rimanda per un’esposizione più dettagliata.

     b.1) Snellezza critica.

     L’obbligatorietà dell’intervento minimo di realizzare su tutta la U.S. i collegamenti fra solai e pareti e fra copertura e pareti riduce fortemente l’effetto di questo elemento di vulnerabilità. Mentre nella situazione iniziale la snellezza delle varie pareti può essere elevata per la possibile presenza di cinematismi di collasso multipiano o di ribaltamento, nella situazione di progetto gli unici meccanismi che concorrono a definire la soglia critica di snellezza sono quelli di pressoflessione su un solo piano.

     Se la snellezza dovesse essere troppo elevata anche dopo gli interventi obbligatori di connessione fra orizzontamenti e pareti, allora occorre:

     — migliorare la qualità muraria per cercare di passare alla categoria superiore;

     — aumentare lo spessore della parete troppo snella.

     Alcuni tra gli interventi possibili sono riportati nelle classi d’intervento 4 e 5; i loro effetti migliorativi sono riportati nel paragrafo a.4.

     b.2) Distribuzione irregolare delle aperture.

     Si deve controllare che, a seguito degli interventi in progetto, il rapporto R = (AM / AT), tra la superficie laterale di tutti i maschi murari che hanno continuità da cielo a terra appartenenti ad una quinta muraria (AM), e la superficie laterale totale della quinta muraria stessa, comprese le aperture (AT), sia maggiore o uguale a 0,4.

     Alcuni possibili interventi che producono un aumento di tale rapporto sono nelle classi 4 e 5. Di seguito sono riportati, a titolo di esempio, alcuni di questi interventi con i loro effetti migliorativi sul rapporto R = (AM / AT).

     — Regolarizzazione delle aperture:

     L’intervento consiste nello spostamento di aperture esistenti in modo tale che esse siano verticalmente allineate. In tal modo si ottiene una riduzione del termine AM, ed un conseguente aumento del rapporto R, senza avere una contestuale diminuzione della superficie finestrata.

     — Riduzione dei vuoti:

     In questo ambito, per riduzione dei vuoti s’intende la chiusura di aperture o nicchie esistenti in modo da ottenere un aumento di AM ed un conseguente aumento del rapporto R.

     — Cerchiatura di aperture:

     L’apertura ben cerchiata è in grado di funzionare da vincolo per le murature sovrastanti. Pertanto, ai fini della valutazione dell’irregolarità delle aperture, un’apertura cerchiata sarà considerata come se ci fosse muratura piena. Ciò porta ad un aumento di AM e del rapporto R.

     b.3) Presenza di elementi spingenti.

     Si dovrà verificare che, in fase di progetto, sia stato previsto un intervento per cui le spinte presenti nella situazione originaria siano state eliminate, contrastate o correttamente scaricate a terra. Le classi in cui si trovano alcuni possibili interventi sono le 1, 2, 3, 4 e 5.

     b.4) Superfetazioni a comportamento strutturale non omogeneo.

     Si dovrà verificare che l’intervento in progetto preveda la rimozione della superfetazione, oppure si dovrà verificare che siano stati eseguiti gli interventi previsti nelle classi 1, 2, 4 e 5.

     b.5) Presenza di muri in falso.

     Si dovrà verificare che, con l’intervento in progetto, siano stati eliminati i muri in falso che, associati ad altri elementi di vulnerabilità, portano al raggiungimento della soglia di vulnerabilità. Per eliminazione di muro in falso s’intende o la sua rimozione o l’esecuzione di interventi che permettano al muro un corretto scarico a terra del suo peso. Alcuni di questi interventi possibili sono riportati nelle classi 5 e 6.

     b.6) Variazioni consistenti di area resistente da un piano all’altro.

     Occorre controllare che, con l’intervento in progetto, l’aumento di area resistente da un piano a quello sovrastante non sia maggiore del 30 per cento.

     Gli interventi in grado di ottenere tale risultato sono tutti quelli che aumentano l’area di muratura dove ve n’è meno del necessario, e se ciò non fosse possibile quegli interventi che mirano all’aumento di resistenza/rigidezza degli elementi murari.

     b.7) Elementi non strutturali malvincolati.

     Si dovrà verificare che, con l’intervento in progetto, siano stati ben vincolati gli elementi non strutturali che, associati ad altri elementi di vulnerabilità, portano al raggiungimento della soglia di vulnerabilità. Alcuni tra gli interventi possibili per ottenere tale risultato sono riportati nella classe 8.

     b.8) Dissesto / cedimento fondale.

     Si dovrà verificare che, con l’intervento in progetto, i dissesti dovuti a cedimenti fondali siano stati sanati mediante opportuni interventi in fondazione, alcuni dei quali sono specificati nella classe degli interventi 9.

     c.1) Volte ed archi non contrastati.

     Si dovrà verificare che, con l’intervento in progetto, tale elemento di vulnerabilità indotta sia stato risolto con opportuni interventi, alcuni dei quali suggeriti nelle classi 1, 2, 3, 4 e 5.

     c.2) Solai e coperture al contorno sfalsati.

     Si dovrà verificare che, con l’intervento in progetto, tale elemento di vulnerabilità indotta sia stato risolto, ad esempio tramite gli interventi previsti nelle classi 1, 2, 3, 4 e 5.

     c.3) Disassamenti in facciata.

     Si dovrà verificare che, con l’intervento in progetto, tale elemento di vulnerabilità indotta sia stato risolto tramite opportuni interventi, alcuni dei quali previsti nelle classi 1, 2, 3, 4 e 5.

     Si ricorda che, al fine di contenere le spinte sismiche non contrastate che si esercitano sulla parte di prospetto disallineata, è opportuno ricorrere ad interventi di tirantatura o di collegamento tra murature ed orizzontamenti.

     c.4) Posizione di testata della US.

     Si dovrà verificare che, con l’intervento in progetto, tale elemento di vulnerabilità indotta sia stato risolto tramite opportuni interventi, alcuni dei quali previsti nelle classi 1, 2, 4 e 5.

     Si ricorda che la modalità di collasso più frequente sulle cellule di testata è il ribaltamento della facciata di estremità e pertanto gli interventi più efficaci sono le tirantature oppure i collegamenti della facciata coi muri di spina e con i solai e la copertura.

     c.6) US adiacenti a quella in esame ma con notevoli differente di rigidezza.

     Si dovrà verificare che, con l’intervento in progetto, tale elemento di vulnerabilità indotta sia stato risolto tramite opportuni interventi, alcuni dei quali previsti nelle classi 1, 2, 3, 4, 5 e 7.

 

APPENDICI

     (Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 271 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.