§ 3.1.25 - Regolamento 22 luglio 1993, n. 2186.
Regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici.


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:22/07/1993
Numero:2186


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Copertura.
Art. 4.  Caratteristiche da repertoriare.
Art. 5.  Aggiornamento.
Art. 6.  Accesso all'informazione.
Art. 7.  Accesso ai registri amministrativi o giuridici.
Art. 8.  Modalità d'applicazione.
Art. 9.  Procedura
Art. 10.  Relazione della Commissione.
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 3.1.25 - Regolamento 22 luglio 1993, n. 2186.

Regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici.

(G.U.C.E. 5 agosto 1993, n. L 196).

 

Art. 1. Obiettivi.

     Gli Stati membri istituiscono, a fini statistici, uno o più registri armonizzati secondo le definizioni e con la copertura di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per

     a) « unità giuridica »: l'unità giuridica ai sensi della sezione II, parte A, punto 3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93;

     b) « impresa »: l'impresa ai sensi della sezione III, parte A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93.

     In appresso, le espressioni seguenti caratterizzano il legame tra impresa e unità giuridica:

     - l'impresa è collegata ad una o più unità giuridiche e

     - l'unità giuridica risponde dell'impresa;

     c) « unità locale »: l'unità locale ai sensi della sezione III, parte F dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93.

     In appresso, l'espressione seguente caratterizza il legame tra unità locale ed impresa:

     - l'unità locale dipende da un'impresa.

     2. Il presente regolamento concerne esclusivamente le unità giuridiche che esercitino totalmente o parzialmente un'attività produttiva.

 

     Art. 3. Copertura.

     1. Conformemente alle definizioni di cui all'articolo 2 e con riserva delle restrizioni di cui al presente articolo, sono repertoriate:

     - tutte le imprese che esercitano un'attività economica e contribuiscono alla formazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL),

     - le unità giuridiche che ne rispondono e

     - le unità locali che ne dipendono.

     Sono tuttavia esclusi i nuclei familiari,

     - nella misura in cui la loro produzione è destinata all'autoconsumo, e

     - nella misura in cui producono servizi di locazione di beni immobili di proprietà o affittati, inclusi nel gruppo 70.2 della nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE rev. 1) istituita con il regolamento (CEE) n. 3037/90.

     È facoltativa l'inclusione:

     - delle imprese la cui attività principale si trova nella sezione A, B o L della NACE rev. 1,

     - delle unità giuridiche che ne rispondono,

     - delle unità locali che ne dipendono.

     È deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 9 in che misura vengano repertoriate le piccole imprese prive di importanza statistica per gli Stati membri.

     2. Le imprese, le unità giuridiche e locali di cui al paragrafo 1 sono repertoriate entro i termini di cui all'allegato I.

     3. La registrazione separata delle unità giuridiche è facoltativa, purché tutte le informazioni concernenti tali unità siano incluse nelle registrazioni relative alle imprese.

     Le modalità di detta registrazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 9.

 

     Art. 4. Caratteristiche da repertoriare.

     Le unità repertoriate hanno un identificatore e una descrizione come definito nell'allegato II.

 

     Art. 5. Aggiornamento.

     1. Sono aggiornate almeno una volta l'anno:

     a) le iscrizioni e cancellazioni del registro;

     b) le variabili indicate nell'allegato II, paragrafo 1, lettere b) ed f); c) le variabili indicate nell'allegato II, paragrafo 3, lettere b), c), d), e) ed h) per le unità che costituiscono l'oggetto di indagini annuali nella misura in cui tali variabili sono riprese nelle indagini.

     In generale, sono sottoposte ad aggiornamento annuale le informazioni ottenute da schedari amministrativi o da indagini annuali, le altre invece sono aggiornate ogni quattro anni.

     2. Al termine del primo trimestre di ogni anno civile gli Stati membri fanno una copia del registro, nello stato in cui esso si trova, e la conservano per dieci anni a fini d'analisi.

 

     Art. 6. Accesso all'informazione.

     Su richiesta della Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 9, gli Stati membri effettuano analisi statistiche del registro e ne trasmettono i risultati, compresi i dati che gli Stati membri dichiarano riservati in virtù delle legislazioni o prassi nazionali in materia di segreto statistico, conformemente al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto.

 

     Art. 7. Accesso ai registri amministrativi o giuridici.

     Ogni istituto nazionale di statistica è autorizzato a raccogliere a fini statistici negli schedari amministrativi o giuridici costituiti nel territorio nazionale, le informazioni oggetto del presente regolamento, alle condizioni definite dalla legislazione nazionale.

 

     Art. 8. Modalità d'applicazione.

     Le modalità d'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 e degli allegati I e II e i provvedimenti necessari all'adattamento di tali modalità nonché le eventuali deroghe agli articoli 3, 4 e 5 ed agli allegati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 9.

 

     Art. 9. Procedura [1]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CE, Euratom, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 10. Relazione della Commissione.

     Entro quattro anni a decorrere dalla data di adozione del presente regolamento la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento stesso, eventualmente corredandola di opportune proposte volte a tener conto dell'esperienza acquisita.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO I

Termini per l'iscrizione nel registro

 

     Le imprese di cui all'articolo 2 e repertoriate conformemente all'articolo 3 sono iscritte nel registro anteriormente al 1 gennaio 1996. Le unità giuridiche e locali beneficiano di un termine supplementare di un anno.

 

 

ALLEGATO II

Identificatore e descrizione

 

     1. Le registrazioni ad un'unità giuridica contengono le seguenti informazioni:

     a) numero di identificazione;

     b) nome o ragione sociale, indirizzo (compreso il codice postale) e facoltativamente: numero di telefono, di posta elettronica, di fax e di telex;

     c) obbligo per l'unità giuridica di pubblicare i suoi conti annui (S_/NO);

     d) data di costituzione legale, per le persone giuridiche, o di riconoscimento amministrativo come operatore economico, per le persone fisiche;

     e) data in cui l'unità giuridica cessa di essere il supporto giuridico di un'impresa;

     f) status giuridico dell'unità;

     g) ragione sociale e indirizzo di una eventuale unità giuridica non residente, qualora non si tratti di una persona fisica, che controlla l'unità giuridica (facoltativo);

     h) numero di identificazione dell'unità giuridica del registro che controlla l'unità giuridica (facoltativo);

     i) carattere di « impresa pubblica » dell'unità giuridica ai sensi della direttiva 80/723/CEE della Commissione (S_/NO) (solo per le persone giuridiche);

     j) riferimento ad altri schedari connessi, compresi quelli doganali contenenti informazioni utilizzabili a fini statistici, nei quali figura tale unità giuridica;

     k) riferimento al registro degli operatori intracomunitari istituito conformemente al regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri.

 

     2. I documenti relativi alle unità locali contengono le seguenti informazioni:

     a) numero di identificazione;

     b) nome, indirizzo ed altre informazioni che consentano l'identificazione, come indicato al punto 1.b) del presente allegato;

     c) codice d'attività al livello a 4 cifre (« classe » della NACE rev. 1);

     d) eventuali attività secondarie al livello dei codici a 4 cifre della NACE rev. 1 (facoltativo);

     e) numero di persone occupate, come indicato al punto 3.e) del presente allegato;

     f) data di avvio delle attività il cui codice è indicato al punto c);

     g) data della cessazione definitiva delle attività;

     h) codice di situazione geografica (unità territoriali);

     i) riferimento a schedari connessi, nei quali figurano l'unità locale e informazioni utilizzabili a fini statistici;

     j) numero di identificazione nel registro dell'impresa da cui dipende l'unità locale;

     k) l'attività svolta nell'unità locale è un'attività ausiliare dell'impresa da cui dipende (S_/NO).

 

     3. I documenti relativi ad una impresa contengono le informazioni seguenti:

     a) numero di identificazione;

     b) numero di identificazione dell'unità o delle unità giuridiche che fungono da supporto giuridico per l'impresa;

     c) codice di attività dell'impresa corrispondente al livello a quattro cifre (classe della NACE rev. 1); la classificazione di una impresa è determinata dalla classe della NACE rev. 1 nella quale rientrano l'attività principale o l'insieme delle attività dell'impresa;

     d) eventuali attività secondarie, al livello del codice NACE rev. 1 a quattro cifre, per quelle che raggiungono il 10 % del totale, per tutte le attività, dei valori aggiunti lordi al costo dei fattori di ciascuna o che rappresentano il 5 % o più dell'attività nazionale di questo tipo; questo punto riguarda esclusivamente le imprese oggetto di indagini;

     e) dimensione: misurata in base al numero di persone occupate o, in mancanza di questo, in base all'assegnazione ad una delle classi seguenti determinata in funzione del numero delle persone occupate: 0; 1; 2; 3-4; 5- 9; 10-19; 20-49; 50-99; 100-149; 150-199; 200-249; 250-499; 500-999; 1 000, oltre 1 000 indicare il numero di migliaia;

     f) data di inizio delle attività dell'impresa;

     g) data di cessazione definitiva delle attività dell'impresa;

     h) importo netto del volume d'affari, prodotto della vendita di beni e servizi (ad eccezione dell'intermediazione finanziaria); in mancanza di tale dato, assegnazione ad una classe di dimensione definita nel modo seguente (in milioni di ecu): [0, 1]; [1, 2]; [2, 4]; [4, 5]; [5, 10]; [10, 20]; [20, 40]; [40, 50]; [50, 100]; [100, 200]; [200, 500]; [500, 1 000]; [1 000, 5 000]; 5 000 (facoltativo per i volumi d'affari inferiori o uguali a 2 milioni di ecu);

     i) attivi netti (attivi dopo ammortamento meno passivi-esclusivamente per gli intermediari finanziari); (facoltativo).

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1882/2003.