§ 20.7.20 - Regolamento 22 aprile 1999, n. 856.
Regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane.


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.7 politica di sviluppo
Data:22/04/1999
Numero:856


Sommario
Art. 1.      1. E' istituita una disciplina speciale per l'assistenza tecnica e finanziaria ai fornitori ACP tradizionali di banane, volta a facilitarne l'adattamento alle nuove condizioni di mercato [...]
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento si intende per
Art. 3.      1. I fornitori ACP tradizionali sono ammissibili ad un'assistenza tecnica e finanziaria
Art. 4.      La Commissione decide in merito all'ammissibilità dei programmi di cui all'articolo 3, previa consultazione dei fornitori ACP tradizionali interessati, secondo le procedure di cui all'articolo [...]
Art. 5.      1. La Commissione è incaricata di istruire, adottare decisioni sulle azioni effettuate in base al presente regolamento e gestirle secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, [...]
Art. 6. 
Art. 7.      1. Nell'ambito della dotazione globale stanziata per un determinato anno, la Commissione fissa l'importo massimo di cui ciascun fornitore ACP tradizionale può disporre per il finanziamento dei [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Entro il 31 dicembre 2000, e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta una relazione, sul funzionamento del presente regolamento, corredata eventualmente da proposte, al Parlamento [...]
Art. 10.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi [...]


§ 20.7.20 - Regolamento 22 aprile 1999, n. 856.

Regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane.

(G.U.C.E. 27 aprile 1999, n. L 108).

 

Art. 1.

     1. E' istituita una disciplina speciale per l'assistenza tecnica e finanziaria ai fornitori ACP tradizionali di banane, volta a facilitarne l'adattamento alle nuove condizioni di mercato conseguenti alle modifiche apportate all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana dal regolamento (CE) n. 1637/98.

     2. La suddetta disciplina speciale è attuata per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 1999.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     - "fornitori ACP tradizionali": gli Stati ACP elencati nell'allegato,

     - "banane": le banane fresche o essiccate di cui al codice NC 0803, ad eccezione delle banane da cuocere.

 

     Art. 3.

     1. I fornitori ACP tradizionali sono ammissibili ad un'assistenza tecnica e finanziaria.

     2. L'assistenza tecnica e finanziaria è concessa su richiesta degli ACP allo scopo di facilitare l'esecuzione di programmi destinati:

     a) a promuovere la competitività nel settore della banana, in particolare mediante i seguenti provvedimenti:

     - aumento della produttività, senza causare danni all'ambiente,

     - miglioramento della qualità, comprese misure fitosanitarie,

     - adattamento dei metodi di produzione, di distribuzione o di commercializzazione alle norme qualitative stabilite dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 404/93,

     - costituzione di organizzazioni di produttori aventi come finalità di migliorare le condizioni di commercializzazione e di concorrenza dei loro prodotti e di promuovere sistemi di certificazione dei metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, incluse le banane del commercio equo,

     - sviluppo di una strategia produttiva e/o commerciale rispondente alle esigenze del mercato in base all'organizzazione comune del mercato comunitaria nel settore della banana,

     - promozione della formazione, della prospezione del mercato, dell'introduzione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, incluse le banane del commercio equo, dell'adeguamento dell'infrastruttura di distribuzione e della prestazione di moderni servizi commerciali e finanziari ai produttori di banane;

     b) a sostenere la diversificazione ove il miglioramento della competitività nel settore della banana non sia sostenibile.

 

     Art. 4.

     La Commissione decide in merito all'ammissibilità dei programmi di cui all'articolo 3, previa consultazione dei fornitori ACP tradizionali interessati, secondo le procedure di cui all'articolo 6, e tenendo particolare conto della situazione individuale di ciascun fornitore ACP, con particolare riguardo all'esigenza di soluzioni specifiche per la Somalia. Essa tiene conto inoltre della compatibilità del programma previsto con gli obiettivi generali di sviluppo del paese ACP in causa e della sua coerenza sul piano della cooperazione regionale con altri produttori di banane, in particolare i produttori comunitari.

 

     Art. 5.

     1. La Commissione è incaricata di istruire, adottare decisioni sulle azioni effettuate in base al presente regolamento e gestirle secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     2. Le decisioni riguardanti ogni azione finanziata in base al presente regolamento ad un costo superiore a 2 milioni di euro, od ogni adeguamento di tale azione che comporti un incremento superiore al 20% dell'importo inizialmente proposto e le proposte di modifiche sostanziali da apportare a seguito di difficoltà riscontrate nell'attuazione di progetti già avviati sono adottate secondo la procedure di cui all'articolo 6.

Quando il superamento di cui al primo paragrafo è superiore a 4 milioni di euro ma inferiore al 20% dell'impiego originario il parere del comitato, definito all'articolo 6, può essere espresso con il ricorso a procedure semplificate e accelerate.

La Commissione fornisce concise informazioni al comitato in ordine alle decisioni di finanziamento che intende adottare e che riguardano progetti e programmi di valore inferiore a 2 milioni di euro. Tali informazioni sono fornite almeno una settimana prima dell'adozione della decisione.

     3. Ogni convenzione e contratto di finanziamento concluso in base al presente regolamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti effettuino controlli in loco secondo le abituali modalità stabilite dalla Commissione in base alle norme in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     4. Quando le azioni sono oggetto di convenzioni di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, queste prevedono che il pagamento di tasse, dazi e altri eventuali oneri non sia a carico della Comunità.

     5. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, del paese beneficiario e degli Stati ACP. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo al fine di garantire il miglior rapporto costi/benefici in casi debitamente giustificati.

     6. Le forniture sono originarie degli Stati membri o degli Stati ACP. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono essere originarie di altri Stati.

     7. Un'attenzione particolare sarà rivolta:

     - alla ricerca della miglior redditività e di un impatto durevole nell'elaborazione dei progetti;

     - alla chiara definizione e al monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione per tutti i progetti.

     8. L'assistenza fornita in base al presente regolamento completa e rafforza quella fornita nel quadro di altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.

 

     Art. 6. [1]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato geografico competente per lo sviluppo.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 7.

     1. Nell'ambito della dotazione globale stanziata per un determinato anno, la Commissione fissa l'importo massimo di cui ciascun fornitore ACP tradizionale può disporre per il finanziamento dei programmi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3, tenendo conto del grado di competitività riscontrato e dell'importanza della produzione bananiera per l'economia del paese considerato. Quando sono attuati esclusivamente i programmi definiti alla lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 3, la Commissione assegnerà un importo comparabile a quello fornito ad altri fornitori tradizionali.

     2. A decorrere dall'anno 2004 e in seguito per ogni successivo anno, si applica un coefficiente di riduzione pari ad un massimo del 15% al livello di assistenza messo a disposizione dei singoli fornitori tradizionali ACP. Se sono attuati i programmi definiti a norma della lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 3, tale coefficiente di riduzione è ridotto allo stesso livello di un aumento della competitività riscontrato rispetto all'anno precedente.

     3. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 8.

 

     Art. 8. [2]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato geografico competente per lo sviluppo.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 9.

     Entro il 31 dicembre 2000, e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta una relazione, sul funzionamento del presente regolamento, corredata eventualmente da proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

     Art. 10.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO

ELENCO DI CUI AL PRIMO TRATTINO DELL'ARTICOLO 2

Fornitori ACP tradizionali di banane

 

     Belize

     Camerun

     Capo Verde

     Costa d'Avori

     Dominica

     Grenada

     Giamaica

     Madagascar

     Saint Lucia

     Saint Vincent e Grenadine

     Somalia

     Suriname

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003.