§ 41.1.92 - L. 18 dicembre 1979, n. 632.
Aumento dell'indennità per amministratori e consiglieri di comuni e province.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:18/12/1979
Numero:632


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'1 febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169, entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennità in essi [...]
Art. 2.      L'indennità di presenza prevista dagli articoli 5 e 6 della legge 26 aprile 1974, n. 169, ed aumentata ai sensi del precedente articolo, spetta, a decorrere dall'1 febbraio 1979, alle condizioni [...]
Art. 3.      Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti o capoluoghi di provincia e, in ogni caso, di quelli cui siano state conferite funzioni [...]
Art. 4.      Alle competenze determinate ai sensi della presente legge si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per le indennità di carica di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 169
Art. 5.      I consigli comunali e provinciali hanno facoltà di adottare le deliberazioni per l'attuazione delle precedenti norme per l'anno 1979 entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente [...]
Art. 6.      Le variazioni di bilancio per l'anno 1979, ai fini di prevedere la maggiore spesa determinata dall'applicazione della presente legge, devono essere effettuate rispettando i limiti previsti [...]


§ 41.1.92 - L. 18 dicembre 1979, n. 632. [1]

Aumento dell'indennità per amministratori e consiglieri di comuni e province.

(G.U. 22 dicembre 1979, n. 348).

 

     Art. 1.

     A decorrere dall'1 febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169, entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennità in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento.

     In egual misura e con la stessa decorrenza sono aumentati i limiti entro i quali sono corrisposte le indennità di presenza previste dai successivi articoli 5 e 6 della legge sopracitata.

 

     Art. 2.

     L'indennità di presenza prevista dagli articoli 5 e 6 della legge 26 aprile 1974, n. 169, ed aumentata ai sensi del precedente articolo, spetta, a decorrere dall'1 febbraio 1979, alle condizioni indicate negli stessi articoli:

     1) ai consiglieri comunali e provinciali per la effettiva partecipazione alle riunioni delle commissioni consiliari formalmente istituite dai rispettivi consigli e convocate nei comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti e nelle province;

     2) agli assessori comunali, escluso l'assessore anziano o delegato al quale sia stata attribuita l'indennità mensile prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 2 della legge 26 aprile 1974, n. 169, nei comuni che, non essendo capoluoghi di provincia, hanno una popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, per l'effettiva partecipazione alle riunioni della giunta comunale formalmente convocate;

     3) ai consiglieri circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti, ovvero capoluoghi di provincia, per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli circoscrizionali formalmente convocate, in misura non superiore al 50 per cento di quella attribuita ai consiglieri del comune di cui fa parte la circoscrizione.

 

     Art. 3.

     Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti o capoluoghi di provincia e, in ogni caso, di quelli cui siano state conferite funzioni deliberative, è attribuita una indennità non superiore all'80 per cento di quella spettante agli assessori del comune di cui fa parte la circoscrizione.

 

     Art. 4.

     Alle competenze determinate ai sensi della presente legge si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per le indennità di carica di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 169.

 

     Art. 5.

     I consigli comunali e provinciali hanno facoltà di adottare le deliberazioni per l'attuazione delle precedenti norme per l'anno 1979 entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6.

     Le variazioni di bilancio per l'anno 1979, ai fini di prevedere la maggiore spesa determinata dall'applicazione della presente legge, devono essere effettuate rispettando i limiti previsti dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

 

 


[1] La presente legge è stata sostituita dalla L. 27 dicembre 1985, n. 816, come previsto dall'art. 28 della stessa L. 816/85, e abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.