§ 41.1.6A - Legge 1 giugno 1977, n. 286.
Norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli Enti locali in dipendenza di procedimenti penali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:01/06/1977
Numero:286


Sommario
Art. 1.      L'art. 270 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 10 novembre 1970, n. 852 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      La sospensione opera dalla data della pronuncia della condanna. Ditale pronuncia deve essere data, a cura dell'autorità giudiziaria, immediata comunicazione agli organi che hanno proceduto [...]
Art. 3.      Qualora l'amministratore, sospeso in forza della presente legge, sia successivamente prosciolto con sentenza passata in giudicato la sentenza deve essere pubblicata all'albo pretorio e [...]
Art. 4.      L'art. 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:


§ 41.1.6A - Legge 1 giugno 1977, n. 286. [1]

Norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli Enti locali in dipendenza di procedimenti penali.

(G.U. 11 giugno 1977, n. 158)

 

     Art. 1.

     L'art. 270 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 10 novembre 1970, n. 852 è sostituito dal seguente:

     "I sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra enti locali sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati con sentenza di primo grado, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo.

     I predetti amministratori rimangono pure sospesi finchè dura lo stato detentivo quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato".

 

          Art. 2.

     La sospensione opera dalla data della pronuncia della condanna. Ditale pronuncia deve essere data, a cura dell'autorità giudiziaria, immediata comunicazione agli organi che hanno proceduto all'elezione.

 

          Art. 3.

     Qualora l'amministratore, sospeso in forza della presente legge, sia successivamente prosciolto con sentenza passata in giudicato la sentenza deve essere pubblicata all'albo pretorio e comunicata alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto alla elezione.

 

          Art. 4.

     L'art. 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

     "Gli amministratori che ricoprono taluna delle cariche indicate nell'art. 1, decadono da essa di pieno diritto, quando siano condannati, con sentenza divenuta irrevocabile, per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a sei mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno, salvo la riabilitazione ai termini di legge".

 


[1] Legge abrogata dall'art. 4 della L. 18 gennaio 1992, n. 16.