§ 41.9.61 - Legge 10 novembre 1970, n. 852.
Norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:10/11/1970
Numero:852


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui agli articoli 270 e 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, si applicano [...]
Art. 2.      La sospensione, prevista dall'art. 270 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per gli amministratori di [...]


§ 41.9.61 - Legge 10 novembre 1970, n. 852.

Norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali.

(G.U. 28 novembre 1970, n. 302)

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni di cui agli articoli 270 e 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, si applicano soltanto nei confronti del sindaco, del presidente della giunta provinciale, degli assessori comunali e provinciali e dei componenti il consiglio direttivo dei consorzi.

     I commi quinto e sesto dell'art. 149 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, sono abrogati.

 

          Art. 2.

     La sospensione, prevista dall'art. 270 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per gli amministratori di cui al precedente articolo, cessa per effetto di sentenza assolutoria anche se non passata in giudicato.