§ 20.5.67 - Regolamento 5 maggio 2003, n. 775.
Regolamento (CE) n. 775/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:05/05/2003
Numero:775


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.5.67 - Regolamento 5 maggio 2003, n. 775.

Regolamento (CE) n. 775/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 6 maggio 2003, n. L 112).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 696/2003, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2251/2002, concernente la misura relativa alle condizioni di trasformazione e di commercializzazione, elenca al paragrafo 2 alcune spese ammissibili. Al fine di evitare errori d'interpretazione, occorre indicare chiaramente che l'elenco delle spese non è esaustivo.

     (2) Le convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/2003, applicabili tra la Comunità e ciascun paese candidato, hanno già stabilito i parametri per determinare le spese ammissibili. È dunque necessario tener conto delle pertinenti disposizioni di tali convenzioni.

     (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2759/1999.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2759/1999 è così modificato:

     1) All'articolo 3, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

     «Le spese ammissibili possono comprendere segnatamente:»

     2) È inserito il seguente articolo 8 bis:

     «Art. 8 bis. Convenzioni di finanziamento

     Per ciascun Programma, le spese ammissibili devono rispettare le disposizioni della convenzione di finanziamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione applicabile tra la Comunità e il paese candidato di cui trattasi.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.