§ 20.5.37 - Regolamento 13 marzo 2000, n. 555.
Regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:13/03/2000
Numero:555


Sommario
Art. 1.      1. La strategia di preadesione dell'Unione europea a favore di Cipro e Malta si basa in particolare su:
Art. 2.      Ai fini di cui all'articolo 1 e per il periodo fino al 31 dicembre 2004 l'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento è pari a 95 milioni di EUR. La dotazione [...]
Art. 3.      Possono beneficiare dei progetti e delle azioni di cooperazione non solo gli Stati e le regioni ciprioti e maltesi, ma anche gli enti locali, gli organismi regionali, gli enti pubblici, le [...]
Art. 4.      I progetti e le azioni di cooperazione prendono la forma di aiuti non rimborsabili e possono formare oggetto di un finanziamento nei seguenti ambiti, indicativamente:
Art. 5.      1. Il finanziamento comunitario può coprire costi di investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, e costi ricorrenti, compresi i costi amministrativi, di manutenzione e di [...]
Art. 6.      Se una condizione essenziale per continuare a concedere gli aiuti di preadesione a favore di Cipro e Malta viene meno, in particolare nel caso in cui non siano rispettati gli impegni previsti [...]
Art. 7.      1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria nel rispetto della trasparenza e ai sensi del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare [...]
Art. 8.      1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3906/89, in seguito denominato il "comitato".
Art. 9.      Una volta all'anno, nell'ambito di una riunione del comitato di cui all'articolo 8, si procederà ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali relativi agli interventi da [...]
Art. 10.      La Commissione valuta periodicamente gli interventi finanziati dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e per fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia [...]
Art. 11.      La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione annuale globale degli interventi finanziati dalla Comunità nel quadro del presente regolamento corredata di proposte [...]
Art. 12.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.5.37 - Regolamento 13 marzo 2000, n. 555. [1]

Regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta.

(G.U.C.E. 16 marzo 2000, n. L 68).

 

Art. 1.

     1. La strategia di preadesione dell'Unione europea a favore di Cipro e Malta si basa in particolare su:

     - la conclusione di partenariati per l'adesione con Cipro e Malta;

     - il sostegno alle azioni prioritarie per la preparazione all'adesione definite nell'ambito dei partenariati con Cipro e Malta, sulla base dell'analisi della situazione economica di ciascuno Stato, tenuto conto dei criteri politici ed economici e degli obblighi inerenti alla qualità di Stato membro dell'Unione definiti dal Consiglio europeo;

     - la partecipazione ad alcuni programmi e ad alcune agenzie comunitari.

     2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata sui principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni di ciascun partenariato per l'adesione, quali saranno presentati a Cipro e Malta, nonché sui successivi adeguamenti sostanziali ad essi applicabili.

 

     Art. 2.

     Ai fini di cui all'articolo 1 e per il periodo fino al 31 dicembre 2004 l'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento è pari a 95 milioni di EUR. La dotazione annua è autorizzata dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 3.

     Possono beneficiare dei progetti e delle azioni di cooperazione non solo gli Stati e le regioni ciprioti e maltesi, ma anche gli enti locali, gli organismi regionali, gli enti pubblici, le comunità locali o tradizionali, le associazioni di sostegno alle imprese, le cooperative e la società civile, in particolare le organizzazioni che rappresentano le parti sociali, le associazioni, le fondazioni, le organizzazioni senza scopo di lucro e le organizzazioni non governative.

 

     Art. 4.

     I progetti e le azioni di cooperazione prendono la forma di aiuti non rimborsabili e possono formare oggetto di un finanziamento nei seguenti ambiti, indicativamente:

     - assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, nonché revisioni dei conti e missioni di valutazione e di controllo nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 1;

     - nel caso di Cipro, qualsiasi azione mirante a riavvicinare le due comunità.

 

     Art. 5.

     1. Il finanziamento comunitario può coprire costi di investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, e costi ricorrenti, compresi i costi amministrativi, di manutenzione e di gestione, tenendo conto che i progetti devono mirare ad una copertura dei costi ricorrenti da parte dei beneficiari.

     2. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo finanziario da parte dei partner di cui all'articolo 3. Tale contributo è richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner in questione e in funzione della natura dell'azione. In alcuni casi specifici e qualora il partner sia una organizzazione non governativa o una organizzazione basata su una comunità locale, il contributo può essere fornito in natura.

     3. Potranno essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare gli Stati membri.

     4. La Commissione, in collegamento con gli Stati membri, può assumere ogni iniziativa necessaria a garantire un efficace coordinamento con gli altri finanziatori coinvolti.

 

     Art. 6.

     Se una condizione essenziale per continuare a concedere gli aiuti di preadesione a favore di Cipro e Malta viene meno, in particolare nel caso in cui non siano rispettati gli impegni previsti negli accordi di associazione e/o i progressi verso la realizzazione dei criteri di Copenaghen risultino insufficienti, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure appropriate per quanto concerne qualsiasi forma di aiuto di preadesione concesso a Cipro o a Malta.

 

     Art. 7.

     1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria nel rispetto della trasparenza e ai sensi del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 114.

     2. L'assistenza di preadesione copre anche le spese di sorveglianza, di controllo e di valutazione degli interventi.

     3. La valutazione ex ante dei progetti e dei programmi tiene conto dei seguenti fattori:

     a) l'efficacia e la validità economica dei progetti e dei programmi;

     b) il contesto;

     c) lo sviluppo istituzionale necessario per raggiungere gli obiettivi dei progetti e dei programmi;

     d) l'esperienza acquisita in progetti e programmi dello stesso tipo; gli aspetti culturali e sociali e gli aspetti relativi alla parità tra i sessi.

     4. La Commissione può decidere, in base ad una analisi caso per caso della capacità di gestione dei programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, di derogare all'approvazione ex ante di cui al paragrafo 3 e di affidare ad agenzie esecutive dei paesi candidati la gestione decentrata degli aiuti. Tale deroga è subordinata:

     a) a criteri minimi di valutazione della capacità di gestione degli aiuti da parte delle agenzie esecutive dei paesi candidati nonché a prescrizioni minime applicabili a dette agenzie definite nell'allegato del presente regolamento;

     b) a disposizioni specifiche riguardanti in particolare l'indizione della gara d'appalto, l'analisi e la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione degli appalti e l'applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, da stabilire in convenzioni di finanziamento con ciascun paese beneficiario.

     5. Le decisioni riguardanti i progetti e i programmi il cui finanziamento, ai sensi del presente regolamento, superi il valore di 300.000 EUR per progetto o programma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

     La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 8 sulle decisioni di finanziamento che intende adottare riguardo ai progetti e ai programmi di valore inferiore a 300.000 EUR. Tale informazione è comunicata almeno una settimana prima della decisione.

     6. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 8, i finanziamenti supplementari necessari per coprire gli eventuali superi previsti o constatati a titolo dei progetti o programmi, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o pari al 20% della cifra inizialmente fissata nella decisione di finanziamento.

     7. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le modalità definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

     8. Se i progetti e i programmi formano oggetto di convenzioni di finanziamento tra la Comunità, da una parte, e Cipro o Malta dall'altra, queste prevedono che il pagamento di tasse, diritti e oneri non sia a carico della Comunità.

     9. La partecipazione alle gare di appalto e ai contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea e dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'autorità aggiudicatrice può, in casi debitamente motivati e giudicando caso per caso, autorizzare la partecipazione alle gare di appalto e ai contratti delle persone fisiche e giuridiche di paesi terzi [2].

     10. Entro l'ambito di applicazione dei trattati, le forniture sono originarie degli Stati membri, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea o dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 2666/2000. In casi debitamente motivati e giudicando caso per caso l'autorità aggiudicatrice può derogare a tale disposizione [3].

 

     Art. 8.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3906/89, in seguito denominato il "comitato".

     2. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 9.

     Una volta all'anno, nell'ambito di una riunione del comitato di cui all'articolo 8, si procederà ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali relativi agli interventi da attuare nell'anno successivo illustrati dal rappresentante della Commissione.

 

     Art. 10.

     La Commissione valuta periodicamente gli interventi finanziati dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e per fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia dei futuri interventi. La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al comitato di cui all'articolo 8, che può se del caso esaminarle. Le relazioni di valutazione sono trasmesse agli Stati membri che ne fanno richiesta nonché al Parlamento europeo.

 

     Art. 11.

     La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione annuale globale degli interventi finanziati dalla Comunità nel quadro del presente regolamento corredata di proposte riguardanti il futuro del regolamento stesso e, se necessario, eventuali proposte di modifica.

 

     Art. 12.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato

Criteri e condizioni minimi per la gestione decentrata da

parte delle agenzie esecutive dei paesi candidati (articolo 7)

 

     1. Criteri minimi per la valutazione delle capacità di gestione degli aiuti da parte delle agenzie esecutive dei paesi candidati

     I criteri seguenti sono applicati dalla Commissione per valutare quali agenzie esecutive dei paesi partner siano in grado di gestire gli aiuti su base decentrata:

     a) esse dovrebbero disporre di un sistema efficace di gestione dei fondi, di un regolamento interno completo e di responsabilità istituzionali e personali chiaramente definite;

     b) il principio della separazione dei poteri deve essere rispettato in modo tale da evitare ogni rischio di conflitto di interessi nell'ambito delle gare d'appalto e dei pagamenti;

     c) deve essere disponibile personale idoneo a cui assegnare i compiti. Tale personale deve possedere le qualifiche, l'esperienza e le competenze linguistiche richieste oltre ad avere ricevuto la formazione necessaria per poter attuare i programmi comunitari.

 

     2. Condizioni minime da soddisfare per poter affidare una gestione decentrata alle agenzie esecutive dei paesi candidati

     Si può ipotizzare di affidare una gestione decentrata con un controllo ex post della Commissione ad una agenzia esecutiva di un paese candidato qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

     a) l'agenzia deve fornire la prova dell'esistenza di controlli interni efficaci che prevedano revisioni dei conti indipendenti nonché un sistema di rendicontazione contabile e finanziaria efficace e conforme alle norme riconosciute internazionalmente in materia di revisione dei conti;

     b) un controllo finanziario e operativo recente deve dimostrare che l'assistenza comunitaria e le misure nazionali di natura analoga sono gestite in modo efficace e in tempi utili;

     c) l'agenzia esecutiva è soggetta a un controllo finanziario nazionale affidabile;

     d) le norme in materia di appalti sono approvate dalla Commissione che riconosce in tal modo la loro conformità al titolo IX del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea;

     e) l'ordinatore nazionale si impegna ad assumere la piena responsabilità finanziaria della gestione dei fondi.

     Questo approccio non pregiudica il diritto della Commissione e della Corte dei conti di esercitare un controllo sulle spese.


[1] Abrogato dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 1085/2006, con effetto dal 1° gennaio 2007

[2] Paragrafo modificato dall'art. 12 del regolamento (CE) n. 2500/2001 e così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 769/2004.

[3] Paragrafo modificato dall'art. 12 del regolamento (CE) n. 2500/2001 e così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 769/2004.