§ 20.1.11 - Decisione 13 giugno 2002, n. 463.
Decisione (CE) n. 463/2002 del Consiglio che istituisce un programma d’azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:13/06/2002
Numero:463


Sommario
Art. 1.  Oggetto e durata.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Obiettivi generali.
Art. 4.  Attività nel settore delle frontiere esterne.
Art. 5.  Attività nel settore dei visti.
Art. 6.  Attività nel settore dell’asilo.
Art. 7.  Attività nel settore dell’immigrazione.
Art. 8.  Tipi di azione.
Art. 9.  Azioni specifiche.
Art. 10.  Ammissibilità.
Art. 11.  Finanziamento.
Art. 12.  Attuazione.
Art. 13.  Comitato.
Art. 14.  Controllo e valutazione.
Art. 15.  Applicazione.
Art. 16.  Destinatari.


§ 20.1.11 - Decisione 13 giugno 2002, n. 463.

Decisione (CE) n. 463/2002 del Consiglio che istituisce un programma d’azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell’asilo e dell’immigrazione (programma ARGO).

(G.U.C.E. 19 giugno 2002, n. L 161).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

 

Art. 1. Oggetto e durata.

     La presente decisione istituisce un programma d’azione comunitario, denominato “programma ARGO”, a sostegno ed a complemento delle azioni già intraprese dalla Comunità e dagli Stati membri ai fini dell’attuazione della normativa comunitaria basata sugli articoli 62, 63 e 66 del trattato che istituisce la Comunità europea.

     Il programma d’azione ARGO è istituito per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente decisione, si intendono per “servizi nazionali” le autorità amministrative e giudiziarie degli Stati membri o altri organismi autorizzati da dette autorità, responsabili dell’attuazione della normativa comunitaria basata sugli articoli 62 e 63 del trattato che istituisce la Comunità europea e sull’articolo 66 del medesimo trattato per quanto riguarda la cooperazione fra servizi nazionali nei settori relativi ai menzionati articoli 62 e 63.

 

     Art. 3. Obiettivi generali.

     Il programma ARGO contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) promuovere la cooperazione tra i servizi nazionali nell’attuazione delle norme comunitarie, prestando particolare attenzione alla messa in comune delle risorse ed a prassi coordinate ed uniformi;

     b) promuovere l’applicazione uniforme del diritto comunitario affinché i servizi nazionali di tutti gli Stati membri adottino decisioni equivalenti, evitando in tal modo le disfunzioni che potrebbero compromettere la realizzazione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

     c) migliorare l’efficienza complessiva dei servizi nazionali nell’adempimento delle loro funzioni quando essi attuano le norme comunitarie;

     d) assicurare che si tenga in debito conto la dimensione comunitaria nell’organizzazione dei servizi nazionali che contribuiscono all’attuazione delle norme comunitarie;

     e) promuovere la trasparenza delle azioni intraprese dai servizi nazionali rafforzando le loro relazioni con le altre organizzazioni competenti, nazionali ed internazionali, governative e non governative.

 

CAPO II

ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL PROGRAMMA ARGO

 

     Art. 4. Attività nel settore delle frontiere esterne.

     Al fine di conseguire gli obiettivi fissati nell’articolo 3, il programma ARGO sostiene le attività degli Stati membri nel settore delle frontiere esterne intese a:

     a) assicurare che gli Stati membri effettuino i controlli di frontiera in conformità dei principi comuni e nel rispetto delle norme di attuazione stabilite dalla normativa comunitaria;

     b) fornire un livello equivalente di effettiva protezione e sorveglianza alle frontiere esterne;

     c) rafforzare l’efficacia dei controlli ai valichi di frontiera e della sorveglianza tra detti valichi.

 

     Art. 5. Attività nel settore dei visti.

     Al fine di conseguire gli obiettivi fissati nell’articolo 3, il programma ARGO sostiene le attività degli Stati membri nel settore dei visti intese a:

     a) assicurare che gli Stati membri rilascino i visti in conformità dei principi comuni e nel rispetto delle norme di attuazione stabilite dalla normativa comunitaria;

     b) promuovere un livello equivalente di controllo e di sicurezza nel rilascio dei visti;

     c) promuovere una maggiore armonizzazione nell’esame delle domande di visti, prestando particolare attenzione ai documenti giustificativi relativi alle finalità del viaggio, ai mezzi di sussistenza ed all’alloggio;

     d) promuovere una maggiore armonizzazione delle disposizioni derogatorie nazionali relative ad alcune categorie specifiche di persone che richiedono un visto, al fine di facilitare i controlli alle frontiere esterne e garantire la libertà di movimento tra gli Stati membri;

     e) rafforzare in generale la cooperazione consolare fra gli Stati membri.

 

     Art. 6. Attività nel settore dell’asilo.

     Al fine di conseguire gli obiettivi fissati nell’articolo 3, il programma ARGO sostiene le attività degli Stati membri nel settore dell’asilo intese a:

     a) promuovere l’instaurazione ed il buon funzionamento del regime comune europeo in materia di asilo, sostenendo misure e norme volte ad una procedura comune ed uno status uniforme e valido in tutta l’Unione per coloro ai quali è riconosciuto il diritto d’asilo;

     b) facilitare la determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo;

     c) contribuire al ravvicinamento delle norme sul riconoscimento dello status di rifugiato, integrato da disposizioni relative a forme sussidiarie di protezione che conferiscano uno status idoneo a chiunque sia bisognoso di tale protezione;

     d) rafforzare l’efficienza e l’equità delle procedure di asilo e aumentare la convergenza nelle decisioni in materia di domande di asilo;

     e) sviluppare meccanismi per il reinsediamento e l’ingresso, ed elaborare strumenti giuridici che consentano l’ammissione negli Stati membri per motivi umanitari.

 

     Art. 7. Attività nel settore dell’immigrazione.

     Al fine di conseguire gli obiettivi fissati all’articolo 3, il programma ARGO sostiene le attività intraprese dagli Stati membri nel settore dell’immigrazione intese a:

     a) assicurare che il rilascio dei permessi di soggiorno e di lavoro da parte degli Stati membri avvenga in conformità dei principi comuni e nel rispetto delle norme di attuazione stabilite dalla normativa comunitaria;

     b) promuovere la conoscenza delle norme applicabili in materia di permesso di soggiorno e di lavoro per i cittadini di paesi terzi;

     c) incoraggiare l’esame degli effetti della politica europea in materia di immigrazione e di come la stessa sia percepita nei paesi d’origine degli immigrati;

     d) garantire l’applicazione effettiva, efficace ed uniforme delle norme e politiche comuni in materia di flussi migratori irregolari e di immigrazione clandestina, pur mantenendo un sufficiente livello di accesso alla protezione internazionale;

     e) migliorare la cooperazione nel settore del rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi senza diritto di soggiorno nonché i richiedenti asilo respinti compreso il transito attraverso altri Stati membri e i paesi terzi;

     f) rafforzare la lotta contro le reti di immigrazione clandestina e la prevenzione dei flussi di immigrazione illegale.

 

     Art. 8. Tipi di azione.

     Al fine di conseguire gli obiettivi definiti all’articolo 3 e di realizzare le attività enunciate agli articoli 4, 5, 6 o 7, il programma ARGO può sostenere i seguenti tipi di azione:

     a) azioni di formazione, incluse in particolare l’elaborazione di programmi di studi armonizzati e di nuclei comuni di formazione che dovranno essere organizzati dai servizi nazionali e azioni complementari destinate a far conoscere ai servizi nazionali i migliori metodi e tecniche di lavoro sviluppati in altri Stati membri;

     b) scambio di funzionari, assicurando che il personale distaccato partecipi effettivamente al lavoro dei servizi nazionali di accoglienza;

     c) azioni che promuovano, da un lato, il trattamento informatizzato dei fascicoli e delle procedure, compreso l’utilizzo delle tecniche più moderne per lo scambio elettronico dei dati e, dall’altro, la raccolta, l’analisi, la diffusione e l’uso delle informazioni, con il massimo ricorso alle tecnologie dell’informazione, soprattutto la creazione di punti di informazione e di siti web;

     d) valutazione degli effetti delle norme e delle procedure comuni fondate sugli articoli 62 e 63 del trattato;

     e) azioni destinate a promuovere lo sviluppo delle migliori prassi al fine di migliorare i metodi di lavoro e le attrezzature, di semplificare le procedure e di abbreviare i tempi di espletamento;

     f) azioni operative che possano comprendere la creazione di centri operativi e di squadre comuni composte di personale proveniente da due o più Stati membri;

     g) studi, lavori di ricerca, conferenze e seminari con la partecipazione dei funzionari degli Stati membri e della Commissione e, eventualmente, del personale delle organizzazioni competenti, nazionali e internazionali, governative e non governative;

     h) meccanismi di consultazione e di associazione delle organizzazioni competenti, nazionali e internazionali, governative e non governative;

     i) attività degli Stati membri nei paesi terzi, segnatamente, campagne d’informazione nei paesi di origine e di transito;

     j) lotta contro la frode documentale.

 

     Art. 9. Azioni specifiche.

     Altre modalità di cooperazione fra i servizi nazionali nei settori relativi agli articoli 62 e 63 del trattato, soprattutto operazioni e azioni comuni urgenti di portata e di durata limitata che si rendano necessarie in situazioni che esigono una reazione immediata, possono essere inserite nell’ambito del programma ARGO. Il programma di lavoro annuale di cui all’articolo 12 definisce una cornice di riferimento per il finanziamento di tali azioni specifiche, corredate di obiettivi e criteri di valutazione.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, GESTIONE E CONTROLLO

 

     Art. 10. Ammissibilità.

     1. Per beneficiare di un cofinanziamento nell’ambito del programma ARGO, le azioni di cui all’articolo 8 proposte da un servizio nazionale di uno Stato membro devono:

     a) prevedere la partecipazione:

     - di almeno altri due Stati membri, o

     - di un altro Stato membro ed un paese candidato all’adesione, quando l’azione è volta alla preparazione in vista dell’adesione, o

     - di un altro Stato membro ed un paese terzo, quando ciò sia utile ai fini dell’azione proposta;

     b) perseguire uno degli obiettivi generali elencati all’articolo 3;

     e

     c) dare attuazione ad una delle attività nei rispettivi settori di intervento di cui agli articoli 4, 5, 6 o 7.

     1 bis. Le azioni di cui all’articolo 8 e proposte da un servizio nazionale di uno Stato membro in attuazione di una delle attività del settore di cui all’articolo 4, sono ammesse a fruire del cofinanziamento nel quadro del programma ARGO, a condizione che:

     a) perseguano uno degli obiettivi generali indicati all’articolo 3 e

     b) contribuiscano alla gestione integrata delle frontiere ovviando a specifiche carenze strutturali ai valichi di frontiera strategici, individuati sulla base di criteri oggettivi. [1]

     2. Le azioni di cui all’articolo 8 possono associare partecipanti dei servizi nazionali di qualsiasi Stato membro non vincolato dalla presente decisione.

     3. Le azioni proposte dalla Commissione sono intese a promuovere e facilitare la cooperazione amministrativa perseguendo gli obiettivi generali di cui all’articolo 3 e a sostenere le attività nei rispettivi settori di cui agli articoli 4, 5, 6 o 7.

 

     Art. 11. Finanziamento.

     1. L’importo di riferimento finanziario ai fini dell’attuazione del programma ARGO è pari a 25 milioni di EUR.

     2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

     3. Le azioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1 ed 1 bis, da un lato e le azioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, dall’altro ricevono una quota equa dell’importo annuo [2].

     4. Il cofinanziamento di un’azione di cui all’articolo 10, paragrafi 1 ed 1 bis, nell’ambito del programma ARGO esclude qualsiasi altro finanziamento da parte di altri programmi finanziati dal bilancio delle Comunità europee [3].

     5. Le decisioni relative alla concessione di finanziamenti comunitari a favore delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1 ed 1 bis, sono oggetto di accordi di sovvenzione stipulati tra la Commissione ed i servizi nazionali proponenti. L'esecuzione delle suddette decisioni e degli accordi è assoggettata al controllo finanziario della Commissione ed alle verifiche della Corte dei conti [4].

     6. L’intervento finanziario a carico del bilancio delle Comunità europee per le azioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1 ed 1 bis, non eccede di norma il 60 % del costo dell’azione. Tuttavia, in circostanze eccezionali, tale proporzione può raggiungere l’80 % [5].

 

     Art. 12. Attuazione.

     1. La Commissione è responsabile della gestione e dell’attuazione del programma ARGO, in cooperazione con gli Stati membri.

     2. La Commissione gestisce il programma ARGO conformemente al regolamento finanziario.

     3. Per l’attuazione del programma ARGO, la Commissione, nei limiti degli obiettivi generali enunciati all’articolo 3:

     a) prepara un programma di lavoro annuale comprendente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, i criteri oggettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, lettera b), la definizione della quota massima del bilancio annuale disponibile per le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, una descrizione delle azioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, che la Commissione intende intraprendere e, se del caso, un elenco di altre azioni [6];

     b) valuta e seleziona le azioni proposte dai servizi nazionali.

     4. Il programma annuale di lavoro, comprendente le azioni proposte dalla Commissione e le azioni specifiche previste all’articolo 9, è approvato conformemente alla procedura indicata all’articolo 13, paragrafo 2.

     In ordine alle azioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 1 bis dell'articolo 10, l’elenco delle azioni scelte è approvato in base alla procedura prevista all’articolo 13, paragrafo 3. [7]

     5. La Commissione valuta e seleziona i progetti presentati dai servizi nazionali secondo i criteri seguenti:

     a) conformità con il programma di lavoro annuale, gli obiettivi generali di cui all’articolo 3 e le attività specifiche dei settori definiti agli articoli 4, 5, 6 e 7;

     b) dimensione europea dell’azione proposta e/o apertura alla partecipazione dei paesi candidati;

     c) compatibilità con i lavori intrapresi o previsti nell’ambito delle priorità politiche della Comunità nei settori basati sugli articoli 62 e 63 del trattato che istituisce la Comunità europea;

     d) complementarità con altre azioni già completate, in corso o future nel settore della cooperazione amministrativa;

     e) capacità dei servizi nazionali di attuare l’azione proposta;

     f) qualità intrinseca dell’azione proposta sotto l’aspetto della sua ideazione, organizzazione, presentazione e dei risultati previsti;

     g) importo del finanziamento richiesto nell’ambito del programma ARGO e proporzionalità rispetto ai risultati previsti;

     h) incidenza dei risultati previsti sugli obiettivi generali di cui all’articolo 3 e sulle attività specifiche dei settori definiti agli articoli 4, 5, 6 e 7.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

     Art. 13. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato, di seguito denominato “comitato ARGO”.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     4. Il comitato ARGO adotta il proprio regolamento interno.

     5. La Commissione può invitare i rappresentanti dei paesi candidati all’adesione a riunioni informative che seguiranno le riunioni del comitato ARGO.

 

     Art. 14. Controllo e valutazione.

     1. La Commissione e gli Stati membri procedono ad un controllo ed una valutazione dell’attuazione del programma ARGO su base continuativa.

     2. La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del programma ARGO.

     La relazione analizza tutti i progressi compiuti ed è eventualmente corredata di proposte volte a garantire un’applicazione omogenea negli Stati membri del diritto comunitario fondato sugli articoli 62 e 63 del trattato che istituisce la Comunità europea.

     La Commissione presenta la prima relazione entro il dicembre 2003 e la relazione finale entro il 31 dicembre 2007.

 

     Art. 15. Applicazione.

     La presente decisione si applica dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 16. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.


[1] Paragrafo inserito dall’art. 1 della decisione n. 2004/867/CE.

[2] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/867/CE.

[3] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/867/CE.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/867/CE.

[5] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/867/CE.

[6] Lettera così sostituita dall’art. 1 della decisione n. 2004/867/CE.

[7] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/867/CE.