§ 1.6.P54 – Regolamento 29 settembre 2003, n. 1786.
Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/09/2003
Numero:1786


Sommario
Art. 1.      È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati che disciplina i seguenti prodotti:
Art. 2.      La campagna di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1 ha inizio il 1° aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo.
Art. 3.      Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003.
Art. 4.      1. È concesso un aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1.
Art. 5.      1. È fissato un quantitativo massimo garantito (QMG) per singola campagna di commercializzazione di
Art. 6. 
Art. 7.      1. Le imprese di trasformazione che presentano domanda di aiuto in virtù del presente regolamento hanno diritto al pagamento anticipato di un importo di 19,80 EUR/t o di 26,40 EUR/t se hanno [...]
Art. 8.      Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati che, nella campagna precedente, risultavano ammissibili all'aiuto secondo quanto [...]
Art. 9.      L'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è concesso, su domanda della parte interessata, per i foraggi essiccati usciti dall'impianto di trasformazione e rispondenti ai seguenti requisiti:
Art. 10.      L'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è concesso esclusivamente alle imprese che trasformano i prodotti elencati all'articolo 1 che soddisfino le seguenti condizioni:
Art. 11.      Le imprese che lavorano la propria produzione o quella dei loro soci presentano annualmente agli organismi competenti dei rispettivi Stati membri, entro una data da stabilirsi, una dichiarazione [...]
Art. 12.      1. I contratti di cui all'articolo 10, lettera c), devono specificare, oltre al prezzo da pagare al produttore per i foraggi freschi o, se del caso, per i foraggi essiccati al sole, almeno gli [...]
Art. 13.      1. Gli Stati membri istituiscono sistemi di ispezione volti a verificare, per ogni impresa di trasformazione:
Art. 14.      Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
Art. 15.      1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di [...]
Art. 16.      1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da [...]
Art. 17.      Salva disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente [...]
Art. 18.      1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione [...]
Art. 19.      Il comitato può prendere in esame qualsiasi questione sollevata dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Art. 20.      Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda:
Art. 21.      Possono essere adottate misure transitorie secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Art. 22.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per l'applicazione del presente regolamento.
Art. 23.      Anteriormente al 30 settembre 2008 la Commissione presenterà, al Consiglio, sulla base di una valutazione dell'organizzazione comune del mercato dei foraggi essiccati, una relazione sul settore [...]
Art. 24.      Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù [...]
Art. 25.      Il regolamento (CE) n. 603/95 è abrogato.
Art. 26.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.6.P54 – Regolamento 29 settembre 2003, n. 1786. [1]

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

(G.U.U.E. 21 ottobre 2003, n. L 270).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, ha istituito un'organizzazione comune dei mercati in tale settore che prevede la concessione di due aliquote di aiuto forfettarie, rispettivamente per i foraggi disidratati e per i foraggi essiccati al sole.

     (2) Il regolamento (CE) n. 603/95 è stato più volte modificato in modo sostanziale. A causa di ulteriori modifiche, è opportuno, per motivi di chiarezza, abrogare e sostituire tale regolamento.

     (3) La maggior parte della produzione di foraggi realizzata nell'ambito del regime istituito dal regolamento (CE) n. 603/95 comporta l'utilizzo di carburante fossile per la disidratazione e, in taluni Stati membri, il ricorso all'irrigazione. Il regime in questione dovrebbe essere modificato per motivi ecologici.

     (4) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

     (5) Sulla base di questi elementi, occorrerebbe ridurre le due aliquote di aiuto fissate dal regolamento (CE) n. 603/95 ad un'unica aliquota applicabile sia ai foraggi disidratati sia ai foraggi essiccati al sole.

     (6) Poiché negli Stati meridionali la produzione inizia in aprile, la campagna di commercializzazione per i foraggi essiccati ammessi a beneficiare dell'aiuto dovrebbe andare dal 1° aprile al 31 marzo.

     (7) Per garantire la neutralità di bilancio per i foraggi essiccati è opportuno subordinare la produzione comunitaria ad un massimale. A tal fine occorrerebbe fissare un quantitativo massimo garantito applicabile sia ai foraggi disidratati sia a quelli essiccati al sole.

     (8) Tale quantitativo dovrebbe essere ripartito tra gli Stati membri sulla base dei quantitativi storici riconosciuti ai fini del regolamento (CE) n. 603/95.

     (9) Per garantire il rispetto del quantitativo massimo garantito e disincentivare una produzione eccedentaria nella Comunità, l'aiuto dovrebbe essere ridotto in caso di superamento del quantitativo suddetto. La riduzione dovrebbe essere applicata in ogni Stato membro che superi i rispettivi quantitativi nazionali garantiti proporzionalmente all'eccedenza registrata.

     (10) L'ammontare definitivo dell'aiuto non può essere corrisposto fino a quando non sia stato accertato se il quantitativo massimo garantito è stato superato. Sarebbe quindi opportuno versare un anticipo all'uscita dei foraggi dall'impresa di trasformazione.

     (11) Occorrerebbe fissare requisiti minimi di qualità per i foraggi ammissibili all'aiuto.

     (12) Per favorire l'approvvigionamento regolare di foraggi freschi ai trasformatori occorrerebbe in taluni casi subordinare la concessione dell'aiuto alla conclusione di un contratto tra produttore e impresa di trasformazione.

     (13) Per rendere più trasparente la catena di produzione ed agevolare i controlli essenziali, occorrerebbe rendere obbligatori taluni elementi dei contratti.

     (14) Per poter beneficiare dell'aiuto i trasformatori dovrebbero pertanto tenere una contabilità di magazzino contenente i dati necessari per accertare il diritto all'aiuto e fornire qualsiasi altro documento giustificativo necessario.

     (15) In assenza di un contratto tra produttore e impresa di trasformazione, è opportuno che quest'ultima fornisca altri elementi che consentano di accertare il diritto all'aiuto.

     (16) Nel caso di un contratto speciale di lavorazione dei foraggi forniti dal produttore occorrerebbe garantire che l'aiuto venga trasferito al produttore stesso.

     (17) La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato unico nel settore dei foraggi essiccati. Ai prodotti disciplinati da tale organizzazione comune di mercato si dovrebbero pertanto applicare le disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato.

     (18) Per motivi di semplificazione, la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato di gestione dei cereali.

     (19) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (20) In circostanze eccezionali il mercato interno e i dazi doganali potrebbero rivelarsi inadeguati. In tali casi, per evitare che il mercato comunitario resti privo di difese contro le turbative che rischiano di scaturirne, occorrerebbe consentire alla Comunità di adottare rapidamente le misure necessarie. Tali misure dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali della Comunità.

     (21) Per tener conto della possibile evoluzione della produzione di foraggi essiccati, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio, sulla base di una valutazione dell'organizzazione comune del mercato dei foraggi essiccati, una relazione sul settore riguardante in particolare lo sviluppo delle superfici di foraggi leguminosi e altri foraggi verdi, la produzione di foraggi essiccati ed i risparmi di combustibile fossile realizzati. La relazione dovrebbe essere corredata, se necessario, di proposte appropriate.

     (22) È opportuno che le spese sostenute dagli Stati membri per rispettare gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento siano finanziate dalla Comunità secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

     (23) A motivo dell'applicazione del regime di pagamento unico dal 1° gennaio 2005, il presente regime dovrebbe applicarsi dal 1° aprile 2005,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Capo I

Disposizioni introduttive

 

Art. 1.

     È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati che disciplina i seguenti prodotti: [2]

 

 

Codice NC

Designazione delle merci

a)

ex 1214 10 00

Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica essiccata artificialmente con il calore

 

 

Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica altrimenti essiccata e macinata

 

ex 1214 90 90

Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno

 

 

Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati

 

 

 

b)

ex 2309 90 99

Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba

 

 

Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine sopramenzionati [3]

 

     Art. 2.

     La campagna di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1 ha inizio il 1° aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

Capo II

Aiuti

 

     Art. 4.

     1. È concesso un aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1.

     2. Fatto salvo l'articolo 6, l'aiuto è fissato a 33 EUR/t.

 

     Art. 5.

     1. È fissato un quantitativo massimo garantito (QMG) per singola campagna di commercializzazione di 4 960 723 t di foraggi disidratati e/o essiccati al sole per il quale può essere concesso l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2. [4]

     2. Il quantitativo massimo garantito di cui al paragrafo 1 è suddiviso tra gli Stati membri come segue:

 

     Quantitativo nazionale garantito in tonnellate

 

Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL)

8.000

Repubblica ceca

27.942

Danimarca

334.000

Germania

421.000

Grecia

37.500

Spagna

1.325.000

Francia

1.605.000

Irlanda

5.000

Italia

685.000

Lituania

650

Ungheria

49.593

Paesi Bassi

285.000

Austria

4.400

Polonia

13.538

Portogallo

30.000

Slovacchia

13.100

Finlandia

3.000

Svezia

11.000

Regno Unito

102.000 [5]

 

     Art. 6. [6]

     Qualora in una campagna di commercializzazione il quantitativo di foraggi essiccati per il quale viene chiesto l’aiuto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, superi il quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 5, paragrafo 1, l'aiuto per gli Stati membri in cui la produzione supera il quantitativo nazionale garantito è ridotto mediante una diminuzione delle spese in funzione del rapporto percentuale tra il superamento dello Stato membro e la somma dei superamenti.

     La riduzione è applicata, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ad un livello tale da garantire che la spesa di bilancio espressa in euro non superi quella che si sarebbe dovuta sostenere se il quantitativo massimo garantito non fosse stato superato.

 

     Art. 7.

     1. Le imprese di trasformazione che presentano domanda di aiuto in virtù del presente regolamento hanno diritto al pagamento anticipato di un importo di 19,80 EUR/t o di 26,40 EUR/t se hanno costituito una cauzione di 6,60 EUR/t.

     Gli Stati membri effettuano i controlli necessari per verificare il diritto all'aiuto. A verifica avvenuta, essi procedono al versamento dell'anticipo.

     Tuttavia, l'anticipo può essere versato prima che ne venga riconosciuto il diritto, a condizione che il trasformatore costituisca una cauzione di importo pari all'anticipo stesso, maggiorata del 10%. Tale cauzione è costituita anche a garanzia di quanto stabilito al primo comma. Essa è diminuita al livello specificato al primo comma non appena sia stato accertato il diritto all'aiuto e viene interamente svincolata al versamento del saldo dell'aiuto.

     2. Nessun anticipo può essere versato prima che i foraggi essiccati abbiano lasciato l'impresa di trasformazione.

     3. In caso di versamento di un anticipo, viene pagato un conguaglio pari alla differenza tra l'importo dell'anticipo stesso e l'ammontare totale dell'aiuto dovuto all'impresa di trasformazione, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6.

     4. Se l'ammontare dell'anticipo supera l'importo totale dovuto all'impresa di trasformazione in applicazione dell'articolo 6, il trasformatore rimborsa all'autorità competente dello Stato membro, su richiesta, la quota eccedente.

 

     Art. 8.

     Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati che, nella campagna precedente, risultavano ammissibili all'aiuto secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2.

 

     Art. 9.

     L'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è concesso, su domanda della parte interessata, per i foraggi essiccati usciti dall'impianto di trasformazione e rispondenti ai seguenti requisiti:

     a) hanno un tenore massimo di umidità variabile tra l'11 e il 14% in funzione del modo di presentazione del prodotto;

     b) hanno un tenore minimo di proteine grezze totali rispetto alla materia grezza non inferiore:

     i) al 15% per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) e lettera b), secondo trattino,

     ii) al 45% per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino;

     c) sono di qualità mercantile, sana e leale.

     Ulteriori requisiti, segnatamente per quanto riguarda il tenore di carotene e di fibre, possono essere fissati secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

 

     Art. 10.

     L'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è concesso esclusivamente alle imprese che trasformano i prodotti elencati all'articolo 1 che soddisfino le seguenti condizioni:

     a) tengano una contabilità di magazzino contenente almeno l'indicazione:

     i) dei quantitativi trasformati di foraggi freschi e, se del caso, di foraggi essiccati al sole; tuttavia, se la situazione particolare dell'impresa lo richiede, i quantitativi possono essere stimati sulla base delle superfici seminate;

     ii) dei quantitativi di foraggi essiccati prodotti, nonché dei quantitativi e della qualità di detti foraggi usciti dal trasformatore;

     b) forniscano tutti gli altri documenti giustificativi necessari per controllare il diritto all'aiuto;

     c) rientrino in almeno una delle categorie seguenti:

     i) trasformatori che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare;

     ii) imprese che hanno lavorato la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro soci;

     iii) imprese che siano approvvigionate da persone fisiche o giuridiche presentanti garanzie da stabilirsi e che abbiano concluso contratti con produttori di foraggi da essiccare; tali acquirenti devono essere riconosciuti in base a condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, dalla competente autorità dello Stato membro in cui i foraggi sono stati raccolti.

 

     Art. 11.

     Le imprese che lavorano la propria produzione o quella dei loro soci presentano annualmente agli organismi competenti dei rispettivi Stati membri, entro una data da stabilirsi, una dichiarazione indicante le superfici il cui raccolto di foraggio è destinato alla lavorazione.

 

     Art. 12.

     1. I contratti di cui all'articolo 10, lettera c), devono specificare, oltre al prezzo da pagare al produttore per i foraggi freschi o, se del caso, per i foraggi essiccati al sole, almeno gli elementi seguenti:

     a) la superficie il cui raccolto deve essere consegnato al trasformatore,

     b) le modalità di consegna e di pagamento.

     2. Se un contratto di cui all'articolo 10, lettera c), punto i), è un contratto speciale di lavorazione di foraggi consegnati da un produttore, esso precisa almeno la superficie il cui raccolto deve essere consegnato e contiene una clausola che obblighi l'impresa di trasformazione a versare al produttore l'aiuto di cui all'articolo 4 ottenuto per il quantitativo trasformato in applicazione del contratto.

 

     Art. 13.

     1. Gli Stati membri istituiscono sistemi di ispezione volti a verificare, per ogni impresa di trasformazione:

     a) l'osservanza delle condizioni definite agli articoli da 1 a 12;

     b) la corrispondenza tra il quantitativo per il quale è richiesto l'aiuto e il quantitativo di foraggi essiccati conformi ai requisiti minimi di qualità uscito dall'impianto di trasformazione.

     2. All'uscita dall'impianto di trasformazione i foraggi essiccati vengono pesati e sottoposti ad un prelievo di campioni.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima di adottarle, le disposizioni che intendono emanare ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.

 

Capo III

Scambi con i paesi terzi

 

     Art. 14.

     Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

 

     Art. 15.

     1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento è inserita nella tariffa doganale comune.

     2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

     a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

     b) l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente.

 

     Art. 16.

     1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi che non fanno parte dell'OMC, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

     2. Ove si verifichi la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura in causa entro un mese dalla data in cui questa gli è stata deferita.

     4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2 del trattato.

 

Capo IV

Disposizioni generali

 

     Art. 17.

     Salva disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

 

     Art. 18.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in seguito denominato «comitato».

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 19.

     Il comitato può prendere in esame qualsiasi questione sollevata dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

 

     Art. 20.

     Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda:

     a) la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 4 e dell'anticipo di cui all'articolo 7;

     b) la verifica e l'accertamento del diritto all'aiuto, compresi i necessari controlli, per i quali può essere fatto ricorso a taluni elementi del sistema integrato;

     c) lo svincolo delle cauzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1,

     d) i criteri per la determinazione delle norme di qualità di cui all'articolo 9;

     e) i requisiti cui devono rispondere le imprese di cui all'articolo 10, lettera c), punto ii), e all'articolo 11;

     f) il controllo da effettuare in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2;

     g) i criteri da rispettare per la conclusione dei contratti di cui all'articolo 10 e le indicazioni che essi devono contenere, oltre ai criteri di cui all'articolo 12;

     h) l'applicazione del quantitativo massimo garantito (QMG) di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

 

     Art. 21.

     Possono essere adottate misure transitorie secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

 

     Art. 22.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per l'applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 23.

     Anteriormente al 30 settembre 2008 la Commissione presenterà, al Consiglio, sulla base di una valutazione dell'organizzazione comune del mercato dei foraggi essiccati, una relazione sul settore riguardante in particolare lo sviluppo delle superfici di foraggi leguminosi e altri foraggi verdi, la produzione di foraggi essiccati ed i risparmi di combustibile fossile realizzati. La relazione sarà corredata, se necessario, di proposte appropriate.

 

     Art. 24.

     Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento.

 

     Art. 25.

     Il regolamento (CE) n. 603/95 è abrogato.

     I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato.

 

     Art. 26.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2005.

 

 

ALLEGATO

 

Tavola di concordanza

 

 

 

Regolamento (CE) n. 603/95  

Presente regolamento 

 

 

 

 

Articolo 1 

Articolo 1 

Articolo 2 

Articolo 2 

- 

Articolo 3 

Articolo 3 

Articolo 4 

Articolo 4 

Articolo 5 

Articolo 5 

Articolo 6 

Articolo 6 

Articolo 7 

Articolo 7 

Articolo 8 

Articolo 8 

Articolo 9 

Articolo 9 

Articolo 10 

Articolo 10 

Articolo 11 

Articolo 11 

Articolo 12 

Articolo 12 

Articolo 13 

Articolo 13 

Articolo 14 

Articolo 14 

Articolo 15 

Articolo 15 

Articolo 16 

Articolo 16 

Articolo 17 

Articolo 17, paragrafi da 1 a 4 

Articolo 18 

Articolo 17, paragrafo 5 

Articolo 19 

Articolo 18, lettera a) 

Articolo 20 

Articolo 18, lettera b) 

Articolo 21 

Articolo 19 

Articolo 22 

Articolo 20 

Articolo 24 

Articolo 21 

Articolo 25 

 


[1] Data così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 28 ottobre 2005, n. L 285.

[2] La seguente tabella è stata così modificata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 456/2006.

[3] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 94.

[4] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 456/2006.

[5] Paragrafo così sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 583/2004.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 456/2006.