§ 1.6.M81 - Regolamento 7 giugno 2001, n. 1120.
Regolamento (CE) n. 1120/2001 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 609/2001 per quanto concerne l'attuazione di talune [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:07/06/2001
Numero:1120


Sommario
Art. 1.      Gli Stati membri possono prorogare fino alla data limite del 15 ottobre 2001 i pagamenti dell'aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4, [...]
Art. 2.      Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 31 ottobre 2001 le informazioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 609/2001 concernenti l'anno 2000.
Art. 3.      Gli Stati membri effettuano i controlli relativi alle organizzazioni di produttori in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 609/2001, per l'anno 2001 su una [...]
Art. 4.      L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 412/97 è abrogato.
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.M81 - Regolamento 7 giugno 2001, n. 1120.

Regolamento (CE) n. 1120/2001 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 609/2001 per quanto concerne l'attuazione di talune disposizioni per il 2001 e che modifica il regolamento (CE) n. 412/97

(G.U.C.E. 8 giugno 2001, n. L 153)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 48,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 609/2001 della Commissione, reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario comunitario e abroga il regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione.

     (2) L'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 609/2001 fissa al 31 agosto il termine ultimo per il pagamento dell'aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori. L'allegato II stabilisce al 1° giugno ed al 1° ottobre di ogni anno le date limite per l'invio delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione.

     (3) L'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 609/2001 fissa al 20% il campione minimo per i controlli da effettuare ogni anno sulle organizzazioni di produttori.

     (4) In rapporto al disposto del regolamento (CE) n. 411/97, tali norme costituiscono per gli Stati membri ulteriori vincoli amministrativi: nel 2001 il tempo disponibile dal 2 aprile 2001, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 609/2001, alle date limite previste per attuare le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 14, paragrafo 2, nonché all'allegato II è inferiore a quello di un normale anno di applicazione.

     (5) Al fine di consentire agli Stati membri di esaminare le domande di aiuto finanziario presentate dalle organizzazioni di produttori, nei casi in cui le suindicate nuove regole amministrative potrebbero rendere difficile tale compito, è opportuno stabilire un nuovo termine 15 ottobre 2001 per il pagamento dell'aiuto finanziario in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 609/2001 per quanto concerne i fondi di esercizio del 2000.

     (6) È opportuno stabilire un nuovo termine 31 ottobre 2001 per le informazioni concernenti l'anno 2000 che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione in applicazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 609/2001.

     (7) Occorre inoltre fissare al 10% il livello del campione minimo per i controlli sulle organizzazioni di produttori che gli Stati membri devono effettuare durante il 2001, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, qualora per ragioni amministrative detti Stati non possano garantire una corretta e piena attuazione di tale disposizione.

     (8) Il regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1493/97, prevede all'articolo 9 che gli Stati membri devono presentare una relazione sulle organizzazioni di produttori. Tale relazione è resa superflua dalla trasmissione di informazioni nel quadro del regolamento (CE) n. 609/2001 e non è più necessaria ai servizi della Commissione per le informazioni relative agli anni dal 2000 in poi.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli Stati membri possono prorogare fino alla data limite del 15 ottobre 2001 i pagamenti dell'aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 609/2001, concernenti i fondi di esercizio dell'anno 2000.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 31 ottobre 2001 le informazioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 609/2001 concernenti l'anno 2000.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri effettuano i controlli relativi alle organizzazioni di produttori in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 609/2001, per l'anno 2001 su una percentuale pari ad almeno il 10% delle organizzazioni di produttori e il 30% dell'aiuto comunitario.

 

          Art. 4.

     L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 412/97 è abrogato.

 

          Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.