§ 1.6.M47 - Regolamento 28 marzo 2001, n. 609.
Regolamento (CE) n. 609/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/03/2001
Numero:609


Sommario
Art. 1.      1. Le modalità stabilite dal presente regolamento riguardano l'aiuto finanziario comunitario, i fondi di esercizio e i programmi operativi di cui all'articolo 15, paragrafo 1 e paragrafo 2, [...]
Art. 2.      1. Le "organizzazioni di produttori" ai sensi del presente regolamento sono quelle riconosciute in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96, nonché quelle di cui all'articolo [...]
Art. 3.  Fondi di esercizio
Art. 4.  Presentazione dei programmi operativi agli Stati membri
Art. 5.  Approvazione dei programmi operativi da parte degli Stati membri
Art. 6.  Modifiche dei programmi operativi
Art. 7.  Formato dei programmi operativi
Art. 8.  Contenuto dei programmi operativi
Art. 9.  Stime dei fondi di esercizio
Art. 10.  Anticipi
Art. 11.  Domande di aiuto
Art. 12.  Comunicazione delle domande di aiuto
Art. 13.  Relazioni delle organizzazioni di produttori
Art. 14.  Controlli
Art. 15.  Recupero e sanzioni
Art. 16.  Disposizioni degli Stati membri
Art. 17.  Comunicazioni degli Stati membri
Art. 18.      Il regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione è abrogato.
Art. 19.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Si applicano le seguenti disposizioni:


§ 1.6.M47 - Regolamento 28 marzo 2001, n. 609. [1]

Regolamento (CE) n. 609/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario comunitario e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 411/97.

(G.U.C.E. 30 marzo 2001, n. L 90)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare l'articolo 48,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96 è concesso un aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio, a certe condizioni ed entro certi limiti. A norma dell'articolo 13 è concesso un aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori esistenti che necessitano di un periodo transitorio per poter ottenere il riconoscimento. L'articolo 16 stabilisce alcune regole applicabili ai programmi operativi e ai piani di azione che devono essere presentati dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 13. È necessario adottare le modalità di applicazione delle suddette disposizioni.

     (2) Per favorire la concentrazione dell'offerta ed agevolare l'attuazione di alcune misure nell'ambito dei programmi operativi, è opportuno che le organizzazioni di produttori siano in grado di affidare in tutto o in parte l'attuazione delle azioni previste dai rispettivi programmi operativi ad un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori. Tuttavia, è necessario adottare opportune disposizioni intese ad evitare abusi o duplicazioni dei finanziamenti.

     (3) Per facilitare il funzionamento del presente regime, occorre definire chiaramente la produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, le condizioni di ammissibilità dei prodotti e la fase della commercializzazione nella quale si calcola il valore della produzione commercializzata. Per garantire la parità di trattamento di tutti i prodotti destinati alla trasformazione che possono beneficiare di uno dei regimi di aiuto previsti dal regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 e dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000, è opportuno aggiungere al valore della produzione commercializzata gli aiuti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96. Per ragioni di coerenza, i massimali dell'aiuto finanziario comunitario devono essere calcolati in base al valore della produzione commercializzata in un periodo di dodici mesi. Per garantire la flessibilità del sistema per gli operatori, è opportuno dare la facoltà agli Stati membri di scegliere tra due metodi di calcolo del suddetto periodo di dodici mesi. È altresì opportuno permettere altri metodi di calcolo della produzione commercializzata in caso di fluttuazioni annuali o di dati insufficienti. Per evitare abusi è opportuno vietare alle organizzazioni di produttori di cambiare i periodi di riferimento nel corso di un programma.

     (4) Per garantire la corretta utilizzazione dei fondi comunitari è necessario stabilire le regole di gestione dei fondi di esercizio e quelle relative al contributo finanziario che i membri sono tenuti a versare a tale fondo. È opportuno precisare, in particolare, che il contributo finanziario dei membri delle organizzazioni di produttori si basa sulla produzione commercializzata utilizzata per calcolare l'aiuto finanziario della Comunità. Possono essere stabiliti contributi di entità diversa per tener conto del diverso livello di partecipazione ad un programma operativo da parte di gruppi diversi di membri, purché rimanga impregiudicata la natura collettiva dei programmi operativi.

     (5) Ai fini di una sana gestione, occorre stabilire le procedure e i termini per la presentazione e l'approvazione dei programmi operativi, in modo da permettere una valutazione adeguata delle informazioni da parte delle competenti autorità, nonché le misure e le attività che possono essere comprese o escluse dai programmi. Poiché la gestione dei programmi è annuale, è opportuno prevedere che i programmi non approvati entro un dato termine siano rinviati di un anno.

     (6) È opportuno prevedere una procedura annuale di modificazione dei programmi operativi per l'anno successivo, per permettere di adeguarli a condizioni nuove non prevedibili al momento della loro presentazione. Inoltre, è opportuno dare la possibilità di modificare le misure nel corso dell'anno di esecuzione di un programma. Tutte le modifiche sono subordinate a determinati limiti e a determinate condizioni da definirsi dagli Stati membri e comprendenti la loro notifica obbligatoria alle autorità competenti per garantire che i programmi approvati siano coerenti con i loro obiettivi generali.

     (7) Ai fini della certezza del diritto e finanziaria è opportuno elencare in modo non esaustivo le operazioni e le spese che possono o no rientrare nei programmi operativi. Per ragioni di trasparenza e di agevole applicazione delle regole comunitarie, appare opportuno che i criteri di ammissibilità di talune misure siano conformi agli orientamenti contenuti nel regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali. E opportuno che alcune operazioni o determinate spese siano autorizzate in via temporanea o entro certi limiti.

     (8) Per la corretta gestione delle finanze comunitarie è opportuno che le organizzazioni di produttori si impegnino per iscritto, per conto proprio o per conto dei loro membri, a non ricevere un doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario in forza del presente regolamento.

     (9) Per garantire l'effettiva attuazione dei programmi operativi, è opportuno che le decisioni delle competenti autorità in merito all'approvazione dei programmi operativi e agli importi del relativo aiuto finanziario siano comunicate alle organizzazioni di produttori entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'attuazione del programma.

     (10) Per evitare difficoltà di tesoreria è opportuno dare alle organizzazioni di produttori la possibilità di beneficiare di anticipi, previa costituzione di una cauzione di importo adeguato. Per evitare di dover recuperare sistematicamente gli anticipi, il loro importo deve essere limitato al livello minimo dell'aiuto finanziario. È opportuno dare la possibilità di svincolare gradualmente le cauzioni depositate in funzione dell'avanzamento del programma operativo e comunque nella misura massima dell'80% dell'anticipo versato, mentre il rimanente 20% dovrà rimanere vincolato fino alla liquidazione del saldo. Una seconda alternativa è quella del rimborso periodico nell'arco dell'anno delle spese già sostenute.

     (11) Per garantire la corretta applicazione del regime occorre precisare le informazioni che devono essere contenute nelle domande di aiuto finanziario. Per far fronte a circostanze impreviste nell'attuazione dei programmi operativi è possibile riportare all'esercizio successivo le domande di anticipo o le domande di pagamento per operazioni che non è stato possibile realizzare entro i termini prescritti, per ragioni non imputabili all'organizzazione di produttori. È necessario che tutte le domande siano sottoposte a controlli amministrativi. Ai fini della corretta gestione finanziaria è altresì opportuno stabilire sanzioni per la presentazione tardiva delle domande.

     (12) Il massimale dell'aiuto finanziario comunitario a cui sono soggette tutte le domande di aiuto corrisponde al livello stabilito all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96.

     (13) Per controllare le attività delle organizzazioni di produttori e la loro efficienza appare opportuno disporre la presentazione di relazioni annuali e la realizzazione di una valutazione.

     (14) Occorre stabilire procedure di controllo rigorose insieme a sanzioni sufficientemente dissuasive in caso di inadempienza, tenendo conto dell'elevato grado di responsabilità e di iniziativa conferito alle organizzazioni di produttori. Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità delle infrazioni commesse. Per garantire la parità di trattamento occorre stabilire la procedura da seguire qualora un'organizzazione di produttori abbia incluso per errore in un programma operativo approvato dallo Stato membro azioni non ammissibili. In tal caso gli Stati membri non sono tenuti a sospendere gli aiuti o a recuperare quelli indebitamente versati, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

     (15) Le autorità competenti responsabili della verifica dell'ammissibilità delle misure proposte nel quadro di un programma operativo e della loro esecuzione devono avere la facoltà di adottare misure legislative nazionali complementari, intese a garantire la corretta applicazione del presente regime.

     (16) È necessario che il presente regolamento si applichi a tutti i programmi operativi che saranno attuati a partire dal 2001. I programmi già approvati, il cui periodo di esecuzione continua nel 2001, devono essere modificati a meno che tale modifica non si riveli opportuna in considerazione del loro stato di avanzamento.

     (17) Per garantire la corretta applicazione del presente regime, è opportuno che gli Stati membri comunichino le misure complementari e supplementari adottate nel quadro del presente regolamento. Per fini statistici, di bilancio e di controllo è opportuno mettere a disposizione della Commissione una registrazione adeguata delle attività delle organizzazioni di produttori e dell'uso dei fondi di esercizio.

     (18) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

 

     Art. 1.

     1. Le modalità stabilite dal presente regolamento riguardano l'aiuto finanziario comunitario, i fondi di esercizio e i programmi operativi di cui all'articolo 15, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2200/96, nonché i piani di azione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del medesimo.

     2. Ai fini del presente regolamento, salvo altrimenti disposto, i piani di azione sono assimilati ai programmi operativi.

 

          Art. 2.

     1. Le "organizzazioni di produttori" ai sensi del presente regolamento sono quelle riconosciute in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96, nonché quelle di cui all'articolo 13 del medesimo, alle condizioni ivi stabilite.

     2. Le "associazioni di organizzazioni di produttori" che si sostituiscono interamente ai loro aderenti nella gestione del fondo di esercizio, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96, sono assimilate alle organizzazioni di produttori ai fini del presente regolamento.

     3. Le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono sostituirsi alle organizzazioni aderenti nell'attuazione parziale dei rispettivi programmi operativi. In tal caso gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare tali associazioni a presentare per conto proprio un programma operativo parziale:

     i) costituito da azioni individuate ma non eseguite dalle organizzazioni di produttori membri dell'associazione nel quadro dei loro programmi operativi;

     ii) a norma degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8; il programma parziale è esaminato insieme ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori aderenti.

     a) tali azioni siano interamente finanziate attraverso i contributi delle organizzazioni di produttori aderenti all'associazione, attinti ai fondi operativi rispettivi delle organizzazioni;

     In tal caso gli Stati membri provvedono a che:

     b) tali azioni e la corrispondente partecipazione finanziaria siano elencate nel programma operativo di ciascuna organizzazione di produttori aderente;

     c) non vi sia alcun rischio di duplicazione del finanziamento.

     4. Le organizzazioni di produttori possono beneficiare di un aiuto finanziario comunitario alle condizioni previste dagli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96 e a quelle previste dal presente regolamento. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/96 e del presente regolamento in materia di controlli e di sanzioni si applicano sia alle associazioni di organizzazioni di produttori che alle organizzazioni che ne fanno parte.

     5. Ai fini del presente regolamento il "valore della produzione commercializzata" si basa sulla produzione dei membri delle organizzazioni di produttori:

     a) limitatamente ai prodotti su cui verte il riconoscimento dell'organizzazione dei produttori;

     b) smerciata alle condizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, del regolamento (CE) n. 2200/96 ad esclusione:

     i) del primo trattino;

     ii) del secondo trattino, in caso di quantitativi marginali di prodotti venduti freschi o consegnati all'industria di trasformazione dal produttore stesso;

     c) fatturata nella fase "uscita dall'organizzazione di produttori":

     i) se del caso, come "prodotto imballato o preparato, non trasformato";

     ii) IVA esclusa;

     iii) escluse le spese di trasporto interno;

     se del caso, gli Stati membri stabiliscono le riduzioni da applicare al valore fatturato dei prodotti nelle varie fasi della trasformazione e della consegna o del trasporto;

     d) tenendo conto, se del caso, dell'importo dell'aiuto ricevuto dall'organizzazione dei produttori nel corso dello stesso periodo in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 e dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96;

     e) tenendo conto, alle condizioni stabilite dagli Stati membri per evitare un doppio conteggio, la produzione dei membri che entrano a far parte o lasciano l'organizzazione dei produttori prima della presentazione del programma operativo o di modifiche a tale programma a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

     6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96, i massimali annui dell'aiuto finanziario sono calcolati ogni anno in base al valore della produzione commercializzata nel corso di un periodo di riferimento di dodici mesi, da stabilirsi dagli Stati membri, che può corrispondere

     a) ad un periodo di dodici mesi effettivi, che inizia non prima del 1° gennaio del penultimo anno precedente l'anno di attuazione del programma operativo e finisce non oltre il 30 giugno dell'anno precedente l'anno di attuazione del programma operativo; oppure

     b) al valore medio di tre periodi consecutivi di dodici mesi, compresi tra il 1° gennaio del quarto anno precedente l'attuazione del programma operativo e il 30 giugno dell'anno precedente l'anno di attuazione del programma operativo.

     7. Gli Stati membri possono definire periodi di riferimento diversi per organizzazioni di produttori diverse, per tener conto dei vari prodotti e dei periodi di vendita e di contabilità dei diversi prodotti o gruppi di prodotti. Il periodo di riferimento non può cambiare nel corso di un programma operativo se non in circostanze debitamente giustificate.

     8. In caso di diminuzione del valore di un prodotto per motivi non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e al di fuori del suo controllo, il valore della produzione commercializzata di cui al paragrafo 6 non può essere inferiore al 65% del valore del precedente periodo di riferimento.

     9. Qualora in ragione del loro riconoscimento recente le organizzazioni di produttori non dispongano di dati circa la produzione commercializzata che coprono un periodo sufficientemente lungo, ai fini dell'applicazione del paragrafo 6, si considera che il valore della produzione commercializzata corrisponda al valore indicato dall'organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento.

     10. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere le informazioni sul valore della produzione commercializzata, ai sensi del paragrafo 5, delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato programmi operativi.

 

CAPO II

PROGRAMMI OPERATIVI E FONDI DI ESERCIZIO

 

          Art. 3. Fondi di esercizio

     1. I fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 sono:

     a) utilizzati esclusivamente per transazioni legate:

     1) all'attuazione del programma operativo;

     2) alla gestione del fondo di esercizio;

     3) al finanziamento dei ritiri dal mercato, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;

     b) gestiti:

     1) attraverso un conto bancario aperto presso un'istituzione finanziaria dello Stato membro in cui l'organizzazione dei produttori ha sede; oppure

     2) a richiesta dell'organizzazione di produttori e previa autorizzazione dello Stato membro, attraverso conti finanziari gestiti dall'organizzazione in cui la contabilizzazione di ogni operazione permetta di identificare tutte le voci di spesa e di entrata connesse al fondo operativo e di sottoporle ogni anno al controllo e alla certificazione da parte di revisori dei conti esterni.

     2. I contributi finanziari da versare nel fondo di esercizio sono apportati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96. Le organizzazioni di produttori possono fissare i contributi:

     a) in base al volume o al valore della produzione commercializzata, o ad una combinazione di questi due criteri;

     b) a livelli diversi per i diversi prodotti o gruppi di aderenti, in base a criteri oggettivi stabiliti dall'organizzazione di produttori tenendo conto del diverso grado di partecipazione ad un programma operativo da parte di diversi gruppi di aderenti, alle condizioni seguenti:

     i) purché resti impregiudicata la natura collettiva dei programmi operativi;

     ii) che il contributo di ciascun aderente al gruppo sia calcolato sulla base di quanto definito al paragrafo 2, lettera a).

     3. Un programma operativo è considerato di natura collettiva se:

     i) le azioni previste coinvolgono un numero o una percentuale significativi dei membri e

     ii) le azioni sono approvate democraticamente dai membri dell'organizzazione di produttori proponente.

     4. A condizioni da stabilirsi dagli Stati membri, le organizzazioni di produttori possono anticipare il contributo dei loro membri al fondo per un dato anno di attuazione del programma operativo, purché tale importo sia successivamente rimborsato dai membri entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

     5. Le somme eventualmente versate nel fondo di esercizio, ad esclusione dei contributi dei membri, non sono ammesse a beneficiare dell'aiuto finanziario comunitario di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.

 

          Art. 4. Presentazione dei programmi operativi agli Stati membri

     I progetti di programmi operativi sono presentati per approvazione alle competenti autorità dello Stato membro in cui l'organizzazione dei produttori ha sede e entro il 15 settembre dell'anno precedente l'anno di attuazione. Tuttavia, gli Stati membri possono posporre tale termine.

 

          Art. 5. Approvazione dei programmi operativi da parte degli Stati membri

     1. L'autorità nazionale competente decide in merito al progetto di programma operativo entro il 15 dicembre dell'anno di presentazione.

     2. L'autorità nazionale competente si accerta:

     a) con tutti i mezzi opportuni, compresi controlli in loco, dell'esattezza delle informazioni presentate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere b), c) ed e);

     b) della conformità degli obiettivi del programma con le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96 o, per quanto riguarda i piani d'azione, della conformità dei loro obiettivi alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del medesimo;

     c) dell'ammissibilità delle operazioni e delle spese proposte, tenendo conto delle operazioni figuranti all'articolo 8, paragrafo 2, e dell'elenco non completo delle azioni e delle spese non sovvenzionabili figurante nell'allegato I;

     d) della coerenza economica e della qualità tecnica del progetto, della fondatezza delle stime e del piano di finanziamento, nonché della programmazione della sua esecuzione.

     3. L'autorità nazionale competente procede come segue, secondo il caso:

     a) approva i programmi conformi alle disposizioni degli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96 e a quelle del presente capo;

     b) chiede che i programmi proposti siano modificati e approva soltanto i programmi contenenti le modifiche richieste;

     c) respinge i programmi.

     Essa comunica la propria decisione all'organizzazione dei produttori.

     4. I programmi operativi approvati entro il 15 dicembre vengono eseguiti a partire dal 1° gennaio successivo.

     L'esecuzione dei programmi approvati dopo il 15 dicembre è rinviata di un anno.

 

          Art. 6. Modifiche dei programmi operativi

     1. Ogni anno, entro il 15 settembre, le organizzazioni dei produttori possono richiedere modificazioni dei programmi operativi, da applicare a partire dal 1° gennaio successivo.

     Tuttavia, gli Stati membri possono differire la data di presentazione delle domande.

     2. Le domande di modificazione sono corredate dei documenti giustificativi quanto al motivo, alla natura e alle indicazioni delle modifiche proposte.

     L'autorità competente decide in merito alle domande di modificazione del programma entro il 15 dicembre, previo esame delle motivazioni e della documentazione fornita e in base a quanto accertato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2. Le domande di modificazione in merito alle quali non è stata presa una decisione entro il termine succitato sono considerate respinte.

     3. Secondo condizioni da stabilirsi dagli Stati membri e subordinatamente alla loro approvazione, le organizzazioni di produttori possono essere autorizzate, nel corso di un determinato anno:

     a) ad attuare solo parzialmente i programmi operativi;

     b) a modificare il contenuto del programma operativo; tra le modifiche sono comprese le proroghe del programma, la cui durata complessiva non può tuttavia essere superiore a cinque anni;

     c) a modificare l'importo del fondo di esercizio approvato per il finanziamento dei ritiri dal mercato, come previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96, nei limiti fissati all'articolo 15, paragrafo 3, terzo comma e all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, purché sia rispettato l'obiettivo generale del programma e non sia superato l'importo indicativo del fondo di esercizio di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

     4. Gli Stati membri stabiliscono a quali condizioni possono essere apportate modifiche ai programmi operativi, ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e b), senza la loro autorizzazione preventiva nel corso di un dato anno.

     Il finanziamento dei programmi modificati è subordinato all'immediata comunicazione delle modifiche all'autorità competente da parte dell'organizzazione di produttori.

     5. L'eventuale incremento dell'importo del fondo di esercizio approvato per il finanziamento dei ritiri dal mercato a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96 è comunque subordinato alla preventiva approvazione dell'autorità competente.

 

          Art. 7. Formato dei programmi operativi

     I programmi operativi sono attuati nell'arco di periodi annui che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

 

          Art. 8. Contenuto dei programmi operativi

     1. Il progetto di programma operativo contiene gli elementi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96 o, nel caso dei piani di azione, elementi tali da garantire, al termine del piano d'azione, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

     Esso comprende almeno i seguenti capitoli:

     a) durata del programma operativo;

     b) descrizione della situazione di partenza, in particolare per quanto riguarda la produzione, la commercializzazione e le attrezzature;

     c) obiettivi perseguiti, tenuto conto delle prospettive di produzione e degli sbocchi di mercato;

     d) azioni da intraprendere e strumenti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi, per ognuno degli anni di esecuzione del programma;

     e) aspetti finanziari, in particolare:

     i) modalità di calcolo e livello dei contributi finanziari;

     ii) modalità di finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 3;

     iii) se del caso, le informazioni necessarie per giustificare la riscossione di contributi di livelli diversi a norma dell'articolo 3;

     iv) bilancio di previsione e calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma.

     2. Il progetto di programma operativo di cui al paragrafo 1 può riguardare, in particolare:

     a) le spese di impianto nel caso delle colture perenni (piante perenni, arbusti e alberi);

     b) le spese specifiche per:

     i) la produzione secondo metodi di coltura biologica, integrata o sperimentale;

     ii) prodotti per la lotta biologica;

     iii) per le misure ambientali (compreso l'impiego di imballaggi riciclabili e/o riutilizzabili); [2]

     iv) per il miglioramento della qualità (compreso l'impiego di sementi e di piante certificate), per un periodo massimo di dieci anni per misura a decorrere dall'inizio del primo programma operativo;

     c) spese generali connesse specificatamente al fondo di esercizio o al programma operativo mediante il pagamento di una somma forfettaria pari al 2% del fondo di esercizio approvato, limitatamente ad un importo massimo di 180000 EUR;

     d) spese per il personale (compresi gli oneri salariali, se a carico dell'organizzazione di produttori) connesse a misure intese:

     i) a migliorare o a mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente;

     ii) a migliorare la commercializzazione

     la cui attuazione comporta essenzialmente il ricorso a personale qualificato. Se in tali circostanze l'organizzazione di produttori fa ricorso a propri impiegati o membri, è necessario registrare il tempo di lavoro prestato;

     e) investimenti in mezzi di trasporto dotati di impianti frigoriferi o attrezzati per il trasporto in atmosfera controllata;

     f) spese di trasporto supplementari, rispetto ad analoghe spese del trasporto su strada, qualora si faccia ricorso al trasporto ferroviario o marittimo nell'ambito di una misura che si prefigge la protezione dell'ambiente: tali spese sono fissate dagli Stati membri in misura forfettaria per chilometro;

     g) spese relative a riunioni e programmi di formazione connessi all'attuazione delle azioni previste dal programma operativo, comprese le diarie dei partecipanti ed eventualmente le spese di trasferta e di alloggio (se del caso fissate forfettariamente);

     h) promozione generica o promozione di marchi collettivi. Le indicazioni geografiche sono ammesse soltanto:

     i) se sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio e sono costituite in particolare da una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta; oppure

     ii) se sono secondarie rispetto al messaggio principale e non utilizzate esclusivamente dall'organizzazione dei produttori interessata.

     Sul materiale promozionale deve figurare l'emblema della Comunità europea (per la promozione che si avvale dei mezzi visivi), accompagnato dall'indicazione "Campagna finanziata con l'aiuto della Comunità europea";

     i) spese legali o amministrative per la fusione o l'acquisizione di organizzazioni di produttori; studi di fattibilità e proposte commissionate a tal fine dall'organizzazione di produttori;

     j) materiale usato alle condizioni stabilite dalla norma n. 4 del regolamento (CE) n. 1685/2000 della commissione;

     k) terreni non edificati il cui acquisto sia necessario per l'esecuzione di investimenti compresi nel programma, alle condizioni stabilite al punto 1.1, lettere a), b) e c) e punto 1.2 della norma n. 5 del regolamento (CE) n. 1685/2000;

     l) la locazione finanziaria (leasing) nei limiti del valore netto di mercato del bene e alle condizioni di cui al punto 3 della regola n. 10 di cui al regolamento (CE) n. 1685/2000;

     m) affitto quale alternativa all'acquisto, se economicamente giustificato;

     n) acquisto di beni immobili alle condizioni stabilite ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 della norma n. 6 di cui al regolamento (CE) n. 1685/2000;

     o) investimenti o azioni realizzati in aziende individuali, a condizione che:

     i) la natura collettiva del programma operativo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, resti impregiudicata e

     ii) siano adottate misure idonee a recuperare l'investimento o il suo valore nel caso in cui il membro abbandoni l'organizzazione di produttori;

     p) sostituzione di investimenti, purché il valore residuo degli investimenti sostituiti venga

     i) aggiunto al fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori; o

     ii) detratto dal costo della sostituzione.

     Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo possono essere oggetto di riporto ad un ulteriore programma operativo per motivi economici debitamente giustificati, in particolare quando il periodo di ammortamento fiscale sia superiore a cinque anni.

     3. Il progetto di programma operativo non riguarda le operazioni o le spese figuranti nell'elenco non completo delle azioni e delle spese non sovvenzionabili figurante nell'allegato I.

     4. Il progetto di programma operativo è ammissibile soltanto se accompagnato:

     a) dalla prova della costituzione di un fondo di esercizio a norma dell'articolo 3;

     b) da un impegno scritto dell'organizzazione di produttori di rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/96 e del presente regolamento e di non beneficiare, né come organizzazione di produttori né come singolo membro, direttamente o indirettamente, di un doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e le azioni ammissibili ad un finanziamento comunitario in forza del presente regolamento.

 

CAPO III

AIUTO FINANZIARIO COMUNITARIO

 

          Art. 9. Stime dei fondi di esercizio

     1. Ogni anno, entro il 15 settembre, le organizzazioni di produttori che attuano un programma operativo trasmettono agli Stati membri, all'occorrenza insieme ai progetti di programma operativo di cui all'articolo 4 o alle domande di modifica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, l'importo indicativo del fondo di esercizio previsto per l'anno successivo, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

     L'importo indicativo del fondo di esercizio è calcolato in base a quanto segue:

     a) gli elementi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e contenuti nel progetto di programma operativo, nonché le spese previste per i ritiri di cui all'articolo 15, paragrafo 3, di detto regolamento;

     b) il valore della produzione commercializzata stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 5.

     2. Al momento dell'approvazione di un progetto di programma, gli Stati membri stabiliscono l'importo approvato dell'aiuto finanziario a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96.

     3. Entro il 15 dicembre gli Stati membri comunicano alle organizzazioni di produttori:

     a) l'importo approvato dell'aiuto finanziario di cui al paragrafo 2;

     b) la decisione in merito ai programmi operativi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o alle modifiche dei programmi operativi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

     4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione una stima dell'importo del fondo di esercizio secondo quanto previsto all'articolo 17 del presente regolamento.

 

          Art. 10. Anticipi

     1. Le organizzazioni di produttori possono richiedere il versamento di anticipi per la parte del fondo di esercizio destinata al finanziamento del programma operativo.

     Le domande di anticipo sono presentate nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Esse riguardano le spese prevedibili inerenti al programma operativo, per un periodo di tre mesi che decorre dal mese in cui è presentata la domanda di anticipo. L'importo totale degli anticipi versati per un dato anno non può superare il 90% dell'importo dell'aiuto finanziario approvato per il relativo programma operativo.

     2. Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110% del suo importo e secondo condizioni da stabilirsi dagli Stati membri:

     i) per garantire che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano riscossi a norma dell'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4;

     ii) per garantire l'effettiva utilizzazione degli anticipi precedenti.

     Nel corso dell'anno è possibile presentare domande di svincolo delle cauzioni corredate degli opportuni documenti giustificativi. Le cauzioni sono svincolate nella misura massima dell'80% dell'importo degli anticipi.

     3. La cauzione è costituita in conformità del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

     L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 di detto regolamento è l'esecuzione delle azioni indicate nel programma operativo, nel rispetto dell'impegno di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del presente regolamento.

     In caso di inadempimento dell'esigenza principale o di gravi inadempimenti degli impegni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), la cauzione è incamerata, salve altre sanzioni da decidere conformemente alle disposizioni dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 2200/96 e dell'articolo 15 del presente regolamento.

     In caso di inadempimento di altre obbligazioni, la cauzione è incamerata proporzionalmente alla gravità dell'irregolarità accertata.

     4. In alternativa, le organizzazioni di produttori possono optare, su richiesta, per un sistema di domande parziali di aiuto finanziario comunitario relative:

     a) alle spese derivanti dal programma operativo; le domande sono presentate nei mesi di aprile, luglio e ottobre e riguardano le spese effettuate nei tre mesi precedenti. Esse sono corredate degli opportuni documenti giustificativi. L'importo totale dei pagamenti a titolo delle domande parziali non può superare il 90% dell'importo approvato dell'aiuto finanziario relativo al programma operativo, oppure il 90% delle spese effettive, se inferiori a detto importo;

     b) ai ritiri: le domande di aiuto finanziario per i ritiri possono essere eventualmente presentate insieme alle domande di cui alla lettera a). Esse sono soggette ai limiti stabiliti all'articolo 15, paragrafo 3, terzo comma, e all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 2200/96.

 

          Art. 11. Domande di aiuto

     1. Le domande di aiuto finanziario o del relativo saldo sono presentate in una sola volta per un dato programma entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.

     2. Le domande sono corredate dei documenti giustificativi attestanti quanto segue:

     a) il valore della produzione commercializzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 5 e 6;

     b) l'importo dei contributi finanziari effettivi versati dagli aderenti per il fondo di esercizio, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'articolo 3 del presente regolamento per la produzione commercializzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5;

     c) le spese effettuate a titolo del programma operativo;

     d) la parte del fondo di esercizio destinata al finanziamento dei ritiri dal mercato, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96, il livello delle compensazioni e delle integrazioni versate agli aderenti, nonché l'osservanza dei limiti indicati all'articolo 15, paragrafo 3, terzo comma e all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, del medesimo regolamento.

     3. Le domande di aiuto finanziario o di saldo dell'aiuto possono vertere su spese programmate, ma non realizzate, relative ad azioni per le quali si comprovi, con soddisfazione dell'autorità nazionale competente:

     i) che la mancata realizzazione entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione del programma operativo non è imputabile all'organizzazione di produttori richiedente e che le azioni potranno essere realizzate entro il 30 aprile dell'anno successivo;

     ii) che un contributo equivalente dell'organizzazione di produttori resta nel fondo operativo.

     L'aiuto viene versato e si procede allo svincolo della cauzione costituita a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, in funzione del diritto all'aiuto effettivamente accertato, soltanto su presentazione della prova che le spese programmate di cui al primo comma sono state eseguite entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale erano state programmate e in base al diritto all'aiuto effettivamente accertato.

     4. Le domande e i relativi documenti giustificativi sono sottoposti a controlli amministrativi. Gli Stati membri versano l'aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di esecuzione del programma. Essi hanno tuttavia la facoltà di rinviare tale pagamento fino al 31 agosto.

     5. Qualora le domande di aiuto o di saldo siano presentate oltre il termine di cui al paragrafo 1, l'aiuto è ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo.

     6. In casi eccezionali debitamente giustificati gli Stati membri possono accogliere domande di aiuto o di saldo presentate oltre il termine di cui al paragrafo 1 e non applicare il disposto del paragrafo 5 ove ciò non pregiudichi il compimento dei controlli o il rispetto del termine di pagamento di cui al paragrafo 4 imposto agli Stati membri.

 

          Art. 12. Comunicazione delle domande di aiuto

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni dettagliate in merito alle domande di aiuto secondo quanto previsto all'articolo 17.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 13. Relazioni delle organizzazioni di produttori

     1. La realizzazione del programma operativo e delle operazioni di ritiro che possono beneficiare di un finanziamento comunitario a titolo del fondo di esercizio sono oggetto di relazioni annuali che:

     a) accompagnano le domande di aiuto finanziario o, secondo i casi, la domanda di saldo;

     b) riguardano i programmi operativi e i ritiri dell'anno precedente;

     c) contengono una descrizione:

     i) delle principali modifiche apportate ai programmi operativi e

     ii) della differenza tra l'aiuto stimato e l'aiuto effettivamente chiesto.

     2. Nell'ultimo anno di esecuzione del programma operativo, le relazioni di cui al paragrafo 1 sono sostituite da una relazione finale.

     La relazione finale è accompagnata da una valutazione del programma operativo, elaborata eventualmente con l'assistenza di uno studio specializzato. Tale valutazione è destinata a verificare la realizzazione degli obiettivi del programma e, se del caso, a precisare eventuali modifiche delle azioni e dei metodi esaminate o da esaminare per l'elaborazione dei successivi programmi operativi.

 

          Art. 14. Controlli

     1. Gli Stati membri eseguono controlli sulle organizzazioni di produttori, senza preavviso o con un preavviso minimo, procedendo anche a controlli in loco, al fine di garantire l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni fissate per la concessione degli aiuti, in particolare:

     a) in merito all'attuazione delle misure previste dal programma operativo, in particolare quelle connesse ad investimenti;

     b) le spese effettivamente sostenute rispetto agli importi dichiarati.

     2. I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano ogni anno almeno un campione significativo di domande. Tale campione deve rappresentare almeno il 20% delle organizzazioni di produttori e il 30% dell'importo totale dell'aiuto comunitario.

     Qualora dai controlli emergano irregolarità di rilievo in una regione o in parte di essa o presso una determinata organizzazione di produttori, le autorità competenti effettuano controlli supplementari nell'anno in corso e aumentano la percentuale delle rispettive domande da controllare l'anno successivo.

     3. Le autorità competenti decidono quali organizzazioni di produttori sottoporre a controllo in base ad un'analisi dei rischi e considerando la rappresentatività degli aiuti. L'analisi dei rischi tiene conto di quanto segue:

     a) importo degli aiuti;

     b) andamento dei programmi annuali rispetto all'anno precedente;

     c) accertamenti fatti nel corso di controlli compiuti negli anni precedenti;

     d) altri parametri decisi dagli Stati membri.

     4. Prima del pagamento dell'aiuto o del saldo dell'aiuto relativo all'ultimo anno del programma operativo deve essere stato effettuato almeno un controllo per ogni organizzazione di produttori.

     5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative ai controlli compiuti secondo quanto previsto all'articolo 17.

 

          Art. 15. Recupero e sanzioni

     1. Gli importi indebitamente pagati sono recuperati e vengono applicate sanzioni alle organizzazioni di produttori coinvolte in particolare qualora:

     a) il valore reale della produzione commercializzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, risulti inferiore all'importo utilizzato per il calcolo dell'aiuto finanziario comunitario, oppure

     b) il fondo di esercizio sia stato alimentato in modo non conforme alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, oppure sia stato utilizzato per fini diversi da quelli contemplati all'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento, oppure

     c) il programma operativo sia stato attuato in modo non conforme ai requisiti di approvazione da parte dello Stato membro di cui trattasi, salvo il disposto dell'articolo 6 del presente regolamento.

     2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 qualora nel quadro di un programma operativo approvato dallo Stato membro sia stata attuata una misura successivamente risultata non ammissibile lo Stato membro è tenuto:

     a) a pagare l'aiuto corrispondente; oppure

     b) a non procedere al recupero dell'aiuto eventualmente già versato,

     qualora questa sia la procedura da seguire in casi analoghi finanziati attraverso fondi nazionali e qualora non si tratti di negligenza da parte dell'organizzazione di produttori.

     3. Qualora si proceda a recuperi o siano applicate sanzioni a norma del paragrafo 1, il beneficiario è tenuto:

     a) se l'aiuto è già stato pagato:

     i) a causa di un errore manifesto, a rimborsare gli importi indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi;

     ii) in caso di frode, a restituire una somma pari al doppio degli importi percepiti indebitamente, maggiorati degli interessi;

     iii) i in tutti gli altri casi, a restituire una somma pari all'importo indebitamente percepito, maggiorato del 20%, più gli interessi;

     b) qualora le domande di aiuto finanziario siano state presentate a norma dell'articolo 11 ma non sia stato versato alcun aiuto:

     i) in caso di frode, a pagare l'importo indebitamente indicato nella domanda;

     ii) in tutti gli altri casi, escluso l'errore manifesto, a pagare il 20% dell'importo indebitamente indicato nella domanda.

     4. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 3, lettera a), è calcolato:

     a) in base al periodo trascorso tra la data del pagamento e la data della restituzione da parte del beneficiario;

     b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie "C", in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

     5. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi pagatori competenti e da essi dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

     6. In caso di falsa dichiarazione eseguita deliberatamente o per negligenza grave, l'organizzazione di produttori è esclusa dal beneficio dell'aiuto finanziario comunitario per l'anno successivo a quello in cui è stata constatata la falsa dichiarazione.

     7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano fatte salve le altre sanzioni da adottarsi conformemente all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 2200/96.

     8. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni dettagliate sui recuperi e sulle sanzioni applicate secondo quanto previsto all'articolo 17.

 

CAPO V

 

          Art. 16. Disposizioni degli Stati membri

     1. Gli Stati membri possono adottare norme complementari a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2200/96 e dal presente regolamento per operazioni o spese sovvenzionabili.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate secondo le modalità indicate all'articolo 17.

 

          Art. 17. Comunicazioni degli Stati membri

     1. Gli Stati membri comunicano i dati finanziari e qualitativi in merito alle organizzazioni di produttori, ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e ai controlli secondo quanto indicato nell'allegato II.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure e le condizioni che stabiliscono in virtù del presente regolamento, in particolare:

     a) la procedura di finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punti i), ii) e iii);

     b) le condizioni che permettono le modifiche annuali ai programmi operativi, come previsto all'articolo 6, paragrafi 3 e 4;

     c) le disposizioni adottate, se del caso, ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2;

     d) le disposizioni adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 1.

 

          Art. 18.

     Il regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione è abrogato.

     Tuttavia, il disposto dell'articolo 10 del citato regolamento continua ad applicarsi ai fondi di esercizio per l'anno 2000.

 

          Art. 19.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Si applicano le seguenti disposizioni:

     a) i programmi operativi approvati dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e la cui attuazione continua nel 2001 devono conformarsi alle condizioni previste dal presente regolamento: a tal fine, se necessario, le organizzazioni di produttori sono tenute a chiederne la modifica entro il 15 settembre 2001;

     b) gli Stati membri possono autorizzare il proseguimento dei programmi approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento qualora non sia opportuno modificarli in considerazione del loro stato di avanzamento;

     c) su richiesta degli interessati, il disposto dell'articolo 15 può applicarsi per casi precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

ALLEGATO I

ELENCO DI AZIONI E SPESE NON SOVVENZIONABILI

 

     Se non contemplate dall'articolo 8, paragrafo 2, le seguenti spese e operazioni non sono sovvenzionabili:

     1) Spese generali di produzione, segnatamente:

     - sementi e piante,

     - prodotti fitosanitari, compresi i mezzi di lotta biologica o integrata, concimi e altri fattori di produzione,

     - spese di imballaggio, magazzinaggio e condizionamento, anche nell'ambito di nuovi procedimenti,

     - spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno),

     - spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione).

     2) Spese generali.

     3) Complementi di reddito o di prezzo.

     4) Spese di assicurazione, inclusi i premi individuali o collettivi e le spese per la creazione di fondi di assicurazione interni all'organizzazione di produttori.

     5) Rimborso (segnatamente sotto forma di rate annue) di prestiti contratti per un'azione realizzata interamente o parzialmente prima dell'inizio del programma operativo.

     6) Acquisto di terreno non edificato.

     7) Pagamenti versati ai produttori che partecipano a riunioni e a corsi di formazione per compensare la perdita di reddito.

     8) Azioni o spese riguardanti quantitativi prodotti dai membri dell'organizzazione al di fuori della Comunità.

     9) Azioni che possono creare distorsioni di concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione di produttori; le azioni o le misure che giovano direttamente o indirettamente ad altre attività economiche dell'organizzazione di produttori sono finanziate proporzionalmente al loro uso nei settori o per i prodotti per i quali le organizzazioni di produttori sono riconosciute.

     10) Materiale usato.

     11) Investimenti in mezzi di trasporto utilizzati dall'organizzazione di produttori per la commercializzazione o la distribuzione.

     12) Noleggio come alternativa all'acquisto; le spese di funzionamento del bene noleggiato.

     13) Spese inerenti a contratti di leasing (tasse, interessi, assicurazione, ecc.) e spese di funzionamento.

     14) Promozione di singoli marchi commerciali o contenenti riferimenti geografici.

     15) Contratti di subappalto riguardanti azioni o spese indicate nel presente elenco.

     16) IVA e altre tasse o imposte alle condizioni stabilite al punto 4 della norma n. 7 di cui al regolamento (CE) n. 1685/2000.

     17) Investimenti per la trasformazione dei prodotti freschi (non sono considerate una trasformazione le operazioni effettuate dalle organizzazioni di produttori per la preparazione del prodotto in vista della sua commercializzazione, in particolare la pulizia, il taglio, la pelatura, l'essiccazione e il condizionamento).

 

 

ALLEGATO II

TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

 

     Informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione entro il 1° giugno di ogni anno, secondo il formato richiesto dalla Commissione

     PARTE 1: Organizzazioni di produttori:

     1) Informazioni amministrative (in particolare il numero di riconoscimento, la forma giuridica, il numero dei soci, fisici o giuridici);

     2) Informazioni relative alla produzione (compreso il calcolo del valore della produzione commercializzata e le informazioni sui prodotti chiave).

     PARTE 2: Fondo di esercizio e programma operativo:

     1) Periodi di riferimento utilizzati;

     2) Stima degli aiuti (articolo 9);

     3) Domande di aiuto e pagamenti finali realmente effettuati (articolo 11), compresa la percentuale del fondo di esercizio spesa per i ritiri;

     4) Principali categorie di spesa (comprese le modifiche significative realizzate durante l'anno).

     PARTE 3: Controlli (articolo 14); recuperi e sanzioni (articolo 15):

     1) Le organizzazioni di produttori controllate;

     2) Autorità di controllo e ricapitolazione dei controlli e dei loro risultati (solo i punti principali).

     Le cifre definitive aggiornate relative ai pagamenti finali realmente effettuati, di cui alla parte 2, punto 3, devono essere presentate entro e non oltre il 1° ottobre.

 


[1] Abrogato dall’art. 27 del regolamento (CE) n. 1433/2003.

[2] Punto così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 aprile 2001, n. L 109.