§ 1.6.H37 - Regolamento 16 agosto 2001, n. 1660.
Regolamento (CE) n. 1660/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:16/08/2001
Numero:1660


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.H37 - Regolamento 16 agosto 2001, n. 1660.

Regolamento (CE) n. 1660/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.

(G.U.C.E. 17 agosto 2001, n. L 221).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare gli articoli 33 e 36,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2001 , stabilisce le modalità di consegna alla distilleria dei quantitativi residui degli obblighi dei viticoltori. Alla luce dell'esperienza maturata, è opportuno prorogare il termine ivi previsto.

     (2) L'articolo 63 del regolamento in esame prevede l'attuazione di un regime di aiuto per la distillazione dei vini in alcole per usi commestibili. Tale regime è stato introdotto per la prima volta per la campagna 2000/01. L'esperienza acquisita nel corso di questa prima campagna mette in luce l'opportunità di apportarvi alcune modifiche. In particolare è necessario avviare la distillazione più tardi nel corso dell'anno e ridurre la percentuale di produzione che permette al produttore di vino di partecipare a tale distillazione. Inoltre, dev'essere fissato un termine finale per la distillazione.

     (3) Gli articoli da 86 a 102 del regolamento in esame prevedono le modalità di smaltimento degli alcoli detenuti dagli organismi di intervento. È necessario correggere taluni errori materiali, tra l'altro modificare l'importo dovuto per i campioni e, qualora vengano ottenuti prodotti derivati dalle operazioni di rettificazione, conferire al bioetanolo la stessa tolleranza ammessa per i nuovi usi industriali.

     (4) Il comitato di gestione per i vini non ha formulato alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

     1) al paragrafo 58 (2), il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) l'articolo 63 è modificato come segue:

     a) il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     b) è aggiunto il seguente paragrafo 10:

     (Omissis).

     3) al paragrafo 86, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4) all'articolo 91, il testo del paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5) all'articolo 95, paragrafo 2, il testo del secondo e del terzo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6) l'articolo 98 è modificato come segue:

     a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     7) all'articolo 100, paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2001.