§ 1.6.G88 - Regolamento 15 ottobre 2001, n. 2022.
Regolamento (CE) n. 2022/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:15/10/2001
Numero:2022


Sommario
Art. 1.      All'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1623/2000, è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G88 - Regolamento 15 ottobre 2001, n. 2022.

Regolamento (CE) n. 2022/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.

(G.U.C.E. 16 ottobre 2001, n. L 273).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare articolo 33,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1660/2001, prevede l'attuazione di un regime di aiuto per la distillazione dei vini in alcole per usi commestibili. Tale regime è stato introdotto per la prima volta per la campagna 2000/01. L'esperienza acquisita nel corso di questa prima campagna mette in luce l'opportunità di apportarvi alcune modifiche. Per rendere più stabile il funzionamento del regime nel corso della campagna è necessario aprire la distillazione in varie quote separate.

     (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     All'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1623/2000, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.