§ 1.6.81 - Regolamento 1 ottobre 2001, n. 1933.
Regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione che riduce, per la campagna 2001/2002, gli importi dell'aiuto per i piccoli agrumi consegnati [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:01/10/2001
Numero:1933


Sommario
Art. 1.      Per la campagna 2001/2002, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i piccoli agrumi consegnati alla trasformazione sono modificati come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.81 - Regolamento 1 ottobre 2001, n. 1933.

Regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione che riduce, per la campagna 2001/2002, gli importi dell'aiuto per i piccoli agrumi consegnati alla trasformazione in seguito al superamento del limite di trasformazione in taluni Stati membri.

(G.U.C.E. 2 ottobre 2001, n. L 262).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000, in particolare l'articolo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 ha fissato, per i piccoli agrumi, un limite comunitario di trasformazione, suddiviso per Stato membro, conformemente all'allegato II di tale regolamento. A norma del paragrafo 2 dello stesso articolo 5, in caso di superamento del limite comunitario, l'aiuto fissato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 è ridotto negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati con il beneficio dell'aiuto nel corso delle tre campagne o periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l'aiuto. Il paragrafo 3 dello stesso articolo autorizza gli Stati membri che lo desiderano a suddividere il limite nazionale rispettivo in due sottogruppi, segnatamente uno per i piccoli agrumi destinati alla trasformazione in segmenti e l'altro per i piccoli agrumi destinati alla trasformazione in succo. Se il limite nazionale è stato suddiviso in due sottogruppi, la riduzione dell'aiuto in caso di superamento del limite nazionale è applicata all'aiuto per ciascuno dei due sottogruppi, proporzionalmente al superamento constatato rispetto al limite parziale in questione. La Spagna si è avvalsa di tale disposizione. Il sottogruppo "segmenti" è stato fissato a 125.805 tonnellate e il sottogruppo "succo" a 144.381 tonnellate.

     (2) In virtù dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2729/1999, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di piccoli agrumi trasformati con l'aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 15.945 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento si è constatato un superamento del limite italiano. Gli importi dell'aiuto per i piccoli agrumi previsti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2001/2002 devono pertanto essere diminuiti del 10,97% in Italia.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Per la campagna 2001/2002, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i piccoli agrumi consegnati alla trasformazione sono modificati come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.