§ 1.6.F72 - Regolamento 13 febbraio 2002, n. 263.
Regolamento (CE) n. 263/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2550/2001 che stabilisce le modalità d'applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:13/02/2002
Numero:263


Sommario
Art. 1.      Nel regolamento (CE) n. 2550/2001 è inserito il seguente articolo:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F72 - Regolamento 13 febbraio 2002, n. 263.

Regolamento (CE) n. 263/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2550/2001 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi di premi.

(G.U.C.E. 14 febbraio 2002, n. L 43).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro, in particolare l'articolo 9,

     visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 11, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi, ma non stabilisce le modalità di conversione dei premi e dei pagamenti nelle valute nazionali negli Stati membri che non hanno adottato l'euro. Pertanto è necessario definire il metodo di conversione nelle valute nazionali e in particolare il fatto generatore e il tasso di cambio da applicare.

     (2) Ai fini dell'applicazione dei criteri definiti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98, occorre definire come fatto generatore il primo giorno dell'anno civile per il quale sono versati i premi. Per quanto riguarda il tasso di cambio da applicare, il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2452/2000, stabilisce le modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo. L'articolo 1 del regolamento summenzionato stabilisce che il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso di cambio fissato dalla BCE prima della data in cui interviene il fatto generatore.

     (3) Tuttavia, per conseguire gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, è opportuno stabilire il tasso applicabile alla data del fatto generatore in modo che, di norma, tali aiuti, premi ed importi, convertiti in moneta nazionale, non subiscano brusche variazioni a causa del tasso di cambio di un solo giorno. A tal fine, appare indicato ricorrere alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede l'anno per il quale viene concesso il premio.

     (4) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini ed i caprini,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Nel regolamento (CE) n. 2550/2001 è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.