§ 1.4.104 - Regolamento 15 dicembre 1998, n. 2799.
Regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio che istituisce il regime agromonetario dell'euro.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:15/12/1998
Numero:2799


Sommario
Art. 1.      Ai fini del presente regolamento si intende per:
Art. 2.      1. I prezzi e gli importi fissati negli atti relativi alla politica agricola comune sono espressi in euro.
Art. 3.      1. Il fatto generatore del tasso di cambio è:
Art. 4.      1. In caso di rivalutazione sensibile lo Stato membro può concedere agli agricoltori un aiuto compensativo relativo ai prezzi e agli importi diversi da quelli di cui all'articolo 5. L'aiuto è [...]
Art. 5.      1. Qualora il tasso di cambio applicabile il giorno in cui interviene il fatto generatore
Art. 6.      1. Il contributo della Comunità al finanziamento è pari:
Art. 7.      1. Qualora pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione degli atti relativi alla politica agricola comune, la Commissione [...]
Art. 8.      1. Qualora uno Stato membro non partecipante decida di pagare le spese determinate dagli atti relativi alla politica agricola comune in euro invece che nella moneta nazionale, esso adotta le [...]
Art. 9.      Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui:
Art. 10.      1. Qualora misure transitorie apparissero necessarie per agevolare la prima applicazione del presente regolamento, esse vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui [...]
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.4.104 - Regolamento 15 dicembre 1998, n. 2799. [1]

Regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio che istituisce il regime agromonetario dell'euro.

(G.U.C.E. 24 dicembre 1998, n. L 349).

 

Art. 1.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «atti relativi alla politica agricola comune»:

     - gli atti basati direttamente o indirettamente sull'articolo 43 del trattato, esclusi la tariffa doganale comune ed altri atti facenti parte della normativa doganale applicabile tanto ai prodotti agricoli quanto ai prodotti industriali,

     - gli atti relativi a merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli e soggette a regimi specifici di scambio;

     b) «Stati membri partecipanti»: gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica conformemente al trattato;

     c) «Stati membri non partecipanti»: gli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica;

     d) «monete nazionali»: le monete nazionali degli Stati membri non partecipanti e dei paesi terzi;

     e) «tasso di cambio»: il tasso di cambio del mercato monetario tra l'euro e la moneta nazionale;

     f) «rivalutazione sensibile»: la situazione in cui la media annua del tasso di cambio è inferiore al limite rappresentato dal valore più basso delle medie annue del tasso di conversione applicato nei tre anni precedenti e del tasso di cambio del 1° gennaio 1999;

     g) «percentuale di sensibilità di una rivalutazione sensibile»: la percentuale di rivalutazione della media annua rispetto al limite di cui alla lettera f).

 

     Art. 2.

     1. I prezzi e gli importi fissati negli atti relativi alla politica agricola comune sono espressi in euro.

     2. Negli Stati membri partecipanti essi sono versati o riscossi in euro. Negli altri Stati membri sono convertiti nella pertinente moneta nazionale mediante il tasso di cambio e, fermo restando l'articolo 8, sono versati o riscossi in moneta nazionale.

     3. Tuttavia, per quanto concerne gli importi relativi alle importazioni e i prelievi all'esportazione, fissati in euro da un atto relativo alla politica agricola comune ed applicabili dagli Stati membri in moneta nazionale, il tasso di conversione è specificamente uguale al tasso applicabile a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

 

     Art. 3.

     1. Il fatto generatore del tasso di cambio è:

     - l'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione, per gli importi riscossi o versati negli scambi con i paesi terzi,

     - il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione, in tutti gli altri casi.

     2. Qualora il fatto generatore di cui al paragrafo 1 debba venir precisato o non possa essere preso in considerazione per motivi inerenti all'organizzazione di mercato o all'importo in questione, un fatto generatore specifico viene determinato secondo la procedura di cui all'articolo 9, attenendosi ai criteri seguenti:

     a) effettiva applicabilità, a brevissimo termine, delle variazioni del tasso di cambio;

     b) analogia tra fatti generatori relativi ad operazioni simili, realizzate nell'ambito di organizzazioni di mercato diverse;

     c) concordanza tra i fatti generatori dei vari prezzi ed importi riguardanti una medesima organizzazione di mercato;

     d) realizzabilità ed efficacia dei controlli relativi all'applicazione dei pertinenti tassi di cambio.

 

     Art. 4.

     1. In caso di rivalutazione sensibile lo Stato membro può concedere agli agricoltori un aiuto compensativo relativo ai prezzi e agli importi diversi da quelli di cui all'articolo 5. L'aiuto è concesso per tre periodi successivi di dodici mesi, a decorrere dal marzo che segue il mese in cui è intervenuta la rivalutazione sensibile.

     L'aiuto compensativo non può essere concesso sotto forma di un importo vincolato alla produzione, diversa da quella di un periodo fisso ed antecedente. Esso non può essere orientato verso un tipo di produzione o essere subordinato all'esistenza di una produzione successiva a detto periodo fisso.

     2. L'importo massimo dell'aiuto compensativo concesso per il primo periodo di dodici mesi è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 9, per l'intero Stato membro interessato, moltiplicando la percentuale di sensibilità della rivalutazione di cui trattasi per la perdita forfettaria di reddito determinata conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'allegato.

     3. Ove del caso, l'importo massimo per il primo periodo è ridotto o annullato tenendo conto della situazione del mercato osservata nel corso dell'anno al termine del quale è stata constatata la rivalutazione sensibile.

     4. Nessun aiuto è concesso per la parte dell'importo calcolato conformemente al paragrafo 2 che non sia superiore al 2,6% di rivalutazione sensibile.

     5. L'importo dell'aiuto corrisposto per il secondo e il terzo periodo è ridotto, rispetto a quello del periodo precedente, almeno di un terzo dell'importo concesso nel primo periodo.

     Gli importi corrisposti per il secondo e il terzo periodo sono ridotti o annullati in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di cambio constatata sino all'inizio del mese che precede il primo mese cui è riferito l'importo di cui trattasi, tenendo conto della situazione del mercato durante il medesimo arco di tempo.

     6. Per tener conto della situazione del mercato ai sensi del paragrafo 3 e del paragrafo 5, secondo comma, ci si attiene ai criteri di seguito precisati.

     Uno o più settori possono dar luogo ad una riduzione dell'importo dell'aiuto di uno o più periodi qualora si constati:

     a) che il prezzo medio di mercato per lo Stato membro di cui trattasi, durante l'anno relativamente al quale è constatata una rivalutazione sensibile, o tra l'inizio del periodo precedente e l'inizio del mese che precede il primo mese del periodo interessato, è superiore o pari alla media dei prezzi di mercato degli Stati membri nei quali non è intervenuta una rivalutazione sensibile durante lo stesso arco di tempo. I prezzi di mercato vengono confrontati in base a un indice 100 del prezzo in moneta nazionale o in euro; oppure

     b) che la data di rivalutazione sensibile, rispetto alle date dei generatori del settore considerato, non consente di concludere che la rivalutazione in causa abbia avuto un impatto sull'intero periodo considerato.

     In caso di applicazione della lettera b), la riduzione di almeno un terzo di cui all'articolo 4, paragrafo 5 è calcolata in base all'importo dell'aiuto per il primo periodo che sarebbe stato concesso qualora non si fosse applicata la lettera b).

     Questi criteri possono essere modificati, sulla base dell'esperienza acquisita, secondo la procedura di cui all'articolo 9.

 

     Art. 5.

     1. Qualora il tasso di cambio applicabile il giorno in cui interviene il fatto generatore

     - per un aiuto forfettario determinato per ettaro o per unità di bestiame adulto,

oppure

     - per un premio compensativo per pecora o per capra, oppure

     - per un importo di carattere strutturale o ambientale sia inferiore a quello applicabile precedentemente, lo Stato membro interessato può concedere agli agricoltori un aiuto compensativo per tre periodi successivi di dodici mesi, a decorrere dal giorno in cui interviene il fatto generatore.

     L'aiuto compensativo deve essere concesso sotto forma di integrazione degli aiuti, dei premi e degli importi di cui al primo comma.

     2. L'importo massimo dell'aiuto compensativo concesso per il primo periodo di dodici mesi è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 9, per l'intero Stato membro interessato, conformemente al punto 4 dell'allegato. Tuttavia, lo Stato membro può decidere che nessun aiuto viene concesso se l'importo in parola equivale a meno dello 0,5% di riduzione.

     3. L'importo dell'aiuto corrisposto per il secondo e il terzo periodo è ridotto, rispetto a quello del periodo precedente, almeno di un terzo dell'importo concesso nel primo periodo.

     4. Ove del caso, gli importi di cui al paragrafo 3 sono ridotti o annullati in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di cambio constatati il primo giorno del secondo e del terzo periodo.

     5. Il presente articolo non si applica con riguardo agli importi per i quali è stato applicato, nei ventiquattro mesi precedenti la decorrenza degli effetti del nuovo tasso, un tasso inferiore a quest'ultimo.

 

     Art. 6.

     1. Il contributo della Comunità al finanziamento è pari:

     - al 50% degli importi effettivamente pagati per l'aiuto compensativo di cui all'articolo 4;

     - al 50% degli importi che possono essere concessi per l'aiuto compensativo di cui all'articolo 5. Lo Stato membro può tuttavia rinunciare alla concessione della partecipazione nazionale al finanziamento dell'aiuto.

     2. Detto contributo viene equiparato, agli effetti del finanziamento della politica agricola comune, agli interventi volti a stabilizzare i mercati agricoli.

 

     Art. 7.

     1. Qualora pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione degli atti relativi alla politica agricola comune, la Commissione decide le opportune misure di salvaguardia che possono, se del caso, recare deroga agli atti in vigore relativi alla politica agricola comune.

     Le misure di cui al primo comma vengono notificate immediatamente al Consiglio e agli Stati membri.

     Gli Stati membri possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione nei tre giorni lavorativi successivi alla data in cui sono state loro notificate le misure di salvaguardia.

     Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa nel termine di un mese a decorrere dalla notifica di dette misure.

     2. Qualora pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione degli atti relativi alla politica agricola comune, la Commissione, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti da tali atti con riguardo a ciascun caso specifico, può prendere misure derogatorie al presente regolamento, in particolare quando un paese:

     - ricorra a tecniche di cambio anormale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta;

     - abbia una moneta che non viene quotata sui mercati ufficiali dei cambi o la cui evoluzione rischia di provocare distorsioni negli scambi.

 

     Art. 8.

     1. Qualora uno Stato membro non partecipante decida di pagare le spese determinate dagli atti relativi alla politica agricola comune in euro invece che nella moneta nazionale, esso adotta le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.

     2. Lo Stato membro notifica alla Commissione le misure che intende adottare prima che le stesse entrino in vigore. Esso non può applicarle senza l'accordo previo della Commissione.

 

     Art. 9.

     Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui:

     a) all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, oppure

     b) all'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli o dei prodotti della pesca, oppure

     c) all'articolo corrispondente di altre disposizioni comunitarie che istituiscono una procedura analoga.

 

     Art. 10.

     1. Qualora misure transitorie apparissero necessarie per agevolare la prima applicazione del presente regolamento, esse vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9 e restano in vigore per il periodo strettamente necessario a facilitare l'avviamento del nuovo regime.

     2. I regolamenti (CEE) n. 3813/92, (CE) n. 1527/95, (CE) n. 2990/95 e (CE) n. 724/97 sono abrogati.

     3. Se un atto relativo alla politica agricola comune fa riferimento al tasso di conversione agricolo, il tasso da prendere in considerazione a decorrere dal 1° gennaio 1999 è il tasso di conversione irrevocabilmente fissato adottato dal Consiglio conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato per le unità monetarie nazionali e il tasso di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, ove del caso, paragrafo 3 del presente regolamento per le monete nazionali.

     Se un atto relativo alla politica agricola comune fa riferimento al tasso rappresentativo di mercato dell'ECU, il tasso da prendere in considerazione a decorrere dal 1° gennaio 1999 è il tasso di cambio dell'euro.

     I riferimenti agli aiuti compensativi di cui ai regolamenti (CEE) n. 3813/92 e (CE) n. 724/97 sono considerati riferimenti agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.

     I riferimenti ai fatti generatori di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92 sono considerati riferimenti all'articolo 3 del presente regolamento.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1999.

     Gli articoli 4, 5 e 6 si applicano soltanto alle rivalutazioni sensibili intervenute anteriormente al 1° gennaio 2002.

 

 

ALLEGATO

 

     1. La perdita forfettaria di reddito di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento è pari:

     a) alla somma dell'1%

     - della produzione finale agricola dei settori dei cereali e del riso, della barbabietola da zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine, e

     - del valore dei quantitativi di prodotti consegnati in adempimento di un contratto che preveda, a norma di una regolamentazione comunitaria, il rispetto di un prezzo minimo alla produzione, nei settori non considerati al primo trattino, e

     - degli aiuti o dei premi riscossi dagli agricoltori, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5;

     b) diminuita

     - dello 0,5% del valore dei consumi intermedi relativi agli alimenti per animali, e

     - dell'incidenza sugli oneri tributari della diminuzione del valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato conseguente alle operazioni di cui alla lettera a) e al primo trattino, e

     - di una detrazione corrispondente all'1% delle previsioni di spesa a carico del FEAOG per:

     - l'integralità degli aiuti forfettari per ettaro,

     - la metà degli aiuti a carattere strutturale o ambientale, e

     - il 130% dei premi del settore ovino e caprino.

 

     2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo e terzo trattino non sono presi in considerazione se, nel settore produttivo interessato, la loro somma è inferiore allo 0,01% del valore della produzione finale dell'agricoltura dello Stato membro di cui trattasi.

     Ai fini del presente regolamento, i settori produttivi corrispondono agli aggregati statistici definiti nell'ambito dei conti economici dell'agricoltura, stabiliti da Eurostat, o ai loro raggruppamenti, di seguito specificati:

     1. Cereali e riso

     2. Barbabietole da zucchero

     3. Latte e prodotti lattiero-caseari

     4. Carni bovine

     5. Semi oleosi e olio d'oliva

     6. Ortofrutticoli freschi

     7. Patate

     8. Vini e mosti

     9. Fiori e piante di vivaio

     10. Carni suine

     11. Carni ovine e caprine

     12. Uova e pollame

     13. Altri

 

     3. La perdita forfettaria di reddito è determinata in base ai dati riguardanti:

     a) i conti economici dell'agricoltura, disponibili presso Eurostat, relativi all'ultimo anno civile conclusosi prima della data della rivalutazione sensibile, per quanto concerne il punto 1, lettera a), primo trattino e lettera b), primo e secondo trattino,

     b) l'esecuzione del bilancio o, in mancanza dello stesso, i bilanci o progetti di bilancio o progetti preliminari di bilancio relativi:

     - ai redditi dell'anno di cui alla lettera a) del presente punto per quanto concerne il punto 1, lettera a), secondo e terzo trattino,

     - all'esercizio finanziario che inizia durante la campagna di commercializzazione dei cereali nel corso della quale ha luogo la rivalutazione sensibile, per quanto concerne il punto 1, lettera b), terzo trattino.

     Ai fini dell'applicazione del punto 2 ai casi marginali, i dati di cui alla lettera a) del presente paragrafo sono presi in considerazione tenendo conto dei dati analoghi constatati nei due anni precedenti.

 

     4. L'aiuto di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento è calcolato in base ai dati di cui al paragrafo 3, lettera b), primo trattino del presente allegato.


[1] Abrogato dall'art. 119 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.