§ 1.6.F59 – Regolamento 11 gennaio 2002, n. 52.
Regolamento (CE) n. 52/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:11/01/2002
Numero:52


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 245/2001 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F59 – Regolamento 11 gennaio 2002, n. 52.

Regolamento (CE) n. 52/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre.

(G.U.C.E. 12 gennaio 2002, n. L 10).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, in particolare l'articolo 9,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, modificato dal regolamento (CE) n. 1093/2001, prevede all'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, che i primi trasformatori riconosciuti si impegnino a tenere giornalmente una contabilità di magazzino delle operazioni realizzate. Al fine di consentire una gestione contabile meno gravosa, è opportuno accordare anche ai primi trasformatori riconosciuti la possibilità di registrare le operazioni per partita. A tale fine occorre definire il concetto di partita.

     (2) Per evitare distorsioni di concorrenza è auspicabile ampliare la possibilità offerta ai primi trasformatori riconosciuti di ricorrere a più di un operatore per la pulizia delle fibre corte di lino. Tuttavia, tenuto conto della necessità di salvaguardare un adeguato livello di controllo, è opportuno limitare questa possibilità ad un massimo di due operatori incaricati della pulizia delle fibre corte di lino per primo trasformatore riconosciuto e per campagna di commercializzazione.

     (3) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 245/2001 prevede che ciascuna domanda di anticipo sull'aiuto sia subordinata alla costituzione di una cauzione, obbligo che in certi casi può comportare la costituzione di cinque cauzioni diverse durante il periodo di trasformazione relativo ad una stessa campagna di commercializzazione. È dunque opportuno semplificare questo sistema e prevedere la costituzione di una cauzione, calcolata sulla base dell'importo teorico del diritto all'aiuto per ogni primo trasformatore, con la prima domanda di anticipo. Tale cauzione dovrebbe restare valida per tutto il corrispondente periodo di trasformazione. Tuttavia, per tener conto di circostanze in cui il suddetto calcolo dell'importo teorico del diritto all'aiuto potrebbe rivelarsi discordante rispetto alle stime reali di produzione, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di stabilire l'importo della cauzione in modo più flessibile, pur preservando un livello di sicurezza equivalente.

     (4) L'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 245/2001 fissa le disposizioni relative alle importazioni di canapa. Al paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, dello stesso articolo, la definizione di una delle operazioni che possono subire i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina può porre problemi di interpretazione. Va pertanto meglio precisata tale definizione.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per fibre naturali,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 245/2001 è modificato come segue:

     1) L'articolo 3 è modificato come segue:

     a) Al paragrafo 2, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) al paragrafo 4, terzo comma, i termini "un solo operatore" sono sostituiti da (Omissis);

     c) al paragrafo 5, primo comma, i termini (Omissis) sono inseriti dopo i termini "per ogni giorno";

     d) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

     (Omissis).

     2) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) all'articolo 17 bis, paragrafo 2, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.