§ 1.6.F11 – Regolamento 5 febbraio 2001, n. 245.
Regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:05/02/2001
Numero:245


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campagna di commercializzazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Riconoscimento dei primi trasformatori.
Art. 4.  Obblighi del trasformatore assimilato.
Art. 5.  Contratti.
Art. 6.  Informazioni da trasmettere a cura degli operatori.
Art. 7.  Diritto all'aiuto.
Art. 8.  Quantitativi nazionali garantiti.
Art. 9.  Domanda di aiuto.
Art. 10.  Anticipo sull'aiuto.
Art. 11.  Aiuto complementare.
Art. 12.  Pagamento degli aiuti.
Art. 13.  Controlli.
Art. 14.  Sanzioni.
Art. 15.  Comunicazioni.
Art. 16.  Fatto generatore.
Art. 17.  Misure transitorie.
Art. 17 bis.  Canapa importata.
Art. 18.  Abrogazione di regolamenti.
Art. 19.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dalla campagna di [...]


§ 1.6.F11 – Regolamento 5 febbraio 2001, n. 245.

Regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre.

(G.U.C.E. 6 febbraio 2001, n. L 35).

 

Art. 1. Oggetto e campagna di commercializzazione. [1]

     1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre istituita dal regolamento (CE) n. 1673/2000.

     2. La campagna di commercializzazione inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai sensi del presente regolamento:

     - l'espressione "trasformatore assimilato" designa l'agricoltore che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, ha stipulato un contratto di trasformazione per conto terzi con un primo trasformatore riconosciuto per ottenere fibre dalle paglie di sua proprietà,

     - vengono definiti i seguenti tre tipi di fibre:

     a) "fibre lunghe di lino": fibre di lino ottenute dalla separazione completa della fibra e delle parti legnose dello stelo, costituite, al termine della stigliatura, da fili di almeno 50 cm disposti parallelamente in fasci, in strati o in nastri;

     b) "fibre corte di lino": fibre di lino diverse da quelle di cui alla lettera a), ottenute dalla separazione almeno parziale della fibra e delle parti legnose dello stelo;

     c) "fibre di canapa": fibre di canapa ottenute dalla separazione almeno parziale della fibra e delle parti legnose dello stelo.

 

     Art. 3. Riconoscimento dei primi trasformatori.

     1. Ai fini del riconoscimento, il primo trasformatore trasmette all'autorità competente una domanda contenente almeno le seguenti informazioni:

     a) la descrizione dell'azienda e della gamma completa dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle paglie di lino e di canapa;

     b) la descrizione degli impianti e delle attrezzature di trasformazione, con l'indicazione della localizzazione e delle specifiche tecniche riguardanti:

     - il consumo energetico e i quantitativi massimi di paglie di lino e di canapa che possono essere trasformati per ora e per anno,

     - i quantitativi massimi di fibre lunghe di lino, di fibre corte di lino e di fibre di canapa che possono essere ottenuti per ora e per anno,

     - i quantitativi indicativi di paglie di lino e di canapa necessari per ottenere 100 kg di ciascuno dei prodotti di cui alla lettera a);

     c) la descrizione degli impianti di magazzinaggio, con l'indicazione della localizzazione e della capacità in tonnellate di paglie e di fibre di lino o di canapa.

     Gli Stati membri possono esentare i primi trasformatori riconosciuti per la campagna di commercializzazione 2000/2001 in base all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio dalla presentazione delle informazioni già disponibili, purché dichiarino che dette informazioni rimangono invariate.

     2. Con la domanda di riconoscimento il primo trasformatore si impegna, a decorrere dalla data di presentazione della domanda stessa:

     - a tenere separatamente, per campagna di commercializzazione del raccolto delle paglie di cui trattasi e per Stato membro di raccolta, le scorte di paglie di lino, paglie di canapa, fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa relative:

     a) alla totalità dei contratti di compravendita e degli impegni di trasformazione;

     b) a ciascuno dei contratti di trasformazione per conto terzi stipulato con trasformatori assimilati;

     c) alla totalità degli altri fornitori e, ove del caso, alle partite di fibre ottenute da paglie classificate nella categoria a) ma non destinate a una domanda di aiuto,

     - a tenere giornalmente o per partita una contabilità di magazzino regolarmente correlata alla contabilità finanziaria ed una documentazione in conformità del disposto del paragrafo 5, nonché i documenti giustificativi previsti dallo Stato membro ai fini dei controlli [2],

     - a comunicare all'autorità competente qualsiasi modifica dei dati di cui al paragrafo 1,

     - a sottoporsi a tutti i controlli previsti nel quadro dell'applicazione del regime di aiuto istituito dal regolamento (CE) n. 1673/2000.

     3. Previa verifica in loco della conformità delle informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità competente concede al primo trasformatore un riconoscimento per i tipi di fibre che possono essere prodotte nelle condizioni di ammissibilità all'aiuto, attribuendogli un numero di riconoscimento.

     Il riconoscimento è concesso entro i due mesi successivi a quello di presentazione della domanda.

     In caso di variazione di uno o più degli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, l'autorità competente conferma o adegua il riconoscimento, ove del caso previo controllo in loco, nel mese successivo a quello in cui la variazione è notificata. Tuttavia l'adeguamento dei tipi di fibre per i quali è concesso il riconoscimento prende effetto solo a decorrere dalla campagna successiva.

     4. Nel quadro del riconoscimento di un primo trasformatore per fibre lunghe di lino e nel contempo per fibre corte di lino, lo Stato membro può autorizzare, alle condizioni di cui al presente paragrafo e se ritiene che sussistano adeguate condizioni di controllo, che venga affidata a terzi la pulizia delle fibre corte di lino al fine di rispettare il limite previsto all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 per quanto riguarda il tasso di impurità e di canapuli e capecchi.

     In tal caso, il primo trasformatore indica nella domanda di riconoscimento di cui al paragrafo 1 l'intenzione di avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo.

     L'autorizzazione può essere concessa per due operatori al massimo  per ogni primo trasformatore riconosciuto e per ogni campagna di commercializzazione [3].

     Anteriormente al 1 febbraio per ciascuna campagna di commercializzazione, il primo trasformatore riconosciuto presenta all'autorità competente un contratto di pulizia per conto terzi nel quale figurano almeno le seguenti informazioni:

     a) la data della stipulazione e l'indicazione della campagna di commercializzazione relativa al raccolto delle paglie da cui sono state ottenute le fibre;

     b) il numero di riconoscimento del primo trasformatore, nonché il nome, la ragione sociale, l'indirizzo e l'ubicazione degli impianti dell'operatore incaricato della pulizia delle fibre corte di lino;

     c) l'indicazione che tale operatore si impegna:

     i) a tenere separatamente, per ciascun contratto di pulizia per conto terzi, le scorte di fibre corte di lino pulite e non pulite;

     ii) a tenere una contabilità di magazzino giornaliera in cui figurino separatamente, per ciascun contratto di pulizia per conto terzi, i quantitativi in entrata di fibre corte di lino non pulite e i quantitativi di fibre corte di lino pulite ottenuti, nonché le rispettive scorte;

     iii) a conservare i documenti giustificativi previsti dallo Stato membro a fini di controllo e a sottoporsi a tutti i controlli previsti nel quadro dell'applicazione del presente regolamento.

     L'impegno di cui alla lettera c) del precedente comma, dell'operatore incaricato della pulizia, è considerato come un impegno contratto dal primo trasformatore nell'ambito del suo riconoscimento.

     5. Nella contabilità di magazzino dei primi trasformatori riconosciuti sono registrati, per ogni giorno o partita  e per ciascuna categoria di paglie e ciascun tipo di fibre per i quali sono tenute scorte separate, i seguenti dati:

     a) i quantitativi entrati nell'azienda per ciascun contratto o impegno di cui all'articolo 5 e, ove del caso, per ciascuno degli altri fornitori;

     b) i quantitativi di paglie trasformati e i quantitativi di fibre ottenuti;

     c) una stima delle perdite e dei quantitativi distrutti, con relativa motivazione;

     d) i quantitativi usciti dall'azienda, suddivisi per destinatario;

     e) lo stato delle scorte per impianto di magazzinaggio.

     Per tutte le partite di paglie e di fibre che entrano o che lasciano l'azienda, ma che non corrispondono a uno dei contratti o degli impegni di cui all'articolo 5, il primo trasformatore riconosciuto deve essere in possesso di un attestato di consegna o di presa in consegna del fornitore o del destinatario o di un documento equivalente accettato dallo Stato membro. Il primo trasformatore riconosciuto registra nome, ragione sociale e indirizzo di ciascun fornitore e destinatario [4].

     6. Una partita è un quantitativo determinato di paglia di lino o di canapa, numerato all'atto dell'ingresso negli impianti di trasformazione o di magazzinaggio di cui al paragrafo 1.

     Una partita non può interessare che un solo contratto di compravendita delle paglie, impegno di trasformazione, o contratto di trasformazione per conto terzi di cui all'articolo 5 [5].

 

     Art. 4. Obblighi del trasformatore assimilato.

     Il trasformatore assimilato deve:

     a) aver stipulato, con un primo trasformatore riconosciuto, un contratto per la trasformazione di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e/o fibre di canapa;

     b) tenere un registro in cui figurino, a partire dall'inizio della campagna considerata e per ogni giorno:

     - per ciascun contratto di trasformazione per conto terzi, i quantitativi ottenuti di paglie di lino o di canapa destinati alla produzione di fibre e quelli consegnati,

     - i quantitativi ottenuti di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e/o fibre di canapa,

     - i quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e/o fibre di canapa venduti o ceduti, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario;

     c) conservare i documenti giustificativi previsti dallo Stato membro ai fini dei controlli; e

     d) impegnarsi ad accettare tutti i controlli previsti nel quadro dell'applicazione del presente regime di aiuto.

 

     Art. 5. Contratti.

     1. Il contratto di compravendita delle paglie, l'impegno di trasformazione e il contratto di trasformazione per conto terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000 recano almeno i seguenti elementi:

     a) la data della stipulazione e l'indicazione della campagna di commercializzazione relativa al raccolto;

     b) il numero di riconoscimento del primo trasformatore, il numero di identificazione dell’agricoltore nel sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché il loro nome e indirizzo [6];

     c) l'identificazione della o delle parcelle agricole di cui trattasi, conformemente al sistema di identificazione delle parcelle agricole previsto nel sistema integrato di gestione e di controllo;

     d) le superfici corrispondenti al lino destinato alla produzione di fibre e quelle corrispondenti alla canapa destinata alla produzione di fibre.

     2. Anteriormente al 1 gennaio della campagna considerata, il contratto di compravendita delle paglie o il contratto di trasformazione per conto terzi può essere ceduto a un primo trasformatore riconosciuto diverso da quello che lo ha originariamente stipulato, previo accordo scritto dell'agricoltore, del primo trasformatore riconosciuto cedente e del primo trasformatore riconosciuto cessionario.

     Dopo il 1 gennaio dalla campagna considerata, la cessione dei contratti di cui al primo comma può essere effettuata solo in circostanze eccezionali debitamente motivate e previa autorizzazione dello Stato membro.

 

     Art. 6. Informazioni da trasmettere a cura degli operatori.

     1. I primi trasformatori riconosciuti e i trasformatori assimilati presentano all'autorità competente, entro il temine fissato dallo Stato membro e non oltre il 20 settembre successivo all'inizio della campagna di commercializzazione considerata:

     - l'elenco relativo a detta campagna, per il lino e la canapa separatamente, dei contratti di compravendita, degli impegni di trasformazione e dei contratti di trasformazione per conto terzi di cui all'articolo 5, specificando per ciascuno di essi il numero di identificazione dell'agricoltore nel sistema integrato di gestione e di controllo e le parcelle in causa, nonché

     - una dichiarazione delle superfici totali coltivate a lino e delle superfici totali coltivate a canapa per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione per conto terzi.

     Tuttavia, al posto dell'elenco di cui al primo comma, primo trattino, lo Stato membro può richiedere copia dei singoli documenti.

     Nel caso di contratti o impegni di trasformazione concernenti superfici situate in uno Stato membro diverso da quello in cui il primo trasformatore è riconosciuto, l'interessato comunica le informazioni di cui al primo comma per le superfici considerate anche allo Stato membro in cui ha avuto luogo la raccolta.

     2. Per il primo periodo di sei mesi della campagna di commercializzazione e successivamente per ogni periodo di quattro mesi, i primi trasformatori riconosciuti e i trasformatori assimilati comunicano all'autorità competente, entro la fine del mese successivo e per ciascuna delle categorie per le quali vengono tenute scorte separate:

     a) i quantitativi di fibre prodotti per i quali è richiesto l'aiuto;

     b) i quantitativi prodotti relativi alle altre fibre;

     c) il quantitativo totale di paglie entrate nell'azienda;

     d) lo stato delle scorte;

     e) ove del caso, un elenco, elaborato in conformità del paragrafo 1, primo trattino, dei contratti di compravendita delle paglie e dei contratti di trasformazione per conto terzi ché hanno formato oggetto di cessione secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, con l'indicazione del nome del cessionario e del cedente [7].

     Per ciascuno dei periodi considerati, il trasformatore assimilato presenta, insieme alla dichiarazione di cui al precedente comma, i documenti giustificativi atti a comprovare l'immissione sul mercato delle fibre per le quali è richiesto l'aiuto. Tali documenti giustificativi, stabiliti dallo Stato membro, comprendono almeno le copie delle fatture di vendita delle fibre di lino e di canapa, nonché un certificato del primo trasformatore riconosciuto che ha trasformato le paglie, in cui sono indicati i quantitativi e i tipi di fibre da lui ottenuti.

     Nel caso in cui le entrate, le uscite e le trasformazioni relative a una determinata campagna di commercializzazione siano definitivamente concluse, il primo trasformatore riconosciuto e il trasformatore assimilato possono sospendere le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, dopo averne informato lo Stato membro.

     3. Anteriormente al 1 maggio successivo alla campagna di commercializzazione considerata, i primi trasformatori riconosciuti indicano all'autorità competente i principali utilizzi cui sono destinati le fibre e gli altri prodotti ottenuti.

 

     Art. 7. Diritto all'aiuto.

     1. L'aiuto alla trasformazione di paglie di lino e di canapa di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1673/2000 è concesso unicamente per le fibre di lino o di canapa:

     - ottenute da paglie oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi conformemente all'articolo 5, coltivate su parcelle investite a lino o canapa destinati alla produzione di fibre, per le quali è stata presentata la domanda unica di cui alla parte II, titolo II, capitolo I, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, per la campagna di commercializzazione considerata, e [8]

     - ottenute anteriormente al 1 maggio successivo al termine della campagna di commercializzazione di cui trattasi da un primo trasformatore riconosciuto, nonché, nel caso di un trasformatore assimilato, immesse sul mercato anteriormente a tale data [9].

     2. Qualora lo Stato membro decida di concedere l'aiuto per fibre corte di lino o per fibre di canapa aventi un tasso di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5%, in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, il quantitativo "Q" per il quale è concesso l'aiuto viene calcolato sulla base della seguente formula:

     Q = P* [(100 - x)/(100 - 7,5)]

     dove "P" corrisponde al quantitativo di fibre ammissibili ottenuto con una percentuale di impurità e di canapuli e capecchi inferiore alla percentuale "x" autorizzata.

 

     Art. 8. Quantitativi nazionali garantiti.

     1. La ripartizione di 5.000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, è effettuata anteriormente al 16 novembre per la campagna di commercializzazione in corso, sulla base delle seguenti informazioni comunicate dagli Stati membri interessati alla Commissione anteriormente al 16 ottobre:

     - le superfici oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi presentati in conformità dell'articolo 6, e

     - una stima delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa.

     2. Al fine di stabilire i quantitativi nazionali per i quali può essere concesso un aiuto alla trasformazione per una determinata campagna di commercializzazione, gli Stati membri determinano, anteriormente al 1 gennaio della campagna in questione, i trasferimenti di quantitativi nazionali garantiti effettuati conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1673/2000.

     Tuttavia, ai fini dell'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato membro può adeguare, anteriormente al 1 agosto successivo alla data limite prevista all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, i quantitativi trasferiti.

     3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1673/2000, il quantitativo di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa per il quale può essere concesso l'aiuto alla trasformazione ai primi trasformatori riconosciuti o ai trasformatori assimilati per una determinata campagna di commercializzazione è limitato al numero di ettari delle parcelle che formano oggetto di un contratto di compravendita o di un impegno di trasformazione o, secondo i casi, di un contratto di trasformazione per conto terzi, moltiplicato per una quantità unitaria da determinare.

     Lo Stato membro determina, anteriormente al 1 gennaio della campagna in corso la quantità unitaria di cui al primo comma per la totalità del suo territorio e per ciascuno dei tre tipi di fibre in questione.

     4. Qualora i quantitativi di fibre ammissibili all'aiuto per taluni primi trasformatori riconosciuti o trasformatori assimilati siano inferiori ai limiti ad essi applicabili in virtù del paragrafo 3, lo Stato membro, dopo aver ricevuto tutte le dichiarazioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), per la campagna di commercializzazione considerata, può aumentare i quantitativi unitari di cui al paragrafo 3 in modo da ridistribuire i quantitativi disponibili agli altri primi trasformatori riconosciuti o trasformatori assimilati i cui quantitativi ammissibili all'aiuto superano i rispettivi limiti.

     [5. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, le informazioni trasmesse dagli Stati membri in conformità dell'articolo 15 per quinto riguarda i quantitativi di cui al paragrafo 2 e i quantitativi unitari di cui ai paragrafi 3 e 4.] [10]

 

     Art. 9. Domanda di aiuto.

     1. Per beneficiare dell'aiuto alla trasformazione delle paglie, il primo trasformatore riconosciuto presenta all'autorità competente una domanda di aiuto per le fibre lunghe di lino, le fibre corte di lino e le fibre di canapa che saranno ottenute anteriormente alla data limite di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, da paglie raccolte nella campagna considerata. La domanda viene presentata al più tardi alla data prevista all'articolo 6, paragrafo 1.

     Qualora le fibre ottenute provengano in parte da paglie prodotte in uno Stato membro diverso da quello in cui è riconosciuto il primo trasformatore, la domanda di aiuto viene presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui ha avuto luogo la raccolta e una copia di tale domanda viene trasmessa allo Stato membro in cui il primo trasformatore è riconosciuto.

     2. Per beneficiare dell'aiuto alla trasformazione delle paglie, il trasformatore assimilato presenta all'autorità competente una domanda di aiuto per le fibre lunghe di lino, le fibre corte di lino e le fibre di canapa che saranno prodotte e immesse sul mercato anteriormente alla data limite di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, da paglie della campagna considerata. La domanda viene presentata al più tardi alla data prevista all'articolo 6, paragrafo 1.

     3. La domanda di aiuto reca almeno le seguenti informazioni:

     - nome, indirizzo e firma del richiedente, nonché, secondo i casi, numero di riconoscimento del primo trasformatore o numero d'identificazione nel sistema integrato di gestione e di controllo del trasformatore assimilato,

     - l'indicazione che i quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa per i quali è richiesto l'aiuto formeranno oggetto delle dichiarazioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

     Ai fini della concessione dell'aiuto, le dichiarazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), formano parte integrante della domanda di aiuto.

 

     Art. 10. Anticipo sull'aiuto.

     1. Se la dichiarazione delle fibre prodotte prevista all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), è accompagnata da una domanda d'anticipo, quest'ultimo è versato al primo trasformatore riconosciuto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, a condizione che sia stata presentata una domanda di aiuto in conformità dell'articolo 9. Fatto salvo il limite previsto all'articolo 8, paragrafo 3, l'anticipo è pari all'80% dell'aiuto corrispondente ai quantitativi di fibre dichiarati.

     2. L'anticipo è versato a condizione che non siano state constatate irregolarità imputabili al richiedente per la campagna in questione nell'ambito dei controlli previsti all'articolo 13 e che sia stata costituita una cauzione.

     Tranne nel caso delle cauzioni relative alla pulizia delle fibre corte di lino affidata ad altri operatori, per ogni primo trasformatore riconosciuto e per ogni tipo di fibra, la cauzione è pari al 35% dell'importo dell'aiuto corrispondente ai quantitativi di fibre risultanti dalla moltiplicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento.

     Tuttavia lo Stato membro può prevedere che l'importo della cauzione si basi su stime della produzione. In tal caso:

     a) la cauzione non può essere svincolata né in tutto né in parte prima della concessione dell'aiuto;

     b) fatto salvo il disposto del quinto comma, rispetto all'importo totale degli anticipi pagati, l'importo della cauzione non può essere inferiore:

     - al 110% fino al 30 aprile della campagna di commercializzazione in questione,

     - al 75% tra il 1 maggio della campagna di commercializzazione in questione e il 31 agosto seguente,

     - al 50% tra il 1 settembre successivo alla campagna di commercializzazione in questione e la data di pagamento del saldo dell'aiuto.

     Per la pulizia delle fibre corte di lino affidata ad altri operatori, la relativa cauzione è pari al 110%:

     - dell'importo dell'aiuto corrispondente ai quantitativi di fibre risultanti dalla moltiplicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento, oppure,

     - qualora lo Stato membro applichi il precedente comma, dell'importo totale degli anticipi pagati relativi alla campagna di commercializzazione in questione.

     La cauzione viene svincolata tra il primo e il decimo giorno successivo a quello della concessione dell'aiuto, in funzione dei quantitativi per i quali lo Stato membro ha concesso l'aiuto alla trasformazione [11].

     3. L'articolo 3, nonché i titoli II, III e VI del regolamento (CEE) n. 2220/85, si applicano alle cauzioni contemplate dal presente articolo.

 

     Art. 11. Aiuto complementare.

     L'aiuto complementare di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1673/2000 è concesso al primo trasformatore riconosciuto di fibre lunghe di lino per le superfici situate nelle zone di cui all'allegato del suddetto regolamento che formano oggetto di contratti di compravendita e di impegni presentati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1.

     Tuttavia la superficie ammissibile all'aiuto complementare è limitata ad un massimo corrispondente alla quantità di fibre lunghe di lino per la quale è stato concesso l'aiuto alla trasformazione per la campagna considerata, divisa per una resa di 680 chilogrammi di fibre lunghe di lino per ettaro.

 

     Art. 12. Pagamento degli aiuti.

     1. L'aiuto alla trasformazione e, ove del caso, l'aiuto complementare sono concessi dopo che sono stati effettuati tutti i controlli previsti e sono stati stabiliti i quantitativi definitivi di fibre ammissibili per la campagna considerati.

     2. L'aiuto alla trasformazione e, ove del caso, l'aiuto complementare sono versati anteriormente al 1 agosto successivo alla data limite di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, dallo Stato membro sul cui territorio sono state raccolte le paglie di lino o di canapa.

 

     Art. 13. Controlli.

     1. I controlli sono effettuati in modo da garantire il rispetto delle condizioni per la concessione dell'aiuto. Essi comprendono in particolare

     - la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dei primi trasformatori e degli obblighi dei trasformatori assimilati,

     - il confronto delle informazioni relative alle parcelle agricole riportate nei contratti di compravendita, negli impegni di trasformazione e nei contratti di trasformazione per conto terzi con i dati determinati nell’ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003, [12]

     - la verifica dei documenti giustificativi riguardanti i quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto da parte dei primi trasformatori riconosciuti e dei trasformatori assimilati.

     I controlli effettuati dalle autorità competenti di uno Stato membro presso i primi trasformatori riconosciuti vertono sulle operazioni di trasformazione di tutte le paglie di lino o di canapa prodotte nella Comunità e destinate alla produzione di fibre.

     2. Le verifiche in loco ai fini dei controlli di cui al paragrafo 1 sono stabilite dall'autorità competente, segnatamente sulla base di un'analisi dei rischi, in modo da sottoporre a controllo, per ciascuna campagna di commercializzazione, almeno il 75% dei primi trasformatori riconosciuti e il 10% dei trasformatori assimilati. Tuttavia il numero dei controlli in loco in uno Stato membro non può in alcun caso essere inferiore al valore ottenuto dividendo per 750 la superficie totale in ettari coltivata a lino e a canapa in detto Stato membro.

     Le verifiche in loco riguardano anche tutti gli operatori che hanno stipulato con i primi trasformatori riconosciuti contratti di pulizia di fibre corte di lino per conto terzi.

     3. I controlli in loco comprendono in particolare l'esame:

     - degli impianti, delle scorte e delle fibre ottenute,

     - della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria,

     - dei consumi d'energia dei vari mezzi di produzione e dei documenti relativi alla manodopera impiegata, nonché

     - di qualsiasi documento commerciale utile ai fini del controllo.

     Ove sussistano dubbi sull'ammissibilità delle fibre e segnatamente sul tenore di impurità delle fibre corte di lino o delle fibre di canapa, si preleva un campione rappresentativo dalle partite poste in causa e si procede all'esatta determinazione delle caratteristiche considerate. Ove del caso, lo Stato membro valuta, in funzione della situazione, i quantitativi non ammissibili in causa sulla totalità dei quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto.

     Nel caso previsto all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1673/2000, lo Stato membro che effettua il controllo ne trasmette senza indugio i risultati allo Stato membro cui compete il pagamento dell'aiuto.

 

     Art. 14. Sanzioni.

     1. Se il controllo rivela il mancato rispetto degli impegni assunti nella domanda di riconoscimento, quest'ultimo viene immediatamente revocato. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, al primo trasformatore cui viene revocato il riconoscimento non può essere concesso un nuovo riconoscimento prima della seconda campagna successiva a quella in cui è stato effettuato il controllo o in cui è stato constatato il mancato rispetto degli impegni suddetti.

     2. In caso di falsa dichiarazione fatta deliberatamente o per negligenza grave, o qualora il primo trasformatore abbia stipulato contratti di compravendita di paglie o assunto impegni di trasformazione per un numero di ettari che, in condizioni normali, fornirebbe una produzione significativamente più elevata di quella che può essere sottoposta a trasformazione in base alle specifiche tecniche indicate nel suo impegno, il primo trasformatore riconosciuto o il trasformatore assimilato sono esclusi dal beneficio del regime di aiuto alla trasformazione e, ove del caso, dal regime di aiuto complementare di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1673/2000 per la campagna considerata e quella successiva.

     3. Ove, per uno dei periodi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, si constati che i quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino o fibre di canapa per i quali è richiesto l'aiuto superano i quantitativi conformi ai requisiti di ammissibilità effettivamente ottenuti, l'aiuto che può essere concesso per ciascun tipo di fibre è calcolato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, sulla base dei quantitativi effettivamente ammissibili per la campagna considerata, ridotti di due volte l'eccedenza constatata.

     4. Salvo forza maggiore, qualsiasi ritardo nella presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 9 o nella trasmissione o dichiarazione delle informazioni previste all'articolo 6, dà luogo ad una riduzione dell'1% per giorno lavorativo degli importi di aiuto oggetto della suddetta domanda, cui l'interessato avrebbe diritto in caso di presentazione, trasmissione o dichiarazione entro i termini prescritti. Se il ritardo supera i 25 giorni, la domanda di aiuto e le informazioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, sono irricevibili.

     5. Ove del caso, l'aiuto complementare di cui all'articolo 11 è ridotto di una percentuale pari a quella applicabile al totale dell'aiuto alla trasformazione concesso per la campagna considerata.

 

     Art. 15. Comunicazioni.

     1. Nel corso del secondo mese successivo al termine di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) i quantitativi totali di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa, ove del caso adeguati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, che hanno formato oggetto di una domanda di aiuto nel periodo considerato;

     b) i quantitativi mensili venduti e i prezzi corrispondenti che possono essere constatati sui principali mercati a livello di produzione per le qualità di fibre di origine comunitaria maggiormente rappresentative del mercato;

     c) per ciascuna campagna di commercializzazione, un riepilogo dei quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa ottenuti da paglie di origine comunitaria in giacenza al termine del periodo considerato [13].

     2. Entro il 31 gennaio gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la campagna in corso, le seguenti informazioni:

     a) i trasferimenti dei quantitativi nazionali garantiti effettuati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1673/2000, nonché i quantitativi nazionali garantiti risultanti da detti trasferimenti;

     b) un riepilogo delle superfici coltivate a lino e a canapa destinate alla produzione di fibre che hanno formato oggetto dei contratti o dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000;

     c) i quantitativi unitari fissati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3;

     d) la produzione stimata di paglie e di fibre di lino e di canapa;

     e) il numero di imprese di trasformazione riconosciute nonché le capacità di trasformazione totali corrispondenti ai vari tipi di fibre per la campagna in corso;

     f) ove del caso, il numero di operatori incaricati della pulizia per conto terzi di fibre corte di lino.

     3. Entro il 30 settembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la penultima campagna di commercializzazione, le seguenti informazioni:

     a) un riepilogo dei quantitativi totali di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa che hanno formato oggetto di una domanda d'aiuto, per i quali rispettivamente:

     1) è stato concesso il diritto all'aiuto alla trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000;

     2) non è stato riconosciuto il diritto all'aiuto alla trasformazione, con l'indicazione dei quantitativi esclusi dal beneficio dell'aiuto a causa del superamento dei quantitativi nazionali garantiti risultanti dalle disposizioni dell'articolo 8;

     3) è stata incamerata la garanzia di cui all'articolo 10;

     b) i quantitativi totali di fibre corte di lino o fibre di canapa non ammissibili a causa del superamento della percentuale massima d'impurità prevista all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, ottenuti dai primi trasformatori riconosciuti e dai trasformatori assimilati;

     c) un riepilogo del numero di ettari situati rispettivamente nelle zone I e II indicate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1673/2000 per i quali è stato concesso l'aiuto complementare di cui all'articolo 4 di detto regolamento;

     d) ove del caso, i quantitativi nazionali garantiti e gli importi unitari risultanti dagli adeguamenti previsti all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e dall'articolo 8, paragrafo 4;

     e) il numero di sanzioni decise e in corso di esame in conformità dell'articolo 14, paragrafi da 1 a 3;

     f) ove del caso, una relazione sul funzionamento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, nonché sui controlli e sui quantitativi in questione.

     4. Qualora decida di erogare l'aiuto per fibre corte di lino o fibre di canapa con un tenore di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5%, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000, lo Stato membro ne informa la Commissione entro il 31 gennaio della campagna in corso, precisando gli sbocchi tradizionali previsti.

     In tal caso, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro comunica la ripartizione dei quantitativi reali, senza adeguamento, di fibre corte di lino e di fibre di canapa con un tenore di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5% che hanno formato oggetto di una domanda d'aiuto.

 

     Art. 16. Fatto generatore.

     Per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il fatto generatore del tasso di cambio dell'euro per la conversione dell'anticipo e dell'aiuto alla trasformazione per il quantitativo considerato interviene l'ultimo giorno del periodo stesso.

 

     Art. 17. Misure transitorie.

     1. Le misure transitorie di cui al presente articolo si applicano per la campagna 2001/2002.

     2. Gli Stati membri possono concedere il riconoscimento ai primi trasformatori in conformità delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1673/2000 per le fibre di lino o di canapa che possono essere prodotte nel rispetto delle condizioni di ammissibilità all'aiuto se:

     - sono riconosciuti in base alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 619/71 per la campagna di commercializzazione 2000/2001,

     - nessuna irregolarità è stata constatata a loro carico nel corso delle campagne 1999/2000 e 2000/2001, e

     - hanno presentato una domanda di riconoscimento in conformità delle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento anteriormente al 30 giugno 2001.

     3. Per poter beneficiare del regime di sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1673/2000, i primi trasformatori riconosciuti e i trasformatori assimilati dichiarano, entro il 31 luglio 2001, le scorte di paglie di lino, paglie di canapa, fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa da essi detenute al 30 giugno 2001 e corrispondenti alle raccolte anteriori alla campagna 2001/2002.

 

     Art. 17 bis. Canapa importata. [14]

     1. Il certificato previsto all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000 è redatto su formulari conformi al modello che figura nell'allegato. Il certificato è rilasciato soltanto se viene data la prova, ritenuta soddisfacente dallo Stato membro d'importazione, che sono state rispettate tutte le condizioni previste.

     Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri interessati stabiliscono le condizioni da rispettare per la domanda di certificato, nonché per il rilascio e l'uso del certificato stesso. Tuttavia, le caselle 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 e 25 del formulario di certificato devono essere compilate obbligatoriamente.

     I certificati possono essere rilasciati e utilizzati mediante sistemi informatizzati, secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti. Il contenuto di tali certificati deve essere identico a quello dei certificati su carta di cui al primo e al secondo comma. Negli Stati membri in cui non sono disponibili tali sistemi informatizzati, l’importatore può utilizzare solo certificati su carta [15].

     Ciascuno Stato membro interessato istituisce il sistema di controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1673/2000, gli Stati membri interessati istituiscono il loro sistema di riconoscimento degli importatori di semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina. Tale sistema di riconoscimento comporta, in particolare, la definizione delle condizioni di riconoscimento, un regime di controllo e le sanzioni da applicare in caso d'irregolarità.

     In caso di importazione di semi di canapa di cui al primo comma, il certificato di cui al paragrafo 1 può essere rilasciato soltanto se l'importatore riconosciuto si impegna a far presentare alle autorità competenti, entro i termini e alle condizioni previste dallo Stato membro interessato, documenti che attestino che i semi di canapa oggetto del certificato hanno subito, entro un termine inferiore a 12 mesi a partire dalla data di rilascio del certificato, una delle seguenti operazioni:

     - riduzione in condizioni che escludano l'utilizzo a fini di semina [16],

     - miscela destinata all'alimentazione degli animali con semi diversi da quelli di canapa, fino a una percentuale massima del 15% di semi di canapa rispetto al totale dei semi e, in via eccezionale per taluni casi, fino a una percentuale massima del 25% su richiesta motivata dell'importatore riconosciuto,

     - riesportazione verso un paese terzo.

     Tuttavia, qualora una parte dei semi di canapa oggetto del certificato non abbia subito una delle operazioni di cui al comma precedente entro il termine previsto di 12 mesi, lo Stato membro può, su richiesta e giustificazione dell'importatore riconosciuto, prorogare tale termine di uno o due semestri.

     Le attestazioni di cui al secondo comma sono effettuate dagli operatori che hanno eseguito le operazioni in questione e contengono almeno:

     - il nome, l'indirizzo completo, lo Stato membro e la firma dell'operatore,

     - la descrizione dell'operazione conforme alle condizioni di cui al secondo comma, nonché la data in cui è stata effettuata,

     - la quantità in chilogrammi di semi di canapa oggetto dell'operazione.

     3. In base a un'analisi dei rischi, ciascuno degli Stati membri interessati esegue controlli volti ad accertare l'esattezza delle attestazioni relative alle operazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, realizzate sul suo territorio.

      Se del caso, lo Stato membro d'importazione trasmette allo Stato membro interessato una copia delle attestazioni relative alle operazioni realizzate sul territorio di quest'ultimo e fornite dagli importatori riconosciuti. Se nel corso dei controlli di cui al primo comma vengono individuate irregolarità, lo Stato membro interessato ne informa l'autorità competente dello Stato membro importatore.

     4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

     Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le sanzioni o le misure adottate in seguito alle irregolarità constatate durante la precedente campagna di commercializzazione.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, che li comunica agli altri Stati membri, i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio dei certificati e per i controlli previsti al presente articolo.

 

     Art. 18. Abrogazione di regolamenti.

     I regolamenti (CEE) n. 1215/71, (CEE) n. 1523/71, (CEE) n. 1524/71, (CEE) n. 1164/89, (CEE) n. 1784/93 e (CE) n. 452/1999 sono abrogati a decorrere dal 1 luglio 2001.

 

     Art. 19.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.

     I regolamenti (CEE) n. 1523/71, (CEE) n. 1164/89, (CEE) n. 1784/93 e (CE) n. 452/1999 restano d'applicazione in riferimento alle campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001 [17].


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 873/2005.

[2] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 11 gennaio 2002, n. 52.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 11 gennaio 2002, n. 52.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 11 gennaio 2002, n. 52.

[5] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) 11 gennaio 2002, n. 52.

[6] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 873/2005.

[7] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) 1 giugno 2001, n. 1093.

[8] Trattino così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 873/2005.

[9] Per una deroga al presente paragrafo vedi l'art. 10 del regolamento (CE) n. 1/2002.

[10] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 873/2005.

[11] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 11 gennaio 2002, n. 52.

[12] Trattino così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 873/2005.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) 1 giugno 2001, n. 1093.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) 1 giugno 2001, n. 1093 con decorrenza indicata all'art. 2 dello stesso regolamento.

[15] Comma inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 873/2005.

[16] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 11 gennaio 2002, n. 52.

[17] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1 giugno 2001, n. 1093.