§ 1.6.E12 - Regolamento  26 marzo 1990, n. 837.
Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:26/03/1990
Numero:837


Sommario
Art. 1.      Gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee, in appresso denominato «EUROSTAT», dati annuali relativi ai cereali contemplati agli articoli 2 e 6
Art. 2.      1. Il presente regolamento si riferisce ai cereali elencati nell'allegato I
Art. 3.      1. Per ciascun cereale contemplato nell'allegato I, la cui produzione annuale in uno Stato membro supera le 50000 tonnellate, i dati relativi alle superfici, alla resa e alla produzione sono [...]
Art. 4.      1. Nel caso di indagini per campione sulle superfici coltivate, il campione deve essere selezionato in maniera tale da risultare rappresentativo per almeno il 95% della superficie totale [...]
Art. 5.      1. Nel caso di indagini per campione sulle rese o sulla produzione, il campione deve essere concepito in modo tale che l'errore quadratico medio per il totale della produzione cerealicola non [...]
Art. 6.      I dati annuali relativi alle superfici coltivate, alle rese, alle produzioni ed al tenore d'umidità vanno comunicati all'EUROSTAT ai livelli regionali indicati nell'allegato III
Art. 7.      1. L'anno civile nel corso del quale viene effettuato il raccolto è denominato qui di seguito «anno del raccolto»
Art. 8.      1. Entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono all'EUROSTAT una relazione metodologica particolareggiata illustrante il modo in [...]
Art. 9.      1. Entro la fine del 1992, l'EUROSTAT trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio
Art. 10.      1. Per la realizzazione dell'azione di cui al presente regolamento è ritenuta necessaria per il periodo 1990/1993 una spesa comunitaria pari a 3520000 ecu; tale importo comprende le spese per un [...]
Art. 11. 
Art. 12.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.E12 - Regolamento  26 marzo 1990, n. 837. [1]

Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali.

(G.U.C.E. 3 aprile 1990, n. L 88).

 

SEZIONE I

Obiettivi

 

Art. 1.

     Gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee, in appresso denominato «EUROSTAT», dati annuali relativi ai cereali contemplati agli articoli 2 e 6.

 

SEZIONE II

Dati da trasmettere a livello nazionale

 

     Art. 2.

     1. Il presente regolamento si riferisce ai cereali elencati nell'allegato I.

L'allegato I può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 11.

     2. Ciascuno Stato membro fornisce dati annuali per quanto riguarda:

     - la superficie coltivata [1000 ha],

     - la resa media [100 kg/ha] e

     - la produzione raccolta [1000 t],

per ciascuno dei gruppi di cereali contemplati nell'allegato II e per ogni

cereale del gruppo 7 del medesimo allegato, la cui produzione sia superiore

a 50000 tonnellate annue.

L'allegato II può essere modificato secondo la procedura prevista

all'articolo 11.

     3. Inoltre gli Stati membri dovranno fornire dati sul tenore medio di umidità [1] espresso in percentuale, con riferimento alle informazioni riportate nel paragrafo 2, primo comma, secondo e terzo trattino.

 

SEZIONE III

Metodi e specifiche

 

     Art. 3.

     1. Per ciascun cereale contemplato nell'allegato I, la cui produzione annuale in uno Stato membro supera le 50000 tonnellate, i dati relativi alle superfici, alla resa e alla produzione sono elaborati sulla base di indagini statistiche aventi forma di censimento o di indagine per campione rappresentativo.

     2. Le indagini vanno condotte avvalendosi di metodi statistici riconosciuti, rispondenti ai requisiti di qualità, obiettività e attendibilità definiti nella presente sezione.

     3. Al fine di soddisfare i requisiti della presente sezione, possono essere convenuti a favore di uno o più Stati membri misure transitorie, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.

 

     Art. 4.

     1. Nel caso di indagini per campione sulle superfici coltivate, il campione deve essere selezionato in maniera tale da risultare rappresentativo per almeno il 95% della superficie totale coltivata a cereali.

I dati relativi alle superfici vanno integrati da una stima relativa alla superficie cerealicola restante basata su dati provenienti da altre fonti.

     2. Le indagini per campione sulle superfici devono essere impostate in maniera tale che l'errore quadratico medio riguardante la superficie totale coltivata a cereali in ogni singolo Stato membro non superi il limite dell'1% di tale superficie o a scelta di 5000 ettari.

 

     Art. 5.

     1. Nel caso di indagini per campione sulle rese o sulla produzione, il campione deve essere concepito in modo tale che l'errore quadratico medio per il totale della produzione cerealicola non superi il limite del 2% della produzione totale o di 50000 tonnellate.

     2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1 che attengono alla produzione totale dei cereali, l'errore quadratico medio relativo a ciascun cereale contemplato all'allegato I la cui produzione in tale Stato membro è superiore al limite previsto all'articolo 3, paragrafo 1, non dovrebbe superare il 5% della produzione o le 20000 tonnellate.

 

SEZIONE IV

Dati da trasmettere a livello regionale

 

     Art. 6.

     I dati annuali relativi alle superfici coltivate, alle rese, alle produzioni ed al tenore d'umidità vanno comunicati all'EUROSTAT ai livelli regionali indicati nell'allegato III.

L'allegato III è suscettibile di modifiche secondo la procedura stabilita nell'articolo 11.

Tali dati regionali devono essere trasmessi per il totale dei cereali, escluso il riso, nonché per il frumento tenero, il frumento duro, la segale, l'orzo e il granturco.

Gli Stati membri indicano i dati regionali che registrano percentuali eccezionalmente alte di errori quadratici medi.

 

SEZIONE V

Termini di trasmissione, scambio di esperienze e disposizioni transitorie

 

     Art. 7.

     1. L'anno civile nel corso del quale viene effettuato il raccolto è denominato qui di seguito «anno del raccolto».

     2. Gli Stati membri trasmettono all'EUROSTAT i dazi nazionali provvisori sulle superfici coltivate al più tardi entro il 1o ottobre dell'anno del raccolto. I dati definitivi sulle superfici coltivate vanno trasmessi al più tardi entro il 1o aprile dell'anno successivo all'anno del raccolto.

     3. Le prime stime dei dati nazionali relativi alla resa e alla produzione vengono trasmesse al più tardi entro il 15 novembre dell'anno del raccolto. Dati provvisori relativi alla resa e alla produzione sono forniti al più tardi entro il 1o febbraio, e i dati definitivi al più tardi entro il 1o ottobre dell'anno successivo all'anno del raccolto. Nel caso in cui i dati sulla resa e la produzione facciano riferimento a dati riveduti sulla superficie, vanno trasmessi anche questi ultimi dati.

     4. I dati regionali menzionati nell'articolo 6 vengono trasmessi contemporaneamente ai dati definitivi a livello nazionale e devono essere coerenti con questi ultimi.

 

     Art. 8.

     1. Entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono all'EUROSTAT una relazione metodologica particolareggiata illustrante il modo in cui sono rilevati i dati relativi alle superfici, alle rese e alla produzione nei rispettivi paesi e eventualmente regioni, ed essi indicano inoltre il grado di rappresentatività e attendibilità di tali dati. L'EUROSTAT, in collaborazione con gli Stati membri, elabora un riepilogo di tali relazioni.

     2. Gli Stati membri informano l'EUROSTAT entro tre mesi di tutte le modifiche apportate alle informazioni fornite conformemente al precedente paragrafo 1.

     3. Nel caso in cui alcune delle relazioni metodologiche mettano in luce che uno Stato membro non sia in grado, nell'immediato, di soddisfare i requisiti del presente regolamento e si riveli necessario apportare modifiche tecniche e metodologiche alle indagini, l'EUROSTAT può fissare, in collaborazione con questo Stato membro, un periodo transitorio, della durata massima di due anni, nel corso del quale venga attuato un programma di indagine conforme al presente regolamento.

     4. Le relazioni metodologiche, le disposizioni transitorie, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, nonché qualsiasi altra questione connessa all'applicazione del presente regolamento saranno esaminate due volte all'anno in seno al gruppo di lavoro competente del comitato permanente della statistica agraria.

 

     Art. 9.

     1. Entro la fine del 1992, l'EUROSTAT trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio:

     - una relazione in merito all'esperienza acquisita con le indagini statistiche e le stime condotte in applicazione del presente regolamento;

     - se del caso, proposte intese a migliorare e ad armonizzare le disposizioni in vigore negli Stati membri;

     - se del caso, proposte per la realizzazione di un'indagine comunitaria complementare ad hoc che utilizzi metodologie e caratteristiche armonizzate.

     2. Il Consiglio delibera sulle proposte di cui al paragrafo 1 secondo la procedura di voto di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

 

SEZIONE VI

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 10.

     1. Per la realizzazione dell'azione di cui al presente regolamento è ritenuta necessaria per il periodo 1990/1993 una spesa comunitaria pari a 3520000 ecu; tale importo comprende le spese per un uomo/anno di risorse (ausiliario, esperto nazionale distaccato, ecc) [2].

     2. L'autorità di bilancio stabilirà gli importi disponibili per ciascun esercizio.

 

SEZIONE VII

Disposizioni finali

 

     Art. 11. [3]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 12.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

[1] Per quanto riguarda la procedura da seguire per determinare il tenore d'umidità, si veda l'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2507/87 (GU n. L 235 del 20. 8. 1987, pag. 10). Sono consentiti altri metodi per approssimazione.

 

 

ALLEGATO I

CEREALI CONTEMPLATI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

 

CEREALI (escluso il riso)

 

     1. Frumento tenero (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.)

     2. Frumento duro (Triticum durum Desf.)

     3. Segale (Secale cereale L.)

     4. Orzo (Hordeum vulgare L.)

     5. Avena (Avena sativa L.)

     6. Granturco (Zea Mays L.)

     7. Cereali non denominati altrove

     7.1. Frumento segalato

     7.2. Sorgo (Sorghum bicolor [L.] Moench P Sorghum Sudanense [Piper] Stapf.)

     7.3. Triticale (X Triticosecale Wittm.)

     7.4. Miglio (Panicum miliaceum)

     7.5. Grano saraceno (Fagopyrum esculentum)

     7.6. Scagliola (Phalaris canariensis L.)

     7.7. Miscugli di cereali estivi

     7.8. Misto di granturco (corn-cob-mix) (Zea Mays L.)

 

8. RISO

     8.1. Riso a grani tondi (Oryza sativa L.)

     8.2. Riso a grani medi (Oryza sativa L.)

     8.3. Riso a grani lunghi (Oryza sativa L.)

 

 

ALLEGATO II

GRUPPI DEI CEREALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

(Tabella dei dati da fornire)

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO III [4]

LIVELLI REGIONALI CONTEMPLATI ALL'ARTICOLO 6

 

(Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 11 del Regolamento (CE) n. 543/2009, con le deroghe e la decorrenza ivi previste.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 3 del regolamento (CEE) n. 3570/90.

[3] Articolo modificato dall'Allegato I al Trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea, nel testo stabilito dalla decisione n. 95/1/CE, e così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[4] Allegato sostituito dall'Allegato I al Trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2197/95 e dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.