§ 1.6.1531 - Regolamento 12 febbraio 2009, n. 127.
Regolamento (CE) n. 127/2009 della Commissione, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:12/02/2009
Numero:127


Sommario
Art. 1.  Vendita
Art. 2.  Apertura delle gare
Art. 3.  Bando di gara
Art. 4.  Qualità dei cereali
Art. 5.  Offerte
Art. 6.  Limiti della gara
Art. 7.  Condizioni supplementari per le offerte
Art. 8.  Informazioni della Commissione sullo svolgimento delle gare
Art. 9.  Bando di gara
Art. 10.  Offerte
Art. 11.  Determinazione della durata di validità dei titoli di esportazione
Art. 12.  Condizioni particolari di rescissione del contratto
Art. 13.  Prova particolare di espletamento delle formalità doganali
Art. 14.  Prezzi minimi e attribuzione delle offerte
Art. 15.  Informazione degli operatori
Art. 16.  Pagamento dei cereali
Art. 17.  Costituzione, svincolo e incameramento di cauzioni
Art. 18.  Comunicazione dei prezzi dei mercati rappresentativi
Art. 19.  Abrogazione
Art. 20.  Entrata in vigore


§ 1.6.1531 - Regolamento 12 febbraio 2009, n. 127.

Regolamento (CE) n. 127/2009 della Commissione, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi pagatori o dagli organismi d'intervento (Versione codificata)

(G.U.U.E. 13 febbraio 2009, n. L 42)

 

(Versione codificata)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento "unico OCM") [1], in particolare l'articolo 43, lettera f), nonché l’articolo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento [2], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese [3]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

 

(2) L'acquisto dei cereali da parte dell'organismo pagatore o dell’organismo d'intervento può essere effettuato sia mediante l'intervento a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1234/2007, sia mediante misure particolari a norma dell'articolo 47 dello stesso regolamento.

 

(3) La vendita dei cereali detenuti dall'organismo pagatore o dall’organismo d'intervento deve aver luogo senza discriminazione alcuna tra gli acquirenti della Comunità. Il sistema delle gare consente, in linea di massima, di ottenere un tale risultato. Tuttavia deve essere possibile, in situazioni particolari, ricorrere ad altre modalità di vendita.

 

(4) Per garantire parità di trattamento a tutti gli interessati nella Comunità, i bandi di gara devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dev'essere previsto un congruo periodo di tempo tra la data di pubblicazione e il primo giorno di presentazione delle offerte. Tuttavia, per quantitativi inferiori a 5000 t, tale pubblicità non è necessaria.

 

(5) I prodotti giacenti all'intervento sono destinati in via prioritaria all'alimentazione umana e animale, in funzione delle situazioni specifiche dei mercati dei cereali. Tuttavia, la quantità e la qualità delle scorte possono renderne necessario lo smaltimento per altri fini, temporaneamente e occasionalmente, in particolare per rispondere agli impegni della Comunità, purché lo stato delle scorte lo giustifichi e l'approvvigionamento dei mercati alimentari tradizionali non ne risulti minacciato.

 

(6) L'impiego crescente nei trasporti comunitari di biocarburanti ottenuti dalla trasformazione di cereali nei trasporti comunitari rientra nell'insieme di provvedimenti finalizzati al rispetto degli impegni comunitari in campo ambientale. La promozione dell'impiego di biocarburanti può costituire un nuovo sbocco per le scorte di prodotti agricoli detenuti all'intervento negli Stati membri, purché le condizioni di prezzo applicabili alle vendite di cereali siano adatte al mercato particolare dei biocarburanti. Tuttavia, l'acquisto di cereali destinati alla produzione di bioetanolo e l'impiego di bioetanolo come biocarburante possono rivelarsi particolarmente difficili. Per questi casi occorre quindi prevedere la possibilità di smaltire le scorte d'intervento a condizioni di prezzo speciali.

 

(7) Le scorte di cereali di intervento sul mercato comunitario sono vendute in funzione delle disponibilità e della situazione dei mercati. Le vendite risentono o dipendono da circostanze particolari o eccezionali che possono verificarsi sui mercati, delle quali occorre pertanto tener conto. Per questo motivo è opportuno prevedere condizioni di prezzo che permettano, da un lato, di evitare turbative del mercato, dall'altro, di procedere alle vendite in funzione delle circostanze. Questo duplice obiettivo può essere conseguito applicando un prezzo di vendita corrispondente al prezzo del rispettivo mercato al consumo, tenendo conto della qualità dei cereali posti in vendita e delle spese di trasporto.

 

(8) La vendita dei cereali a fini di esportazione dev'essere effettuata in base a condizioni di prezzo da determinare per ciascun caso secondo l'evoluzione e le esigenze del mercato. Tali vendite non devono tuttavia provocare distorsioni a scapito delle esportazioni del mercato libero. È pertanto opportuno che la Commissione, sulla base delle offerte presentate, fissi un prezzo minimo di vendita.

 

(9) La Commissione fissa il prezzo minimo di vendita tenendo conto del complesso degli elementi di calcolo disponibili il giorno di presentazione delle offerte. Onde evitare speculazioni e garantire che la gara si svolga in condizioni identiche per tutti gli interessati, è indispensabile che le offerte siano accompagnate da una domanda di titolo di esportazione e, se necessario, da una domanda di fissazione anticipata della restituzione o di prelievo all'esportazione.

 

(10) Le offerte dei concorrenti per le varie partite sono comparabili fra loro soltanto per cereali che si trovano in situazioni identiche. I cereali oggetto della gara sono immagazzinati in località diverse. La comparabilità può essere meglio garantita rimborsando all'aggiudicatario le spese di trasporto più favorevoli tra il luogo di magazzinaggio e il luogo di uscita. Tuttavia, per motivi di bilancio, tale rimborso può essere effettuato soltanto per il luogo di uscita raggiungibile con la spesa minore. Tale luogo dev'essere stabilito in base agli impianti di cui dispone per l'esportazione di cereali.

 

(11) Negli Stati membri privi di porti marittimi, gli aggiudicatari dei cereali posti in vendita sono penalizzati da spese di trasporto più elevate. A causa di questi costi aggiuntivi, l’esportazione di cereali da tali Stati membri è più difficile e comporta, in particolare, periodi di magazzinaggio più lunghi in regime di intervento e spese supplementari a carico del bilancio comunitario. Per rendere più comparabili le offerte, conviene pertanto prevedere la possibilità di finanziare le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita.

 

(12) I porti croati di Rijeka (Fiume) e di Split (Spalato) erano porti tradizionali di uscita per i paesi dell’Europa centrale, prima della loro adesione all’Unione. Occorre pertanto includere Rijeka e Split fra i luoghi di uscita che possono essere presi in considerazione per il calcolo delle spese di trasporto rimborsabili in caso di esportazione.

 

(13) Lo svolgimento normale di una gara è possibile soltanto se gli interessati presentano offerte serie. Tale obiettivo può essere conseguito mediante la costituzione di una cauzione che è svincolata all'atto del pagamento del prezzo di vendita entro il termine prescritto.

 

(14) In caso di gara per l'esportazione, occorre garantire che i cereali non siano reimmessi sul mercato comunitario. Tale rischio esiste se il prezzo di vendita è inferiore al prezzo minimo da rispettare alla reimmissione sul mercato interno. Per tali casi, è pertanto opportuno prevedere la costituzione di una seconda cauzione di importo uguale alla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo minimo. Conseguentemente, detta cauzione può essere svincolata soltanto se l'aggiudicatario esportatore fornisce le prove di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comune di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [4].

 

(15) Per una corretta gestione del regime di intervento dei cereali è opportuno precisare le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere per via elettronica alla Commissione.

 

(16) Affinché le operazioni di smaltimento delle scorte d'intervento siano effettuate rapidamente e, per quanto possibile, conformemente alle pratiche commerciali, occorre prevedere che i diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione siano rispettivamente esercitati e adempiuti entro un dato termine.

 

(17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

VENDITA ALL’ASTA

 

Art. 1. Vendita

1. I cereali acquistati dagli organismi pagatori o dagli organismi d'intervento qui di seguito denominati "organismi d’intervento" in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono reimmessi sul mercato mediante gara, compresa la vendita all'asta per quanto concerne la reimmissione sul mercato della Comunità.

 

2. Ai fini del presente regolamento, per "gara" s’intende il concorso indetto mediante bandi; è dichiarato aggiudicatario di ciascuna partita il concorrente che ha presentato l’offerta più favorevole tra quelle conformi alle disposizioni del presente regolamento; il prezzo offerto è almeno uguale al prezzo minimo di vendita fissato dalla Commissione in conformità all’articolo 14, paragrafo 2.

 

     Art. 2. Apertura delle gare

L'apertura della gara è decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Con tale decisione si determinano in particolare:

 

a) i quantitativi oggetto della gara;

 

b) il termine di presentazione delle offerte in caso di gara particolare e il primo e l'ultimo termine di presentazione delle offerte, in caso di gara permanente.

 

La decisione di cui al primo comma è resa nota a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Tra la data di tale pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte devono trascorrere almeno sei giorni.

 

     Art. 3. Bando di gara

1. Almeno quattro giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, gli organismi d’intervento redigono e pubblicano un bando di gara in cui sono indicati:

 

a) le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;

 

b) le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle diverse partite constatate al momento dell’acquisto da parte dell’organismo d’intervento o in occasione dei controlli effettuati successivamente;

 

c) i luoghi di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

 

2. Gli organismi d’intervento garantiscono un’adeguata pubblicità del bando di gara, in particolare mediante affissione nella loro sede e pubblicazione sul loro sito web o sul sito web del ministero competente. In caso di gara permanente, detti organismi fissano i termini di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale.

 

3. Nel bando di gara sono fissati i quantitativi minimi da prendere in considerazione nelle offerte.

 

4. Il bando di gara e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione entro la scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.

 

     Art. 4. Qualità dei cereali

Gli organismi d'intervento prendono le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita.

 

     Art. 5. Offerte

1. Le offerte sono formulate con riferimento alla qualità reale della partita cui esse si riferiscono.

 

2. Le offerte presentate non possono essere né modificate né ritirate.

 

3. Le offerte sono valide soltanto se accompagnate dalla prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di 5 EUR/t.

 

CAPO II

 

REGOLE PARTICOLARI PER LA VENDITA SUL MERCATO COMUNITARIO

 

     Art. 6. Limiti della gara

1. L’articolo 2 non si applica alle gare relative a quantitativi inferiori a 5000 tonnellate.

 

2. La gara di cui all'articolo 2 può essere limitata a determinate utilizzazioni e/o destinazioni.

 

     Art. 7. Condizioni supplementari per le offerte

1. Si applicano alle offerte le seguenti condizioni supplementari:

 

a) in caso di rivendita nei primi tre mesi della campagna di commercializzazione per il granturco e il sorgo e nei primi due mesi della campagna di commercializzazione per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo, l'offerta accolta corrisponde almeno al prezzo di intervento in vigore l'undicesimo mese della campagna precedente, aumentato di una maggiorazione mensile fissata per la medesima campagna;

 

b) in caso di rivendita nel periodo restante della campagna di commercializzazione, l'offerta non può in alcun caso essere inferiore al prezzo di intervento in vigore il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte; tuttavia il prezzo di intervento da prendere in considerazione nel dodicesimo mese della campagna è il prezzo valido l'undicesimo mese aumentato di una maggiorazione mensile.

 

Per le offerte accolte, il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali e corrispondente almeno al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto.

 

2. In deroga al paragrafo 1, si può procedere alla vendita sul mercato comunitario nell'ambito di gare specifiche ai fini della trasformazione dei cereali in bioetanolo da utilizzare per la produzione di biocarburanti nella Comunità, purché non ne risulti minacciato l'approvvigionamento del mercato dei prodotti alimentari tradizionali. In tal caso, il prezzo minimo di vendita corrisponde almeno al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sui mercati dei prodotti impiegati per la produzione di biocarburanti, comprese le spese di trasporto.

 

3. Se nel corso di una campagna di commercializzazione si verificano perturbazioni nel funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati imputabili, in particolare, alla difficoltà di vendere i cereali a prezzi conformi al disposto del paragrafo 1, o se si verificano circostanze eccezionali, può essere organizzata la vendita sul mercato comunitario nell'ambito di gare specifiche, a condizioni particolari e a prezzi di vendita determinati secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

     Art. 8. Informazioni della Commissione sullo svolgimento delle gare

Entro il secondo mese successivo al mese di chiusura della gara, lo Stato membro interessato informa la Commissione in merito allo svolgimento della stessa, indicando in particolare il prezzo di vendita medio delle varie partite e i quantitativi venduti.

 

CAPO III

 

REGOLE PARTICOLARI PER LA VENDITA PER L'ESPORTAZIONE

 

     Art. 9. Bando di gara

1. Nel bando di gara di cui all'articolo 3 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo di uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

 

L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o nella località di cui al primo comma. In casi particolari può essere deciso, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, che al trasporto provveda l'organismo d'intervento, alle stesse condizioni.

 

2. Se uno Stato membro non ha alcun porto marittimo, può essere decisa, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, una deroga al paragrafo 1 del presente articolo e concesso, nel caso di esportazione a partire da un porto marittimo, un finanziamento delle spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti dei massimali indicati nel bando di gara.

 

Ai fini del presente paragrafo, i porti croati di Rijeka (Fiume) e di Split (Spalato) possono essere considerati luoghi di uscita.

 

3. In caso di gara permanente, l'organismo d'intervento fissa i termini di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale.

 

     Art. 10. Offerte

1. Si può prevedere che le offerte fatte sulla base dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione [5] non siano ricevibili.

 

2. Le offerte possono essere rifiutate se riguardano partite di meno di 500 t.

 

3. Le offerte possono essere condizionate all'attribuzione di quantitativi determinati.

 

4. Le offerte si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

 

5. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, le offerte sono valide soltanto se accompagnate da una domanda di titolo d'esportazione, nonché da una domanda di fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all'esportazione per la destinazione in causa. Si considera come "destinazione" l'insieme dei paesi per i quali è stata fissata la stessa aliquota della restituzione o del prelievo all'esportazione.

 

     Art. 11. Determinazione della durata di validità dei titoli di esportazione

In deroga alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i titoli d'esportazione rilasciati in applicazione del presente regolamento si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

 

     Art. 12. Condizioni particolari di rescissione del contratto

Se la domanda di titolo di esportazione presentata dall'aggiudicatario conformemente all'articolo 10, paragrafo 5 è basata sull'articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008, l'organismo d'intervento rescinde il contratto per i quantitativi per i quali il titolo non è stato rilasciato in conformità di detto articolo.

 

     Art. 13. Prova particolare di espletamento delle formalità doganali

In deroga al disposto dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 la prova di espletamento delle formalità doganali di importazione non è necessaria per il pagamento della restituzione, a condizione che l'operatore fornisca la prova che una quantità pari almeno a 1500 tonnellate di prodotti cerealicoli ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave adatta alla navigazione marittima, qualora:

 

a) la restituzione in vigore il giorno di presentazione delle offerte sia differenziata esclusivamente tra la Svizzera e il Liechtenstein, da un lato, e la destinazione "altri paesi terzi", dall'altro;

 

b) l'aggiudicatario abbia prefissato la restituzione più bassa, diversa da quella in vigore per la Svizzera e il Liechtenstein.

 

Quest'ultima prova è costituita dall'apposizione di una delle diciture di cui all'allegato I, certificata dall'autorità competente, sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 800/1999, sul documento amministrativo unico o sul documento nazionale attestante l'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità.

 

CAPO IV

 

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

 

     Art. 14. Prezzi minimi e attribuzione delle offerte

1. Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante segnatamente, per ciascuna offerta, il numero della partita, la quantità offerta, il prezzo offerto nonché le relative maggiorazioni e detrazioni.

 

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

 

3. Per quanto concerne le gare per l’esportazione, il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non ostacolare le altre esportazioni.

 

     Art. 15. Informazione degli operatori

L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

 

     Art. 16. Pagamento dei cereali

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, ma al più tardi entro un mese dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15. I rischi e le spese di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

 

I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, per le vendite sul mercato interno, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.

 

Per l'esportazione, il prezzo da pagare è quello indicato nell'offerta, aumentato di una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nel mese successivo a quello dell'aggiudicazione.

 

Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati.

 

     Art. 17. Costituzione, svincolo e incameramento di cauzioni

1. Le cauzioni di cui al presente regolamento sono costituite conformemente alle disposizioni dei titoli II e III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [6].

 

2. La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 è svincolata per i quantitativi per i quali:

 

a) l'offerta non è stata accettata;

 

b) il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto e, nel caso di vendita per l'esportazione, qualora il prezzo pagato risulti inferiore al prezzo minimo da rispettare per la rivendita sul mercato della Comunità a norma dell'articolo 7 sia stata costituita una cauzione pari alla differenza tra tali due prezzi.

 

3. La cauzione di cui al paragrafo 2, lettera b), è svincolata in relazione ai quantitativi per i quali:

 

a) è stata fornita la prova che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano o animale;

 

b) è stata fornita la prova dell’avvenuto espletamento delle formalità doganali di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e di importazione in uno dei paesi terzi previsti nell’ambito della gara. Le prove di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e di importazione in un paese terzo sono apportate secondo le modalità indicate rispettivamente all’articolo 7 e all’articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 800/1999;

 

c) il titolo non è stato rilasciato in conformità dell’articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008;

 

d) il contratto è stato risolto in conformità dell’articolo 16, quarto comma.

 

4. La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 è incamerata per i quantitativi per i quali:

 

a) è stata incamerata la cauzione costituita per il rilascio del titolo di esportazione;

 

b) salvo forza maggiore, il pagamento non è stato effettuato entro il termine di cui all'articolo 16.

 

5. Salvo forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 2, lettera b), è incamerata per i quantitativi per i quali le prove di cui al paragrafo 3, lettera b), non sono fornite entro il termine di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

 

     Art. 18. Comunicazione dei prezzi dei mercati rappresentativi

Per ciascuno dei cereali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica, entro le 12:00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i prezzi dei mercati rappresentativi espressi in moneta nazionale per tonnellata. I prezzi sono rilevati regolarmente, in modo indipendente e trasparente.

 

Gli Stati membri indicano in particolare le caratteristiche qualitative di ciascun cereale, la fase di commercializzazione e il luogo di quotazione.

 

     Art. 19. Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato III.

 

     Art. 20. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

 

[3] Cfr. allegato II.

 

[4] GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

 

[5] GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

 

[6] GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

 

 

ALLEGATO I

 

Diciture di cui all'articolo 13, secondo comma

 

— in bulgaro : Износ на зърнени култури по море — член 13, втора алинея от Регламент (ЕО) № 127/2009

 

— in spagnolo : Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 127/2009

 

— in ceco : Vývoz obilovin po moři – čl. 13 druhý pododstavec nařízení (ES) č. 127/2009

 

— in danese : Eksport af korn ad søvejen — Artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 127/2009

 

— in tedesco : Getreideausfuhr auf dem Seeweg — Verordnung (EG) Nr. 127/2009, Artikel 13 Absatz 2

 

— in estone : Teravilja eksport meritsi – määruse (EÜ) nr 127/2009 artikli 13 teine lõik

 

— in greco : Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρο 13 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 127/2009

 

— in inglese : Export of cereals by sea — second paragraph of Article 13 of Regulation (EC) No 127/2009

 

— in francese : Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CE) no 127/2009, article 13, deuxième alinéa

 

— in irlandese : Onnmhairiú gránach ar muir — an dara mir d' Airteagal 13 de Rialachán (CE) Uimh. 127/2009

 

— in italiano : Esportazione di cereali per via marittima — articolo 13, secondo comma, del regolamento (CE) n. 127/2009

 

— in lettone : Labības izvešana pa jūras ceļiem – Regular (EK) Nr. 127/2009 13. panta otrā daļa

 

— in lituano : Grūdų eksportas jūra – Reglamento (EB) Nr. 127/2009 13 straipsnio antra pastraipa

 

— in ungherese : Gabonafélék exportja tengeri úton – 127/2009/EK rendelet 13. cikkének második albekezdése

 

— in maltese : L-esportazzjoni ta’ ċereali bil-baħar – L-Artikolu 13, it-tieni subparagrafu, tar-Regolament (KE) Nru 127/2009

 

— in olandese : Uitvoer van graan over zee — Artikel 13, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 127/2009

 

— in polacco : Wywóz zbóż drogą morską – art. 13 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 127/2009

 

— in portoghese : Exportação de cereais por via marítima — Artigo 13.o, segundo parágrafo do Regulamento (CE) n.o 127/2009

 

— in rumeno : Export de cereale pe cale maritimă – Regulamentul (CE) nr. 127/2009, articolul 13, al doilea paragraf

 

— in slovacco : Vývoz obilnín po mori – článok 13 druhý odsek nariadenia (ES) č. 127/2009

 

— in sloveno : Izvoz žit s pomorskim prometom – drugi odstavek člena 13 Uredbe (ES) št. 127/2009

 

— in finlandese : Viljan vienti meritse – Asetuksen (EY) N:o 127/2009 13 artiklan toinen kohta

 

— in svedese : Export av spannmål genom sjötransport – artikel 13 andra stycket i förordning (EG) nr 127/2009

 

 

ALLEGATO II

 

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

 

Regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76) | |

 

Regolamento (CE) n. 120/94 della Commissione (GU L 21 del 26.1.1994, pag. 1) | limitatamente all’articolo 2 |

 

Regolamento (CE) n. 2193/96 della Commissione (GU L 293 del 16.11.1996, pag. 1) | |

 

Regolamento (CE) n. 39/1999 della Commissione (GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64) | |

 

Regolamento (CE) n. 1630/2000 della Commissione (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24) | |

 

Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50) | limitatamente all’articolo 2 |

 

Regolamento (CE) n. 2045/2004 della Commissione (GU L 354 del 30.11.2004, pag. 17) | |

 

Regolamento (CE) n. 749/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10) | |

 

Regolamento (CE) n. 1465/2006 della Commissione (GU L 273 del 4.10.2006, pag. 3) | |

 

Regolamento (CE) n. 1996/2006 della Commissione (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1) | limitatamente all’articolo 4 e all'allegato III |

 

Regolamento (CE) n. 367/2007 della Commissione (GU L 91 del 31.3.2007, pag. 14) | limitatamente all’articolo 1 |

 

 

ALLEGATO III

 

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CEE) n. 2131/93

Presente regolamento |

 

 

Art. 1

Art. 1 |

 

 

Art. 2, paragrafo 1

Art. 2 |

 

 

Art. 2, paragrafo 2

Art. 6, paragrafo 1 |

 

 

Art. 3

Art. 3 |

 

 

Art. 4

Art. 6, paragrafo 2 |

 

 

Art. 5

Art. 7 |

 

 

Art. 6

Art. 8 |

 

 

Art. 7, paragrafo 1

Art. 2 |

 

 

Art. 7, paragrafo 2

Art. 9, paragrafo 1 |

 

 

Art. 7, paragrafo 2 bis

Art. 9, paragrafo 2 |

 

 

Art. 7, paragrafo 3

Art. 9, paragrafo 3 |

 

 

Art. 8

Art. 10, paragrafi da 2 a 5 |

 

 

Art. 9

Art. 11 |

 

 

Art. 10

Art. 14 |

 

 

Art. 11

Art. 12 |

 

 

Art. 12

Art. 3 |

 

 

Art. 12 bis

Art. 18 |

 

 

Art. 13, paragrafo 2

Art. 5, paragrafo 1 |

 

 

Art. 13, paragrafo 3

Art. 10, paragrafo 1 |

 

 

Art. 13, paragrafo 4, primo comma

Art. 5, paragrafo 2 |

 

 

Art. 13, paragrafo 4, secondo comma

Art. 5, paragrafo 3 |

 

 

Art. 14

Art. 4 |

 

 

Art. 15

Art. 15 |

 

 

Art. 16

Art. 16 |

 

 

Art. 17, paragrafo 1

Art. 17, paragrafo 1 |

 

 

Art. 17, paragrafo 2, alinea

Art. 17, paragrafo 2, alinea |

 

 

Art. 17, paragrafo 2, primo trattino

Art. 17, paragrafo 2, lettera a) |

 

 

Art. 17, paragrafo 2, secondo trattino

Art. 17, paragrafo 2, lettera b) |

 

 

Art. 17, paragrafo 3, alinea

Art. 17, paragrafo 3, alinea |

 

 

Art. 17, paragrafo 3, primo trattino

Art. 17, paragrafo 3, lettera a) |

 

 

Art. 17, paragrafo 3, secondo trattino

Art. 17, paragrafo 3, lettera b) |

 

 

Art. 17, paragrafo 3, terzo trattino

Art. 17, paragrafo 3, lettera c) |

 

 

Art. 17, paragrafo 3, quarto trattino

Art. 17, paragrafo 3, lettera d) |

 

 

Art. 17, paragrafo 4, alinea

Art. 17, paragrafo 4, alinea |

 

 

Art. 17, paragrafo 4, primo trattino

Art. 17, paragrafo 4, lettera a) |

 

 

Art. 17, paragrafo 4, secondo trattino

Art. 17, paragrafo 4, lettera b) |

 

 

Art. 17, paragrafo 5

Art. 17, paragrafo 5 |

 

 

Art. 17 bis, primo comma, alinea

Art. 13, primo comma, alinea |

 

 

Art. 17 bis, primo comma, primo trattino

Art. 13, primo comma, lettera a) |

 

 

Art. 17 bis, primo comma, secondo trattino

Art. 13, primo comma, lettera b) |

 

 

Art. 17 bis, primo comma, parte finale

Art. 13, primo comma, alinea |

 

 

Art. 17 bis, secondo comma

Art. 13, secondo comma |

 

 

Art. 18

— |

 

 

Art. 19 |

 

 

Art. 19

Art. 20 |

 

 

Allegato

Allegato I |

 

 

Allegato II |

 

 

Allegato III |