§ 1.5.r74 - Decisione 6 novembre 2006, n. 766.
Decisione n. 2006/766/CE della Commissione, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/11/2006
Numero:766


Sommario
Art. 1.  Importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini
Art. 2.  Importazioni di prodotti della pesca
Art. 3.  Abrogazione
Art. 4.  Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.r74 - Decisione 6 novembre 2006, n. 766.

Decisione n. 2006/766/CE della Commissione, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca

(G.U.U.E. 18 novembre 2006, n. L 320)

 

[notificata con il numero C(2006) 5171]

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Le condizioni particolari per l’importazione di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi, gasteropodi marini e prodotti della pesca dai paesi terzi sono stabilite nel regolamento (CE) n. 854/2004.

 

(2) La decisione 97/20/CE della Commissione [2] fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, mentre la decisione 97/296/CE della Commissione [3] stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana.

 

(3) Occorre stabilire gli elenchi dei paesi terzi e dei territori che soddisfano i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004 e che sono pertanto in grado di garantire che i molluschi bivalvi, i tunicati, gli echinodermi, i gasteropodi marini e i prodotti della pesca esportati nella Comunità rispettano le condizioni sanitarie fissate per tutelare la salute dei consumatori. È tuttavia opportuno autorizzare l’importazione di muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, anche dai paesi terzi che non figurano in tale elenco.

 

(4) Le autorità competenti dell’Australia, della Nuova Zelanda e dell’Uruguay hanno fornito garanzie adeguate che le condizioni applicabili ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini vivi sono equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente.

 

(5) Le autorità competenti dell’Armenia, della Bielorussia e dell’Ucraina hanno fornito garanzie adeguate che le condizioni applicabili ai prodotti della pesca sono equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente.

 

(6) Occorre pertanto abrogare le decisioni 97/20/CE e 97/296/CE e sostituirle con una nuova decisione.

 

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. Importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini

1. L’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, figura nell’allegato I della presente decisione.

 

2. In deroga a quanto disposto all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, il paragrafo 1 non si applica ai muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, che possono essere importati anche dai paesi terzi che non figurano nell’elenco di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 2. Importazioni di prodotti della pesca

L’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, figura nell’allegato II della presente decisione.

 

     Art. 3. Abrogazione

Le decisioni 97/20/CE e 97/296/CE sono abrogate.

 

I riferimenti alla decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione.

 

     Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

 

[2] GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE (GU L 163 del 21.6.2002, pag. 16).

 

[3] GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/200/CE (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 50).

 

 

ALLEGATO I

 

Elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano

 

[paesi e territori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004]

 

AU — AUSTRALIA

 

CL — CILE [1]

 

JM — GIAMAICA [2]

 

JP — GIAPPONE [1]

 

KR — COREA DEL SUD [1]

 

MA — MAROCCO

 

NZ — NUOVA ZELANDA

 

PE — PERÙ [1]

 

TH — THAILANDIA [1]

 

TN — TUNISIA

 

TR — TURCHIA

 

UY — URUGUAY

 

VN — VIETNAM [1]

 

[1] Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

 

[2] Unicamente gasteropodi marini.

 

 

ALLEGATO II

 

Elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano

 

[paesi e territori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004]

 

AE — EMIRATI ARABI UNITI

 

AG — ANTIGUA E BARBUDA [1]

 

AL — ALBANIA

 

AM — ARMENIA [2]

 

AN — ANTILLE OLANDESI

 

AR — ARGENTINA

 

AU — AUSTRALIA

 

BD — BANGLADESH

 

BG — BULGARIA [3]

 

BR — BRASILE

 

BS — BAHAMAS

 

BY — BIELORUSSIA

 

BZ — BELIZE

 

CA — CANADA

 

CH — SVIZZERA

 

CI — COSTA D'AVORIO

 

CL — CILE

 

CN — CINA

 

CO — COLOMBIA

 

CR — COSTA RICA

 

CU — CUBA

 

CV — CAPO VERDE

 

DZ — ALGERIA

 

EC — ECUADOR

 

EG — EGITTO

 

FK — ISOLE FALKLAND

 

GA — GABON

 

GD — GRENADA

 

GH — GHANA

 

GL — GROENLANDIA

 

GM — GAMBIA

 

GN — GUINEA [4] [5]

 

GT — GUATEMALA

 

GY — GUYANA

 

HK — HONG KONG

 

HN — HONDURAS

 

HR — CROAZIA

 

ID — INDONESIA

 

IN — INDIA

 

IR — IRAN

 

JM — GIAMAICA

 

JP — GIAPPONE

 

KE — KENYA

 

KR — COREA DEL SUD

 

KZ — KAZAKISTAN

 

LK — SRI LANKA

 

MA — MAROCCO [6]

 

MG — MADAGASCAR

 

MR — MAURITANIA

 

MU — MAURIZIO

 

MV — MALDIVE

 

MX — MESSICO

 

MY — MALAYSIA

 

MZ — MOZAMBICO

 

NA — NAMIBIA

 

NC — NUOVA CALEDONIA

 

NG — NIGERIA

 

NI — NICARAGUA

 

NZ — NUOVA ZELANDA

 

OM — OMAN

 

PA — PANAMA

 

PE — PERÙ

 

PG — PAPUA NUOVA GUINEA

 

PH — FILIPPINE

 

PF — POLINESIA FRANCESE

 

PM — SAINT-PIERRE E MIQUELON

 

PK — PAKISTAN

 

RO — ROMANIA [3]

 

RU — RUSSIA

 

SA — ARABIA SAUDITA

 

SC — SEICELLE

 

SG — SINGAPORE

 

SN — SENEGAL

 

SR — SURINAME

 

SV — EL SALVADOR

 

TH — THAILANDIA

 

TN — TUNISIA

 

TR — TURCHIA

 

TW — TAIWAN

 

TZ — TANZANIA

 

UA — UCRAINA

 

UG — UGANDA

 

US — STATI UNITI D'AMERICA

 

UY — URUGUAY

 

VE — VENEZUELA

 

VN — VIETNAM

 

XM — MONTENEGRO [7]

 

XS — SERBIA [7] [8]

 

YE — YEMEN

 

YT — MAYOTTE

 

ZA — SUD AFRICA

 

ZW — ZIMBABWE

 

[1] Unicamente crostacei vivi.

 

[2] Unicamente gamberi vivi non d’allevamento.

 

[3] Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.

 

[4] Unicamente pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento.

 

[5] Non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali di cui alla decisione 94/360/CE della Commissione (GU L 158 del 26.5.1994, pag. 41).

 

[6] I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum devono essere corredati: a) da un certificato sanitario supplementare secondo il modello di cui all’allegato VI, appendice V, parte B, del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27); e b) dai risultati analitici dell'esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP rilevabile con il metodo di analisi biologico.

 

[7] Unicamente pesce selvatico intero e fresco catturato in mare.

 

[8] Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.