§ 1.5.A3 - Decisione 20 giugno 2002, n. 469.
Decisione n. 2002/469/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 97/20/CE, che fissa l’elenco dei paesi terzi che soddisfano le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:20/06/2002
Numero:469

§ 1.5.A3 - Decisione 20 giugno 2002, n. 469.

Decisione n. 2002/469/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 97/20/CE, che fissa l’elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, per includere il Giappone.

(G.U.C.E. 21 giugno 2002, n. L 163).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio, in particolare l’articolo 9,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 97/20/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2002/21/CE, fissa l’elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l’importazione per il consumo umano di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma. La parte I dell’allegato elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una decisione specifica ai sensi della direttiva 91/492/CEE e la parte II quelli conformi alle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio, modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE.

     (2) La decisione 2002/470/CE della Commissione, del 20 giugno 2002, stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari del Giappone. Occorre pertanto modificare la decisione 97/20/CE includendo questo paese nella parte I dell’elenco.

     (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L’allegato della decisione 97/20/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

 

Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 24 giugno 2002.

 

Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

     (Omissis).