§ 1.5.H52 – Regolamento 17 marzo 2004, n. 499.
Regolamento (CE) n. 499/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1082/2003 riguardo ai termini e al modello per la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:17/03/2004
Numero:499


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.H52 – Regolamento 17 marzo 2004, n. 499.

Regolamento (CE) n. 499/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1082/2003 riguardo ai termini e al modello per la trasmissione delle informazioni nel settore bovino. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 18 marzo 2004, n. L 80).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, in particolare l'articolo 10, lettera d),

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione reca modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.

     (2) I termini per la trasmissione delle informazioni sui controlli annui di cui al regolamento (CE) n. 1082/2003 vanno armonizzati con quelli per la presentazione delle comunicazioni relative ai premi annuali previsti dal regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio.

     (3) Nell'ottica di garantire una cooperazione efficace tra gli Stati membri e la Commissione in merito alla presentazione a quest'ultima della relazione annuale sui risultati dei controlli nel settore bovino di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1082/2003, occorre migliorare il modello per la trasmissione delle informazioni in parola onde ottimizzare la capacità e la paragonabilità informativa delle relazioni.

     (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1082/2003 di conseguenza.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1082/2003 è modificato come segue:

     1) All'articolo 5, paragrafo 1, la data «1° luglio» è sostituita da «31 agosto».

     2) L'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato di cui al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

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