§ 1.5.H51 – Regolamento 23 giugno 2003, n. 1082.
Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:23/06/2003
Numero:1082

§ 1.5.H51 – Regolamento 23 giugno 2003, n. 1082.

Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglioper quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 25 giugno 2003, n. L 156).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, in particolare l'articolo 10, lettera d),

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione del 29 dicembre 1997che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini, è stato modificato a più riprese ed in maniera sostanziale. È perciò opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione di tale regolamento.

     (2) È opportuno stabilire il livello minimo dei controlli che vanno eseguiti per garantire un'adeguata applicazione del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

     (3) L'autorità competente di ogni Stato membro deve eseguire controlli basati sull'analisi dei rischi. L'analisi dei rischi deve tener conto di tutti i fattori rilevanti e in particolare delle implicazioni relative alla salute umana ed animale.

     (4) In linea di massima tutti gli animali dell'azienda debbono essere sottoposti a controlli. Tuttavia, qualora non sia possibile, per motivi pratici, riunire tutti gli animali dell'azienda entro 48 ore, l'autorità competente può prevedere un adeguato sistema di campionamento.

     (5) L'autorità competente di ogni Stato membro deve eseguire ispezioni sul posto generalmente senza preavviso, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione.

     (6) Gli Stati membri devono presentare annualmente alla Commissione una dettagliata relazione sull'esecuzione dei controlli.

     (7) La Commissione fornirà agli Stati membri un modello di tale relazione.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     I controlli previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini devono essere almeno conformi ai livelli minimi stabiliti negli articoli da 2 a 5.

 

     Art. 2.

     1. L'autorità competente di ogni Stato membro esegue ispezioni sul posto, che possono essere effettuate in concomitanza con altre ispezioni previste dalla legislazione comunitaria. Tali ispezioni sono eseguite annualmente su almeno il 10% delle aziende situate nel territorio di ciascuno Stato membro. Tale percentuale minima di controlli è immediatamente aumentata se si riscontrano casi di mancata conformità alla normativa comunitaria in materia di identificazione.

     2. In deroga al paragrafo 1 è possibile prevedere un tasso di controllo del 5%, qualora in uno Stato membro sia pienamente operativa, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000, una base di dati informatizzata che consenta l'efficace esecuzione di controlli incrociati.

     3. La selezione, da parte dell'autorità competente, delle aziende da controllare è effettuata in base ad un'analisi dei rischi.

     4. L'analisi dei rischi relativa ad ogni azienda deve tener conto, in particolare:

     a) del numero di animali dell'azienda, nonché delle informazioni dettagliate su tutti gli animali presenti e identificati nell'azienda;

     b) delle implicazioni per la salute umana e animale, in particolare in presenza di precedenti focolai;

     c) dell'ammontare dei premi annui per bovini chiesti e/o corrisposti all'azienda, rispetto all'ammontare versato nell'anno precedente;

     d) di cambiamenti significativi rispetto alla situazione degli anni precedenti;

     e) dei risultati dei controlli realizzati negli anni precedenti, in particolare:

     i) l'adeguata tenuta di un registro aziendale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2629/97della Commissione;

     ii) l'adeguata tenuta dei passaporti degli animali presenti nell'azienda, ai sensi del regolamento (CE) n. 2629/97;

     f) della corretta comunicazione dei dati all'autorità competente;

     g) di altri criteri che gli Stati membri debbono definire.

     5. Ogni ispezione è oggetto di una relazione standardizzata a livello nazionale che specifica le risultanze dei controlli e le carenze emerse, il motivo del controllo e le persone presenti. Il detentore o il suo rappresentante debbono avere la possibilità di firmare la relazione e, se del caso, di formulare le loro osservazioni sul contenuto.

     6. Qualora vengano riscontrate infrazioni al regolamento (CE) n. 1760/2000, copie delle relazioni di cui al paragrafo 5 vengono inviate tempestivamente alle autorità competenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione.

 

     Art. 3.

     1. Il controllo riguarda tutti gli animali dell'azienda per i quali è prevista l'identificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000.

     2. In deroga al paragrafo 1, se per motivi pratici non è possibile riunire tutti gli animali dell'azienda entro 48 ore, l'autorità competente può prevedere un sistema di campionamento, purché sia garantito un livello adeguato dei controlli.

 

     Art. 4.

     Le ispezioni sul posto sono effettuate in genere senza preavviso. Qualora venga dato un preavviso, esse deve essere strettamente limitato al minimo necessario e non superare, di regola, le 48 ore.

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione nella quale sono riportate le seguenti informazioni [1]:

     a) il numero di aziende dello Stato membro interessato;

     b) il numero di ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 2;

     c) il numero di animali sottoposti ad ispezioni;

     d) le infrazioni constatate;

     e) le sanzioni inflitte ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

     2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alla Commissione conformemente al modello riportato nell'allegato I.

 

     Art. 6.

     Il regolamento (CE) n. 2630/97è abrogato.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

 

 

Allegato I [2]

 

 

 

 

Allegato II

 

Regolamento abrogato e relative modificazioni

 

     - Regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione(GU L 354 del 30.12.1997, pag. 23).

     - Regolamento (CE) n. 132/1999 della Commissione(GU L 17 del 22.1.1999, pag. 20).

     - Regolamento (CE) n. 1898/2000 della Commissione(GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 22).

 

 

Allegato III

 

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 2630/97

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera e), primo trattino

Articolo 2, paragrafo 4, lettera e), i)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera e) secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 4, lettera e), ii)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

-

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Allegato

Allegato I

-

Allegato II

-

Allegato III

 


[1] Alinea così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 499/2004.

[2] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 499/2004.