§ 1.5.F36 - Decisione 9 febbraio 2001, n. 138.
Decisione n. 2001/138 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza nella Comunità per la febbre catarrale degli ovini. (Testo rilevante [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:09/02/2001
Numero:138


Sommario
Artt. 1. - 5.      (Omissis)


§ 1.5.F36 - Decisione 9 febbraio 2001, n. 138. [1]

Decisione n. 2001/138 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza nella Comunità per la febbre catarrale degli ovini. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 21 febbraio 2001, n. L 50)

 

(I testi in lingua francese, greca, italiana e spagnola sono i soli facenti fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 12,

     considerando quanto segue:

     (1) Nel 2000 è stata notificata la presenza di focolai di febbre catarrale degli ovini in Francia, in Italia e in Spagna.

     (2) Sono state adottate decisioni volte a prevenire la diffusione della malattia mediante la limitazione dei movimenti di animali appartenenti a specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini, nonché del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni, in provenienza dalle regioni colpite dei tre suddetti Stati membri.

     (3) Per mantenere la necessaria limitazione dei movimenti, occorre delimitare zone di protezione e di sorveglianza corrispondenti alle situazioni specifiche dei tre suddetti Stati membri, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2000/75/CE.

     (4) Per quanto riguarda la Grecia, i risultati della sorveglianza epidemiologica effettuata in conformità della decisione 2000/350/CE della Commissione (su 13000 campioni) offrono un quadro preciso della situazione e permettono di concludere che esiste una scarsa circolazione del virus, limitata ad alcune regioni specifiche del territorio greco.

     (5) Nel novembre 1999, la Grecia ha adottato provvedimenti nazionali (decisione ministeriale n. 398171, modificata dalla decisione ministeriale n. 331765) volti a proibire la spedizione verso altri Stati membri e l'esportazione verso paesi terzi di animali di specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini, nonché del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni, in provenienza dall'intero territorio greco.

     (6) La Grecia applica un piano specifico di sorveglianza in conformità della decisione 2000/71/CE della Commissione, per individuare in tempo reale le possibili nuove diffusioni della malattia a partire dall'estero.

     (7) È comunque necessario delimitare una zona di protezione e di sorveglianza in Grecia in conformità della direttiva 2000/75/CE, tenendo conto dei dati epidemiologici, geografici e climatici disponibili.

     (8) Occorre inoltre tenere conto dell'impatto economico della limitazione dei movimenti ed è pertanto opportuno considerare tutto il territorio della Grecia zona di protezione e di sorveglianza.

     (9) La presente decisione sarà riesaminata entro il 1° febbraio 2002, in particolare per quanto riguarda la situazione della Grecia.

     (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Artt. 1. - 5.

     (Omissis)

 

     ALLEGATO I

     (Omissis)

 

     ALLEGATO II

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 8 della decisione n. 2001/783/CE.