§ 1.4.899 – Regolamento 17 agosto 2004, n. 1461.
Regolamento (CE) n. 1461/2004 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 1520/2000 per quanto riguarda determinate quantità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:17/08/2004
Numero:1461


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.899 – Regolamento 17 agosto 2004, n. 1461.

Regolamento (CE) n. 1461/2004 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 1520/2000 per quanto riguarda determinate quantità previste dallarticolo 14 dello stesso.

(G.U.U.E. 18 agosto 2004, n. L 270).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Dalle notifiche inviate dagli Stati membri si rileva che i pagamenti provenienti dalla riserva di cui all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo, nel periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio ed il 1° maggio 2004 sono effettuati ad un tasso superiore rispetto a quello del precedente esercizio.

     (2) Al fine di scongiurare che tale aumento dei tassi di utilizzo della riserva provochi delle perturbazioni degli scambi e in tal modo danneggi gli operatori che beneficiano della riserva, è opportuno aumentare, tramite una deroga all’articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000, gli importi previsti dalle summenzionate disposizioni relative all’esercizio in corso.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato II del trattato,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga all’articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000, e per l’esercizio che si conclude il 15 ottobre 2004:

     1) il limite della riserva totale di cui al primo comma del paragrafo 1 è aumentato a 45 milioni di EUR;

     2) l’importo di cui al secondo comma del paragrafo 3 è aumentato a 35 milioni di EUR.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.